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Document 22006A0731(01)

Affrontare i rischi posti dalle sostanze chimiche (convenzione di Stoccolma)

Affrontare i rischi posti dalle sostanze chimiche (convenzione di Stoccolma)

 

SINTESI DI:

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Decisione 2006/507/CE relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE?

  • Il trattato globale mira a proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti nocivi degli inquinanti organici persistenti* (POP). Esso limita, e arriva a eliminare, la loro produzione intenzionale o non intenzionale, l’uso, il commercio, le emissioni e la conservazione.
  • La decisione del Consiglio dà all’Unione europea (Unione) l’approvazione legale della convenzione.

PUNTI CHIAVE

La convenzione richiede ai firmatari di:

  • affrontare la produzione e l’uso intenzionali dei POP:
    • eliminando la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione delle sostanze chimiche elencate nell’allegato A;
    • limitando la produzione e l’uso delle sostanze chimiche elencate nell’allegato B;
    • garantendo che le sostanze chimiche elencate negli allegati A e B siano importate solo per l’uso approvato e possano essere smaltite in modo ecologicamente corretto;
    • tenendo un registro accessibile al pubblico contenente tutte le deroghe nazionali ai divieti e alle restrizioni generali elencate nei due allegati;
  • affrontare la produzione e l’uso non intenzionali dei POP:
    • adottando un piano d’azione dettagliato, entro due anni dall’entrata in vigore della convenzione, per ridurre al minimo l’uso o eliminare le sostanze chimiche di cui all’allegato C;
  • ridurre o eliminare le scorte e i rifiuti:
    • elaborando opportune strategie per identificare le scorte contenenti o costituite da sostanze chimiche di cui all’allegato A o all’allegato B e i prodotti e gli articoli in uso contenenti o contaminati da sostanze chimiche di cui ai tre allegati (A, B e C);
    • gestendo le scorte in modo sicuro, efficace e senza rischi per l’ambiente;
    • garantendo che tutti i rifiuti siano manipolati, raccolti, trasportati e stoccati in modo appropriato;
    • smaltendo i rifiuti in maniera tale che tutti gli inquinanti siano distrutti o non possano essere riutilizzati o, quando ciò non è possibile, smaltiti nel modo più rispettoso dell’ambiente;
  • elaborare piani di attuazione (aggiornati secondo necessità), entro due anni dall’entrata in vigore della convenzione. Essi stabiliscono le modalità in cui le parti onorano i propri impegni, cooperano con i partner, che comprendono organizzazioni mondiali, regionali o subregionali, e consultano le parti interessate a livello nazionale.
  • scambiare informazioni pertinenti, tramite il segretariato della convenzione, sulla riduzione o l’eliminazione dei POP e sulle possibili alternative praticabili;
  • promuovere l’informazione, la consapevolezza e l’educazione del pubblico tra i responsabili decisionali e il pubblico, in particolare donne e bambini, e facilitare la formazione del personale chiave;
  • incoraggiare o intraprendere attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione adeguate sui POP, a livello nazionale e internazionale;
  • fornire assistenza tecnica tempestiva e adeguata e, se necessario, sostegno finanziario ai paesi in via di sviluppo e alle economie in transizione;
  • fornire gli incentivi finanziari necessari a realizzare gli impegni nazionali;
  • comunicare con tutti i firmatari (la Conferenza delle parti — si veda di seguito) riguardo alle misure adottate e all’efficacia di tali misure per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla convenzione;
  • fornire regolarmente al segretariato della convenzione:
    • dati, o una stima ragionevole, sulle quantità totali di produzione, importazione ed esportazione di ciascuna sostanza chimica di cui agli allegati A e B;
    • un elenco degli Stati da o verso il quale ciascuna sostanza è stata importata o esportata.

La convenzione istituisce:

  • la Conferenza delle parti, che comprende tutti i firmatari. Essa:
    • indice riunioni ordinarie e straordinarie ogniqualvolta lo ritenga necessario;
    • valuta continuamente l’attuazione della convenzione;
    • può istituire sottogruppi ove lo ritenga necessario;
    • coopera con le organizzazioni internazionali e gli organismi intergovernativi e non governativi competenti;
    • istituisce un organo ausiliario denominato comitato di esame degli inquinanti organici persistenti, composto da esperti designati dai governi;
    • decide se accettare una proposta di inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B o C;
    • valuta, per la prima volta dopo quattro anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente periodicamente, l’efficacia della convenzione;
    • adotta le misure necessarie per l’accertamento e la gestione dei casi di violazione delle disposizioni e gli eventuali emendamenti alla Convenzione proposti;
  • un segretariato,le cui funzioni amministrative sono svolte dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente.

Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della convenzione, ciascun firmatario può in qualsiasi momento denunciare la convenzione mediante preavviso scritto di un anno.

L’Unione rispetta gli impegni della convenzione adottando:

  • piani di attuazione (2007, 2014, 2019, un quarto piano in preparazione nel 2020);
  • il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (si veda la sintesi).

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La convenzione è entrata in vigore il 17 maggio 2004.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Inquinanti organici persistenti: sostanze chimiche utilizzate negli antiparassitari e nei processi industriali. Essi rimangono attivi per molti anni, si disperdono facilmente, si bioaccumulano*, e costituiscono un rischio per la salute umana e per l’ambiente.
Bioaccumulo: concentrazione nel corpo degli esseri viventi.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3).

Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2019/1021 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha solo valore documentale.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni riguardante il riesame e l’aggiornamento del secondo piano di attuazione dell’Unione europea a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti [COM(2018) 848 final, del 4.1.2019].

Protocollo alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza(GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37).

Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35).

Ultimo aggiornamento: 04.09.2020

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