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Document 32022R2560

    Regolamento sulle sovvenzioni estere

    Regolamento sulle sovvenzioni estere

     

    SINTESI DI:

    Regolamento (UE) 2022/2560 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

    QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

    Consente alla Commissione europea di indagare sulle sovvenzioni concesse dai paesi terzi alle imprese attive nell’Unione europea (Unione) e di affrontarne gli effetti negativi sul mercato unico dell’Unione.

    Stabilisce norme e procedure che consentono alla Commissione di valutare eventuali sovvenzioni estere da un paese terzo che beneficino, direttamente o indirettamente, un’attività economica nell’Unione e di porre rimedio a eventuali distorsioni causate da tali sovvenzioni estere. Ciò permette di garantire condizioni di parità e una concorrenza leale tra tutte le imprese attive nell’Unione

    PUNTI CHIAVE

    Una sovvenzione estera è un contributo finanziario fornito direttamente o indirettamente da un paese terzo che conferisce un vantaggio ed è limitato a una o più imprese o industrie.

    In questo contesto, un contributo finanziario può essere, tra le altre cose:

    • il trasferimento di fondi o passività, gli incentivi fiscali e gli accordi di debito;
    • la rinuncia a entrate dovute, quali esenzioni fiscali;
    • la fornitura o l’acquisto di beni o servizi.

    Tale contributo finanziario è estero proviene dal governo centrale di un paese terzo, dalle autorità pubbliche a tutti i livelli e da enti pubblici e privati, le cui azioni possono essere attribuite al paese terzo.

    Le sovvenzioni estere:

    • distorcono il mercato interno se migliorano la posizione concorrenziale di un’impresa e incidono negativamente sulla concorrenza nel mercato interno, che può essere determinata utilizzando indicatori quali:
      • l’importo e la natura della sovvenzione estera;
      • la situazione dell’impresa, tra cui le sue dimensioni, il livello, l’evoluzione dell’attività economica, e dei mercati o settori interessati;
      • la finalità della sovvenzione estera e le condizioni cui è subordinata;
    • sono improbabili distorcere il mercato interno se l’importo totale di una sovvenzione estera a un’impresa non è superiore a 4 milioni di EUR nell’arco di tre anni consecutivi;
    • non provoca distorsioni sul mercato interno quando:
      • se nell’arco di tre anni consecutivi l’importo totale della sovvenzione estera a un’impresa è inferiore alla soglia di 200 000 EUR di un aiuto di Stato de minimis dell’Unione;
      • l’aiuto è utilizzato per contribuire al recupero da danni causati da calamità naturali o da eventi eccezionali;
    • sono probabili distorcere il mercato interno se:
      • sono concesse a un’impresa in difficoltà senza un piano di ristrutturazione;
      • assumono la forma di garanzia illimitata per debiti o passività;
      • forniscono finanziamenti all’esportazione non in linea con le norme dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
      • facilita direttamente una concentrazione (ad esempio la fusione o l’acquisizione);
      • consente all’impresa di presentare un’offerta indebitamente vantaggiosa.

    La Commissione:

    • può:
      • valutare gli effetti negativi e positivi di una sovvenzione al momento di decidere quali azioni intraprendere;
      • imporre misure di riparazione a un’impresa per porre rimedio alle distorsioni potenziali o reali;
      • accettare gli impegni delle imprese per porre rimedio alle distorsioni e renderle vincolanti;
      • in caso di transazioni notificate, vietare la concentrazione oggetto di sovvenzioni o l’aggiudicazione della gara a un subappaltatore oggetto di sovvenzioni;
    • garantire che gli impegni o le misure di riparazione siano proporzionati, ponendo pienamente ed efficacemente rimedio alla distorsione. Tali misure possono includere, ad esempio, la riduzione della capacità, la cessione di determinati attivi, il scioglimento di una fusione o il rimborso della sovvenzione con un interesse appropriato;
    • imporre, se del caso, obblighi di comunicazione e trasparenza o di informazione sulle future concentrazioni o procedure di appalto pubblico.

    La Commissione, in occasione della revisione delle sovvenzioni, può:

    • richiedere ed esaminare le informazioni da qualsiasi fonte;
    • procedere a ispezioni all’interno e all’esterno dell’Unione (a condizione che il governo del paese non abbia obiezioni);
    • avviare un’indagine approfondita nel caso in cui un riesame preliminare mostri sufficienti indicazioni di una sovvenzione estera distorsiva; in tali situazioni, dovrà inoltre:
      • informare l’impresa interessata, gli Stati membri dell’Unione e, nel caso di appalti pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice;
      • pubblicare un avviso di sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea che invita a presentare osservazioni per iscritto;
    • chiudere un l’esame preliminare se conclude che non vi siano sufficienti indicazioni di sovvenzione estera distorsiva;
    • applicare misure provvisorie per preservare la concorrenza e prevenire danni irreparabili fino a quando non viene presa una decisione definitiva;
    • infliggere ammende o penalità di mora a una o più imprese che, intenzionalmente o negligentemente, forniscano informazioni errate o non cooperino. Le ammende non devono superare l’1 % del fatturato annuo aggregato e le penalità di mora non devono superare il 5 % del fatturato totale medio giornaliero;
    • applicare ammende fino al 10 % del fatturato totale a un’impresa che non rispetta gli impegni presi.

    Le norme su concentrazioni di grandi dimensioni (fusioni e acquisizioni) e sulla partecipazione a grandi progetti di appalti pubblici:

    • richiedono alle imprese di notificare alla Commissione se:
      • il fatturato dell’Unione dell’oggetto da acquisire, una delle parti partecipanti alla fusione o l’impresa comune è di almeno 500 milioni di EUR e il contributo finanziario estero è superiore a 50 milioni di EUR nei tre anni precedenti (concentrazioni);
      • il valore del contratto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è di almeno 250 milioni di EUR e il contributo finanziario estero dei tre anni precedenti è di almeno 4 milioni di EUR (appalto pubblico);
    • consentono alla Commissione di procedere a un esame preliminare o a un’indagine approfondita e decidere se:
      • consentire la concentrazione o l’aggiudicazione di un appalto pubblico, con o senza impegni dell’impresa interessata;
      • vietare la concentrazione oggetto di sovvenzioni o l’aggiudicazione di un appalto pubblico all’offerente oggetto di sovvenzioni;
      • applicare ammende e penalità di mora alle imprese che non rispettano le norme.

    La Commissione:

    • può:
      • ricevere informazioni dagli Stati membri e da qualsiasi persona fisica o giuridica circa i sospetti di sovvenzioni estere che distorcono il mercato interno;
      • condurre indagini di mercato sulle attività economiche di determinati settori o sull’uso di uno strumento di sovvenzione particolare;
      • avviare un dialogo con i paesi terzi in caso di ripetute sovvenzioni straniere che distorcono il mercato interno o diverse azioni esecutive contro sovvenzioni concesse dallo stesso paese terzo;
    • offrirà alle imprese l’opportunità di rispondere prima di adottare la decisione finale;
    • ha il potere di adottare atti di esecuzione e delegati;
    • pubblicherà entro il 12 gennaio 2026, e aggiornerà regolarmente le linee guida sulla modalità di valutazione e applicazione di alcuni concetti chiave del regolamento;
    • presenterà una relazione annuale sulla legislazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea;
    • esaminerà, entro il 13 luglio 2026, e successivamente ogni tre anni, le modalità di attuazione e di applicazione del regolamento e le presenterà al Parlamento e al Consiglio, unitamente a eventuali proposte di revisione della legislazione.

    Le disposizioni transitorie stabiliscono che il regolamento:

    • si applica alle sovvenzioni estere concesse nei cinque anni precedenti al 12 luglio 2023 che distorcono il mercato interno dopo tale data;
    • non si applica a:
      • concentrazioni concordate, offerte pubbliche preannunciate o assetti di controllo acquisiti prima del 12 luglio 2023;
      • appalti pubblici aggiudicati o procedure avviate prima del 12 luglio 2023.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

    Il regolamento è entrato in vigore il 12 gennaio 2023 e si applica dal 12 luglio 2023. L’obbligo di notifica per le concentrazioni di grandi dimensioni e le procedure di appalto pubblico si applica a partire dal 12 ottobre 2023.

    CONTESTO

    Gli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri sono soggetti a un attento esame ai sensi della legislazione dell’Unione. Tuttavia, in precedenza, ciò non riguardava le sovvenzioni concesse da paesi terzi. Il regolamento colma tale lacuna.

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).

    DOCUMENTI CORRELATI

    Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1).

    Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/452 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 3 — Ravvicinamento delle legislazioni — Articolo 114 (ex articolo 95 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 94).

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo II — Politica commerciale comune — Articolo 207 (ex articolo 133 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 140).

    Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

    Si veda la versione consolidata.

    Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

    Si veda la versione consolidata.

    Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

    Ultimo aggiornamento: 21.03.2023

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