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Document 62015CN0061
Case C-61/15 P: Appeal brought on 11 February 2015 by Heli-Flight GmbH & Co. KG against the judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 11 December 2014 in Case T-102/13 Heli-Flight GmbH & Co. KG v European Aviation Safety Agency (EASA)
Causa C-61/15 P: Impugnazione proposta l’11 febbraio 2015 dalla Heli-Flight GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale 11 dicembre 2014 nella causa T-102/13, Heli-Flight GmbH & Co. KG contro Agenzia europea per la sicurezza aerea
Causa C-61/15 P: Impugnazione proposta l’11 febbraio 2015 dalla Heli-Flight GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale 11 dicembre 2014 nella causa T-102/13, Heli-Flight GmbH & Co. KG contro Agenzia europea per la sicurezza aerea
GU C 155 del 11.5.2015, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/11 |
Impugnazione proposta l’11 febbraio 2015 dalla Heli-Flight GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale 11 dicembre 2014 nella causa T-102/13, Heli-Flight GmbH & Co. KG contro Agenzia europea per la sicurezza aerea
(Causa C-61/15 P)
(2015/C 155/12)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Heli-Flight GmbH & Co. KG (rappresentante: avv.to T.Kittner)
Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)
Conclusioni della ricorrente
1. |
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
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2. |
In subordine:
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3. |
In via di ulteriore subordine, annullare la sentenza del Tribunale indicata sub 1) e rinviare la causa dinanzi al Tribunale. |
4. |
Condannare l’AESA alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Erroneamente il Tribunale ha riqualificato il ricorso di annullamento della ricorrente considerandolo diretto unicamente contro la decisione della commissione di ricorso, in violazione dell’art. 50 del regolamento (CE) n. 216/2008 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008.
Il Tribunale ha inoltre violato il principio dell’esame d’ufficio essendosi basato unicamente sulle allegazioni delle parti relative all’esame dei fatti. In particolare, il tribunale non ha affrontato la questione se l’elicottero di marca Robinson R66 potesse volare o meno in condizioni di sicurezza.
La sentenza del Tribunale deve essere poi annullata per violazione del diritto sostanziale dell’Unione, avendo erroneamente traslato alla fattispecie in esame i principi inerenti alle «valutazioni economiche complesse». Non è consentito traslare alla fattispecie in esame la giurisprudenza della Corte in materia (in particolare, sentenza Microsoft/Commissione, T-201/04 (2), punti 87 e segg.). La controversia in esame non riguarda né norme in materia di concorrenza, né decisioni della Commissione. Nella specie non si è tantomeno in presenza di ina «questione tecnica complessa», atteso che né l’AESA né la commissione di ricorso hanno sollevato questioni del genere.
Il Tribunale ha infine escluso la sussistenza di responsabilità per risarcimento del danno, non ricorrendo tutti i presupposti cui l’art. 340, secondo comma, TFUE subordina l’obbligo di risarcimento. Gli errori di diritto nei quali il Tribunale è incorso con riguardo al ricorso di annullamento si ripropongono, quindi, nel rigetto della domanda di risarcimento del danno. Poiché il Tribunale avrebbe dovuto procedere all’annullamento tanto della decisione iniziale quanto della decisione della commissione di ricorso, la domanda di risarcimento del danno avrebbe dovuto trovare parimenti accoglimento.
(1) Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, GU L 79, pag. 1.
(2) EU:T:2007:289.