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Document 22009A0428(02)

    Accordo di stabilizzazione e di associazione con l’Albania

    Accordo di stabilizzazione e di associazione con l’Albania

     

    SINTESI DI:

    Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Albania

    Decisione 2009/332/CE relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e l’Albania

    QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DELL’ACCORDO?

    La decisione segna la conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) dell’Unione europea (UE) con l’Albania.

    Gli obiettivi dell’accordo sono:

    • aiutare l’Albania a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto;
    • contribuire alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Albania e nella regione;
    • fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra l’EU e l’Albania;
    • sostenere gli sforzi dell’Albania volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale anche attraverso l’avvicinamento della sua legislazione a quella dell’UE;
    • sostenere le iniziative dell’Albania volte a completare la transizione verso l’economia di mercato;
    • promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra l’UE e l’Albania;
    • promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

    PUNTI CHIAVE

    L’ASA comprende 10 punti.

     

    • 1.
      Principi generali

      L’accordo si basa su una serie di principi essenziali. L’Albania è disposta a:

      • rispettare i principi democratici e i diritti umani, il diritto e strumenti internazionali, nonché i principi dell’economia di mercato;
      • Cooperare e lottare contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, attraverso:
        • l’adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti i dispositivi internazionali pertinenti o per l’adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione;
        • la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all’esportazione, riguardante tanto l’esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell’impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all’esportazione;
      • la lotta contro il terrorismo e l’adempimento degli obblighi internazionali in materia;
      • il supporto alla pace e alla stabilità internazionale e regionale, la cooperazione e il perseguimento di relazioni di buon vicinato nella regione, attraverso:
        • lo sviluppo di progetti di interesse comune;
        • un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi.

       

    • 2.
      Dialogo politico

      Viene ulteriormente intensificato il dialogo politico tra le parti. Esso mira in particolare a promuovere:

      • la piena integrazione dell’Albania nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento (rapprochement) all’Unione europea;
      • una progressiva convergenza delle posizioni delle parti sulle questioni internazionali;
      • la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato;
      • una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell’UE.

       

    • 3.
      Cooperazione regionale

      L’Albania è tenuta a:

      • promuovere attivamente la cooperazione regionale;
      • negoziare con i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione con l’UE — al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale;
      • avviare la cooperazione regionale con i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo;
      • concludere, ove possibile, convenzioni di cooperazione con i paesi candidati all’UE che non rientrano nel PSA.

      L’UE sostiene progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.

       

    • 4.
      Libera circolazione delle merci
      • Le due parti si impegnano ad istituire progressivamente una zona di libero scambio bilaterale nel corso di un periodo non superiore a dieci anni.
      • L’accordo stabilisce un processo di riduzione ed eliminazione delle tariffe doganali e delle aliquote sui prodotti provenienti dall’UE e dall’Albania.

       

    • 5.
      Circolazione dei lavoratori, insediamento, prestazione di servizi, e movimento di capitali
      • I cittadini dell’Albania legalmente occupati in un paese dell’UE saranno esenti da qualsiasi discriminazione rispetto ai cittadini di quello Stato.
      • Vengono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori cittadini albanesi legalmente occupati nel territorio di un paese dell’UE e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio.
      • Le società (comprese le consociate e le filiali) con sede legale nel territorio di una delle parti potranno avviare attività sul territorio dell’altra parte alle stesse condizioni delle società stabilite su quel territorio.
      • Le due parti si impegnano a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente alle loro società o ai loro cittadini di prestare servizi nel territorio dell’altra parte.
      • I pagamenti e bonifici sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra l’UE e l’Albania devono essere autorizzati in moneta liberamente convertibile.

       

    • 6.
      Allineamento delle legislazioni del paese a quella dell’UE
      • L’Albania si adopera per rendere progressivamente compatibili con l’acquis dell’UE la propria normativa esistente e la propria legislazione futura e ne garantisce la corretta attuazione e applicazione.
      • Entrambe le parti sono tenute al rispetto delle regole della concorrenza, basate sul diritto dell’UE, in relazione ad azioni che possano influenzare gli scambi tra le due parti.

       

    • 7.
      Giustizia, libertà e sicurezza

      L’accordo attribuisce un’importanza particolare al consolidamento dello stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni in generale a tutti i livelli. La cooperazione si concentra in una serie di settori specifici, tra cui:

      • l’indipendenza e l’efficienza del sistema giudiziario e la formazione delle professioni legali;
      • visti, controlli alle frontiere, asilo e migrazione;
      • prevenzione e controllo della migrazione clandestina;
      • prevenzione e lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione, al terrorismo e altre attività illecite.

       

    • 8.
      Politiche di cooperazione

      L’UE e l’Albania instaurano una stretta cooperazione su una ampia gamma di aree normative per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita dell’Albania.

       

    • 9.
      Cooperazione finanziaria
      • Per conseguire gli obiettivi del presente accordo l’Albania può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell’UE sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti.

       

    • 10.
      Vigilanza

      L’Accordo istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione per sorvegliare l’applicazione dell’accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e associazione composto da rappresentanti del Consiglio dell’Unione europea e da rappresentanti della Commissione europea da un lato e, dall’altro, da rappresentanti del governo dell’Albania.

       

    DA QUANDO VENGONO APPLICATE LA DECISIONE E L’ACCORDO?

    La decisione si applica dal 26 febbraio 2009 e l’accordo è entrato in vigore il 1 aprile 2009.

    CONTESTO

    Per ulteriori informazioni consultare:

    DOCUMENTI PRINCIPALI

    Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra — Protocolli — Dichiarazioni (GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166).

    Le successive modifiche al regolamento sono state integrate nel documento originale. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

    Decisione del Consiglio e della Commissione 2009/332/CE, Euratom, del 26 febbraio 2009, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (GU L 107 del 28.4.2009, pag. 165).

    DOCUMENTI CORRELATI

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Comunicazione 2018 sulla politica di allargamento dell’UE [COM(2018) 450 final del 17.4.2018].

    Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Relazione sull’Albania 2018» che accompagna il documento «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Comunicazione 2018 sulla politica di allargamento dell’UE» [SWD(2018) 151 final del 17.4.2018].

    Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che stabilisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

    Informazione riguardante la data di entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra (GU L 104 del 24.4.2009, pag. 57).

    Ultimo aggiornamento: 05.04.2019

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