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Document 32013R1307

Norme sui pagamenti diretti agli agricoltori

Norme sui pagamenti diretti agli agricoltori

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1307/2013 — norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune dell’Unione

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

I pagamenti diretti agli agricoltori sono erogati attraverso regimi di sostegno in ogni paese dell’Unione.

I paesi dell’Unione devono destinare una determinata quantità della propria quota di finanziamento PAC a regimi di sostegno obbligatori:

  • Pagamenti diretti per ettaro. Per distribuire i sostegni in modo più equo, tutti i paesi dell’Unione dovevano adottare un pagamento uniforme per ettaro a partire dal 2015 (un «regime di pagamento di base per gli agricoltori»).
  • Pagamenti verdi per ettaro. Concessi agli agricoltori che osservano pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (30 % della quota di finanziamento nazionale);
  • Pagamento per ettaro ai giovani agricoltori. Destinati agli agricoltori di età non superiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda fino a cinque anni prima della domanda per l’aiuto; il pagamento è disponibile per un massimo di cinque anni.

Esistono inoltre alcuni regimi di sostegno facoltativi. I paesi dell’Unione possono scegliere di:

  • sostenere le aziende agricole più piccole pagando un importo maggiore sui primi ettari («pagamento ridistributivo»);
  • erogare pagamenti aggiuntivi per le zone soggette a vincoli naturali;
  • erogare importi limitati di sostegno correlato alla produzione (sostegno accoppiato: pagamenti collegati a determinate colture o specie d’allevamento) per sostenere i settori agricoli nel mantenimento della produzione in settori nel loro paese che sono in difficoltà;
  • offrire un regime semplificato per piccoli agricoltori — pagamenti annuali fino a 1 250 euro;

Dal , le nuove norme contenute nel regolamento (UE) n. 2017/2393 sono entrate in vigore e prevedono quanto segue:

  • Solo gli agricoltori in attività (quelli la cui attività agricola non è trascurabile) possono richiedere il sostegno. Tuttavia, in alcuni paesi dell’Unione l’amministrazione è diventata troppo gravosa. In particolare, i richiedenti che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti sono stati ritenuti inattivi, salvo dimostrazione contraria. L’applicazione di tale clausola è diventata volontaria per i paesi dell’Unione.
  • Alcuni aspetti delle regole per presentare domanda di pagamenti verdi sono stati semplificati, specialmente nei requisiti per la diversificazione delle colture.
  • Ampliamento della definizione di prato permanente:
    • i paesi dell’Unione possono decidere di includere alcune specie arbustive o arboree che producono alimenti per gli animali nel prato permanente in cui dominano piante erbacee da foraggio, in tutto o parte del loro territorio;
    • possono considerare il terreno non arato o utilizzato per la rotazione delle colture per cinque anni o più come criterio per la classificazione di prato permanente.
  • I giovani agricoltori possono ora accedere più facilmente ai pagamenti di tutti e cinque gli anni.
  • Sono state chiarite le responsabilità dei paesi dell’Unione per quanto riguarda la natura limitante la produzione del sostegno accoppiato.
  • Le tipologie di aree di interesse ecologico per i pagamenti verdi sono state ampliate e includono aree in cui vengono coltivate varietà di piante quali il Miscanthus e il Silphium perfoliatum oltre a terreni a maggese con piante benefiche per gli impollinatori.

Norme transitorie per gli anni 2021 e 2022

Il regolamento di modifica (UE) 2020/2220, adottato nel dicembre 2020, consente il proseguimento dell’applicazione delle norme di cui all’attuale quadro della PAC 2014-2020 e garantisce la continuità dei pagamenti agli agricoltori e ad altri beneficiari per il sostegno dal FEAGA e dal FEASR nel 2021 e 2022 fino alla data di applicazione del nuovo quadro. Lo scopo del periodo transitorio è quello di agevolare un passaggio graduale per i beneficiari ad un nuovo periodo di programmazione.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 si applica dal .

Le norme introdotte dal regolamento (UE) n. 2017/2393 si applicano dal .

Le norme introdotte dal regolamento di modifica (UE) n. 2020/2220 si applicano dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti nel quadro della politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del , pag. 608).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1307/2013 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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