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Document 32009D0406

Riduzione dei gas a effetto serra entro il 2020: la decisione sulla condivisione degli sforzi

Riduzione dei gas a effetto serra entro il 2020: la decisione sulla condivisione degli sforzi

SINTESI DI:

Decisione n. 406/2009/CE concernente gli sforzi degli Stati membri dell’Unione europea (Unione) per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?

  • La decisione sulla condivisione degli sforzi (ESD) stabilisce obiettivi annuali vincolanti in materia di emissioni di gas a effetto serra per gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) per il periodo 2013-2020. Tali obiettivi riguardano le emissioni provenienti dalla maggior parte dei settori non inclusi nel sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione (ETS UE), come i trasporti (ad eccezione dell’aviazione e della navigazione marittima internazionale), le costruzioni, l’agricoltura e i rifiuti.
  • La decisione sulla condivisione degli sforzi fa parte di una serie di politiche e misure in materia di cambiamenti climatici ed energia, note come pacchetto clima ed energia, concepite per aiutare l’Unione a passare a un’economia a basse emissioni di carbonio e ad aumentare la sua sicurezza energetica.
  • La decisione sulla condivisione degli sforzi stabilisce gli obiettivi nazionali di emissione per il 2020, espressi in variazioni percentuali rispetto ai livelli di emissione del 2005. Determina anche il numero di tonnellate di emissioni di gas a effetto serra consentite annualmente per ciascuno Stato membro negli anni dal 2013 al 2020, nei settori contemplati dalla decisione.

PUNTI CHIAVE

  • Gli obiettivi di emissione per il 2020 sono stati fissati sulla base della ricchezza relativa degli Stati membri (misurata in base al prodotto interno lordo pro capite). Si va da una riduzione delle emissioni del 20 % entro il 2020 (rispetto ai livelli del 2005) per gli Stati membri più ricchi a un aumento del 20 % per il meno ricco, la Bulgaria.
  • Al fine di garantire costanti progressi verso l’obiettivo del 2020, la decisione 2013/162/UE fissa anche i limiti di emissione di gas a effetto serra per ogni Stato membro per ciascun anno. Questi limiti sono chiamati assegnazioni annuali di emissioni (AEA).
  • Allo stesso tempo, è stata consentita una certa flessibilità nel raggiungere gli obiettivi e nel consentire agli Stati membri di ridurre le emissioni in modo economicamente efficace: gli Stati membri potevano prendere in prestito il 5 % delle proprie AEA dall’anno successivo e acquistare le AEA da altri Stati membri o acquistare crediti da determinati progetti, ad esempio da un progetto che aiutava i paesi meno sviluppati a ridurre le loro emissioni. Se uno Stato membro dovesse ridurre le proprie emissioni oltre il necessario, superando in tal modo il suo obiettivo per un determinato anno, potrebbe accumulare le assegnazioni eccedenti per un uso successivo (fino al 2020) o venderle ad altri Stati membri.
  • Ogni anno ogni Stato membro doveva comunicare le proprie emissioni e i progressi verso il raggiungimento del suo obiettivo alla Commissione europea tramite relazioni relative sugli inventari nazionali, che sono state oggetto di una revisione da parte di esperti tecnici.
  • A seguito del riesame degli inventari dei gas serra degli Stati membri, la Commissione ha adottato ogni anno un atto di esecuzione (decisione) in cui sono state determinate le emissioni finali di ESD per Stato membro, tenendo conto delle correzioni tecniche e delle stime riviste calcolate nel corso del riesame. Tali decisioni sono elencate nella seguente sezione «Documenti correlati».
  • Una volta ogni due anni, gli Stati membri hanno pubblicato relazioni sulle loro politiche e misure e sulle proiezioni dei loro progressi futuri. Le norme per questa relazione sono state stabilite nel regolamento (UE) n. 525/2013, successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell’Unione dell’energia (si veda la sintesi).
  • Se, in un determinato anno, uno Stato membro emetteva più gas serra di quanto gli fosse consentito, doveva informare la Commissione sul modo in cui intendeva rimettersi in carreggiata e doveva pagare una «tassa» sotto forma di un obiettivo di emissioni più rigoroso per l’anno successivo.

Progressi compiuti nell’ambito della decisione sulla condivisione degli sforzi

Nel 2020, le emissioni registrate coperte dalla decisione sulla condivisione degli sforzi erano inferiori del 16,3 % rispetto al 2005, superando l’obiettivo dell’Unione di 6 punti percentuali. Tutti gli Stati membri hanno rispettato i loro obblighi di condivisione degli sforzi in tutti gli anni del periodo compreso tra il 2013 e il 2020.

A PARTIRE DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DECISIONE?

È stata applicata dal 2013 al 2020.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del , pag. 136).

Le successive modifiche alla decisione n. 406/2009/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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