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Document 62015CN0061

Causa C-61/15 P: Impugnazione proposta l’11 febbraio 2015 dalla Heli-Flight GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale 11 dicembre 2014 nella causa T-102/13, Heli-Flight GmbH & Co. KG contro Agenzia europea per la sicurezza aerea

GU C 155 del 11.5.2015, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/11


Impugnazione proposta l’11 febbraio 2015 dalla Heli-Flight GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale 11 dicembre 2014 nella causa T-102/13, Heli-Flight GmbH & Co. KG contro Agenzia europea per la sicurezza aerea

(Causa C-61/15 P)

(2015/C 155/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Heli-Flight GmbH & Co. KG (rappresentante: avv.to T.Kittner)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

Conclusioni della ricorrente

1.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 11 dicembre 2014 nella causa T-102/13, Heli-Flight GmbH & Co. KG contro Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) nonché la decisione del 13 gennaio 2012 dell’ AESA, notificata alla ricorrente in appello, recante rigetto dell’istanza di quest’ultima volta all’ottenimento dell’approvazione delle condizioni di volo presentata per un elicottero tipo Robinson R66 (numero di serie 0034);

annullare la sentenza del Tribunale del 11 dicembre 2014 nella causa T-102/13, Heli-Flight GmbH & Co. KG contro Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) e riconoscere alla ricorrente in appello il risarcimento del danno causatole dall’AESA per effetto dell’adozione della menzionata decisione di rigetto.

2.

In subordine:

annullare la sentenza del Tribunale nonché la decisione indicata sub 1) nella parte in cui la decisione dell’AESA è stata confermata;

annullare la sentenza del Tribunale indicata sub 1) nella parte in cui la decisione della commissione di ricorso dell’AESA del 17 dicembre 2012, AP/01/2012, notificata alla ricorrente in data 27 dicembre 2012, è stata confermata;

annullare la sentenza del Tribunale indicata sub 1) e annullare la decisione della commissione di ricorso dell’AESA, nella parte in cui:

la decisione della commissione di ricorso dell’AESA è stata confermata,

la ricorrente è stata condannata alle spese,

ed accogliere la domanda dedotta dalla ricorrente in primo grado.

3.

In via di ulteriore subordine, annullare la sentenza del Tribunale indicata sub 1) e rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

4.

Condannare l’AESA alle spese.

Motivi e principali argomenti

Erroneamente il Tribunale ha riqualificato il ricorso di annullamento della ricorrente considerandolo diretto unicamente contro la decisione della commissione di ricorso, in violazione dell’art. 50 del regolamento (CE) n. 216/2008 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008.

Il Tribunale ha inoltre violato il principio dell’esame d’ufficio essendosi basato unicamente sulle allegazioni delle parti relative all’esame dei fatti. In particolare, il tribunale non ha affrontato la questione se l’elicottero di marca Robinson R66 potesse volare o meno in condizioni di sicurezza.

La sentenza del Tribunale deve essere poi annullata per violazione del diritto sostanziale dell’Unione, avendo erroneamente traslato alla fattispecie in esame i principi inerenti alle «valutazioni economiche complesse». Non è consentito traslare alla fattispecie in esame la giurisprudenza della Corte in materia (in particolare, sentenza Microsoft/Commissione, T-201/04 (2), punti 87 e segg.). La controversia in esame non riguarda né norme in materia di concorrenza, né decisioni della Commissione. Nella specie non si è tantomeno in presenza di ina «questione tecnica complessa», atteso che né l’AESA né la commissione di ricorso hanno sollevato questioni del genere.

Il Tribunale ha infine escluso la sussistenza di responsabilità per risarcimento del danno, non ricorrendo tutti i presupposti cui l’art. 340, secondo comma, TFUE subordina l’obbligo di risarcimento. Gli errori di diritto nei quali il Tribunale è incorso con riguardo al ricorso di annullamento si ripropongono, quindi, nel rigetto della domanda di risarcimento del danno. Poiché il Tribunale avrebbe dovuto procedere all’annullamento tanto della decisione iniziale quanto della decisione della commissione di ricorso, la domanda di risarcimento del danno avrebbe dovuto trovare parimenti accoglimento.


(1)  Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, GU L 79, pag. 1.

(2)  EU:T:2007:289.


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