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Document 32023D0911
Accordo Interbus: servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus
Accordo Interbus
L’accordo si applica ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori di qualsiasi nazionalità e agli spostamenti a vuoto degli autobus adibiti a tali servizi nei territori dell’Unione, nonché in Albania, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Turchia, Ucraina e Regno Unito.
L’accordo:
Il principio di non discriminazione basato sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento dell’operatore del trasporto e sull’origine o sulla destinazione dell’autobus va ritenuta una condizione di base che si applica alla prestazione di servizi internazionali di trasporto.
Procedure di ispezione semplificate
Per semplificare le procedure di ispezione, l’accordo introduce modelli uniformi per:
Deroghe
Gli autobus sono esentati da:
Tuttavia, gli autobus non sono esentati:
Gestione e applicazione dell’accordo
L’accordo istituisce un comitato misto, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell’accordo. In particolare, esso è responsabile di:
Durata dell’accordo
L’accordo è stato concluso per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La durata del presente accordo è automaticamente prorogata per un nuovo quinquennio per le parti contraenti che non esprimono l’intenzione di non prorogare l’accordo.
Protocollo dell’accordo Interbus
Il protocollo estende l’accordo Interbus ai servizi internazionali regolari e regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus. Non modifica o duplica le norme comuni, ma fa riferimento alle disposizioni di base dell’accordo Interbus. Le parti contraenti possono firmare e concludere, ratificare o aderire al protocollo solo dopo aver firmato e concluso, ratificato o aderito all’accordo Interbus; ciò garantisce che le norme Interbus siano accettate e applicate da tali parti quando firmano e concludono, ratificano o aderiscono al protocollo.
Ambito di applicazione
Il protocollo si applica, a determinate condizioni:
Il protocollo non consente l’esercizio di servizi regolari o regolari specializzati con origine e destinazione nella stessa parte contraente da parte di operatori stabiliti in un’altra parte contraente (cabotaggio). Tuttavia, quando il trasporto fa parte di un servizio verso o dal territorio in cui l’operatore del trasporto ha sede, i passeggeri possono essere imbarcati o sbarcati nel territorio di qualsiasi parte contraente lungo il tragitto che consenta una fermata sul suo territorio.
Non si applica all’uso di autobus progettati per il trasporto di passeggeri per il trasporto di merci a fini commerciali o servizi per conto proprio.
Accesso al mercato
Il protocollo stabilisce norme sui servizi internazionali regolari e regolari specializzati soggetti ad autorizzazione. Le parti contraenti e gli Stati membri possono decidere di effettuare servizi regolari o regolari specializzati tra loro, soggetti ad accordi di partenariato tra gli operatori dell’origine e della destinazione del servizio. Gli operatori delle parti contraenti o degli Stati membri attraversati lungo il tragitto con passeggeri imbarcati o sbarcati hanno il diritto di aderire a tali partenariati.
Condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada
Queste si trovano nell’allegato I del protocollo e sono soggette alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1071/2009 sulle norme operative per le imprese di trasporto (si veda la sintesi) e nel regolamento (UE) n. 181/2011 sui diritti dei passeggeri di autobus (si veda la sintesi).
Autorizzazioni
Sono stabilite norme dettagliate per quanto riguarda le autorità autorizzate a rilasciare autorizzazioni, le procedure di domanda che gli operatori devono seguire, i periodi di validità delle autorizzazioni, i rinnovi, gli elementi da specificare nelle autorizzazioni e l’uso di veicoli aggiuntivi in circostanze temporanee ed eccezionali.
Un comitato misto composto dai rappresentanti delle parti contraenti gestisce il protocollo.
L’accordo è entrato in vigore il 1o gennaio 2003.
Il protocollo entra in vigore, per le parti contraenti che lo hanno firmato e approvato o ratificato, il primo giorno del mese successivo a quello in cui tre parti contraenti, compresa l’Unione, hanno depositato i propri strumenti di approvazione o ratifica presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
Accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13).
Le correzioni successive all’accordo sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Decisione 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell’accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11).
Protocollo dell’accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 122 del 5.5.2023, pag. 3).
Decisione (UE) 2023/911 del Consiglio, del 28 settembre 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, di un protocollo dell’accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 122 del 5.5.2023, pag. 1).
Decisione (UE) 2018/1195 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, di un protocollo dell’accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 214 del 23.8.2018, pag. 3).
Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Decisione 2010/308/UE del Consiglio, dell’11 marzo 2010, relativa alla posizione dell’Unione europea in merito al progetto di decisione 1/2003 e al progetto di raccomandazione 1/2003 del comitato misto istituito dall’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 138 del 4.6.2010, pag. 11).
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).
Si veda la versione consolidata.
Informazioni sull’entrata in vigore dell’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44).
Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CEE) n. 56/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1982, sull’esecuzione dell’accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR) (GU L 10 del 13.1.1983, pag. 1).
Decisione 82/505/CEE del Consiglio, del 12 luglio 1982, recante conclusione dell’accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR) (GU L 230 del 5.8.1982, pag. 38).
Accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR) (GU L 230 del 5.8.1982, pag. 39).
Ultimo aggiornamento: 10.12.2023