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Document 32002L0044
Esposizione alle vibrazioni meccaniche
I datori di lavoro si fanno carico di:
I Paesi dell’UE devono mettere in atto misure per garantire l’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori, in particolare quando:
Quando un medico ritiene che un lavoratore abbia una patologia identificabile o sia in cattive condizioni di salute a causa di esposizioni alle vibrazioni:
I Paesi dell’UE possono esentare il trasporto marittimo e aereo dalla direttiva a condizione che siano soddisfatte determinati requisiti.
La direttiva stabilisce diverse azioni in base a determinati valori di esposizione, a seconda che le vibrazioni influenzino il braccio o la mano di un operatore oppure il corpo intero, nel corso di una tipica giornata lavorativa di 8 ore.
Si applica dal , con l’obbligo per i Paesi dell’UE di varare le relative leggi entro il .
Se non attentamente monitorato, l’uso frequente di macchinari che emettono vibrazioni eccessive nel posto di lavoro può danneggiare muscoli, ossa, respirazione e persino il cervello di chiunque ne è esposto. La legislazione crea un equilibrio tra la protezione degli operatori, piuttosto che imporre oneri amministrativi, finanziari e legali inutili alle piccole e medie imprese.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a:
Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima Direttiva individuale ai sensi dell’articolo 16(1) della Direttiva 89/391/CEE) - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 177 del , pag. 13).
Gli emendamenti e le modifiche successive della direttiva 2002/44/CE sono state integrate nel testo originale. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.
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