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Document 62015CN0162

Causa C-162/15 P: Impugnazione proposta l’8 aprile 2015 dalla Evonik Degussa GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 28 gennaio 2015, causa T-341/12, Evonik Degussa GmbH/Commissione europea

GU C 198 del 15.6.2015, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/24


Impugnazione proposta l’8 aprile 2015 dalla Evonik Degussa GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 28 gennaio 2015, causa T-341/12, Evonik Degussa GmbH/Commissione europea

(Causa C-162/15 P)

(2015/C 198/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Evonik Degussa GmbH (rappresentanti: C. Steinle e C. von Köckritz, Rechtsanwälte, A. Richter, Rechtsanwältin)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 28 gennaio 2015, causa T-341/12, Evonik Degussa GmbH/Commissione europea;

annullare la decisione C(2012) 3534 final della Commissione, del 24 maggio 2012, caso COMP/38.620 — perossido di idrogeno e perborato — di rigetto della richiesta proposta dalla Evonik Degussa di trattamento riservato dei dati contenuti nella decisione adottata nel caso COMP/F/38.620 — perossido di idrogeno e perborato — ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE; e

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce in tutto tre motivi.

Primo motivo: Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (1) e sarebbe incorso in un errore di diritto negando la sussistenza di una violazione, da parte della Commissione, del suo obbligo di motivazione e di un errore di valutazione del consigliere-auditore nella decisione sulla pubblicazione delle informazioni controverse. Il tentativo del Tribunale di dedurre dalla decisione del consigliere-auditore le considerazioni degli incaricati della Direzione generale Concorrenza traendole dalla loro corrispondenza con la ricorrente non solo contrasterebbe con il chiaro tenore letterale della decisione del consigliere-auditore e si baserebbe, in tal modo, su un evidente travisamento del contenuto della decisione impugnata, ma avrebbe anche causato una riduzione del diritto della ricorrente a una tutela giurisdizionale effettiva.

Secondo motivo: Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretare l’articolo 339 TFUE e l’articolo 30 del regolamento n. 1/2003 (2). Esso sarebbe a torto partito dal presupposto che le informazioni controverse, provenienti da dichiarazioni fornite da beneficiari di misure di trattamento favorevole non siano tutelate dal segreto professionale e che la loro pubblicazione ai sensi dell’articolo 30 del regolamento n. 1/2003 sia rimessa alla discrezionalità della Commissione. La pubblicazione di estratti testuali delle dichiarazioni fornite dai soggetti beneficiari delle misure di trattamento favorevole in una decisione della Commissione rappresenterebbe una parziale rivelazione delle dichiarazioni fornite da tali soggetti, che sarebbe inammissibile ai sensi dei punti 32 e segg. della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e del punto 40 della comunicazione sulla cooperazione del 2006. Inoltre, il Tribunale avrebbe travisato il significato dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 (3) e la giurisprudenza della Corte ad esso relativa nel contesto della pubblicazione di brani di decisioni della Commissione.

Terzo motivo: Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella valutazione dei principi della certezza del diritto e della tutela dell’affidamento. Nella sua decisione, esso sarebbe a torto partito dal presupposto che l’affidamento della ricorrente non sarebbe stato leso dalla prevista pubblicazione della decisione in una versione estesa. Il procedimento amministrativo in materia di cartelli promosso dalla Commissione a carico della ricorrente sarebbe terminato con la pubblicazione della versione non riservata della decisione nel 2007. La pubblicazione di una versione estesa e non riservata dopo il termine di tale procedimento sarebbe inammissibile.


(1)  GU L 275, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


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