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Accordi di trasferimento di tecnologia per garantire il rispetto delle regole di concorrenza

Accordi di trasferimento di tecnologia per garantire il rispetto delle regole di concorrenza

Gli accordi di licenza che limitano la concorrenza sono contrari alle regole di concorrenza dell’Unione europea (UE). Tuttavia, tali accordi possono anche avere effetti positivi che superano i loro effetti restrittivi sulla concorrenza. Un nuovo regolamento e nuove linee guida di «esenzione per categoria» relativamente agli accordi di trasferimento di tecnologia creano un’area di certezza per molti accordi di licenza.

ATTO

Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia.

SINTESI

Secondo la legislazione sulla proprietà intellettuale i titolari dei diritti di proprietà di beni immateriali possiedono alcuni diritti esclusivi. Questi permettono loro di impedire l’uso non autorizzato dei loro beni immateriali, nonché di sfruttare la loro proprietà, in particolare concedendo tali diritti in licenza a terzi. Gli accordi di trasferimento di tecnologia riguardano la concessione in licenza di tecnologia e possono essere bilaterali o multilaterali («pool di brevetti»).

Nel marzo 2014, la Commissione europea ha adottato un regolamento di esenzione per categoria relativo al trasferimento di tecnologie (RECTT), in sostituzione di un testo del 2004. Esso chiarisce come la legislazione dell’UE in materia di concorrenza (nello specifico l’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) si applica a talune categorie di accordi di licenza e ai criteri utilizzati per valutare tali accordi. Come i regolamenti precedenti, è accompagnato da linee guida che forniscono orientamenti sull’applicazione delle norme.

Campo di applicazione ed esenzioni

Il RECTT esenta gli accordi di licenza tra imprese che hanno un potere di mercato limitato (ovvero una quota di mercato inferiore al 20 % per gli accordi tra concorrenti e al 30 % per gli accordi tra non concorrenti) e che rispondono a determinati requisiti. Gli effetti non sono considerati anticoncorrenziali o, se lo sono, gli effetti positivi superano quelli negativi e quindi non sono in contrasto con le norme antitrust dell’UE.

Il RECTT si applica solo per agli accordi in materia di ricerca e sviluppo (R&S), se gli specifici regolamenti di esenzione per categoria sugli accordi di R&S e sugli accordi di specializzazione non sono applicabili.

Il RECTT si applica solo agli accordi bilaterali; le linee guida riguardano anche i pool di brevetti.

Principali modifiche introdotte:

  • un nuovo criterio per determinare se talune clausole in un accordo di trasferimento di tecnologia (in particolare per quanto riguarda gli acquisti di materie prime o di attrezzature da un licenziatario o l’uso di un marchio del licenziatario) siano esentate dall’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, insieme con l’accordo di trasferimento di tecnologia in sé;
  • vengono aggiunte alla lista delle restrizioni fondamentali di cui all’articolo 4 (pratiche ritenute così gravi che, insieme al resto del contratto in cui si trovano, sono escluse dalla deroga di un regolamento di esenzione) le restrizioni delle vendite passive tra licenziatari, che non possono mai essere esentate dal RECTT;
  • tutti gli obblighi di retrocessione esclusiva sono al di fuori del campo di applicazione della deroga prevista dal RECTT (gli obblighi di retrocessione non esclusivi, invece, rientrano nel suo campo di applicazione);
  • le clausole di risoluzione, che consentono al licenziatario di recedere dall’accordo di licenza se l’altra parte contesta la validità della tecnologia sotto licenza, non rientreranno nella deroga prevista dal RECTT.

Applicazione

Le nuove regole si applicano non solo ai contratti conclusi dopo dopo l’entrata in vigore del RECTT (1o maggio 2014), ma anche agli accordi stipulati sotto il regime precedente, che hanno dovuto essere adeguati alle nuove norme entro il 30 aprile 2015.

TERMINI CHIAVE

Accordo di trasferimento di tecnologia: un accordo che disciplina il trasferimento di competenze, tecnologie, tecniche tra due o più parti.

Esenzione per categoria: secondo tali norme, la Commissione europea può dichiarare specifiche categorie di aiuti di Stato compatibili con il trattato sul funzionamento dell’UE qualora soddisfino determinate condizioni. Questo li esenta dall’obbligo di notifica preventiva e approvazione della Commissione.

Pool di brevetto: un accordo tra due o più proprietari di brevetti per concedere in licenza uno o più dei loro brevetti all’altro o a terzi.

Accordi di specializzazione: accordi che mirano a promuovere la cooperazione tra imprese nel settore di specializzazione per la produzione di beni e la fornitura di servizi.

Restrizioni delle vendite passive: si ha vendita passiva quando una parte risponde a ordini non sollecitati di singoli clienti.

Obblighi di retrocessione: in un accordo di licenza, al licenziatario può essere richiesto di divulgare e trasferire tutte le migliorie apportate (tra cui il know-how relativo acquisito) alla tecnologia sotto licenza durante il periodo di licenza.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (UE) n. 316/2014

1.5.2014

-

GU L 93 del 28.3.2014, pag. 17-23

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia (GU C 89 del 28.3.2014, pag. 3-50).

Ultimo aggiornamento: 29.07.2015

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