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Document 32021R0444

Regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2021 che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013

PE/7/2021/INIT

OJ L 87, 15.3.2021, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/444/oj

15.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 87/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/444 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2021

che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il programma Dogana 2020, istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1294/2013 (3), così come i programmi che lo hanno preceduto hanno apportato un notevole contributo all’agevolazione e al miglioramento della cooperazione doganale tra le autorità doganali, nonché allo sviluppo delle loro capacità amministrative, umane e informatiche. Dal momento che molte delle attività delle autorità doganali rivestono carattere transfrontaliero, un modo più efficace ed efficiente per sviluppare tale cooperazione consiste nell’offrire agli Stati membri un quadro entro il quale possa svolgersi istituendo un programma doganale a livello dell’Unione, attuato dalla Commissione. Inoltre, il programma Dogana 2020 si è rivelato efficiente in termini di costi e ha aggiunto un reale valore ad altri quadri di cooperazione doganale istituiti su base bilaterale o multilaterale. Il programma Dogana 2020 ha contribuito inoltre a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri favorendo l’efficace riscossione dei dazi doganali. L’armonizzazione delle procedure doganali è inoltre importante per ottenere risultati equivalenti nella prevenzione delle frodi e dei flussi transfrontalieri illeciti di merci. È pertanto opportuno, efficiente e nell’interesse dell’Unione garantire la continuità del finanziamento di attività nel settore della cooperazione doganale attraverso l’istituzione di un nuovo programma, il programma Dogana («programma»).

(2)

Per 50 anni l’unione doganale ha rappresentato uno dei pilastri dell’Unione, che è uno dei principali blocchi commerciali al mondo. L’unione doganale è un esempio significativo di integrazione riuscita dell’Unione ed è essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno, a vantaggio delle imprese e dei cittadini. L’unione doganale si è evoluta considerevolmente nel corso di detto periodo e le autorità doganali stanno svolgendo in modo ottimale un’ampia gamma di compiti alle frontiere. Collaborando, esse si adoperano per facilitare scambi legittimi ed equi, ridurre la burocrazia, riscuotere entrate per i bilanci nazionali e dell’Unione e contribuire a proteggere i cittadini da minacce terroristiche, sanitarie, ambientali e di altra natura. In particolare, introducendo un quadro comune per la gestione del rischio a livello di Unione e controllando i flussi di denaro per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, le autorità doganali svolgono un ruolo importante nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla concorrenza sleale. Considerata l’ampiezza del loro mandato, le autorità doganali sono di fatto le autorità principali per il controllo delle merci alle frontiere esterne dell’Unione. Sarà possibile realizzare un’Unione più forte e più ambiziosa solo se saranno disponibili le risorse necessarie. In tale contesto il programma dovrebbe non solo vertere sulla cooperazione doganale, ma dovrebbe anche sostenere il ruolo più generale delle autorità doganali quale stabilito all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), vale a dire la supervisione degli scambi internazionali dell’Unione, contribuendo in tal modo all’attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche comuni dell’Unione che incidono sul commercio e sulla sicurezza generale della catena logistica.

La base giuridica del presente regolamento dovrebbe pertanto comprendere la cooperazione doganale di cui all’articolo 33 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il mercato interno di cui all’articolo 114 TFUE e la politica commerciale comune di cui all’articolo 207 TFUE.

(3)

Il programma dovrebbe fornire assistenza agli Stati membri e alla Commissione fornendo un quadro per le azioni volte a sostenere l’unione doganale e le autorità doganali nella loro collaborazione e nella loro azione congiunta; contribuire a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione e dei suoi Stati membri; garantire la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti, contribuendo in tal modo alla protezione dei consumatori; proteggere l’Unione da pratiche commerciali sleali e illecite, agevolando nel contempo l’attività commerciale legittima; e agevolare gli scambi legittimi, in modo che le imprese e i cittadini possano beneficiare appieno del potenziale del mercato interno e del commercio mondiale.

(4)

Le dogane sono un settore d’intervento dinamico che si trova ad affrontare nuove sfide, quali la globalizzazione, nuovi modelli di frode e contrabbando, e la digitalizzazione. Queste sfide fanno aumentare la domanda di sostegno a favore delle autorità doganali e richiedono soluzioni innovative. Esse pongono, inoltre, in evidenza la necessità di rafforzare la cooperazione tra le autorità doganali.

(5)

Al fine di garantire l’efficacia in termini di costi, il programma dovrebbe sfruttare le possibili sinergie con altre misure dell’Unione in settori correlati, quali il programma Fiscalis, che dev’essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore fiscale, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, che dev’essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale («regolamento sullo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale»), il programma antifrode dell’Unione, che dev’essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell’Unione, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti, che dev’essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI), il Fondo Sicurezza interna, che dev’essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna, il programma per il mercato unico, che dev’essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per il mercato interno, la competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, il settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e le statistiche europee («programma per il mercato unico»),

il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e lo strumento di supporto tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(6)

Alla luce dell’importanza della risposta ai cambiamenti climatici e in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi (7) e per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata il 25 settembre 2015, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell’obiettivo dell’Unione di spendere almeno il 30 % dell’importo complessivo del bilancio dell’Unione per sostenere gli obiettivi in materia di clima e dell’ambizione dell’Unione di destinare il 7,5 % del bilancio annuale dell’Unione nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità.

(7)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (8). Per essere considerate ammissibili al finanziamento, eventuali spese impreviste dovrebbero essere direttamente connesse agli obiettivi del programma. La dotazione finanziaria del programma dovrebbe coprire le spese, necessarie e debitamente giustificate, per la gestione del programma e la valutazione delle sue prestazioni, purché dette attività siano connesse all’obiettivo generale e a quello specifico del programma.

(8)

Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi è opportuno che il programma, se sono rispettate alcune condizioni, sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, dei potenziali candidati e dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato. Esso potrebbe inoltre essere aperto ad altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in accordi specifici tra l’Unione e tali paesi riguardanti la loro partecipazione a programmi dell’Unione.

(9)

Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le norme sull’esecuzione del bilancio dell’Unione, comprese le norme su sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni.

(10)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

(11)

Le azioni applicate nell’ambito del programma Dogana 2020 si sono rivelate adeguate e dovrebbero pertanto essere mantenute. Al fine di conferire maggiore semplicità e flessibilità all’esecuzione del programma e di migliorare pertanto la realizzazione dei suoi obiettivi, le azioni dovrebbero essere definite solo in termini di categorie generali, con un elenco di esempi illustrativi di attività concrete. Attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacità il programma dovrebbe inoltre promuovere e sostenere l’adozione e l’effetto leva di soluzioni innovative per migliorare ulteriormente le capacità dell’unione doganale e delle autorità doganali dell’Unione di realizzare le priorità fondamentali delle dogane. Le azioni finanziate dal presente programma dovrebbero essere cessate o adeguate in qualsiasi momento al fine di renderle più efficaci o pertinenti qualora si rivelino inadeguate.

(12)

Sarà presto adottato il regolamento sullo strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale. Al fine di preservare la coerenza e il coordinamento orizzontale di tutte le azioni di cooperazione inerenti al settore doganale e alle attrezzature per il controllo doganale, è opportuno attuare tutte le azioni in questione nell’ambito di un unico atto giuridico, vale a dire il presente regolamento, contenente un’unica serie di norme. Di conseguenza, lo strumento di sostegno finanziario per le attrezzature per il controllo doganale dovrebbe finanziare unicamente l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale ammissibili, mentre il presente programma dovrebbe sostenere tutte le altre azioni correlate, come le azioni di cooperazione per valutare la necessità di attrezzature o, se del caso, la formazione in relazione alle attrezzature acquistate.

(13)

Lo scambio di informazioni doganali e di altre informazioni correlate è fondamentale per il corretto funzionamento delle dogane e va ben oltre gli scambi all’interno dell’unione doganale. Adattamenti o estensioni dei sistemi elettronici europei intesi a consentire la cooperazione con paesi terzi che non partecipano al programma e con organizzazioni internazionali potrebbero rivestire un interesse per l’Unione. Pertanto, ove debitamente giustificati da tale interesse, i corrispondenti adattamenti o estensioni dei sistemi elettronici europei dovrebbero essere ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma.

(14)

Considerata l’importanza della globalizzazione, il programma dovrebbe continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni ai sensi dell’articolo 238 del regolamento finanziario. Tali esperti esterni dovrebbero comprendere principalmente rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi che non partecipano al programma, nonché esponenti del mondo accademico e rappresentanti di organizzazioni internazionali, di operatori economici o della società civile. La selezione degli esperti esterni per i gruppi di esperti dovrebbe essere basata sulla decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione. Gli esperti esterni che partecipano a titolo personale a eventi ad hoc nell’ambito del programma, quali singole riunioni e conferenze, dovrebbero essere selezionati dalla Commissione, anche tra gli esperti proposti dai paesi partecipanti. È necessario garantire che gli esperti esterni nominati a titolo personale e tenuti ad agire in modo indipendente e nell’interesse pubblico agiscano imparzialmente e in assenza di conflitti di interesse con le proprie responsabilità professionali. Le informazioni sulla selezione di tutti gli esperti esterni e sulla loro partecipazione dovrebbero essere rese disponibili al pubblico. Nella selezione degli esperti esterni si dovrebbe tenere conto dell’obiettivo di garantire una rappresentanza equilibrata delle parti interessate e del principio della parità di genere.

(15)

Conformemente all’impegno della Commissione, delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010 dal titolo «Revisione del bilancio dell’Unione europea», di mirare alla coerenza e alla semplificazione dei programmi di finanziamento, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell’Unione se le azioni previste nell’ambito del programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, a condizione che ciò non comporti il doppio finanziamento. Le azioni nell’ambito del programma dovrebbero garantire la coerenza nell’impiego delle risorse dell’Unione che sostengono l’unione doganale e le autorità doganali.

(16)

La parte più consistente del bilancio a titolo del programma dovrebbe essere destinata alle azioni di sviluppo delle capacità informatiche. Tra tali azioni di sviluppo delle capacità informatiche la massima priorità dovrebbe essere attribuita a quelle azioni relative ai sistemi elettronici necessari per l’attuazione dell’unione doganale e per le autorità doganali per svolgere la propria missione. Le componenti comuni e le componenti nazionali dei sistemi elettronici europei dovrebbero essere definite nel presente regolamento. Sono possibili combinazioni di componenti comuni e quelle nazionali. Inoltre dovrebbero essere chiaramente definite la portata delle azioni e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri.

(17)

Il presente regolamento dovrebbe essere attuato mediante programmi di lavoro. In considerazione del carattere a medio e a lungo termine degli obiettivi perseguiti e sulla base dell’esperienza acquisita nel corso del tempo, dovrebbe essere possibile per i programmi di lavoro coprire più anni. Un passaggio da programmi di lavoro annuali a programmi di lavoro pluriennali ridurrebbe l’onere amministrativo per la Commissione e per gli Stati membri. I programmi di lavoro pluriennali dovrebbero avere una durata massima di tre anni.

(18)

Le azioni attuate nell’ambito del programma dovrebbero tenere conto delle conclusioni e delle raccomandazioni della Corte dei conti europea nel settore doganale, in particolare della relazione speciale n. 19/2017, del 5 dicembre 2017, dal titolo «Procedure di importazione: carenze nel quadro giuridico e un’attuazione inefficace incidono sugli interessi finanziari dell’UE» e della relazione speciale n. 26/2018, del 10 ottobre 2018, dal titolo «Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: cosa non ha funzionato?».

(19)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(20)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (11), è opportuno che il programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. Tali prescrizioni dovrebbero includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare, in maniera comparabile ed esaustiva, gli effetti del programma sul terreno. La valutazione intermedia e quella finale, che dovrebbero essere effettuate entro quattro anni rispettivamente dall’inizio dell’attuazione del programma e dal suo completamento, dovrebbero contribuire a un efficiente processo decisionale riguardo alla cooperazione nel settore doganale nell’ambito dei prossimi quadri finanziari pluriennali. È pertanto della massima importanza che la valutazione intermedia e quella finale includano informazioni soddisfacenti e sufficienti e che tali valutazioni siano fornite a tempo debito. Oltre a tali valutazioni intermedia e finale del programma, nell’ambito del sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbero essere elaborate anche relazioni annuali sullo stato di avanzamento al fine di sorvegliare l’attuazione del programma. Tali relazioni dovrebbero includere una sintesi degli insegnamenti tratti e, se del caso, degli ostacoli incontrati e delle carenze riscontrate, nel contesto delle attività del programma che sono state svolte nell’anno in questione. Tali relazioni annuali sui progressi compiuti dovrebbero essere comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio.

(21)

Al fine di rispondere adeguatamente alle mutate priorità programmatiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell’elenco di indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici del programma e riguardo all’integrazione del presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(22)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (13), (Euratom, CE) n. 2185/96 (14) e (UE) 2017/1939 (15) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(23)

I paesi terzi possono partecipare al programma sulla base di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(24)

I costi ammissibili dovrebbero essere determinati con riguardo alla natura delle azioni ammissibili e comprendendo, tra l’altro, spese di viaggio e di soggiorno per i partecipanti alle riunioni e a eventi analoghi o spese connesse all’organizzazione di eventi. I finanziamenti a titolo del programma dovrebbero essere soggetti ai principi di cui al regolamento finanziario, quali la parità di trattamento, la proporzionalità e la trasparenza, e garantire l’utilizzo ottimale delle rispettive risorse finanziarie nel conseguimento dei suoi obiettivi.

(25)

Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di esecuzione nell’ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre i risultati attesi tenuto conto, tra l’altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Tali tipologie di finanziamento e tali metodi di esecuzione dovrebbero prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(26)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un programma dell’Unione per la cooperazione nel settore doganale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27)

Al fine di garantire la continuità nel fornire sostegno al settore d’intervento pertinente, e di consentire che la sua attuazione cominci sin dall’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo dall’1 gennaio 2021.

(28)

Il presente regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1294/2013, che dovrebbe pertanto essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale («programma») per il periodo compreso tra l’1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. La durata del programma è allineata alla durata del quadro finanziario pluriennale.

Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«autorità doganali»: le autorità doganali di cui all’articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;

2)

«sistemi elettronici europei»: i sistemi elettronici necessari per l’unione doganale e per lo svolgimento dei compiti delle autorità doganali, in particolare i sistemi elettronici di cui all’articolo 16, paragrafo 1, e agli articoli 278 e 280 del regolamento (UE) n. 952/2013, all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), e ad altre disposizioni del diritto dell’Unione che disciplinano i sistemi elettronici a fini doganali, compresi gli accordi internazionali, come la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con libretto TIR (convenzione TIR) (18);

3)

«componente comune»: la componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello dell’Unione, che è disponibile per tutti gli Stati membri o che è stata individuata come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione;

4)

«componente nazionale»: la componente dei sistemi elettronici europei, sviluppata a livello nazionale, disponibile nello Stato membro che ha elaborato tale componente o contribuito alla sua elaborazione congiunta;

5)

«paese terzo»: un paese che non è uno Stato membro dell’Unione.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   L’obiettivo generale del programma è di sostenere l’unione doganale e, nella loro collaborazione e azione congiunta, le autorità doganali al fine di tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all’interno dell’Unione e tutelare l’Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono di sostenere:

a)

l’elaborazione e l’attuazione uniforme della normativa e della politica doganale;

b)

la cooperazione doganale;

c)

lo sviluppo della capacità amministrativa e informatica, anche per quanto riguarda le competenze umane e la formazione, nonché lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei;

d)

l’innovazione nel settore della politica doganale.

Articolo 4

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo 2021-2027 è fissata a 950 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   L’importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione del programma e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può anche coprire i costi connessi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, che si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma.

Articolo 5

Partecipazione di paesi terzi al programma

Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi:

a)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

b)

i paesi della politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

c)

altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale accordo:

i)

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione;

ii)

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai rispettivi costi amministrativi;

iii)

non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell’Unione;

iv)

garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al primo comma, lettera c), punto ii), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente mediante sovvenzioni, premi, appalti e rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute da esperti esterni.

CAPO II

AMMISSIBILITÀ

Articolo 7

Azioni ammissibili

1.   Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

2.   Sono ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma anche azioni finalizzate a integrare o sostenere le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui al regolamento sullo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale.

3.   Le azioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono:

a)

riunioni e simili eventi ad hoc;

b)

collaborazione strutturata sulla base di progetti, quali lo sviluppo informatico collaborativo di un gruppo di Stati membri;

c)

azioni di sviluppo di capacità informatiche, in particolare lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei;

d)

azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane, compresi la formazione e lo scambio delle migliori prassi;

e)

azioni di supporto e altre azioni, tra cui:

i)

studi;

ii)

attività innovative, in particolare prove di concetto, progetti pilota, realizzazione di prototipi, estrazione intelligente di dati e collaborazione tra sistemi;

iii)

azioni di comunicazione sviluppate congiuntamente;

iv)

qualsiasi altra azione prevista nei programmi di lavoro di cui all’articolo 12, necessaria per conseguire o sostenere gli obiettivi di cui all’articolo 3.

L’allegato I contiene un elenco non esaustivo delle possibili tipologie di azioni di cui al primo comma, lettere a), b) e d).

4.   Azioni consistenti nello sviluppo, nell’utilizzazione, nella manutenzione e nel funzionamento di adeguamenti o estensioni delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei per consentire la cooperazione con paesi terzi che non partecipano al programma o con organizzazioni internazionali sono ammissibili al finanziamento se sono di interesse per l’Unione. La Commissione adotta le necessarie disposizioni amministrative, che possono comprendere una prescrizione per i terzi interessati a contribuire finanziariamente a tali azioni.

5.   Se un’azione di sviluppo di capacità informatiche di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), del presente articolo riguarda lo sviluppo e il funzionamento di un sistema elettronico europeo, solo i costi connessi alle responsabilità conferite alla Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, sono ammissibili al finanziamento a titolo del programma. Gli Stati membri si fanno carico dei costi connessi alle responsabilità loro conferite a norma dell’articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 8

Esperti esterni

1.   Ove ciò sia utile per l’esecuzione di un’azione intesa ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3, i rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi che non partecipano al programma, gli esponenti del mondo accademico e i rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate, i rappresentanti di operatori economici, i rappresentanti di organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici e i rappresentanti della società civile possono partecipare in qualità di esperti esterni a dette azioni.

2.   I costi sostenuti dagli esperti esterni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ammissibili al rimborso nell’ambito del programma in conformità dell’articolo 238 del regolamento finanziario.

3.   Gli esperti esterni partecipanti ai gruppi di esperti sono selezionati dalla Commissione, anche tra gli esperti proposti dagli Stati membri.

Gli esperti esterni che partecipano a titolo personale a eventi ad hoc nell’ambito del programma, quali singole riunioni e conferenze, sono selezionati dalla Commissione, anche tra gli esperti proposti dai paesi partecipanti.

Gli esperti esterni sono selezionati in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze pertinenti all’azione specifica e in funzione delle esigenze. La Commissione valuta, tra l’altro, l’imparzialità degli esperti esterni che sono nominati a titolo personale e tenuti ad agire in modo indipendente e nell’interesse pubblico, nonché l’assenza di conflitti di interesse rispetto alle loro responsabilità professionali.

CAPO III

SOVVENZIONI

Articolo 9

Attribuzione, complementarità e finanziamento combinato

1.   Le sovvenzioni nell’ambito del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

2.   Un’azione che ha beneficiato di un contributo nell’ambito del programma può ricevere un contributo anche da un altro programma dell’Unione, purché tale contributo non riguardi gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito all’azione si applicano le norme che disciplinano il pertinente programma dell’Unione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

3.   A norma dell’articolo 195, primo comma, lettera f), del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono attribuite senza invito a presentare proposte se i soggetti idonei sono le autorità doganali dei paesi partecipanti, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 del presente regolamento.

4.   Il lavoro del comitato di valutazione di cui all’articolo 150 del regolamento finanziario si basa sui principi generali applicabili alle sovvenzioni di cui all’articolo 188 del regolamento finanziario e, in particolare, sui principi di parità di trattamento e trasparenza di cui all’articolo 188, lettere a) e b), del regolamento finanziario, nonché sul principio di non discriminazione.

5.   Il comitato di valutazione valuta le proposte sulla base dei criteri di attribuzione tenendo conto, se del caso, della pertinenza dell’azione proposta rispetto agli obiettivi perseguiti, della qualità dell’azione proposta, del suo impatto, anche sotto il suo profilo economico, sociale e ambientale, e del suo bilancio e della sua efficacia in termini di costi.

Articolo 10

Tasso di cofinanziamento

1.   In deroga all’articolo 190 del regolamento finanziario, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi totali ammissibili di un’azione.

2.   Il tasso di cofinanziamento applicabile nel caso in cui le azioni richiedano l’attribuzione di sovvenzioni è stabilito nei programmi di lavoro pluriennali di cui all’articolo 12.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE AZIONI DI SVILUPPO DI CAPACITÀ INFORMATICHE

Articolo 11

Responsabilità

1.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono congiuntamente, in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione di cui alla definizione contenuta nell’articolo 2, punto 2, lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei, compresi progettazione, specifica, verifica della conformità, utilizzazione, manutenzione, evoluzione, modernizzazione, sicurezza, garanzia della qualità e controllo della qualità.

2.   La Commissione assicura in particolare:

a)

lo sviluppo e il funzionamento delle componenti comuni;

b)

il coordinamento generale dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei al fine di conseguire la loro operabilità, la loro ciberresilienza, la loro interconnettività, il loro miglioramento continuo e la loro attuazione sincronizzata e, nell’ambito di tale coordinamento generale, e facilitare una comunicazione rapida ed efficiente con gli Stati membri e tra di essi sulle questioni relative a tali sistemi;

c)

il coordinamento dei sistemi elettronici europei a livello di Unione ai fini della loro promozione e attuazione a livello nazionale;

d)

il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei per quanto riguarda le loro interazioni con terzi, escluse le azioni intese a soddisfare requisiti nazionali;

e)

il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello dell’Unione;

f)

la comunicazione tempestiva e trasparente con le parti che sono interessate dall’implementazione dei sistemi elettronici europei a livello dell’Unione e dello Stato membro, in particolare per quanto riguarda ritardi nell’attuazione delle componenti comuni e nazionali.

3.   Gli Stati membri assicurano in particolare:

a)

lo sviluppo e il funzionamento delle componenti nazionali;

b)

il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento delle componenti nazionali a livello nazionale;

c)

il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello nazionale;

d)

la trasmissione periodica alla Commissione di informazioni sulle misure adottate per consentire alle autorità doganali o agli operatori economici interessati di utilizzare pienamente ed efficacemente i sistemi elettronici europei;

e)

l’attuazione a livello nazionale dei sistemi elettronici europei.

4.   La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente, a fini informativi, un elenco indicativo dei sistemi elettronici europei finanziati nell’ambito del programma.

CAPO V

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12

Programma di lavoro

1.   Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro pluriennali di cui all’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

2.   Al fine di garantire l’attuazione del programma, e fatto salvo il regolamento finanziario, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire programmi di lavoro pluriennali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

3.   I programmi di lavoro pluriennali mirano a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3 mediante le azioni di cui all’articolo 7. Essi stabiliscono, se del caso, l’importo totale del piano di finanziamento per tutte le azioni e:

a)

per ciascuna azione:

i)

gli obiettivi perseguiti e i risultati attesi, in conformità degli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 3;

ii)

una descrizione dei progetti da finanziare;

iii)

se del caso, un’indicazione dell’importo assegnato a ciascuna azione; e

iv)

il metodo di esecuzione e un calendario di esecuzione indicativo;

b)

per le sovvenzioni, il tasso di cofinanziamento massimo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e, se del caso, i criteri essenziali di attribuzione da applicare.

Articolo 13

Sorveglianza e rendicontazione

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 3 sono elencati nell’allegato II.

2.   Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 per modificare l’allegato II con riguardo agli indicatori, se ritenuto necessario, nonché per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione.

Articolo 14

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività in modo da poter essere utilizzate nel processo decisionale.

2.   Una valutazione intermedia del programma dev’essere effettuata dalla Commissione non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione. Nella sua valutazione intermedia la Commissione analizza la performance del programma, anche per quanto riguarda l’efficacia, l’efficienza, la coerenza, la pertinenza, le sinergie nel quadro del programma e il valore aggiunto dell’Unione.

3.   Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e degli insegnamenti tratti, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 15

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

CAPO VI

ESERCIZIO DELLA DELEGA E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 16

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima di tale data. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 13, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato del programma Dogana». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i loro risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti.

3.   Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.

Articolo 19

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1294/2013 è abrogato con effetto dall’1 gennaio 2021.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 1294/2013, che continua ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1294/2013.

3.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’1 gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 45.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Consiglio in prima lettura dell’1 marzo 2021 (GU C 86 del 12.3.2021, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma d’azione doganale nell’Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).

(4)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(6)  Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di supporto tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

(7)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(8)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(9)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(12)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(14)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(15)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(16)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(17)  Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 1).

(18)  GU L 165 del 26.6.2009, pag. 3.


ALLEGATO I

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE TIPOLOGIE POSSIBILI DI AZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3, PRIMO COMMA, LETTERE A), B) E D)

Le azioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e d), possono fra l’altro assumere le seguenti forme:

1.

riunioni e simili eventi ad hoc

seminari e workshop, cui in linea generale partecipano tutti i paesi partecipanti, durante i quali sono effettuate presentazioni e i partecipanti sono coinvolti in dibattiti serrati e attività su un determinato argomento;

visite di lavoro, organizzate per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze in ambito doganale;

2.

collaborazione strutturata sulla base di progetti

gruppi di progetto, generalmente composti da un numero circoscritto di paesi partecipanti, che sono operativi per un periodo di tempo limitato per perseguire un obiettivo prefissato con un esito definito con precisione, compreso il coordinamento e l’analisi comparativa (benchmarking);

task force, ovvero forme di cooperazione strutturate, di natura permanente o non permanente, in cui si aggregano competenze per svolgere mansioni in ambiti specifici o condurre attività operative, eventualmente con il sostegno di servizi di cooperazione online, assistenza amministrativa, infrastrutture e attrezzature;

attività di monitoraggio, condotte da gruppi congiunti composti da funzionari della Commissione e da funzionari delle autorità ammissibili allo scopo di analizzare le pratiche doganali, individuare eventuali difficoltà nell’attuazione delle norme e, ove del caso, proporre suggerimenti per l’adeguamento delle norme e dei metodi di lavoro dell’Unione;

3.

azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane

formazioni comuni o sviluppo di programmi di apprendimento elettronico per l’acquisizione delle competenze e delle conoscenze professionali necessarie in materia di dogane;

assistenza tecnica volta a migliorare le procedure amministrative, rafforzare la capacità amministrativa e migliorare il funzionamento e l’operatività delle autorità doganali mediante lo sviluppo e la condivisione delle migliori pratiche.


ALLEGATO II

INDICATORI DI CUI ALL’ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1

Per riferire sullo stato di avanzamento del programma verso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 3, sono utilizzati i seguenti indicatori:

A.

Sviluppo delle capacità (amministrative, umane e informatiche)

1.

L’indice di applicazione e di attuazione del diritto e della politica dell’Unione (il numero di azioni nell’ambito del programma organizzate in relazione all’applicazione e all’attuazione del diritto e della politica dell’Unione in materia di dogane e il numero di raccomandazioni formulate in seguito a dette azioni);

2.

l’indice di apprendimento (il numero di moduli di apprendimento utilizzati, il numero di funzionari formati e il punteggio relativo alla qualità assegnato dai partecipanti);

3.

la disponibilità dei sistemi elettronici europei (in termini di percentuale di tempo);

4.

la disponibilità della rete comune di comunicazione (in termini di percentuale di tempo);

5.

l’uso dei principali sistemi elettronici europei per aumentare l’interconnettività e la transizione a un’unione doganale senza uso di carta (numero di messaggi scambiati e di consultazioni effettuate);

6.

il tasso di completamento del codice doganale dell’Unione («CDU») (percentuale delle principali tappe raggiunte nell’attuazione dei sistemi elettronici del CDU);

B.

Condivisione delle conoscenze e collaborazione in rete

1.

L’indice del grado di collaborazione (il lavoro in rete prodotto, il numero di riunioni faccia a faccia e il numero di gruppi di collaborazione online);

2.

l’indice delle migliori prassi e degli orientamenti (il numero di azioni nell’ambito del programma organizzate in relazione all’applicazione e all’attuazione delle migliori prassi e degli orientamenti in materia doganale e la percentuale di partecipanti che si sono avvalsi di orientamenti su prassi di lavoro elaborati con il sostegno del programma).


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