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Document 32010Q1120(01)

Cooperazione tra il Parlamento europeo e la Commissione europea

Cooperazione tra il Parlamento europeo e la Commissione europea

 

SINTESI DI:

Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea

Accordo che modifica il punto 4 dell’accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea

QUAL È L’OBIETTIVO DELL’ACCORDO QUADRO?

Mira a facilitare e organizzare la cooperazione tra il Parlamento europeo e la Commissione europea. L’accordo definisce le procedure per la loro collaborazione.

PUNTI CHIAVE

L’accordo quadro contiene una serie di norme relative all’organizzazione del lavoro tra le due istituzioni, in particolare:

  • la responsabilità politica della Commissione;
  • l’istituzione di un dialogo politico regolare ed efficace;
  • l’attuazione delle procedure legislative.

Responsabilità politica della Commissione

Esiste una forte connessione politica tra la composizione della Commissione e del Parlamento:

  • il presidente e gli altri membri della Commissione (commissari) devono essere approvati dal Parlamento europeo;
  • il Parlamento viene consultato al momento di nominare i sostituti dei commissari dimissionari e viene altresì informato in anticipo in merito a eventuali redistribuzioni di responsabilità pianificate all’interno della Commissione;
  • il Parlamento può presentare una richiesta al presidente della Commissione affinché un membro della Commissione si dimetta. Il presidente deve prendere in considerazione la richiesta e illustrare le motivazioni di un suo eventuale rifiuto;
  • i membri della Commissione possono presentarsi come candidati alle elezioni del Parlamento europeo. In tali casi, l’accordo specifica le misure da applicare per garantire l’adeguata separazione delle loro funzioni di commissari dall’attività di campagna elettorale.

Alla luce delle imminenti elezioni del Parlamento europeo, l’accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea modifica il punto 4 dell’accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea consente ai membri della Commissione di presentarsi alle elezioni al Parlamento europeo senza prendere un congedo elettorale per tutta la durata della campagna.

Dialogo politico

L’accordo mira a istituire una cooperazione efficace tra la Commissione e il Parlamento. Questa si può raggiungere:

  • organizzando riunioni regolari tra i rappresentanti delle due istituzioni, quali il collegio dei commissari e i presidenti delle commissioni parlamentari;
  • con un accordo di entrambe le parti per esaminare attentamente qualsiasi richiesta presentata da una delle istituzioni;
  • con l’impegno della Commissione a garantire parità di trattamento tra il Parlamento e il Consiglio per quanto concerne l’accesso alle riunioni e a documenti relativi alle procedure legislative e di bilancio;
  • Informando completamente il Parlamento durante la negoziazione e la conclusione degli accordi internazionali di cui l’UE rappresenta una parte;
  • con norme specifiche per la cooperazione su:
    • l’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
    • la collaborazione con i parlamenti nazionali;
    • Il lavoro di gruppi di esperti nazionali presso la Commissione.

Cooperazione sulle procedure legislative

L’accordo precisa l’organizzazione del lavoro tra il Parlamento e la Commissione per l’applicazione delle procedure legislative:

  • la Commissione deve presentare il suo programma di lavoro annuale al Parlamento;
  • durante la procedura di adozione degli atti, l’accordo garantisce diversi impegni da parte delle due istituzioni, compresi:
    • l’istituzione di un calendario, da parte del Parlamento, relativo a resoconti e opinioni sulle proposte di legge e
    • l’esame attento, da parte della Commissione, di eventuali modifiche adottate dal Parlamento;
  • membri della Commissione sono presenti in tutte le sedute plenarie del Parlamento. Uno dei compiti consiste nel rispondere alle domande poste dai membri del Parlamento;
  • i membri della Commissione possono essere altresì uditi dal Parlamento dietro loro richiesta.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47).

Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, che modifica il punto 4 dell’Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (GU L 45 del 17.2.2018, pag. 46).

Ultimo aggiornamento: 12.03.2018

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