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Document 52018DC0848

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI riguardante il riesame e l'aggiornamento del secondo piano di attuazione dell'Unione europea a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti

COM/2018/848 final

Bruxelles, 4.1.2019

COM(2018) 848 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

riguardante il riesame e l'aggiornamento del secondo piano di attuazione dell'Unione europea a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti

{SWD(2018) 495 final}


1.Introduzione

La convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (nel prosieguo "POP") 1 è stata adottata nel maggio 2001 nell'ambito del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (nel prosieguo "UNEP"). L'Unione europea e i suoi Stati membri 2 sono parti della convenzione 3 , le cui disposizioni sono state recepite nella legislazione dell'Unione dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 (nel prosieguo "regolamento POP").

A norma dell'articolo 7 della convenzione di Stoccolma, ciascuna parte:

a) elabora e si sforza di attuare un piano per adempiere ai propri obblighi ai sensi della convenzione;

b) trasmette il proprio piano di attuazione alla Conferenza delle parti entro due anni dalla data di entrata in vigore della convenzione nei suoi confronti;

c) esamina ed aggiorna periodicamente, ove opportuno, il proprio piano di attuazione, secondo le modalità stabilite con decisione della Conferenza delle parti.

Il primo piano di attuazione europeo, dal titolo "Community Implementation Plan" (piano di attuazione comunitario), è stato elaborato nel 2007 [SEC (2007) 341] 5 . Il piano di attuazione è stato successivamente aggiornato con un "piano di attuazione dell'Unione" nel 2014 [COM (2014) 306 final]. Il riesame e l'aggiornamento del secondo piano di attuazione si sono resi necessari per tenere ulteriormente conto: 1) di una serie di nuovi inquinanti organici persistenti che sono stati inclusi nella convenzione di Stoccolma, e 2) dei progressi tecnici e legislativi compiuti nel settore.

Il nuovo piano di attuazione è stato oggetto di una consultazione con le autorità competenti, l'industria, le organizzazioni ambientaliste e i cittadini degli Stati membri.

Il piano sarà presentato al segretariato della convenzione di Stoccolma conformemente agli obblighi dell'Unione europea quale parte della convenzione.

2.Inquinanti organici persistenti (POP)

Gli inquinanti organici persistenti sono sostanze che persistono nell'ambiente, sono soggette a bioaccumulo e rischiano di provocare effetti nocivi significativi sulla salute umana o sull'ambiente. Questi inquinanti sono trasportati attraverso le frontiere internazionali lontano dalle loro fonti e addirittura si accumulano in regioni nelle quali non sono mai stati utilizzati né prodotti. I POP rappresentano una minaccia per l'ambiente e per la salute umana in tutto il pianeta; nell'UE queste sostanze finiscono per accumularsi, ad esempio, nelle regioni dell'Artico e del Baltico e nella regione alpina. Si è ritenuto necessario agire a livello internazionale per ridurre ed eliminare la produzione, l'utilizzo e il rilascio di tali sostanze. La tabella 1 fornisce un elenco delle sostanze contemplate dagli strumenti giuridici internazionali relativi ai POP.

3.Accordi internazionali riguardanti i POP

3.1.Protocollo UNECE sui POP 6

Il protocollo relativo agli inquinanti organici persistenti (nel prosieguo "protocollo sui POP") della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (Convention on Long-Range Trans-boundary Air Pollution, CLRTAP) è stato adottato il 24 giugno 1998 ad Aarhus, in Danimarca. Il protocollo è attualmente incentrato su un elenco di sedici sostanze di cui undici pesticidi, due sostanze chimiche industriali e tre sottoprodotti non intenzionali. L'obiettivo ultimo è eliminare gli scarichi, le emissioni e le fuoriuscite di queste sostanze POP.

Il protocollo vieta la produzione e l'uso, sin dalla sua entrata in vigore o successivamente, delle sostanze chimiche iscritte nell'elenco e contiene disposizioni relative alla gestione dei rifiuti contenenti o costituiti da tali sostanze chimiche. Esso obbliga le parti a ridurre le rispettive emissioni di diossine, furani, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e HCB e fissa specifici valori limite di emissione per l'incenerimento dei rifiuti urbani, pericolosi o sanitari.

3.2.Convenzione di Stoccolma

La convenzione di Stoccolma sui POP è stata adottata nel 2001 ed è entrata in vigore nel 2004. La convenzione promuove un'azione a livello mondiale nei confronti di un primo gruppo di dodici POP, con l'obiettivo generale di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti e obbliga le parti ad adottare misure volte a eliminarne o ridurne le emissioni nell'ambiente. La convenzione fa esplicitamente riferimento all'approccio precauzionale sancito dal principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992. Tale principio è attuato dall'articolo 8 della convenzione, che fissa le regole per l'inclusione di ulteriori sostanze chimiche nella convenzione stessa.

Attualmente figurano nell'allegato A della convenzione di Stoccolma ventidue sostanze chimiche che sono oggetto di un divieto di produzione e utilizzo, tranne laddove esistano deroghe generiche o specifiche. Come precisato nell'allegato B della convenzione, la produzione e l'uso del DDT, un pesticida ancora in uso in molti paesi in via di sviluppo, sono oggetto di rigide limitazioni. Esistono inoltre deroghe e impieghi accettabili per il PFOS, i suoi sali e il PFOSF.

Le deroghe generiche consentono ricerche di laboratorio, l'uso delle sostanze come campioni di riferimento e la presenza non intenzionale di contaminanti in tracce all'interno di prodotti e articoli. Anche gli articoli contenenti POP prodotti o già in uso prima della data di entrata in vigore dell'obbligo pertinente sono oggetto di deroga, a condizione che le parti forniscano al segretariato della convenzione di Stoccolma informazioni sugli usi e un piano nazionale di gestione dei rifiuti in relazione a tali articoli.

Le emissioni di sottoprodotti non intenzionali inseriti nell'allegato C (diossine, furani, PCB, PeCB, HCB e, da dicembre 2016, PCN) devono essere costantemente ridotte, con l'obiettivo ultimo di eliminarle definitivamente, se possibile. A norma dell'allegato C, le parti promuovono e, in base al proprio piano d'azione, impongono il ricorso alle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti nell'ambito delle principali categorie di fonti del tipo indicato nella parte II e nella parte III dell'allegato C della convenzione di Stoccolma.

La convenzione di Stoccolma prevede anche l'individuazione e la gestione, in condizioni di sicurezza, delle scorte contenenti o costituite da POP. I rifiuti contenenti, costituiti o contaminati da POP dovrebbero essere smaltiti in modo che i POP in essi contenuti siano distrutti o trasformati irreversibilmente in maniera tale da non presentare più le caratteristiche di questo tipo di inquinanti. Quando la distruzione o la trasformazione irreversibile non rappresentano la soluzione preferibile dal punto di vista ambientale o quando il tenore di POP è basso, i rifiuti devono essere smaltiti in altro modo che non comporti rischi per l'ambiente. Le operazioni di smaltimento che possono condurre al recupero o al riutilizzo dei POP sono esplicitamente vietate. Per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, è necessario tenere conto delle pertinenti regole, norme e linee guida internazionali, quali la convenzione di Basilea del 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

Tabella 1    Panoramica dei POP regolamentati a livello internazionale; i nuovi POP contemplati dalla convenzione di Stoccolma (dal 2009) sono evidenziati in grigio 

Sostanza

CAS

Inserita nella convenzione di Stoccolma

Inserita nel protocollo UNECE sui POP

Inserita nel regolamento POP

POP prodotti intenzionalmente

Aldrin

309-00-2

Allegato A

Clordano

57-74-9

Allegato A

Clordecone

143-50-0

Allegato A

Dieldrin

60-57-1

Allegato A

Endosulfano

959-98-8
33213-65-9
115-29-7
1031-07-8

Allegato A

no

Endrin

72-20-8

Allegato A

Eptacloro

76-44-8

Allegato A

Esabromobifenile (HBB)

36355-01-8

Allegato A

Esabromociclododecano (HBCDD)

25637-99-4

3194-55-6

Allegato A

no

Esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere

68631-49-2
207122-15-4
446255-22-7
207122-16-5
e altri

Allegato A

Esaclorobenzene (HCB)

118-74-1

Allegato A

Alfa-esaclorocicloesano*

319-84-6

Allegato A

sì: esaclorocicloesani (HCH: CAS: 608-73-1 7 ), compreso il lindano (CAS: 58-89-9)

sì (tutti gli isomeri, compreso l'HCH gamma, contenuto nel lindano)

Beta-esaclorocicloesano*

319-85-7

Allegato A

Lindano*

58-89-9

Allegato A

Mirex

2385-85-5

Allegato A

Pentaclorobenzene

608-93-5

Allegato A

Pentaclorofenolo (PCP)

87-86-5

Allegato A

no

no

Bifenili policlorurati (PCB)

Tutti i PCB e le loro miscele hanno numeri CAS diversi

Allegato A

Tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere

5436-43-1
60348-60-9
e altri

Allegato A

Toxafene

8001-35-2

Allegato A

DDT

50-29-3

Allegato B

Acido perfluorottano sulfonato, i suoi sali e floruro di perfluorottano e sulfonile (PFOS)

1763-23-1 s,
307-35-7,
e altri

Allegato B

SCCP – paraffine clorurate a catena corta

85535-84-8

Oggetto di riesame

HCBD – esaclorobutadiene

87-68-3

Allegato A

PCN – naftaleni policlorurati

Tutti i PCN e le loro miscele hanno numeri CAS diversi

Allegato A

POP prodotti non intenzionalmente

Dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD)

1746-01-6

Allegato C

Dibenzofurani policlorurati (PCDF)

1746-01-6

Allegato C

Esaclorobenzene (HCB)

118-74-1

Allegato C

Pentaclorobenzene

608-93-5

Allegato C

Bifenili policlorurati (PCB)

Tutti i PCB e le loro miscele hanno numeri CAS diversi

Allegato C

PCN – naftaleni policlorurati

Tutti i PCN e le loro miscele hanno numeri CAS diversi

Allegato C

no

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

207-08-9 e altri

no

*    Lindano, alfa- e beta-esaclorocicloesano, clordecone e esabromobifenile sono nuovi POP inclusi nella convenzione di Stoccolma che erano già contemplati dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti e dal regolamento POP.

4.Scopo del piano di attuazione dell'UE relativo ai POP

La convenzione di Stoccolma obbliga tutte le parti a elaborare e sforzarsi di attuare un piano per adempiere ai propri obblighi ai sensi della convenzione. Per l'Unione questo obbligo è sancito dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti. Nel 2007 l'Unione ha pertanto elaborato un piano di attuazione relativo ai POP che riguarda anche le sostanze rientranti nell'ambito di applicazione del protocollo UNECE sui POP 8 .

Scopo generale del piano di attuazione non è soltanto adempiere ad obblighi giuridici ma anche tracciare un bilancio delle azioni intraprese e definire una strategia e un piano d'azione per l'adozione, a livello dell'Unione, di ulteriori misure collegate ai POP inclusi nella convenzione di Stoccolma e/o nel protocollo UNECE sui POP.

Il piano di attuazione dell'UE intende pertanto:

·riesaminare le misure vigenti a livello dell'Unione in materia di POP;

·valutarne l'efficienza e l'adeguatezza in termini di adempimento degli obblighi della convenzione di Stoccolma;

·individuare l'esigenza di ulteriori misure a livello dell'Unione;

·istituire un piano per l'attuazione di tali ulteriori misure;

·individuare e rafforzare i collegamenti e le potenziali sinergie tra la gestione dei POP e altre politiche ambientali e altri settori strategici; e

·sensibilizzare maggiormente al problema dei POP e diffondere la conoscenza delle relative misure di controllo.

5.Sintesi del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione illustra il terzo piano di attuazione dell'Unione quale previsto dalla convenzione di Stoccolma. Il riesame e l'aggiornamento del secondo piano di attuazione riguardano l'inclusione di nuovi inquinanti organici persistenti nella convenzione di Stoccolma e i progressi tecnici e legislativi compiuti nel settore.

L'introduzione fornisce una panoramica del quadro legislativo internazionale in cui opera il regolamento POP, comprendente una sintesi del protocollo UNECE sui POP e della convenzione di Stoccolma.

Il capitolo 2 presenta l'attuale situazione dell'UE per quanto concerne l'adempimento dei propri obblighi in quanto parte del quadro legislativo sopra indicato e illustra la pertinente normativa vigente dell'UE nonché gli strumenti finanziari che ne sostengono l'attuazione.

L'UE ha adottato e attua una serie di misure legislative in materia di POP che rispondono alle finalità sia della convenzione di Stoccolma sia del protocollo UNECE sui POP. Il principale strumento giuridico è il regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti, che è entrato in vigore il 20 maggio 2004. Il regolamento POP è stato modificato più volte in modo da ricomprendere nuove sostanze e stabilire valori limite di concentrazione nei rifiuti.

Altri atti legislativi in materia di sostanze chimiche integrano il regolamento POP per l'adempimento degli obblighi sanciti dalla convenzione di Stoccolma e dal protocollo sui POP, affinché il divieto di esportazione dei POP sia applicato, le importazioni ed esportazioni consentite siano conformi alle norme della convenzione di Stoccolma, i POP siano raccolti e distrutti in maniera irreversibile e sia impedita la produzione o l'immissione in commercio delle sostanze chimiche che presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti.

La presenza dei POP negli alimenti e nei mangimi nonché nell'ambiente è monitorata sulla base di vari atti giuridici e nel quadro di una serie di programmi. Il Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (European Pollutant Release and Transfer Register, E-PRTR) migliora l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali. Il registro contiene 91 sostanze inquinanti e 65 attività economiche e introduce valori soglia per una serie di sostanze inquinanti, tra cui i POP.

La piattaforma di informazione per il controllo delle sostanze chimiche IPCheM (Information Platform for Chemical Monitoring) mira a facilitare l'accesso ai dati di monitoraggio, anche in relazione ai POP. La piattaforma riunisce set di dati di monitoraggio sotto forma di "moduli" pubblicamente accessibili. IPCheM rappresenta una risorsa preziosa per i ricercatori e consente di effettuare rapidamente e con facilità un controllo incrociato tra diversi set di dati.

Nell'Unione sono disponibili vari strumenti finanziari che forniscono finanziamenti per sostenere l'attuazione della convenzione di Stoccolma nell'Unione e a livello internazionale nonché per attività di ricerca su questioni che attengono ai POP. L'Unione finanzia inoltre strumenti internazionali, sostenendo tra l'altro il segretariato della convenzione.

Il capitolo 3 presenta una valutazione complessiva dei POP nell'Unione europea per quanto riguarda la produzione, l'uso e l'immissione in commercio di tali sostanze, le scorte esistenti e la contaminazione del flusso dei rifiuti. Questo capitolo si basa principalmente sulle relazioni e sui piani di attuazione elaborati dagli Stati membri.

Il capitolo 4 fornisce un'analisi approfondita di ciascun obbligo previsto dalla convenzione di Stoccolma relativo al trattamento riservato dall'UE ai POP. Dopo tale analisi la Commissione individua 25 misure tecniche intese a migliorare l'adempimento degli obblighi assunti dall'UE a norma della convenzione di Stoccolma.

I capitoli 3 e 4 dimostrano che l'uso delle sostanze figuranti nella convenzione di Stoccolma o nel protocollo sui POP e disciplinate dal regolamento POP a livello dell'UE prima del 2008 (i vecchi POP) è stato gradualmente abbandonato nell'Unione. I vecchi POP continuano ad essere utilizzati soltanto in articoli che erano prodotti e immessi in commercio prima dell'entrata in vigore del regolamento POP e utilizzati come campioni di riferimento per fini di ricerca. Entrambi gli usi residui sono oggetto di deroghe generiche previste dalla convenzione di Stoccolma e dal regolamento POP.

Le nuove sostanze POP incluse nella convenzione di Stoccolma o nel protocollo sui POP tra il 2009 e il 2015 sono state successivamente aggiunte al regolamento POP. Tali sostanze erano già soggette a un divieto o a rigorose limitazioni nell'UE prima del loro inserimento nell'elenco; con le nuove modifiche apportate al regolamento POP talune limitazioni sono ancora più rigide rispetto al passato, per consentire l'assolvimento dei nuovi impegni internazionali.

I rifiuti contenenti POP (ad esempio pesticidi obsoleti o apparecchiature contaminate) sono stati importati in alcuni Stati membri dell'UE a scopo di smaltimento ed eliminazione. Tali importazioni provengono da paesi dell'UE e da paesi terzi che non dispongono di tecnologie adatte al corretto smaltimento di questo tipo di rifiuti. Esse sono state effettuate conformemente alla disposizioni della convenzione di Stoccolma e contribuiscono alla riduzione complessiva dei POP nell'UE e nel resto del mondo.

Le esportazioni di POP al di fuori dell'UE sono state pressoché pari a zero. Soltanto pochi chilogrammi di lindano sono stati esportati da uno Stato membro nel quadro della deroga prevista per le sostanze utilizzate come campioni di riferimento a fini di ricerca.

In alcuni Stati membri erano ancora presenti scorte di pesticidi obsoleti che contengono sostanze POP e di cui oggi il regolamento POP vieta rigorosamente la produzione, l'uso e l'immissione in commercio. Tali scorte ammontano a meno di 50 000 tonnellate, che in base ai calcoli sembrano contenere un quantitativo di POP compreso tra 2 000 e 9 000 tonnellate.

L'obbligo, previsto dalla convenzione di Stoccolma, di eliminare l'uso dei bifenili policlorurati (PCB) nelle apparecchiature tecniche entro il 2025 trova una parziale corrispondenza nella direttiva 96/59/CE del Consiglio concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), che impone agli Stati membri di preparare un registro degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 e di provvedere affinché la decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB che figurano nel registro siano effettuati al più tardi entro il 31.12.2010. Conformemente alla direttiva 96/59/CE, tutti gli Stati membri hanno preparato inventari degli apparecchi contenenti PCB nonché piani d'azione per la loro raccolta e il loro smaltimento.

Un'indagine e una valutazione svolte rispettivamente nel 2011 e nel 2014 indicavano che erano stati compiuti notevoli progressi verso l'individuazione di apparecchiature contenenti PCB e lo smaltimento dei rifiuti contenenti PCB nell'UE e che alcuni Stati membri erano prossimi al conseguimento dell'obiettivo fissato per il 2010. La maggioranza degli Stati membri, tuttavia, non aveva raggiunto l'obiettivo di decontaminare o smaltire i liquidi e le apparecchiature contaminate da PCB entro il 31.12.2010 e dopo il 2010 erano ancora in corso attività di individuazione, ritiro dalla circolazione e smaltimento dei liquidi contaminati da PCB.

Gli eteri di difenile polibromurato (PBDE) tetraBDE, pentaBDE, esaBDE e eptaBDE sono stati prodotti e utilizzati nell'Unione come ritardanti di fiamma fino alla fine degli anni 1990 e in seguito hanno continuato ad essere impiegati per qualche tempo in taluni articoli, in particolare nella plastica utilizzata nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sebbene la produzione e l'uso di tali sostanze siano stati gradualmente abbandonati per effetto di misure normative e della sostituzione con i decaBDE, la loro presenza nei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è ancora un problema nell'UE.

È emerso che solo pochi impianti di grandi dimensioni per il riciclaggio di rifiuti di origine elettronica separano la plastica contenente PBDE come prescritto dalla legislazione unionale. Pertanto vi sono dubbi sul fatto che l'attuale capacità degli impianti di riciclaggio dell'UE di separare la plastica contenente PBDE da altri tipi di plastica sia sufficiente a consentire di separare una parte rilevante del flusso dei rifiuti di plastica contenenti PBDE. I dati indicano che attualmente il flusso della plastica recuperata dai RAEE e contenente PBDE non è controllato in maniera adeguata negli impianti di riciclaggio europei.

La produzione, l'immissione in commercio e l'uso dell'acido perfluorottano sulfonato, dei suoi sali e del floruro di perfluorottano e sulfonile sono disciplinati dal regolamento POP. La maggioranza degli usi è vietata ma il regolamento POP prevede alcune deroghe, che sono nettamente meno numerose di quelle contemplate nella convezione di Stoccolma giacché per molti di questi usi sono disponibili alternative. Le deroghe sono periodicamente oggetto di riesame e il loro utilizzo diventa meno frequente nel corso del tempo.

L'esabromociclodecano è un ritardante di fiamma bromurato che è stato ampiamente utilizzato in tutta l'UE all'interno dei pannelli isolanti in polistirene espanso (EPS) e in polistirene estruso (XPS) utilizzati per l'isolamento dei tetti e dei muri cavi. L'uso di questa sostanza chimica, che è stata inserita nel regolamento POP nel 2016, è completamente vietato, fatta salva una deroga temporanea concernente il suo impiego nella produzione di articoli in polistirene espanso.

Si è registrato un calo delle emissioni non intenzionali di pentaclorobenzene nell'ambiente (principalmente nell'atmosfera e, in minor misura, nel suolo), derivanti soprattutto dalla produzione di elettricità dal carbone (83 % circa) e dalla combustione domestica di combustibili solidi, legno e rifiuti indifferenziati (8 %). All'interno del set di dati dell'E-PRTR soltanto un esiguo numero di siti in tutta l'Unione segnala l'emissione di pentaclorobenzene nell'atmosfera per il periodo 2007 – 2012, mentre non sono state segnalate emissioni relative al 2013.

I capitoli 5 e 6 forniscono informazioni aggiuntive sull'adempimento di obblighi diversi da quelli direttamente correlati alle sostanze chimiche elencate. Essi dimostrano che lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e con i paesi terzi su questioni tecniche è tuttora una sfida e dovrebbe essere migliorato al fine di perseguire con maggiore efficacia l'obiettivo della convenzione. Sono necessari miglioramenti anche per quanto riguarda le informazioni che le autorità degli Stati membri o la Commissione mettono a disposizione del pubblico allo scopo di sensibilizzare al problema dei POP.

L'Unione europea e gli Stati membri forniscono una notevole assistenza tecnica e finanziaria per sostenere l'attuazione della convenzione da parte dei paesi in via di sviluppo attraverso vari strumenti.

6.Conclusioni generali

Nell'Unione europea le misure giuridiche concernenti la produzione, l'immissione in commercio e l'uso dei POP e quelle riguardanti la gestione dei rifiuti contenenti o costituiti da POP sono sufficientemente ampie da garantire l'adempimento degli obblighi sanciti dalla convenzione e dal protocollo sui POP.

Sono stati realizzati notevoli progressi verso l'eliminazione dei POP. La produzione e l'uso di tutte le sostanze POP sono vietati, fatte salve alcune deroghe minime. Una delle principali sfide per l'UE consiste nell'eliminare i POP dal ciclo dei rifiuti e dalle scorte residue, giacché essi rappresentano ancora un'importante fonte di emissioni.

Alla luce degli obblighi derivanti dalla convenzione di Stoccolma e tenendo conto della situazione nell'Unione europea, il piano di attuazione delinea trenta azioni necessarie per l'adempimento di tali obblighi. Otto azioni sono di nuova introduzione e riguardano, in particolare, le nuove sostanze chimiche incluse di recente nell'elenco. Nove azioni hanno carattere continuativo mentre tredici azioni erano già state elencate nel piano di attuazione precedente e sono tuttora in corso in quanto non sono ancora state completate.

Il rilascio di POP derivante da produzione non intenzionale rimane uno dei principali problemi da affrontare nell'UE. Varie azioni sono dunque mirate all'elaborazione di misure corrispondenti con l'obiettivo di ridurre ulteriormente le emissioni di queste sostanze. Lo sviluppo di processi e tecnologie atti a prevenire la formazione non intenzionale di POP dovrebbe essere affrontato principalmente nel settore della produzione industriale ma dovrebbe interessare anche fonti domestiche quali le fonti di combustione diffuse. Vi è ancora la necessità di ulteriori ricerche e di sviluppi in campo tecnologico.

Tutti gli Stati membri hanno preparato inventari degli apparecchi contenenti bifenili policlorurati (PCB) nonché piani d'azione per la loro raccolta e il loro smaltimento. Le informazioni sulla quantità di apparecchiature e rifiuti contenenti PCB attualmente presenti nell'UE indicano che sono tuttora in uso molte apparecchiature contenenti tali sostanze. Non si conoscono né la quantità di PCB che sono stati utilizzati in applicazioni aperte né la quantità di prodotti contenenti PCB tuttora in uso o capaci di produrre emissioni nell'ambiente naturale. È necessario incrementare gli sforzi per conseguire l'obiettivo della convenzione di Stoccolma relativo al graduale abbandono dell'uso dei PCB entro il 2025.

Nell'UE si continua a produrre quantità limitate di acido perfluorottano sulfonato, dei suoi sali e di floruro di perfluorottano e sulfonile (PFOS). L'uso dei PFOS nell'industria della placcatura dei metalli è la principale fonte residua di emissioni di PFOS derivanti da produzione intenzionale. Per quanto riguarda questo tipo di impiego, sono già stati esaminati prodotti sostitutivi e alternative, la cui concreta applicazione è necessaria affinché sia possibile abbandonare completamente l'uso dei PFOS.

L'individuazione e la gestione di siti contaminati da rifiuti contenenti esaclorocicloesani (HCH) rappresenta una sfida all'interno dell'Unione. Una valutazione aggiornata ha rivelato che i rifiuti contenenti HCH depositati nell'UE potrebbero essere dell'ordine di 1,8 - 3 milioni di tonnellate. Diciassette Stati membri hanno indicato che i terreni contaminati rappresentano un problema all'interno dei piani di attuazione nazionali esistenti e che sono necessari ulteriori interventi per affrontarlo. Potrebbe essere necessaria una strategia coordinata per l'individuazione dei siti contaminati e il loro risanamento secondo criteri ecocompatibili.

La comunicazione di informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione è condizione essenziale perché l'UE possa individuare ulteriori misure per l'attuazione della convenzione di Stoccolma al fine di conseguirne gli obiettivi e perché possa trasmettere relazioni adeguate come previsto nella convenzione. Vari Stati membri, tuttavia, non hanno rispettato i propri obblighi in materia di comunicazione delle informazioni e devono migliorare tale aspetto.

Per quanto riguarda il monitoraggio, sebbene le autorità degli Stati membri, le organizzazioni di ricerca e gli organismi dell'UE si stiano adoperando per monitorare numerose sostanze chimiche in varie matrici (acqua, atmosfera, biota, suolo, latte materno, ecc.) per effetto della normativa dell'UE, delle iniziative adottate a livello nazionale e internazionale e della curiosità scientifica, le conoscenze riguardo al "carico" di sostanze chimiche sono lacunose. In effetti la raccolta, la gestione e la valutazione dei dati chimici prodotti dalle attività di monitoraggio non sono effettuate in maniera coerente e accessibile. Per colmare tali lacune, è stata istituita, su scala europea, una piattaforma informativa per i dati di monitoraggio delle sostanze chimiche, che consentirà un approccio coordinato e integrato alla raccolta, conservazione, consultazione e valutazione dei dati.

L'Unione europea dovrebbe sviluppare meccanismi per un migliore coordinamento tra i programmi di aiuti bilaterali della Commissione e quelli degli Stati membri in materia di POP, per garantire un uso più efficiente delle risorse disponibili. Ai fini di una maggiore sensibilizzazione e allo scopo di dimostrare il sostegno fornito dagli strumenti finanziari dell'UE che sono pertinenti per le azioni in materia di POP, si potrebbero fornire informazioni specifiche sul sito internet della Commissione dedicato ai POP.

(1)     http://www.pops.int/documents/convtext/convtext_en.pdf .
(2)    Uno Stato membro dell'UE non ha ancora ratificato la convenzione (Italia).
(3)    Decisione del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2006/507/CE) (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).
(4)    Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).
(5)     http://ec.europa.eu/environment/pops/pdf/sec_2007_341.pdf  
(6)    Protocollo UNECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti http://www.unece.org/env/lrtap/pops_h1.htm
(7)    Questo numero CAS si riferisce a una miscela di isomeri di HCH alfa, beta, gamma, delta e epsilon.
(8)    SEC(2007) 341.
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