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Document 32022R2372

Fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un’emergenza di sanità pubblica a livello di Unione europea

Fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un’emergenza di sanità pubblica a livello di Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2022/2372 relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un’emergenza di sanità pubblica a livello di Unione europea

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce un quadro di misure da attivare in caso di emergenza di sanità pubblica, affinché l’Unione europea (Unione) possa adottare le misure necessarie ad assicurare la disponibilità e la fornitura sufficienti e tempestive di contromisure mediche di rilevanza per le crisi.

PUNTI CHIAVE

Preparazione e reazione nel settore della sanità

Ambito di applicazione

Il regolamento stabilisce un quadro di emergenza in caso di emergenza di sanità pubblica. Possono essere attivate le seguenti misure:

  • istituzione di un consiglio per le crisi sanitarie;
  • monitoraggio, approvvigionamento e acquisto di contromisure mediche e di materie prime di rilevanza per le crisi;
  • l’attivazione di piani di ricerca e innovazione di emergenza, compreso il ricorso alle reti di sperimentazione clinica e alle piattaforme di condivisione dei dati a livello dell’Unione;
  • finanziamenti di emergenza dell’Unione;
  • misure riguardanti la produzione, la disponibilità e la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi, che comprendono la creazione di un inventario della produzione e degli impianti di produzione, delle materie prime, dei materiali di consumo, delle attrezzature e delle infrastrutture di rilevanza per le crisi, nonché misure per aumentarne la produzione nell’Unione.

Attivazione

  • In caso di emergenza di sanità pubblica a livello dell’Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare un regolamento che attiva il quadro di emergenza ove appropriato per la situazione economica.
  • Il quadro viene attivato per sei mesi, ma può essere prolungato.

Consiglio per le crisi sanitarie

  • Se vengono attivate misure di emergenza, un consiglio per le crisi sanitarie coordina le azioni del Consiglio, della Commissione, degli organismi e delle agenzie dell’Unione competenti e degli Stati membri dell’Unione, per garantire la fornitura e l’accesso alle contromisure mediche di rilevanza per le crisi.
  • Il consiglio è composto dalla Commissione e da un rappresentante di ciascuno Stato membro.
  • La Commissione consulta il consiglio quando possibile prima di intervenire e riferisce al consiglio sulle azioni intraprese.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal 26 dicembre 2022.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio, del 24 ottobre 2022, relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un’emergenza di sanità pubblica a livello dell’Unione (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 64).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26).

Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 851/2004 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022, relativo a un ruolo rafforzato dell’Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 1).

Decisione della Commissione, del 16 settembre 2021, che istituisce l’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (GU C 393 I del 29.9.2021, pag. 3).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Primi insegnamenti della pandemia di COVID-19 [COM(2021) 380 final del 15.6.2021].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Strategia farmaceutica per l’Europa [COM(2020) 761 final del 25.11.2020].

Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all’interno dell’Unione (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 26.12.2022

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