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Esso stabilisce le norme che regolano i pagamenti diretti a sostegno degli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune. Tali pagamenti sono eseguiti interamente a condizione che gli agricoltori soddisfino i requisiti di base in materia di ambiente, cambiamenti climatici, buone condizioni agronomiche e ambientali, sanità pubblica, salute degli animali, salute delle piante e benessere degli animali, note complessivamente come condizionalità. Le norme relative alla condizionalità sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1306/2013 (si veda la sintesi).
Il regolamento (UE) n. 1307/2013 abroga il regolamento (CE) n. 73/2009 che conteneva le precedenti norme relative ai pagamenti diretti agli agricoltori e che sono cambiate in seguito alla riforma della PAC nel 2013. Esso abroga inoltre il regolamento (CE) n. 637/2008 relativo al settore del cotone.
Nel 2017, l’Unione europea ha adottato il regolamento (UE) 2017/2393, che modifica il regolamento (UE) n. 1307/2013 e altre disposizioni connesse alla PAC:
Nel 2020, l’Unione ha adottato il regolamento (UE) 2020/2220 di modifica, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022.
PUNTI CHIAVE
I pagamenti diretti agli agricoltori sono erogati attraverso regimi di sostegno in ogni paese dell’Unione.
I paesi dell’Unione devono destinare una determinata quantità della propria quota di finanziamento PAC a regimi di sostegno obbligatori:
Pagamenti diretti per ettaro. Per distribuire i sostegni in modo più equo, tutti i paesi dell’Unione dovevano adottare un pagamento uniforme per ettaro a partire dal 2015 (un «regime di pagamento di base per gli agricoltori»).
Pagamenti verdi per ettaro. Concessi agli agricoltori che osservano pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (30 % della quota di finanziamento nazionale);
Pagamento per ettaro ai giovani agricoltori. Destinati agli agricoltori di età non superiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda fino a cinque anni prima della domanda per l’aiuto; il pagamento è disponibile per un massimo di cinque anni.
Esistono inoltre alcuni regimi di sostegno facoltativi. I paesi dell’Unione possono scegliere di:
sostenere le aziende agricole più piccole pagando un importo maggiore sui primi ettari («pagamento ridistributivo»);
erogare pagamenti aggiuntivi per le zone soggette a vincoli naturali;
erogare importi limitati di sostegno correlato alla produzione (sostegno accoppiato: pagamenti collegati a determinate colture o specie d’allevamento) per sostenere i settori agricoli nel mantenimento della produzione in settori nel loro paese che sono in difficoltà;
offrire un regime semplificato per piccoli agricoltori — pagamenti annuali fino a 1 250 euro;
Dal , le nuove norme contenute nel regolamento (UE) n. 2017/2393 sono entrate in vigore e prevedono quanto segue:
Solo gli agricoltori in attività (quelli la cui attività agricola non è trascurabile) possono richiedere il sostegno. Tuttavia, in alcuni paesi dell’Unione l’amministrazione è diventata troppo gravosa. In particolare, i richiedenti che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti sono stati ritenuti inattivi, salvo dimostrazione contraria. L’applicazione di tale clausola è diventata volontaria per i paesi dell’Unione.
Alcuni aspetti delle regole per presentare domanda di pagamenti verdi sono stati semplificati, specialmente nei requisiti per la diversificazione delle colture.
Ampliamento della definizione di prato permanente:
i paesi dell’Unione possono decidere di includere alcune specie arbustive o arboree che producono alimenti per gli animali nel prato permanente in cui dominano piante erbacee da foraggio, in tutto o parte del loro territorio;
possono considerare il terreno non arato o utilizzato per la rotazione delle colture per cinque anni o più come criterio per la classificazione di prato permanente.
I giovani agricoltori possono ora accedere più facilmente ai pagamenti di tutti e cinque gli anni.
Sono state chiarite le responsabilità dei paesi dell’Unione per quanto riguarda la natura limitante la produzione del sostegno accoppiato.
Le tipologie di aree di interesse ecologico per i pagamenti verdi sono state ampliate e includono aree in cui vengono coltivate varietà di piante quali il Miscanthus e il Silphium perfoliatum oltre a terreni a maggese con piante benefiche per gli impollinatori.
Norme transitorie per gli anni 2021 e 2022
Il regolamento di modifica (UE) 2020/2220, adottato nel dicembre 2020, consente il proseguimento dell’applicazione delle norme di cui all’attuale quadro della PAC 2014-2020 e garantisce la continuità dei pagamenti agli agricoltori e ad altri beneficiari per il sostegno dal FEAGA e dal FEASR nel 2021 e 2022 fino alla data di applicazione del nuovo quadro. Lo scopo del periodo transitorio è quello di agevolare un passaggio graduale per i beneficiari ad un nuovo periodo di programmazione.
DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento (UE) n. 1307/2013 si applica dal .
Le norme introdotte dal regolamento (UE) n. 2017/2393 si applicano dal .
Le norme introdotte dal regolamento di modifica (UE) n. 2020/2220 si applicano dal .
Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti nel quadro della politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del , pag. 608).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1307/2013 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del , pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del , pag. 487).
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) del Consiglio n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del , pag. 549).
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del , pag. 671).
Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014 (GU L 347 del , pag. 865).