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Document 62020TN0753

Causa T-753/20: Ricorso proposto il 21 dicembre 2020 — Green Power Technologies / Commissione

GU C 53 del 15.2.2021, p. 59–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/59


Ricorso proposto il 21 dicembre 2020 — Green Power Technologies / Commissione

(Causa T-753/20)

(2021/C 53/76)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Green Power Technologies, SL (Bollullos de la Mitación, Spagna) (rappresentanti: A. León González e A. Martínez Solís, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accertare e dichiarare che l’OLAF, con la sua relazione del 9 luglio 2018, e la Commissione, con la sua decisione di ratificare e convalidare detta relazione nell’ambito del procedimento di recupero avviato, hanno violato l’acquis di diritto dell’Unione e, di conseguenza, annullare la succitata relazione e il procedimento avviato dalla Commissione;

accertare e dichiarare che sono stati correttamente adempiuti gli obblighi contrattuali ad essa incombenti in forza del progetto POWAIR («Project number»: 256759) e, di conseguenza, dichiarare ammissibili le spese del cui importo viene chiesto il recupero con le note di addebito n. 3242010798 e n. 3242010800 emesse dalla Commissione;

alla luce di quanto precede, dichiarare che la pretesa, da parte della Commissione, dell’importo di EUR 175 426,24 risulta infondata e inammissibile e, pertanto, annullare le note di addebito n. 3242010798 e n. 3242010800 emesse dalla Commissione, la «pre-information letter» del 24 maggio 2019 [Ares (2019)3414531] che ne è all’origine, nonché gli atti ad essa successivi;

in subordine, nel caso in cui non venga annullata la nota di addebito, dichiarare la responsabilità della Commissione per arricchimento senza causa;

condannare alle spese la Commissione o, nel caso in cui le conclusioni di cui alla presente domanda non vengano accolte, astenersi dal condannare alle spese la ricorrente, tenuto conto della complessità della presente causa, nonché dei dubbi in fatto e in diritto che essa presenta.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto, anzitutto, a far sì che venga accertato e dichiarato che l’OLAF ha violato l’acquis di diritto dell’Unione e, in seguito a tale accertamento, a far sì che venga annullata la suddetta relazione (rif. B.4(2017)4393 caso n. OF/2015/0759/B4).

Con il presente ricorso, si chiede inoltre, sulla base dell’articolo 272 TFUE, che venga accertato e dichiarato che la ricorrente ha correttamente adempiuto gli obblighi contrattuali ad essa incombenti in forza del contratto stipulato nell’ambito del «7th Research Framework Programme Grant Agreement» («FP7»), quale partecipante al progetto POWAIR («Project number». 256759) e, di conseguenza, venga accertata l’inammissibilità dell’ordine di recupero delle somme dovute e dei danni e pregiudizi indicati nelle note di addebito n. 3242010798 e n. 3242010800 emesse dalla Commissione.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Si afferma a tal riguardo che nella presente causa sussiste una manifesta violazione dei diritti fondamentali garantiti dai trattati e dell’acquis di diritto dell’Unione. In tal senso, non solo sono ammissibili tutte le spese di cui viene richiesto il recupero, dal momento che tutti i progetti sono stati pienamente eseguiti, ma sono anche emersi palesi vizi nel corso del procedimento, che comportano una violazione dell’acquis di diritto dell’Unione.

2.

Secondo motivo, vertente sull’ammissibilità delle spese di cui viene chiesto il recupero.

Si sostiene a tal proposito che l’OLAF e la Commissione formulano affermazioni basate su questioni tanto trascurabili quanto errate.

Si sostiene inoltre che né l’OLAF né la Commissione sono stati in grado di comprendere correttamente il modello d’impresa dell’entità ricorrente, basato sulla tecnologia, nonostante gli sforzi argomentativi compiuti da tale entità durante la fase delle indagini condotta dall’OLAF. In questo senso, dal contenuto di talune considerazioni che figurano nella relazione finale, ritenute veritiere dalla Commissione nei procedimenti in contraddittorio avviati, si deduce l’ottenimento di una serie di prove che sono il risultato di una valutazione erronea e distorta della realtà dell’attività sovvenzionata svolta dalla ricorrente.

In ogni caso, la conclusione dell’OLAF secondo cui la GPTech non dispone di un sistema per conoscere il costo di esecuzione di ciascun progetto sovvenzionato deve essere considerata errata.

3.

Terzo motivo, vertente sull’ammissibilità delle spese di cui viene chiesto il recupero.

A tal riguardo, la ricorrente contesta dettagliatamente il fatto che le venga addebitato di aver violato i propri obblighi contrattuali.

Si precisa che, per partecipare al progetto, la ricorrente ha dovuto impiegare gran parte delle proprie risorse. I lavori svolti hanno avuto un forte impatto sui lavoratori dell’impresa e hanno contribuito allo sviluppo del Piano tecnologico. In altre parole, in definitiva, ciò che gli aiuti alla R&S sono destinati a produrre, vale a dire non solo un impatto economico sull’impresa, ma anche un impatto tecnologico che, nel presente caso, si è chiaramente verificato.

La ricorrente precisa che l’OLAF adopera in modo semplicistico ed indiscriminato stime soggettive di ore dedicate ad attività concrete come misura quantitativa del grado di partecipazione al progetto, pretendendo di utilizzare come misura di tale grado di partecipazione le percentuali di partecipazione ai compiti, sebbene non vi sia alcun impegno in alcun allegato tecnico che faccia riferimento a detto grado di partecipazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione (articolo 41 della Carta) e dei diritti della difesa (articoli 47 e 48 della Carta).

Facendo riferimento all’allegato 16 della relazione finale dell’OLAF e alle osservazioni formulate dalla Commissione, la ricorrente insiste sul difetto di motivazione che vizia il presente procedimento di recupero.

Si insiste inoltre sul fatto che le conclusioni a cui sono giunti sia l’OLAF quanto la Commissione si basano su documenti che non riflettono la totalità e la realtà del progetto, vuoi perché riguardano solo una parte delle attività che compongono il progetto POWAIR, vuoi perché si basano su una documentazione iniziale che non può servire da base per valutare l’esecuzione finale del progetto, vuoi perché identificano gli autori dei documenti sulla base di metadati di file Word che non riflettono la realtà.

5.

Quinto motivo, vertente sull’arricchimento senza causa della Commissione, in quanto i progetti sono stati completati entro il termine prescritto, come dimostrerebbero gli audit svolti.


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