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Document 32003R0147

Misure restrittive in considerazione della situazione in Somalia

Misure restrittive in considerazione della situazione in Somalia

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

Decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

Regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

QUAL È LO SCOPO DEI REGOLAMENTI E DELLA DECISIONE?

La decisione e i regolamenti delineano le misure restrittive (sanzioni) nei confronti di persone ed entità derivanti dalla situazione in Somalia.

PUNTI CHIAVE

Attività militari e assistenza tecnica

È vietato fornire (o promuovere) a qualsiasi persona, entità od organismo in Somalia quanto segue:

  • il finanziamento di attività militari o di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni e tecnologia;
  • l’assistenza tecnica in materia di attività militari che riguardano beni e tecnologie;
  • la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, materiale paramilitare e parti di ricambio, da parte di cittadini dell’Unione europea (Unione) o dai territori degli Stati membri dell’Unione, provenienti o meno dai loro territori;
  • l’acquisto o l’importazione di carbone somalo nell’Unione o il finanziamento di tali operazioni; e
  • la vendita, l’esportazione, la fornitura o il trasferimento di componenti di ordigni esplosivi improvvisati dagli Stati membri o da parte di cittadini dell’Unione o utilizzando navi o aeromobili dell’Unione, senza previa autorizzazione basata sul fatto che non saranno utilizzati per la fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati.

Il divieto di finanziamento o assistenza tecnica si applica alle attrezzature incluse nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, ma non si applica se le attrezzature militari sono:

  • per il personale delle Nazioni Unite (ONU), compresa la missione delle Nazioni Unite in Somalia;
  • per la missione di transizione dell’Unione africana in Somalia (ATMIS) e i suoi partner, che operano esclusivamente secondo il più recente concetto operativo strategico, e in collaborazione con ATMIS;
  • a fini di addestramento da parte dell’Unione, della Turchia, del Regno Unito o degli Stati Uniti, o di alcuni altri Stati che operano nell’ambito del piano di transizione della Somalia, o nel quadro di alcuni altri accordi ufficiali;
  • da utilizzarsi per sviluppare le istituzioni di polizia e delle forze di sicurezza della Somalia a determinate condizioni;
  • indumenti protettivi, temporaneamente esportati in Somalia da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, per loro esclusivo uso personale.
  • equipaggiamenti militari non letali ad uso esclusivamente umanitario o protettivo.

Sanzioni economiche

  • Tutti i fondi e le risorse economiche sono congelati se appartengono o sono di proprietà, detenuti o controllati da persone, entità od organismi di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010.
  • Nessun fondo o risorsa economica può essere messo a disposizione delle persone, delle entità o degli organismi elencati.

Gli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi congelati per:

  • esigenze di base, compresi i generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
  • onorari ragionevoli e rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
  • diritti o spese connessi alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o
  • talune spese straordinarie, dandone notifica agli altri Stati membri e alla Commissione europea, almeno due settimane prima.

Elenco di persone ed entità

Sono imposte misure restrittive nei confronti di persone ed entità (elencate negli allegati) designate dal comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite in quanto coinvolte in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, tra cui:

  • pianificare, dirigere o compiere atti che implicano la violenza sessuale e di genere;
  • atti che minacciano il processo di pace e di riconciliazione;
  • atti che minacciano con la forza il governo somalo o l’ATMIS;
  • atti in violazione dell’embargo sulle armi o di altre restrizioni alla vendita, o la fornitura della relativa assistenza;
  • ostacolare gli aiuti umanitari;
  • reclutare o impiegare bambini nei conflitti armati;
  • prendere di mira i civili, tra cui donne e bambini, in situazioni di conflitto armato, comprese azioni quali l’uccisione e la mutilazione forzata, la violenza sessuale e di genere, gli attacchi su scuole e ospedali, il sequestro e lo sfollamento forzato;
  • essere associati ad Al-Shabaab, che comprende:
    • partecipare al finanziamento, alla pianificazione o al perpetrare delle sue attività;
    • fornire a esso armi e materiale connesso;
    • eseguire reclutamenti per suo conto o per qualsiasi gruppo associato.

Responsabilità degli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per prevenire le attività vietate, tra cui:

  • l’ispezione dei carichi (in conformità con il diritto internazionale) da e verso la Somalia nel proprio territorio, compresi aeroporti e porti marittimi;
  • l’ispezione, nelle acque territoriali somale, delle navi dirette verso o dalla Somalia che ritengono trasportare:
    • carbone somalo in violazione del divieto sul carbone,
    • armi o attrezzature militari in violazione dell’embargo sulle armi o destinate a persone fisiche o entità designate dal comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite,
    • componenti di ordigni esplosivi improvvisati.

Deroghe umanitarie

Ai sensi della risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il regolamento (UE) 2023/331 del Consiglio e la decisione (PESC) 2023/338 del Consiglio introducono nel diritto dell’Unione una deroga alle sanzioni sotto forma di congelamento dei beni per gli aiuti umanitari e altre attività a sostegno dei bisogni umani primari, applicabili a determinate persone o entità.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO IL REGOLAMENTO E LA DECISIONE?

  • Il regolamento (UE) n. 356/2010 è in vigore dal 28 aprile 2010.
  • La decisione 2010/231/PESC si applica dal 26 aprile 2010.
  • Il regolamento (CE) n. 147/2003 è in vigore dal 30 gennaio 2003.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 356/2010 del Consiglio sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia (GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal Consiglio il 21 febbraio 2022 (attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari) (che aggiorna e sostituisce l’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal Consiglio il 17 febbraio 2020 (GU C 85 del 13.3.2020, pag. 1)). (PESC) (GU C 100 del 1.3.2022, pag. 3).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Sezione 1 — Disposizioni comuni — Articolo 29 (ex articolo 15 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 33).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202, del 7.6.2016, pag. 144).

Ultimo aggiornamento: 30.01.2023

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