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Document 32013R0526

ENISA - l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione

Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata. Consultare 'Regolamento sulla cibersicurezza dell’Unione' per informazioni aggiornate sullargomento.

ENISA - l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione

L’agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) è stata istituita nel marzo 2004. Il presente regolamento prolunga il mandato al 2020 e rafforza la sua capacità di affrontare attacchi informatici e altri pericoli connessi alla sicurezza delle informazioni.

ATTO

Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004.

SINTESI

L’ENISA ha iniziato le proprie attività a Creta nel 2005. Il suo mandato consiste nel:

  • contribuire a innalzare il livello della sicurezza delle reti e dell’informazione all’interno dell’UE;
  • sollevare l’attenzione sulle questioni trattate;
  • sviluppare e promuovere una cultura attenta alla sicurezza a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e degli enti del settore pubblico.

Facendo ciò, essa contribuirà al funzionamento adeguato del mercato interno.

Il nuovo mandato dell’Agenzia è entrato in vigore il 13 settembre 2013. Il regolamento indica i compiti che svolge come di seguito indicato:

  • Sostegno allo sviluppo della politica e delle leggi dell’UE, offrendo consulenze in merito a tutte le questioni relative alla politica di sicurezza delle reti e dell’informazione, congiuntamente a un lavoro di preparazione e consulenza e analizzando e promuovendo la pubblicazione delle strategie disponibili.
  • Sostegno alla costruzione di capacità aiutando, se richiesto, i paesi e le istituzioni dell’UE a sviluppare e migliorare la prevenzione, il rilevamento e l’analisi di problemi e incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni. Ciò comprende favorire la creazione di organismi di intervento in caso di emergenza informatica (CERTS) e sviluppare un sistema di allarme rapido.
  • Sostegno alla cooperazione volontaria tra gli organismi pubblici competenti e le parti interessate, comprese le università e i centri di ricerca, e promozione della sensibilizzazione.
  • Sostegno alla ricerca, allo sviluppo e alla normalizzazione attraverso norme internazionali per la gestione del rischio e la sicurezza dei prodotti elettronici, delle reti e dei servizi.
  • Cooperazione con le istituzioni e gli organismi dell’UE, compresi quelli che si occupano della criminalità informatica e della protezione della privacy e dei dati personali, per creare sinergie e trattare questioni di interesse comune.
  • Contribuire agli sforzi di cooperazione dell’UE con i paesi e le organizzazioni internazionali al di fuori dell’UE per quanto concerne la sicurezza delle reti e dell’informazione.

Il regolamento dispone che l’Agenzia sia composta da un direttore esecutivo e un gruppo di funzionari, un gruppo permanente di parti interessate e un consiglio di amministrazione che determini la direzione generale del lavoro dell’Agenzia. Ai sensi del nuovo regolamento, è stato altresì istituito un comitato esecutivo.

RIFERIMENTI

Atto

Entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (UE) n. 526/2013

19.6.2013

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GU L 165 del 18.6.2013

Ultima modifica: 06.04.2014

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