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Document 32011L0092

    Valutazione degli effetti sull’ambiente di determinati progetti (VIA)

    Valutazione degli effetti sull’ambiente di determinati progetti (VIA)

     

    SINTESI DI:

    Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

    QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

    Nota come Direttiva VIA, la direttiva punta a garantire:

    • un livello elevato di protezione ambientale;
    • che le considerazioni ambientali siano integrate nell’elaborazione e adozione dei progetti.

    Questo obiettivo si raggiunge garantendo che venga condotta la valutazione ambientale di determinati progetti pubblici e privati elencati negli allegati I e II della direttiva (aeroporti, impianti nucleari, ferrovie, strade, impianti di smaltimento dei rifiuti, di depurazione delle acque reflue ecc.

    La Direttiva VIA si applica a un’ampia gamma di progetti pubblici e privati.

    PUNTI CHIAVE

    La Direttiva 2011/92/UE definisce la procedura di valutazione dell’impatto ambientale (VIA) che garantisce che i progetti che potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente siano sottoposti a una valutazione, prima della loro approvazione.

    La legislazione di modifica (Direttiva 2014/52/UE) è stata adottata nel 2014. In linea con l’esigenza di una regolamentazione più intelligente, essa:

    • aiuta a ridurre gli oneri amministrativi;
    • migliora il livello di protezione ambientale per consentire decisioni commerciali più solide, prevedibili e sostenibili sugli investimenti pubblici e privati;
    • prende in considerazione le minacce e le sfide emerse da quando le disposizioni originali sono entrate in vigore trent’anni fa. Ciò significa prestare maggiore attenzione ad aspetti quali l’efficienza delle risorse, i cambiamenti climatici e la prevenzione delle catastrofi, che ora si riflettono meglio nel processo di valutazione

    Le modifiche principali sono:

    • Gli Stati membri possono semplificare le loro diverse procedure di valutazione ambientale.
    • Vengono introdotte le tempistiche per le diverse fasi delle valutazioni ambientali.
    • Viene semplificata la procedura di selezione, che determina se è necessaria una VIA.
    • Le decisioni devono essere debitamente motivate alla luce dei criteri di selezione aggiornati.
    • Le relazioni VIA devono essere rese più comprensibili per il pubblico, in particolare per quanto riguarda le valutazioni dello stato attuale dell’ambiente e le alternative al progetto in questione.
    • La qualità e il contenuto delle relazioni sono migliorati. Le autorità competenti devono inoltre dimostrare la propria obiettività per evitare conflitti di interesse.
    • I motivi per le decisioni di autorizzazione* devono essere chiari e più trasparenti per il pubblico
    • Se i progetti comportano significativi effetti negativi sull’ambiente, i committenti sono obbligati a evitare, prevenire o ridurre tali effetti. Questi progetti devono essere monitorati.

    La procedura VIA

    La procedura per condurre la VIA è la seguente:

    • Il committente del progetto può richiedere all’autorità competente di specificare cosa deve essere coperto dalle informazioni VIA che devono essere fornite (fase di definizione del campo di applicazione);
    • il committente deve fornire informazioni sull’impatto ambientale (sotto forma di una relazione VIA redatta conformemente all’allegato IV della direttiva);
    • le autorità ambientali e il pubblico, nonché le autorità locali e regionali (nonché gli Stati membri interessati) devono essere informati e consultati;
    • l’autorità competente decide di prendere in considerazione i risultati delle consultazioni; questa decisione contiene anche una conclusione motivata sugli effetti significativi del progetto;
    • l’autorità informa il pubblico della sua decisione;
    • il pubblico può contestare la decisione dinanzi al tribunale.

    Consultazione del pubblico

    La consultazione con il pubblico è una caratteristica chiave del processo di VIA. Per consentire al pubblico di partecipare efficacemente, la relazione sulla VIA e le altre informazioni devono essere fornite quanto prima. Questo può avvenire per via elettronica, attraverso avvisi pubblici, mediante affissione o pubblicazione nei giornali locali.

    Responsabilità delle autorità nazionali

    Le autorità devono decidere, entro un ragionevole lasso di tempo, se rilasciare o no l’approvazione al progetto. Esse devono rendere disponibili agli organismi pubblici, oltre che ambientali, locali e regionali, il contenuto di una decisione positiva, comprese le principali ragioni dell’approvazione e qualsiasi condizione ambientale o di altro tipo da esse allegata. Qualora rifiutino la domanda di autorizzazione, devono rendere noto il motivo della scelta.

    Gli Stati membri possono stabilire norme più severe e fissare sanzioni in caso di infrazione.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

    La Direttiva 2011/92/UE è in vigore dal 17 febbraio 2012. Essa codifica quattro direttive precedenti (85/337/CEE, 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE) la prima delle quali è diventata legge negli Stati membri il 3 luglio 1988.

    La Direttiva 2014/52/EU è entrata in vigore il 25 aprile 2014 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 16 maggio 2017.

    CONTESTO

    Per ulteriori informazioni, si consulti:

    TERMINI CHIAVE

    Decisione di autorizzazione: una decisione delle autorità competenti per approvare un progetto.

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codifica) (GU L 26, del 28.1.2012, pagg. 1-21)

    Le successive modifiche alla direttiva 2011/92/UE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    Ultimo aggiornamento: 23.07.2018

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