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Consente alla Commissione europea di indagare sulle sovvenzioni concesse dai paesi terzi alle imprese attive nell’Unione europea (Unione) e di affrontarne gli effetti negativi sul mercato unico dell’Unione.
Stabilisce norme e procedure che consentono alla Commissione di valutare eventuali sovvenzioni estere da un paese terzo che beneficino, direttamente o indirettamente, un’attività economica nell’Unione e di porre rimedio a eventuali distorsioni causate da tali sovvenzioni estere. Ciò permette di garantire condizioni di parità e una concorrenza leale tra tutte le imprese attive nell’Unione
PUNTI CHIAVE
Una sovvenzione estera è un contributo finanziario fornito direttamente o indirettamente da un paese terzo che conferisce un vantaggio ed è limitato a una o più imprese o industrie.
In questo contesto, un contributo finanziario può essere, tra le altre cose:
il trasferimento di fondi o passività, gli incentivi fiscali e gli accordi di debito;
la rinuncia a entrate dovute, quali esenzioni fiscali;
la fornitura o l’acquisto di beni o servizi.
Tale contributo finanziario è estero proviene dal governo centrale di un paese terzo, dalle autorità pubbliche a tutti i livelli e da enti pubblici e privati, le cui azioni possono essere attribuite al paese terzo.
Le sovvenzioni estere:
distorcono il mercato interno se migliorano la posizione concorrenziale di un’impresa e incidono negativamente sulla concorrenza nel mercato interno, che può essere determinata utilizzando indicatori quali:
l’importo e la natura della sovvenzione estera;
la situazione dell’impresa, tra cui le sue dimensioni, il livello, l’evoluzione dell’attività economica, e dei mercati o settori interessati;
la finalità della sovvenzione estera e le condizioni cui è subordinata;
sono improbabili distorcere il mercato interno se l’importo totale di una sovvenzione estera a un’impresa non è superiore a 4 milioni di EUR nell’arco di tre anni consecutivi;
non provoca distorsioni sul mercato interno quando:
se nell’arco di tre anni consecutivi l’importo totale della sovvenzione estera a un’impresa è inferiore alla soglia di 200 000 EUR di un aiuto di Statode minimis dell’Unione;
l’aiuto è utilizzato per contribuire al recupero da danni causati da calamità naturali o da eventi eccezionali;
sono probabili distorcere il mercato interno se:
sono concesse a un’impresa in difficoltà senza un piano di ristrutturazione;
assumono la forma di garanzia illimitata per debiti o passività;
facilita direttamente una concentrazione (ad esempio la fusione o l’acquisizione);
consente all’impresa di presentare un’offerta indebitamente vantaggiosa.
La Commissione:
può:
valutare gli effetti negativi e positivi di una sovvenzione al momento di decidere quali azioni intraprendere;
imporre misure di riparazione a un’impresa per porre rimedio alle distorsioni potenziali o reali;
accettare gli impegni delle imprese per porre rimedio alle distorsioni e renderle vincolanti;
in caso di transazioni notificate, vietare la concentrazione oggetto di sovvenzioni o l’aggiudicazione della gara a un subappaltatore oggetto di sovvenzioni;
garantire che gli impegni o le misure di riparazione siano proporzionati, ponendo pienamente ed efficacemente rimedio alla distorsione. Tali misure possono includere, ad esempio, la riduzione della capacità, la cessione di determinati attivi, il scioglimento di una fusione o il rimborso della sovvenzione con un interesse appropriato;
imporre, se del caso, obblighi di comunicazione e trasparenza o di informazione sulle future concentrazioni o procedure di appalto pubblico.
La Commissione, in occasione della revisione delle sovvenzioni, può:
richiedere ed esaminare le informazioni da qualsiasi fonte;
procedere a ispezioni all’interno e all’esterno dell’Unione (a condizione che il governo del paese non abbia obiezioni);
avviare un’indagine approfondita nel caso in cui un riesame preliminare mostri sufficienti indicazioni di una sovvenzione estera distorsiva; in tali situazioni, dovrà inoltre:
informare l’impresa interessata, gli Stati membri dell’Unione e, nel caso di appalti pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice;
chiudere un l’esame preliminare se conclude che non vi siano sufficienti indicazioni di sovvenzione estera distorsiva;
applicare misure provvisorie per preservare la concorrenza e prevenire danni irreparabili fino a quando non viene presa una decisione definitiva;
infliggere ammende o penalità di mora a una o più imprese che, intenzionalmente o negligentemente, forniscano informazioni errate o non cooperino. Le ammende non devono superare l’1 % del fatturato annuo aggregato e le penalità di mora non devono superare il 5 % del fatturato totale medio giornaliero;
applicare ammende fino al 10 % del fatturato totale a un’impresa che non rispetta gli impegni presi.
Le norme su concentrazioni di grandi dimensioni (fusioni e acquisizioni) e sulla partecipazione a grandi progetti di appalti pubblici:
richiedono alle imprese di notificare alla Commissione se:
il fatturato dell’Unione dell’oggetto da acquisire, una delle parti partecipanti alla fusione o l’impresa comune è di almeno 500 milioni di EUR e il contributo finanziario estero è superiore a 50 milioni di EUR nei tre anni precedenti (concentrazioni);
il valore del contratto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è di almeno 250 milioni di EUR e il contributo finanziario estero dei tre anni precedenti è di almeno 4 milioni di EUR (appalto pubblico);
consentono alla Commissione di procedere a un esame preliminare o a un’indagine approfondita e decidere se:
consentire la concentrazione o l’aggiudicazione di un appalto pubblico, con o senza impegni dell’impresa interessata;
vietare la concentrazione oggetto di sovvenzioni o l’aggiudicazione di un appalto pubblico all’offerente oggetto di sovvenzioni;
applicare ammende e penalità di mora alle imprese che non rispettano le norme.
La Commissione:
può:
ricevere informazioni dagli Stati membri e da qualsiasi persona fisica o giuridica circa i sospetti di sovvenzioni estere che distorcono il mercato interno;
condurre indagini di mercato sulle attività economiche di determinati settori o sull’uso di uno strumento di sovvenzione particolare;
avviare un dialogo con i paesi terzi in caso di ripetute sovvenzioni straniere che distorcono il mercato interno o diverse azioni esecutive contro sovvenzioni concesse dallo stesso paese terzo;
offrirà alle imprese l’opportunità di rispondere prima di adottare la decisione finale;
pubblicherà entro il , e aggiornerà regolarmente le linee guida sulla modalità di valutazione e applicazione di alcuni concetti chiave del regolamento;
esaminerà, entro il , e successivamente ogni tre anni, le modalità di attuazione e di applicazione del regolamento e le presenterà al Parlamento e al Consiglio, unitamente a eventuali proposte di revisione della legislazione.
Le disposizioni transitorie stabiliscono che il regolamento:
si applica alle sovvenzioni estere concesse nei cinque anni precedenti al che distorcono il mercato interno dopo tale data;
non si applica a:
concentrazioni concordate, offerte pubbliche preannunciate o assetti di controllo acquisiti prima del ;
appalti pubblici aggiudicati o procedure avviate prima del .
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è entrato in vigore il e si applica dal . L’obbligo di notifica per le concentrazioni di grandi dimensioni e le procedure di appalto pubblico si applica a partire dal .
CONTESTO
Gli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri sono soggetti a un attento esame ai sensi della legislazione dell’Unione. Tuttavia, in precedenza, ciò non riguardava le sovvenzioni concesse da paesi terzi. Il regolamento colma tale lacuna.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (GU L 79I del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/452 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 3 — Ravvicinamento delle legislazioni — Articolo 114 (ex articolo 95 TCE) (GU C 202 del , pag. 94).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo II — Politica commerciale comune — Articolo 207 (ex articolo 133 TCE) (GU C 202 del , pag. 140).
Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del , pag. 1).
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del , pag. 65).
Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del , pag. 243).
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del , relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del , pag. 1).
Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del , relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24 del , pag. 1).