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Document 31988L0661
Scambi intracomunitari di suini riproduttori
Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata. Consultare 'Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di taluni animali' per informazioni aggiornate sullargomento.
Scambi intracomunitari di suini riproduttori
L’Unione europea armonizza le norme sull’allevamento suino allo scopo di facilitare gli scambi intracomunitari di questi animali.
ATTI
Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina. [Cfr. atti modificativi].
Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura.
Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori.
SINTESI
Queste linee guida regolano gli scambi intracomunitari di suini e le condizioni zootecniche e veterinarie da applicare.
La Commissione ha stabilito:
Fino all'entrata in vigore di queste disposizioni, i controlli ufficiali in ciascuno Stato membro e i libri genealogici sono riconosciuti dagli altri Stati membri.
Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare, per motivi zootecnici, gli scambi intracomunitari di suini di razza pura da riproduzione e ibridi, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni.
L'istituzione dei libri genealogici e dei registri non può essere vietata, limitata od ostacolata per motivi zootecnici, fermo restando il rispetto per le condizioni previste dalla normativa comunitaria.
L'approvazione ufficiale delle associazioni di allevatori e/o delle organizzazioni di allevamento e/o delle aziende private che istituiscono o mantengono i registri in conformità con le norme comunitarie non può essere vietata, limitata od ostacolata.
Gli Stati membri istituiscono e mantengono un elenco delle agenzie che sono responsabili della creazione e della tenuta dei libri genealogici, prima di inviarlo agli altri Stati membri e al pubblico.
Riferimenti
Atto |
Entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 88/661/CEE |
22.12.1988 |
1.1.1989 |
GU L 382, 31.12.1988 |
Direttiva 90/118/CEE |
12.3.1990 |
1.1.1991 |
GU L 71, 17.3.1990 |
Direttiva 90/119/CEE |
12.3.1990 |
1.1.1991 |
GU L 71, 17.3.1990 |
Atto(i) modificatore(i) |
Entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Atto di adesione della Norvegia, Austria, Finlandia e Svezia |
1.1.1995 |
- |
GU L 241, 29.8.1994 |
Regolamento (CE) n. 806/2003 |
5.6.2003 |
- |
GU L 122, 16.5.2003 |
Direttiva 2008/73/CE |
3.9.2008 |
1.1.2010 |
GU L 219, 14.8.2008 |
Le modifiche e le correzioni successive alla direttiva 88/661/CEE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo un valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Decisione 89/501/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura [Gazzetta ufficiale L 247 del 23.8.1989].
Decisione 89/502/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i criteri d'iscrizione nei libri genealogici dei suini riproduttori di razza pura [Gazzetta ufficiale L 247 del 23.8.1989].
Decisione 89/503/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che stabilisce il certificato per i suini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni [Gazzetta ufficiale L 247 del 23.8.1989].
Decisione 89/504/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni di allevamento e delle imprese private che tengono o istituiscono registri per i suini ibridi riproduttori [Gazzetta ufficiale L 247 del 23.8.1989].
Decisione 89/505/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i criteri d'iscrizione nei registri dei suini ibridi riproduttori [Gazzetta ufficiale L 247 del 23.8.1989].
Decisione 89/506/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che stabilisce il certificato per i suini ibridi riproduttori, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni [Gazzetta ufficiale L 247 del 23.8.1989].
Decisione 89/507/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico dei suini riproduttori di razza pura e riproduttori ibridi [Gazzetta ufficiale L 247 del 23.8.1989].
Ultima modifica: 22.06.2011