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Document 22000A0621(01)

Accordi euromediterranei di associazione

Accordi euromediterranei di associazione

 

SINTESI DI:

Decisione 2006/356/UE relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra

Accordo euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra

Decisione 2005/690/CE relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra

Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Algerina democratica e popolare, dall’altra

Decisione 2004/635/CE relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra

Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra

Decisione 2002/357/CE, CECA, relativa alla conclusione dell’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra

Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra

Decisione 2000/384/CE, CECA, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra

Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra

Decisione 2000/204/CE, CECA, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra

Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra

Decisione 98/238/CE, CECA, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall’altro

Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra

Decisione 97/430/CE relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra

Accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra

QUALI SONO GLI SCOPI DEGLI ACCORDI E DELLE DECISIONI?

Gli accordi mirano a promuovere:

  • un dialogo periodico in materia politica e di sicurezza, per favorire la reciproca comprensione, la cooperazione e le iniziative comuni;
  • la cooperazione economica, commerciale e finanziaria, che comprende:
    • la progressiva liberalizzazione degli scambi di merci;
    • l’agevolazione degli scambi di servizi e la circolazione dei capitali per giungere alla liberalizzazione non appena sussisteranno le condizioni di base;
    • lo sviluppo sostenibile della regione mediterranea; e
    • l’integrazione regionale;
  • la cooperazione sociale, culturale e in materia di istruzione, soprattutto attraverso il dialogo interculturale, il controllo delle migrazioni, lo sviluppo delle qualifiche, la promozione del diritto del lavoro o della parità fra donne e uomini.

Le decisioni concludono accordi a nome dell’Unione europea.

PUNTI CHIAVE

Partenariato euromediterraneo

  • L’accordo tra l’Unione e i paesi del Mediterraneo meridionale si basa sul partenariato euromediterraneo.
  • Tale partenariato politico, economico e sociale si basa sui principi di reciprocità, solidarietà e co-sviluppo.

Il partenariato è stato sostituito nel 2008 dall’Unione per il Mediterraneo (UpM).

  • La missione di UpM è quella di rafforzare la cooperazione regionale, il dialogo e la realizzazione di progetti e iniziative con impatto tangibile sui cittadini, con particolare attenzione ai giovani e alle donne, per raggiungere i tre obiettivi strategici della regione:
    • stabilità;
    • sviluppo umano; e
    • integrazione.
  • nel settore degli scambi, l’UpM promuove:
    • il rafforzamento delle relazioni commerciali tra i suoi membri;
    • limitare gli ostacoli agli scambi commerciali;
    • iniziative di integrazione regionale; e
    • una maggiore cooperazione tra le imprese.
  • L’Unione ha concluso accordi di associazione con tutti i partner con l’eccezione della Libia.
  • Con la Siria è stato redatto un progetto di accordo, ma non è stato firmato.

Ambito di applicazione

Ciascun accordo è adattato alle specificità del paese terzo interessato. Tuttavia, essi condividono in linea di principio la medesima struttura di base che riguarda:

  • il dialogo politico;
  • la libera circolazione delle merci;
  • stabilimento di servizi;
  • pagamenti, capitali, concorrenza e altre disposizioni economiche;
  • cooperazione economica;
  • cooperazione nel settore sociale e culturale;
  • cooperazione nella tutela dell’ambiente;
  • cooperazione finanziaria;
  • disposizioni istituzionali e generali.

Obiettivi

Gli accordi bilaterali si prefiggono una serie di obiettivi condivisi e in particolare:

  • favorire la cooperazione interregionale dei paesi del Mediterraneo, come fattore di pace, stabilità, sviluppo economico e sociale;
  • istituzione di una zona di libero scambio.

Istituzione di una zona di libero scambio

  • Gli accordi stabiliscono le basi per istituire una zona di libero scambio nel Mediterraneo, in conformità con le disposizioni dell’Organizzazione mondiale del commercio.
  • La zona di libero scambio deve essere istituita dopo un periodo transitorio di dodici anni a decorrere dall’entrata in vigore degli accordi.
  • La libera circolazione delle merci tra l’Unione e i paesi del Mediterraneo è il risultato di:
    • graduale eliminazione dei dazi doganali;
    • il divieto di introduzione di restrizioni quantitative all’esportazione e all’importazione (con l’eccezione di determinati casi) e di misure di effetto equivalente o discriminatorie tra le parti.
  • Le parti riaffermano i loro impegni a norma dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).
  • I paesi terzi partner devono raggiungere la completa liberalizzazione del settore dei capitali non appena si verifichino le condizioni sufficienti.
  • Deve essere istituito gradualmente un meccanismo di risoluzione delle controversie.

Disposizioni istituzionali

Gli accordi hanno istituito una struttura istituzionale che prevede:

  • un Consiglio di associazione, organizzato a livello ministeriale, che prende decisioni e formula raccomandazioni per conseguire gli obiettivi stabiliti.
  • un Comitato di associazione che gestisce l’accordo e appiana le differenze riguardanti la sua applicazione e interpretazione.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Gli accordi di associazione sono entrati in vigore nelle seguenti date:

  • 1o luglio 1997 — Accordo interinale con la Palestina*
  • 1o marzo 2000 — Marocco
  • 1o giugno 2000 — Israele
  • 1o maggio 2002 — Giordania
  • 1o giugno 2004 — Egitto
  • 1o settembre 2005 — Algeria
  • 1o aprile 2006 — Libano
  • 1o marzo 1998 — Tunisia.

CONTESTO

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 2006/356/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 14 febbraio 2006, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra (GU L 143 del 30.5.2006, pag. 1).

Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra — Protocollo 1 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli originari del Libano di cui all’articolo 14, paragrafo 1 — Protocollo 2 relativo al regime applicabile alle importazioni in Libano dei prodotti agricoli originari della Comunità di cui all’articolo 14, paragrafo 2 — Protocollo 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra il Libano e la Comunità di cui all’articolo 14, paragrafo 3 — Protocollo 4 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa — Protocollo 5 relativo all’assistenza amministrativa reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale (GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2).

Le modifiche successive sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione 2005/690/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra (GU L 265 del 10.10.2005, pag. 1).

Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Algerina democratica e popolare, dall’altra — Allegati —Protocolli — Atto finale — Dichiarazioni (GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2004/635/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 21 aprile 2004, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 38).

Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra — Protocolli — Atto finale — Dichiarazioni — Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l’Egitto relativo alle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2002/357/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 marzo 2002, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra(GU L 129 del 15.5.2002, pag. 1).

Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra — Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Giordania — Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all’importazione nella Giordania di prodotti agricoli originari della Comunità — Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa — Protocollo n. 4 sull’assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale — Dichiarazioni comuni — Atto finale (GU L 129, del 15.5.2002, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 2000, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (GU L 147 del 21.6.2000, pag. 1).

Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra — Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari di Israele — Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all’importazione in Israele di prodotti agricoli originari della Comunità — Protocollo n. 3 relativo alle questioni fitosanitarie — Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa — Protocollo n. 5 relativo all’assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale — Dichiarazioni comuni — Accordo in forma di scambio di lettere sulle questioni bilaterali in sospeso — Accordo in forma di scambio di lettere relativo al protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 06.03.10 della tariffa doganale comune — Accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione degli accordi dell’Uruguay Round — Dichiarazioni della Comunità europea — Dichiarazione di Israele (GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2000/204/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (GU L 70 del 18.3.2000, pag. 1).

Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra — Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari del Marocco — Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari del Marocco — Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all’importazione in Marocco di prodotti agricoli della Comunità — Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa — Protocollo n. 5 relativo all’assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Accordi in forma di scambio di lettere — Dichiarazione della Comunità — Dichiarazioni del Marocco (GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 98/238/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 1998, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall’altro (GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1).

Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra — Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti agricoli originari della Tunisia — Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari della Tunisia — Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all’importazione in Tunisia dei prodotti agricoli originari della Comunità — Protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di prodotti originali e sui metodi di cooperazione amministrativa — Protocollo n. 5 sull’assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale — Dichiarazioni comuni — Dichiarazioni (GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 97/430/CE del Consiglio, del 2 giugno 1997, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra (GU L 187 del 16.7.1997, pag. 1).

Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra — Protocollo n. 1 relativo alle disposizioni applicabili all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza — Protocollo n. 2 relativo alle disposizioni applicabili all’importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di prodotti agricoli originari della Comunità — Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Dichiarazione della Comunità europea (GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.


* Tale designazione non dovrebbe essere interpretata come un riconoscimento dello Stato di Palestina e non pregiudica le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

Ultimo aggiornamento: 27.03.2020

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