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Document 32014R0240

Fondi strutturali e d’investimento europei: lavorare in partenariato

Fondi strutturali e d’investimento europei: lavorare in partenariato

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 240/2014: codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Introduce il codice europeo di condotta sul partenariato.
  • Il codice di condotta è predisposto per aiutare i paesi dell’Unione europea (UE) a organizzare partenariati significativi con soggetti interessati rilevanti e rappresentativi per la progettazione e l’attuazione condivisa dei Fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE) nel periodo 2014-2020.

PUNTI CHIAVE

Il codice di condotta stabilisce gli orientamenti sul partenariato nell’attuazione dei fondi SIE. I punti principali del codice di condotta comprendono:

  • la selezione di partner rilevanti e rappresentativi delle categorie definite nel regolamento (UE) n. 1303/2013 (regolamento recante disposizioni comuni sui fondi SIE);
  • procedure di selezione trasparenti che tengano conto dei vari insiemi di norme istituzionali e giuridiche nei singoli paesi dell’UE;
  • requisiti procedurali minimi per la consultazione tempestiva, pertinente e trasparente dei soggetti interessati1 nella preparazione degli accordi di partenariato2 e dei programmi operativi3;
  • la rappresentanza dei partner selezionati all’interno dei comitati chiave del programma (ossia la preparazione, l’attuazione, la sorveglianza e la valutazione);
  • la sicurezza del partenariato attraverso il rafforzamento della capacità istituzionale delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile da coinvolgere;
  • la facilitazione dello scambio di esperienze e dell’apprendimento reciproco attraverso il ricorso a tutti i fondi SIE;
  • la valutazione del ruolo dei partner nell’attuazione dell’accordo di partenariato, nonché delle prestazioni e dell’efficacia del partenariato stesso.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il .

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

* TERMINI CHIAVE

  1. Soggetti interessati: enti regionali, locali, urbani e altri enti pubblici competenti, parti economiche e sociali (ad esempio organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori), camere di commercio, società civile (ad esempio partner ambientali, organizzazioni non governative e organi responsabili per la promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione).
  2. Accordo di partenariato: i paesi dell’UE devono predisporre e attuare piani strategici con priorità d’investimento che riguardano tutti i fondi e i programmi per il periodo 2014-2020. Gli accordi di partenariato sono negoziati fra la Commissione europea e i singoli paesi dell’UE, in seguito alla consultazione da parte di questi ultimi dei rappresentanti territoriali, di gruppi d’interesse, della società civile ecc.
  3. Programmi operativi: tali programmi presentano le priorità del paese e/o riguardano le priorità per il paese o le regioni del settore interessato nel periodo di programmazione settennale 2014-2020. Le organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro e gli organismi della società civile possono tutti partecipare alla programmazione e alla gestione dei programmi operativi.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del , recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (GU L 74 del , pagg. 1-7)

ultimo aggiornamento

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