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Document 22000A0621(01)
Accordi euromediterranei di associazione
Gli accordi mirano a promuovere:
Le decisioni concludono accordi a nome dell’Unione europea.
Partenariato euromediterraneo
Il partenariato è stato sostituito nel 2008 dall’Unione per il Mediterraneo (UpM).
Ambito di applicazione
Ciascun accordo è adattato alle specificità del paese terzo interessato. Tuttavia, essi condividono in linea di principio la medesima struttura di base che riguarda:
Obiettivi
Gli accordi bilaterali si prefiggono una serie di obiettivi condivisi e in particolare:
Istituzione di una zona di libero scambio
Disposizioni istituzionali
Gli accordi hanno istituito una struttura istituzionale che prevede:
Gli accordi di associazione sono entrati in vigore nelle seguenti date:
Decisione 2006/356/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 14 febbraio 2006, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra (GU L 143 del 30.5.2006, pag. 1).
Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra — Protocollo 1 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli originari del Libano di cui all’articolo 14, paragrafo 1 — Protocollo 2 relativo al regime applicabile alle importazioni in Libano dei prodotti agricoli originari della Comunità di cui all’articolo 14, paragrafo 2 — Protocollo 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra il Libano e la Comunità di cui all’articolo 14, paragrafo 3 — Protocollo 4 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa — Protocollo 5 relativo all’assistenza amministrativa reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale (GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2).
Le modifiche successive sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Decisione 2005/690/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra (GU L 265 del 10.10.2005, pag. 1).
Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Algerina democratica e popolare, dall’altra — Allegati —Protocolli — Atto finale — Dichiarazioni (GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2).
Si veda la versione consolidata.
Decisione 2004/635/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 21 aprile 2004, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 38).
Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra — Protocolli — Atto finale — Dichiarazioni — Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l’Egitto relativo alle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39).
Si veda la versione consolidata.
Decisione 2002/357/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 marzo 2002, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra(GU L 129 del 15.5.2002, pag. 1).
Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra — Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Giordania — Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all’importazione nella Giordania di prodotti agricoli originari della Comunità — Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa — Protocollo n. 4 sull’assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale — Dichiarazioni comuni — Atto finale (GU L 129, del 15.5.2002, pag. 3).
Si veda la versione consolidata.
Decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 2000, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (GU L 147 del 21.6.2000, pag. 1).
Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra — Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari di Israele — Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all’importazione in Israele di prodotti agricoli originari della Comunità — Protocollo n. 3 relativo alle questioni fitosanitarie — Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa — Protocollo n. 5 relativo all’assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale — Dichiarazioni comuni — Accordo in forma di scambio di lettere sulle questioni bilaterali in sospeso — Accordo in forma di scambio di lettere relativo al protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 06.03.10 della tariffa doganale comune — Accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione degli accordi dell’Uruguay Round — Dichiarazioni della Comunità europea — Dichiarazione di Israele (GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3).
Si veda la versione consolidata.
Decisione 2000/204/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (GU L 70 del 18.3.2000, pag. 1).
Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra — Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari del Marocco — Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari del Marocco — Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all’importazione in Marocco di prodotti agricoli della Comunità — Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa — Protocollo n. 5 relativo all’assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Accordi in forma di scambio di lettere — Dichiarazione della Comunità — Dichiarazioni del Marocco (GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2).
Si veda la versione consolidata.
Decisione 98/238/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 1998, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall’altro (GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1).
Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra — Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti agricoli originari della Tunisia — Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari della Tunisia — Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all’importazione in Tunisia dei prodotti agricoli originari della Comunità — Protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di prodotti originali e sui metodi di cooperazione amministrativa — Protocollo n. 5 sull’assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale — Dichiarazioni comuni — Dichiarazioni (GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2).
Si veda la versione consolidata.
Decisione 97/430/CE del Consiglio, del 2 giugno 1997, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra (GU L 187 del 16.7.1997, pag. 1).
Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra — Protocollo n. 1 relativo alle disposizioni applicabili all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza — Protocollo n. 2 relativo alle disposizioni applicabili all’importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di prodotti agricoli originari della Comunità — Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Dichiarazione della Comunità europea (GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 27.03.2020