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Document 52017XC0628(02)

Avviso relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese: modifica del nome di una società soggetta all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione

C/2017/4358

OJ C 204, 28.6.2017, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/8


Avviso relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese: modifica del nome di una società soggetta all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione

(2017/C 204/08)

Le importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («oggetti per il servizio da tavola») originari della Repubblica popolare cinese sono soggette a un dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (1) [«regolamento (UE) n. 412/2013»].

Una società ubicata nella Repubblica popolare cinese, codice addizionale TARIC (2)B521, le cui esportazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola sono soggette a un’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione pari al 17,9 %, ha notificato alla Commissione di aver modificato il proprio nome come indicato in appresso.

La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicata sotto il nome precedente.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome non pregiudica in alcun modo le conclusioni del regolamento (UE) n. 412/2013.

Pertanto il riferimento nell’allegato I del regolamento (UE) n. 412/2011 a:

Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd.

B521

si intende fatto a:

Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd.

B521

Il codice addizionale TARIC B521, precedentemente attribuito a Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd., si applica a Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd.


(1)  GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1.

(2)  Tariffa integrata dell’Unione europea.


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