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Document 52014DC0494

Collegare i finanziamenti dell’Unione europea a una sana gestione economica

Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata perché il documento sintetizzato non è più in vigore o non rispecchia la situazione attuale.

Collegare i finanziamenti dell’Unione europea a una sana gestione economica

Le sovvenzioni dei vari finanziamenti che l’Unione europea (UE) stanzierà tra il 2014 e il 2020 sono strettamente collegati alle misure attuate a livello nazionale per garantire una sana gestione economica. I finanziamenti offerti ai governi che non rispetteranno questa correlazione potranno essere sospesi.

ATTO

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Orientamenti sull’applicazione delle misure per collegare l’efficacia dei Fondi strutturali e d’investimento europei a una sana gestione economica conformemente all’articolo 23 del regolamento (UE) 1303/2013 [COM(2014) 494 final del 30.7.2014].

SINTESI

Le sovvenzioni dei vari finanziamenti che l’Unione europea (UE) stanzierà tra il 2014 e il 2020 sono strettamente collegati alle misure attuate a livello nazionale per garantire una sana gestione economica. I finanziamenti offerti ai governi che non rispetteranno questa correlazione potranno essere sospesi.

COSA FA LA PRESENTE COMUNICAZIONE?

La presente comunicazione descrive il modo in cui la Commissione deve attuare alcune disposizioni dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Questo articolo impone l’utilizzo delle risorse provenienti dai 5 fondi strutturali e di investimento europei distribuiti ai paesi dell’UE per contribuire ad assicurare una robusta governance economica. Questo concetto prende il nome di «condizionalità macroeconomica» e nasce per incrementare l’efficacia della spesa.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento conferisce due nuovi poteri alla Commissione.

In primo luogo, la Commissione potrà chiedere a un governo di riorientare l’utilizzo dei fondi dell’UE se ritiene che particolari problemi economici richiedano una modifica del programma di spesa complessivo iniziale.

Nell’effettuare questa operazione, la Commissione identificherà i programmi e le priorità che richiedono più risorse finanziarie e quelli che possono riceverne una quantità inferiore.

Qualora il governo ignori la richiesta o non applichi le misure appropriate, la Commissione potrà raccomandare la sospensione di parte dei pagamenti (fino al 50 % di ciascun programma in questione) elargiti dall’UE.

In secondo luogo, la Commissione raccomanderà la sospensione dei finanziamenti UE qualora un paese non rispetti le disposizioni sulla governance economica dell’UE, ad esempio nel caso di un disavanzo eccessivo o di un notevole squilibrio di bilancio.

L’effettiva entità della porzione del finanziamento di cui la Commissione può proporre la sospensione sarà determinata in maniera tale da incoraggiare il paese in questione a osservare la richiesta originaria. La Commissione terrà conto di tutte le specifiche circostanze economiche e sociali.

In entrambi i casi, i governi dell’UE (il Consiglio dell’Unione europea) decideranno se approvare o rifiutare la sospensione proposta dalla Commissione.

CONTESTO

In precedenza, il collegamento tra i finanziamenti concessi dall’UE e la governance economica si limitava a un solo fondo, ossia il Fondo di coesione, mentre ora si estende ad altri 4 fondi (regionale, sociale, agricolo e per la pesca).

TERMINI CHIAVE

Condizionalità macroeconomica: il finanziamento è condizionato all’osservanza delle procedure di governance economica dell’UE da parte del paese in questione.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320-469).

Ultimo aggiornamento: 08.12.2014

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