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Document 32021R0444

    Programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale

    Programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale

     

    SINTESI DI:

    Regolamento (UE) 2021/444 che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale dell’Unione europea

    QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

    • Il regolamento istituisce il programma Dogana, il programma dell’Unione europea (Unione) per la cooperazione nel settore doganale per il periodo 2021-2027.
    • L’obiettivo principale del programma è modernizzare ulteriormente l’unione doganale dell’Unione. Il programma sostiene le autorità doganali dell’Unione nell’ottenimento delle capacità amministrative necessarie e del relativo ambiente informatico per l’esecuzione delle proprie attività per:
      • agevolare la gestione del crescente volume degli scambi e dei nuovi tipi di commercio;
      • una migliore protezione dell’Unione da prodotti e sostanze di carattere pericoloso;
      • una migliore tutela delle imprese dell’Unione;
      • semplificare i flussi commerciali legittimi.

    PUNTI CHIAVE

    Obiettivi specifici

    Il programma si prefigge di favorire:

    • lo sviluppo e l’attuazione uniforme della legislazione e della politica doganale;
    • la cooperazione doganale;
    • il rafforzamento delle capacità amministrative e informatiche, comprese competenze umane e formazione, nonché lo sviluppo e il funzionamento di sistemi elettronici dell’Unione;
    • l’innovazione nella politica doganale.

    Bilancio

    La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma è di 950 milioni di euro per il periodo 2021-2027.

    Partecipazione di paesi terzi ed esperti esterni

    • I paesi in via di adesione, i paesi candidati e i potenziali paesi candidati, i paesi aderenti alla politica europea di vicinato e altri paesi terzi possono partecipare al programma qualora rispettino le condizioni stabilite in un accordo riguardante la partecipazione di paesi terzi ai programmi dell’Unione.
    • I rappresentanti delle autorità governative non doganali, compresi quelli di paesi terzi che non partecipano al programma, del mondo accademico e di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni pertinenti, di aziende e di organizzazioni della società civile possono prendere parte ad attività specifiche del programma in qualità di esperti esterni, principalmente su una base ad hoc.

    Iniziative ammissibili

    • Sviluppo e funzionamento di sistemi informatici doganali (unicamente i componenti comuni e non i sistemi nazionali);
    • riunioni e altre attività collaborative, ad esempio seminari, gruppi di progetto e visite studio;
    • nozioni, prodotti e attività di formazione comuni, ad esempio moduli di apprendimento online;
    • altri appalti di servizi (ad esempio studi, iniziative di comunicazione).

    Programma di lavoro

    Il programma è attuato tramite programmi di lavoro pluriennali redatti e adottati dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.

    Sorveglianza, rendicontazione e valutazione

    • L’allegato II del regolamento elenca gli indicatori utilizzati per riferire sullo stato di avanzamento del programma verso il raggiungimento dei suoi obiettivi generali e specifici. La Commissione può modificare e/o integrare tale elenco tramite atti delegati.
    • L’allegato al regolamento delegato (UE) 2022/2565, che integra il regolamento (UE) 2021/444, stabilisce indicatori aggiuntivi per misurare gli esiti, i risultati e gli impatti del programma. Si applica con effetto retroattivo dal 1o gennaio 2022 per garantire l’allineamento all’inizio del periodo di riferimento. Tali indicatori integrano quelli elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2021/444 che sono adatti ai fini del monitoraggio generale delle prestazioni, ma non consentono un monitoraggio e una valutazione globali del programma per raggiungere i suoi obiettivi generali e specifici.
    • La Commissione ha la responsabilità di eseguire una valutazione intermedia del programma non più tardi di quattro anni dal suo avvio, e una valutazione finale entro quattro anni dal suo termine.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

    Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2021.

    CONTESTO

    La base giuridica di tale regolamento riguarda la cooperazione doganale come stabilita nell’articolo 33 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il mercato interno (articolo 114 del TFUE) e la politica commerciale comune (articolo 207 del TFUE).

    Regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, stabilendo le norme e procedure generali da applicare a merci entrate o uscite dal territorio doganale dell’Unione europea (si veda la sintesi).

    Per ulteriori informazioni, si veda:

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2021, che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 1).

    DOCUMENTI CORRELATI

    Regolamento delegato (UE) 2022/2565 della Commissione, dell’11 ottobre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni relative all’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 130).

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politica e azioni interne dell’Unione — Titolo II — Libera circolazione delle merci — Capo 2 — Cooperazione doganale — Articolo 33 (ex articolo 135 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 61).

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 3 — Ravvicinamento delle legislazioni — Articolo 114 (ex articolo 95 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 94).

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo II — Politica commerciale comune — Articolo 207 (ex articolo 133 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 140).

    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

    Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 952/2013 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    Ultimo aggiornamento: 04.04.2023

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