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Document 32012D0700
Convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione
L’azione comune dell’Unione stabilisce due obiettivi:
Per raggiungere tali obiettivi, l’azione comune prevede due tipologie di azione:
La convenzione sulla messa al bando delle mine antipersona è la base giuridica che guida l’azione degli Stati parti nello sforzo internazionale di porre fine alle sofferenze e alle vittime causate dalle mine antipersona. I piani d’azione sono stati definiti a intervalli regolari per sostenere tale attuazione. L’Unione ha adottato decisioni per l’attuazione della convenzione e sostiene queste azioni:
Il piano d’azione di Oslo definisce le azioni che gli Stati parti intraprenderanno nel periodo 2020-2024.
Il piano identifica azioni in diverse aree:
La decisione (PESC) 2021/257 definisce una serie di obiettivi per l’attuazione del piano. tra cui:
La decisione definisce anche una serie di progetti per contribuire al raggiungimento di questi obiettivi, con un bilancio di 2,6 milioni di euro.
L’azione comune è in vigore dal e la decisione dal .
Per maggiori informazioni, si veda:
Azione comune 2008/487/PESC del Consiglio, del , a sostegno dell’universalizzazione ed attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione nell’ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 165 del , pag. 41).
Decisione 2012/700/PESC del Consiglio, del , nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Cartagena 2010-2014, adottato dagli Stati parti della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (GU L 314 del , pag. 40).
Decisione (PESC) 2021/257 del Consiglio, del , a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Oslo per l’attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (GU L 58 del , pag. 41).
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