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Document 31988L0661
Council Directive 88/661/EEC of 19 December 1988 on the zootechnical standards applicable to breeding animals of the porcine species
Direttiva 88/661/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1988 relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina
Direttiva 88/661/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1988 relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina
GU L 382 del 31.12.1988, p. 36–38
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No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018; abrogato da 32016R1012
Direttiva 88/661/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1988 relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina
Gazzetta ufficiale n. L 382 del 31/12/1988 pag. 0036 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 28 pag. 0096
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 28 pag. 0096
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1988 relativa alle norme zootecniche applicabifi agli animali riproduttori della specie suina (88/66l/CEE) Il CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunit economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che l'allevamento e la produzione di animali della specie suina occupano un posto estremamente importante nell'agricoltura della Comunità; che essi possono costituire una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola: considerando che occorre incoraggiare la produzione di animali della specie suina e che risultati soddisfacenti in questo settore dipendono in larga misura dall'utilizzazione di animali riproduttori di razza pura o di animali riproduttori ibridi; considerando che, nel quadro delle rispettive politiche nazionali di allevamento, la maggioranza degli Stati membri ha finora cercato di incoraggiare la produzione di animali rispondenti a norme zootecniche ben determinate; che l'esistenza di disparità nell'attuazione di tali politiche può costituire un ostacolo agli scambi intracomunitari; considerando che, per eliminare tali disparità e contribuire così all'incremento della produttività dell'agricoltura nel settore considerato, occore liberalizzare progressivamente gli scambi intracomunitari di tutti i riproduttori; che la liberalizzazione totale degli scambi presuppone un'ulteriore armonizzazione complementare, specialmente per quanto concerne l'ammissione alla riproduzione e i criteri di iscrizione nei libri genealogici o nei registri; considerando che gli Stati membri devono avere la possibilità di esigere la presentazione di certificati elaborati in conformità di una procedura comunitaria; considerando che si devono adottare misure di applicazione; che, ai fini dell'attuazione delle misure previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato zootecnico permanente istituito dal Consiglio con la decisione 77/505/CEE (4) considerando che, nell'attesa delle decisioni comunitarie complementari, gli Stati membri possono, nel rispetto delle regole generali del trattato, mantenere le loro disposizioni nazionali; considerando che è necessario disporre che le importazioni di suini riproduttori provenienti dai paesi terzi non possano essere effettuate a condizioni più favorevoli di quelle applicate nella Comunità; considerando che, date le condizioni particolari esistenti in Spagna ed in Portogallo, occorre prevedere un periodo supplementare per l'attuazione della presente direttiva, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPITOLO I Definizioni Articolo 1 Ai sensi della presente direttiva si intende per: a) suino riproduttore di razza pura: l'animale della specie suina i cui ascendenti di primo e secondo grado siano iscritti o registrati in un libro genealogico della stessa razza e che sia a sua volta iscritto oppure registrato e idoneo ad esservi iscritto; b) suino ibrido riproduttore: l'animale della specie suina: 1) che provenga da un incrocio pianificato: - tra suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse; - tra animali a loro volta risultanti da un incrocio tra razze o linee diverse; - ovvero tra animali appartenenti ad una razza pura e animali appartenenti all'una o all'altra delle predette categorie; 2) che sia iscritto in un registro; c) libro genealogico: i libri, gli schedari o i supporti d'informazione: - tenuti da un'associazione di allevatori ufficialmente riconosciuta dallo Stato membro in cui l'associazione ha sede, o da un servizio ufficiale di tale Stato membro. Tuttavia gli Stati membri possono anche stabilire che il libro genealogico sia tenuto da un'organizzazione di allevamento ufficialmente riconosciuta dallo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede; - in cui siano iscritti o registrati suini riproduttori di razza pura di una razza specifica con indicazione degli ascendenti; d) registro: i libri, gli schedari o i supporti d'informazione: - tenuti da un'associazione di allevatori o da un'organizzazione di allevamento o un'impresa privata ufficialmente riconosciute dallo Stato membro in cui ha sede l'associazione, l'organizzazione o l'impresa oppure da un servizio ufficiale dello Stato membro in questione; - in cui siano iscritti suini ibridi riproduttori con indicazione degli ascendenti. CAPITOLO II Norme per gli scambi intracomunitari di suini riproduttori di razza pura Articolo 2 1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare per motivi zootecnici: - gli scambi intracomunitari di suini riproduttori di razza pura e del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni; - l'istituzione di libri genealogici rispondenti alle condizioni fissate in applicazione dell'articolo 6; - il riconoscimento ufficiale delle associazioni di allevatori o delle organizzazioni di allevamento indicate all'articolo 1, lettera c), che tengono o istituiscono libri genealogici in conformità dell'articolo 6. 2. Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere in vigore le disposizioni nazionali conformi alle norme generali del trattato fino all'entrata in vigore delle decisioni comunitarie pertinenti di cui agli articoli 3, 5 e 6. Articolo 3 Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta al più tardi il 31 dicembre 1990 le norme comunitarie in materia di ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura. Articolo 4 I. Le associazioni di allevatori e/o le organizzazioni di allevamento indicate all'articolo 1, lettera c) ufficialmente riconosciute da uno Stato membro e/o il servizio ufficiale di uno Stato membro non possono opporsi all'iscrizione nei loro libri genealogici di suini riproduttori di razza pura provenienti da un altro Stato membro, se rispondono alle norme fissate in conformità dell'articolo 6. 2. Tuttavia, gli Stati membri possono prescrivere o ammettere che determinati suini riproduttori di razza pura spediti da un altro Stato membro che presentino caratteristiche specifiche tali da differenziarli dalla popolazione della stessa razza che si trova nello Stato membro di destinazione siano iscritti in una sezione separata del libro genealogico della razza cui appartengono. Articolo 5 Gli Stati membri possono richiedere che i suini riproduttori di razza pura e il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano accompagnati, nella loro commercializzazione, da certificati stabiliti in conformità dell'articolo 6. Articolo 6 1. Secondo la procedura prevista all'articolo 11 sono stabiliti: - i metodi di controllo del valore dei suini riproduttori di razza pura sul piano zootecnico e di determinazione delle loro qualità genetiche, - i criteri di istituzione dei libri genealogici, - i criteri di iscrizione nei libri genealogici, - i criteri di riconoscimento e di controllo delle associazioni di allevatori e/o delle organizzazioni di allevamento, di cui all'articolo 1, lettera c), che tengono o istituiscono i libri genealogici, - il certificato menzionato all'articolo 5. 2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dal paragrafo 1, i controlli di cui al paragrafo 1, primo trattino, effettuati ufficialmente in ciascuno Stato membro, nonché i libri genealogici sono riconosciuti dagli altri Stati membri. CAPITOLO III Norme per gli scambi intracomunitari di suini ibridi riproduttori Articolo 7 1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare ovvero ostacolare per motivi zootecnici: - gli scambi intracomunitari di suini ibridi riproduttori e del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni; - l'istituzione di registri rispondenti alle condizioni fissate in applicazione dell'articolo 10; - il riconoscimento ufficiale delle associazioni di allevatori e/o delle organizzazioni di allevamento e/o delle imprese private indicate all'articolo 1, lettera d) che tengono o istituiscono registri in conformità dell'articolo 10. 2. Tuttavia, gli Stati membri possonotrattato fino all'entrata in vigore delle decisioni comunitarie pertinenti di cui agli articoli 8, 9 e 10. Articolo 8 Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta al più tardi il 31 dicembre 1990 le norme comunitarie in materia di ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori. Articolo 9 Gli Stati membri possono richiedere che i suini ibridi riproduttori e il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano accompagnati, nella loro commercializzazione, da certificati stabiliti in conformità dell'articolo 10. Articolo 10 1. Secondo la procedura prevista all'articolo 11 sono stabiliti: - i metodi di controllo del valore dei suini ibridi riproduttori sul piano zootecnico e di determinazione delle loro qualità genetiche, - i criteri di istituzione dei registri, - i criteri di iscrizione nei registri, - i criteri di riconoscimento e di controllo delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento e/o delle imprese private, di cui all'articolo 1, lettera d), che tengono o istituiscono registri, - il certificato menzionato all'articolo 9. 2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dal paragrafo 1, i controlli di cui al paragrafo 1, primo trattino, effettuati ufficialmente in ciascuno Stato membro, nonché i registri sono riconosciuti dagli altri Stati membri. CAPITOLO IV Disposizioni generali Articolo 11 1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato zootecnico permanente istituito con la decisione 77/505/CEE, in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro. 2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto. 3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti. 4. La Commissione adotta le misure previste e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione. Articolo 12 Fino all'entrata in applicazione di una regolamentazione comunitaria in materia, le condizioni zootecniche applicabili alle importazioni di suini riproduttori di razza pura e ibridi in provenienza dai paesi terzi non possono essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari. Articolo 13 Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1o gennaio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese dispongono di un periodo supplementare di due anni per conformarsi alla presente direttiva, salvo che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decida una proroga di questa deroga. Articolo 14 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988. Per il Consiglio Il Presidente Y. POTTAKIS (1) GU n. C 44 del 21. 2. 1980, pag. 12. (2) GU n. C 147 del 16. 6. 1980, pag. 34. (3) GU n. C 182 del 21. 7. 1980, pag. S. (4) GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 11.