EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018Q0217(01)

Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea recante modifica del punto 4 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea

OJ L 45, 17.2.2018, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2018/217/oj

17.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/46


ACCORDO TRA IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE EUROPEA

recante modifica del punto 4 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE EUROPEA,

visti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 295, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Il punto 4 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (1) è sostituito dal seguente:

«4.

Fatto salvo il principio di collegialità della Commissione, ciascun membro della Commissione si assume la responsabilità politica dell'azione nel settore di cui è incaricato.

Al presidente della Commissione incombe la piena responsabilità di identificare ogni conflitto di interessi che renda un membro della Commissione inidoneo ad assolvere il proprio mandato.

Il presidente della Commissione è altresì responsabile di ogni successiva azione adottata in dette circostanze e ne informa immediatamente per iscritto il presidente del Parlamento.

La partecipazione di membri della Commissione a campagne elettorali è disciplinata dal Codice di condotta dei membri della Commissione europea.

I membri della Commissione possono partecipare a campagne elettorali per le elezioni al Parlamento europeo, anche in veste di candidati. Essi possono essere altresì designati dai partiti politici europei come capolista (“Spitzenkandidat”) per la carica di presidente della Commissione.

Il presidente della Commissione comunica tempestivamente al Parlamento se uno o più membri della Commissione parteciperanno a campagne elettorali in veste di candidati alle elezioni al Parlamento europeo e gli notifica altresì le misure adottate per garantire il rispetto dei principi di indipendenza, onestà e delicatezza enunciati all'articolo 245 TFUE e nel Codice di condotta dei membri della Commissione europea.

I membri della Commissione che si presentano in veste di candidati o che partecipano a campagne elettorali per le elezioni al Parlamento europeo si impegnano ad astenersi, nel corso della campagna elettorale, dall'adottare posizioni in contrasto con il loro obbligo di riservatezza o che violino il principio di collegialità.

I membri della Commissione che si presentano in veste di candidati o che partecipano a campagne elettorali per le elezioni al Parlamento europeo non possono utilizzare le risorse umane o materiali della Commissione per le attività connesse alla campagna elettorale.»

Fatto a Strasburgo, il 7 febbraio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per la Commissione europea

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.


Top