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Document 22021A1201(01)

    Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e l’Armenia

    Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e l’Armenia

     

    SINTESI DI:

    Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e l’Armenia

    Decisione (UE) 2021/2102 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo

    QUAL È L’OBIETTIVO DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

    L’accordo mira:

    • all’apertura graduale del mercato per i voli diretti per tutti i vettori aerei dell’Unione europea (Unione) e dell’Armenia tra l’Unione e l’Armenia.
    • alla fornitura di un quadro normativo e alla definizione di norme per una vasta gamma di questioni relative al trasporto aereo con cui la legge armena sarà gradualmente allineata, quali:
      • sicurezza aerea;
      • protezione;
      • diritti dei passeggeri;
      • gestione del traffico aereo;
      • regolamentazione economica;
      • ambiente e rumore;
      • tutela dei consumatori;
      • aspetti sociali;
    • non discriminazione e parità di condizioni per le imprese.

    La decisione approva la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo.

    PUNTI CHIAVE

    L’accordo copre tre principali aree di cooperazione.

    • 1)

      Norme economiche

      L’accordo stabilisce norme su una serie di aspetti legati alla cooperazione economica tra l’Unione e l’Armenia, che comprendono:

      • diritti di traffico, tra cui il diritto illimitato di volare tra l’Unione e l’Armenia o di sorvolare il territorio dell’altra parte o di effettuare scali nel territorio dell’altra parte per scopi non commerciali;
      • flessibilità operativa, che contempla l’esecuzione del traffico di transito attraverso il territorio dell’altra parte, combinando il traffico sullo stesso aeromobile indipendentemente dall’origine di tale traffico e servendo più di un punto durante lo stesso servizio;
      • autorizzazioni per i vettori aerei di ciascuna parte a operare nel territorio dell’altra parte;
      • opportunità commerciali, per garantire a tutti i vettori aerei dell’Unione l’accesso alle opportunità commerciali, quali l’assistenza a terra, la condivisione dei codici* e l’intermodalità* e la possibilità di fissare liberamente un prezzo;
      • norme per garantire una concorrenza leale e facilitare le attività commerciali;
      • norme sui diritti di utenza per le infrastrutture e i servizi aeroportuali e aerei.
    • 2)

      Cooperazione regolamentare (comprese la sicurezza aerea, la protezione del trasporto aereo e la gestione del traffico aereo, l’ambiente, la tutela dei consumatori e gli aspetti sociali).

      Entrambe le parti devono:

      • rispettare determinate disposizioni in materia di sicurezza dell’Unione, elencate in un allegato all’accordo;
      • riconoscere i rispettivi certificati di sicurezza;
      • cooperare sulla protezione e per il riconoscimento reciproco delle rispettive norme di protezione;
      • cooperare nella gestione del traffico aereo al fine di estendere il cielo unico europeo all’Armenia e incentivare il rispetto delle disposizioni dell’Unione sulla gestione del traffico aereo, come elencato in un allegato all’accordo;
      • cooperare in materia di ambiente, tutela dei consumatori e aspetti sociali: l’Armenia ha inoltre accettato di attuare determinate norme e misure specifiche per l’ambito dell’aviazione dell’Unione in materia di protezione ambientale, sociale e di tutela dei consumatori.
    • 3)

      Norme istituzionali (gestione e attuazione)

      • Ciascuna parte è responsabile dell’attuazione delle norme dell’accordo sul proprio territorio.
      • Un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe le parti, che si incontra almeno annualmente, è responsabile della gestione dell’accordo e di garantirne la corretta attuazione.
      • L’accordo comprende un meccanismo di risoluzione delle controversie e prevede la possibilità per entrambe le parti di adottare misure di salvaguardia nel caso in cui l’altra non adempia ai propri obblighi.

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE

    L’accordo si applicherà al completamento delle procedure di ratifica da parte di entrambe le parti (a seconda della notifica del completamento delle procedure nazionali e dell’Unione e della ratifica ufficiale da parte dell’Armenia). L’Armenia si è impegnata ad attuare l’acquis dell’Unione in materia di aviazione.

    CONTESTO

    Questo accordo fa parte di una serie di accordi bilaterali che rafforzano le relazioni relative al trasporto aereo tra l’Unione e i paesi del vicinato orientale nell’ambito della comunicazione della Commissione europea sullo sviluppo dell’agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione.

    Per ulteriori informazioni, si veda:

    TERMINI CHIAVE

    Condivisione dei codici. Un accordo in base al quale un operatore posiziona il proprio codice di identificazione su un volo effettuato da un altro operatore, e vende ed emette biglietti per tale volo.
    Intermodalità. La possibilità di spostare merci in container che possono essere utilizzati senza soluzione di continuità tra diverse modalità di trasporto (quali aerei, camion e treni).

    DOCUMENTI PRINCIPALI

    Accordo sullo Spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (GU L 429, del 1.12.2021, pag. 17).

    Decisione (UE) 2021/2102 del Consiglio, del 28 giugno 2021, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (GU L 429 del 1.12.2021, pag. 15).

    DOCUMENTI CORRELATI

    Comunicazione della Commissione — Sviluppare l’agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione [COM(2005) 79 def. dell’11.3.2005].

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE — La politica estera dell’Unione in materia di aviazione — Affrontare le sfide future [COM(2012) 556 final del 27.9.2012].

    Ultimo aggiornamento: 16.12.2022

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