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Document 52014IR5385

Parere del Comitato europeo delle regioni — Partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)

OJ C 140, 28.4.2015, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 140/7


Parere del Comitato europeo delle regioni — Partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)

(2015/C 140/02)

Relatore

:

Markus Töns (DE/PSE), membro del parlamento del Land Renania settentrionale — Vestfalia

Testo di riferimento

:

 

I.   OSSERVAZIONI GENERALI

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,

1.

rammenta che l’Unione europea (UE) non è una mera comunità economica bensì una comunità di valori che, come sancito nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, pone la persona al centro della sua azione e contribuisce allo sviluppo dei valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell’identità nazionale degli Stati membri e dell’ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale;

2.

sottolinea che un accordo in materia di TTIP potrebbe dare un impulso — così necessario — all’economia europea, portare a una crescita significativa del PIL europeo e alla creazione di nuovi posti di lavoro di qualità;

3.

rammenta che l’accordo TTIP potrebbe introdurre norme vincolanti su entrambe le sponde dell’Atlantico per tutti i livelli di governo, fino agli enti locali, e applicarsi quindi a circa 820 milioni di persone, aprendo la strada a futuri accordi, bilaterali e multilaterali, su commercio e investimenti, compreso l’accordo sugli scambi di servizi (Trade in Services Agreement — TiSA); questi negoziati rivestono pertanto un’importanza cruciale per la vita di tutti i cittadini dell’UE e degli Stati Uniti, e dovrebbero quindi essere condotti in modo equo e trasparente tenendo presenti i loro interessi;

4.

si compiace che le direttive di negoziato confermino chiaramente il diritto delle parti negoziali di «adottare, mantenere e far attuare le misure necessarie per perseguire obiettivi politici legittimi quali la protezione sociale, ambientale e della salute pubblica, la garanzia dell’integrità e della stabilità del sistema finanziario, la promozione della sicurezza e dell’incolumità pubbliche e la promozione e la tutela della diversità culturale»;

5.

ricorda che i negoziati per l’accordo di libero scambio transatlantico comprendono ambiti che rientrano nella competenza legislativa di tutti i livelli di governo e di amministrazione, compresi gli enti locali e regionali, e, in considerazione di questa importante dimensione regionale e locale dell’accordo, chiede alla Commissione di essere ammesso al gruppo consultivo sul TTIP della Commissione europea (TTIP Advisory Group) in qualità di assemblea dei rappresentanti delle regioni e dei comuni dell’UE, onde garantire, sin dalle prime fasi, il coinvolgimento e la partecipazione ai negoziati da parte del livello regionale e locale;

6.

si rammarica tuttavia che, finora, la Commissione europea non abbia ammesso il Comitato europeo delle regioni nel gruppo consultivo, come ha invece fatto per i rappresentanti della società civile;

7.

sottolinea la necessità di mantenere i margini di manovra normativi, sia attuali che futuri, a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda la fissazione delle norme in materia di protezione e i servizi di interesse generale. Garantire i margini di manovra è essenziale soprattutto per le imprese di pubblica utilità, poiché esse prestano servizi di interesse economico generale; a tale riguardo pone l’accento anche sul principio del rispetto delle autonomie regionali e locali sancito dai Trattati;

8.

si oppone alla proposta di rafforzare la cooperazione in ambito normativo, che accorderebbe ai partner commerciali e di investimento il diritto di essere consultati in via privilegiata nella fase prelegislativa o legislativa dell’UE, degli Stati membri e degli enti locali e regionali, oppure consentirebbe loro di far dilazionare l’iter legislativo chiedendo che siano effettuate valutazioni dell’impatto esercitato dalla legislazione sul libero scambio;

9.

sottolinea che l’accordo in oggetto deve recare benefici alle imprese di qualunque dimensione, in particolare alle PMI che non dispongono delle risorse — finanziarie, legali o di altra natura — necessarie a far fronte alle differenze normative e ad altri ostacoli al commercio;

10.

presume che l’accordo di libero scambio transatlantico TTIP potrebbe rappresentare un’opportunità per dare impulso alla crescita e all’occupazione nell’UE, in quanto può aprire la strada all’accesso reciproco ai mercati per lo scambio di beni, servizi e investimenti nonché agli appalti pubblici e può abbattere le disposizioni regolamentari e le barriere non tariffarie;

11.

osserva che, data un’aliquota media dei dazi doganali del 2 %, gli impulsi di crescita auspicati in particolare dalla Commissione europea deriverebbero soprattutto dalla convergenza delle disposizioni regolamentari e dall’abbattimento delle barriere non tariffarie;

12.

rileva tuttavia che, oltre a offrire opportunità, un accordo di una tale portata globale comporta anche dei rischi, e alla luce di questa considerazione sottolinea con forza che occorre salvaguardare la partecipazione democratica e le competenze degli enti locali e regionali;

13.

accoglie con favore la decisione del Consiglio dell’UE di rendere pubblico il mandato di negoziato per l’accordo TTIP. Deplora tuttavia che tale decisione sia stata presa diversi mesi dopo che il testo era già trapelato su Internet, e si rammarica che le restrizioni attorno al mandato negoziale rimangano notevolmente elevate. Esse dovrebbero essere ridotte per consentire ai cittadini un migliore accesso alle informazioni sullo stato di avanzamento dei negoziati;

14.

fa altresì presente che, data la portata dell’accordo tra l’UE e gli USA, il controllo democratico dei negoziati deve essere assicurato in qualsiasi momento, e chiede pertanto alla Commissione europea e agli Stati membri di garantire la massima trasparenza possibile nella conduzione dei negoziati. In concreto, ciò significa che tutti i principali documenti devono essere resi pubblici e, ove possibile, le direttive di negoziato devono essere liberamente accessibili e presentate in maniera tempestiva e comprensibile agli enti regionali e locali, a tutti i gruppi sociali pertinenti e a tutti i cittadini dell’Unione europea. A questo riguardo si compiace che all’inizio di gennaio 2015 gli Stati membri, i quali in materia di pubblicazione di documenti negoziali relativi ad accordi commerciali decidono all’unanimità, abbiano incaricato la Commissione europea di pubblicare i primi testi contenenti le proposte dell’UE in merito a diversi settori del negoziato;

15.

sottolinea che il TTIP è un accordo misto per cui, oltre a essere subordinato all’approvazione del Parlamento europeo, deve essere ratificato da tutti i 28 Stati membri dell’Unione europea, il che, a seconda dell’ordinamento di ciascuno di essi, può richiedere non soltanto l’approvazione del parlamento nazionale ma anche, in alcuni casi, dei governi, dei parlamenti o delle camere che rappresentano i livelli regionali;

16.

raccomanda di valutare l’opportunità di inserire nell’accordo tra l’UE e gli Stati Uniti una clausola di revisione per poter eventualmente rivedere e modificare gli accordi stipulati in funzione degli effetti prodotti;

17.

invita la Commissione ad adoperarsi affinché nell’accordo TTIP sia sancito il cosiddetto approccio dell’«elenco positivo», e respinge invece il sistema dell’«elenco negativo» e la cosiddetta clausola «ratchet»;

18.

ritiene che il livello elevato degli standard europei esistenti a tutela dei cittadini dell’Unione costituisca una conquista degna della massima protezione, e chiede che gli standard di legge in vigore negli Stati membri dell’UE, ad esempio in materia di tutela della vita, sicurezza dei prodotti, tutela sociale, protezione della salute, dell’ambiente e del clima, sicurezza alimentare, benessere degli animali, diritti dei consumatori e diritti alla protezione dei dati, proprietà intellettuale e diritti dei lavoratori, come pure la garanzia delle condizioni per l’erogazione dei servizi pubblici, non debbano in nessun caso essere abbassati, e che occorra anzi perseguirne il miglioramento. Condivide l’idea che il diritto di regolamentare questi settori fondamentali spetti unicamente alle istituzioni competenti a livello europeo e nazionale;

19.

invita le parti negoziali ad adoperarsi per il miglioramento di tali standard e, ove del caso, per l’adozione o il riconoscimento del livello di protezione superiore applicato nel paese partner, e chiede inoltre che in futuro questi standard di tutela possano essere ottimizzati senza limitazioni; si dovrebbe creare un meccanismo che consenta di adeguarli in base alle più recenti conoscenze scientifiche;

20.

sottolinea che il principio di precauzione è uno dei principi fondamentali delle politiche dell’UE in materia di ambiente, salute e tutela dei consumatori, il quale impone di agire in maniera precoce e proattiva al fine di prevenire i rischi per la salute delle persone, degli animali e dei vegetali o gli effetti negativi sull’ambiente. In tal senso, fa presente che un accordo di libero scambio transatlantico non può portare a un indebolimento del principio di precauzione vigente nell’UE, in particolare per quanto riguarda la protezione ambientale e sanitaria, la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori;

21.

sottolinea inoltre che tutti gli aspetti di dettaglio importanti dell’accordo dovrebbero essere negoziati in maniera esaustiva e che nessuna questione regolamentare deve essere rimessa, eludendo l’iter legislativo democratico, alla decisione a posteriori di organismi specializzati appositamente istituiti;

22.

deplora che l’attività di sorveglianza, decodificazione e analisi delle comunicazioni elettroniche operata a livello mondiale dai servizi di intelligence, tra cui la National Security Agency (NSA) americana e servizi segreti «amici» all’interno di Stati membri dell’UE, abbia provocato ripercussioni negative durevoli sulla fiducia dei cittadini europei nelle norme vincolanti a livello internazionale in materia di protezione dei dati, e chiede pertanto che le parti contraenti garantiscano il diritto alla tutela della sfera privata e la libertà e i diritti dei cittadini, anche su Internet;

23.

insiste sul fatto che i negoziati per il TTIP dovrebbero essere collegati alla conclusione di un accordo globale sulla protezione dei dati tra l’Unione europea e gli Stati Uniti;

24.

richiama l’attenzione sul fatto che l’acquis dell’UE disciplina in maniera vincolante gli standard dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e le norme in materia di protezione del lavoro e di sicurezza dei prodotti, e sottolinea a questo riguardo che tale acquis prevede espressamente il rispetto delle norme OIL fondamentali in materia di lavoro e delle linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali, anche per quanto riguarda gli ulteriori negoziati sul TTIP;

25.

si oppone al fatto che il TTIP definisca i diritti esistenti e futuri in materia di tutela dei lavoratori, come ad esempio il diritto di partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali riguardanti l’organizzazione dell’impresa, come barriere non tariffarie agli scambi. Fa inoltre presente che la regolamentazione del mercato del lavoro, i sistemi di sicurezza sociale, la libertà di contrattazione collettiva, la libertà sindacale, il diritto di sciopero, la retribuzione minima e i contratti collettivi vigenti in un determinato Stato membro dell’UE devono rimanere questioni di competenza nazionale;

26.

accoglie con favore la richiesta del mandato negoziale dell’UE di preservare «l’elevata qualità dei servizi pubblici dell’UE [...] conformemente al TFUE e in particolare al protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale e tenendo conto dell’impegno dell’UE in tale settore, compreso il GATS». A tal riguardo rimanda tuttavia alle disposizioni comuni del Trattato sull’Unione europea (TUE), in base alle quali l’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali (articolo 4, paragrafo 2, del TUE);

27.

sottolinea che la sovranità organizzativa degli enti locali è garantita in quanto trattasi di uno degli ambiti fondamentali del diritto all’autonomia comunale, e che la sprivatizzazione di servizi pubblici, ossia la fornitura di servizi pubblici con strutture pubbliche proprie, deve rimanere pienamente possibile in qualsiasi momento, anche dopo l’avvenuta privatizzazione di tali servizi, nel rispetto delle condizioni e della volontà degli elettori a livello locale;

28.

rammenta con fermezza che il mandato negoziale della Commissione non va oltre il margine stabilito dalle norme costituzionali, per cui è necessario rispettare la tutela da parte degli Stati membri dei servizi di interesse generale;

29.

ribadisce che, ai sensi del punto 20 del mandato negoziale, sono esclusi dai negoziati i servizi forniti nell’esercizio dei pubblici poteri, e chiede di precisare che tale esclusione dai negoziati riguarda i servizi la cui fornitura, secondo la giurisprudenza della parte contraente o del membro interessato, rientra nell’esercizio dei pubblici poteri;

30.

chiede che venga chiarito se i servizi pubblici ai quali fa riferimento il punto 19 del mandato negoziale dell’UE siano quei servizi che, secondo la giurisprudenza della parte contraente o del membro interessato, soggiacciono a regimi normativi specifici o sono contraddistinti da obblighi specifici imposti ai fornitori a livello nazionale, regionale o locale conformemente all’interesse generale. Rientrano in questa categoria, ad esempio, la fornitura di acqua e di energia, lo smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue, i servizi di soccorso, il servizio sanitario e i servizi sociali pubblici, i trasporti pubblici locali, la costruzione di alloggi, l’urbanistica e lo sviluppo urbano;

31.

invita la Commissione ad applicare ai servizi pubblici, ai sensi del punto 19 del mandato negoziale dell’UE, una deroga orizzontale a tutti gli obblighi derivanti dal principio dell’accesso al mercato e del trattamento nazionale, e chiede inoltre, in relazione ai servizi pubblici, di stabilire una riserva per tutti i settori e tutte le misure attuali e future applicabili alle parti contraenti, di limitare il numero dei servizi e dei relativi fornitori, di imporre obblighi specifici ai fornitori di servizi e di regolare la prestazione di tali servizi conformemente all’interesse generale;

32.

sottolinea di non ritenere necessaria una maggiore apertura, con particolare riferimento ai servizi di istruzione a finanziamento misto, soprattutto nel settore dell’istruzione prescolastica, scolastica e universitaria, nonché della formazione degli adulti e della formazione continua, poiché l’accordo multilaterale sugli scambi di servizi (GATS) prevede già per il settore dei servizi molteplici obblighi di liberalizzazione;

33.

accoglie con favore la relazione pubblicata dalla Commissione riguardo alla consultazione pubblica da essa avviata in merito al meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato (ISDS), e ritiene che si tratti di un ulteriore importante contributo agli sforzi profusi sia dagli Stati Uniti che dalla stessa Commissione per garantire maggiore trasparenza nei negoziati TTIP e consentire che vengano ascoltate le opinioni di un’ampia varietà di soggetti interessati; raccomanda fortemente che la Commissione, sulla base delle 1 50  000 risposte pervenute che dimostrano, tra l’altro, un rifiuto diffuso del meccanismo ISDS, tenga assolutamente conto dei risultati di tale consultazione nella sua valutazione finale della relativa disposizione dell’accordo; esprime apprezzamento anche per il fatto che la nuova Commissione non accetterà che la competenza degli organi giurisdizionali degli Stati membri dell’UE venga limitata da regimi speciali applicabili ai ricorsi presentati da investitori, e che lo Stato di diritto e l’uguaglianza dinanzi alla legge devono valere anche in questo contesto;

34.

invita fortemente la Commissione a presentare ulteriori proposte per migliorare la trasparenza e l’equità nella risoluzione delle controversie tra investitore e Stato;

35.

sottolinea espressamente che le norme a protezione degli investimenti e i meccanismi ISDS tra l’UE e gli USA che passano sopra la giurisdizione ordinaria comportano elevati rischi e sono pertanto ritenute non indispensabili. L’accordo di libero scambio transatlantico non deve intaccare l’acquis legislativo europeo. Il Comitato si attende che siano garantiti i margini di manovra dell’Unione europea, come anche dei parlamenti e dei governi degli Stati membri, in modo che anche i loro cittadini possano continuare a influenzare democraticamente tali decisioni e che le controversie in materia di investimenti siano trattate dinanzi ai tribunali nazionali;

36.

sottolinea che le misure politiche e amministrative legittimate democraticamente e conformi ai principi dello Stato di diritto non devono essere messe in discussione da tribunali arbitrali, soprattutto per quanto riguarda richieste a posteriori di risarcimento, e fa presente che le clausole relative alla protezione degli investimenti contenute nel TTIP non devono in alcun caso pregiudicare, direttamente o indirettamente, il diritto di regolamentazione degli Stati;

37.

rileva inoltre che il TTIP o altri accordi commerciali dell’UE non possono mettere in discussione le disposizioni legislative in materia di gestione pubblica delle casse di risparmio e delle banche regionali. Le relative disposizioni di legge non rappresentano un ostacolo per l’accesso al mercato né una discriminazione di altra natura;

38.

fa presente che attualmente l’85 % delle gare pubbliche di appalto nell’Unione europea è già accessibile agli offerenti statunitensi, mentre soltanto il 32 % di quelle bandite negli USA è accessibile agli offerenti dell’UE, e questo squilibrio è ulteriormente accentuato dal sistema di «scelta esplicita» (opt-in system) applicabile dagli Stati federati USA. Per tale motivo questo accordo dovrà promuovere le pari opportunità tra entrambe le parti, cosa che aiuterà in particolare le PMI europee ad accedere alle gare pubbliche di appalto degli Stati Uniti;

39.

sottolinea che gli aspetti normativi del diritto europeo sugli appalti pubblici non possono essere messi in discussione, in particolare per quanto riguarda la loro applicazione a livello regionale e locale, ad esempio in relazione al rispetto degli standard giuslavoristici, sociali e in materia di contrattazione collettiva, agli appalti verdi o alla considerazione accordata alle piccole e medie imprese (PMI). Tali aspetti garantiscono che per l’aggiudicazione al migliore offerente, oltre al prezzo, possano essere considerati anche altri criteri, quali gli aspetti sociali e la sostenibilità;

40.

ricorda alla Commissione di monitorare strettamente le norme di salute e sicurezza sul luogo di lavoro nell’ambito dei negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP);

41.

rileva che occorre garantire le deroghe alla normativa UE sugli appalti pubblici, come quelle previste attualmente nelle diverse direttive in materia di appalti pubblici e concessioni (soglie di applicazione, affidamento «in-house», cooperazione intercomunale, esclusioni settoriali come ad esempio per il settore idrico o i servizi di soccorso);

42.

si compiace dell’inserimento, per la prima volta, di un capitolo specifico dedicato alle PMI in un accordo di libero scambio dell’UE, come pure del fatto che il TTIP persegua l’obiettivo di facilitare, in particolare alle PMI, l’accesso al mercato della controparte, nonché il commercio e gli investimenti tra le due sponde dell’Atlantico, soprattutto riducendo o eliminando le barriere non tariffarie, che sono particolarmente gravose per le PMI, ma anche grazie a una maggiore certezza giuridica, in particolare per le PMI del settore dei servizi, e grazie al rafforzamento e alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, da cui trarranno vantaggio anche le PMI;

43.

teme che, a causa di norme diverse di tutela ambientale, protezione sociale dei lavoratori, aiuti pubblici, procedure per ottenere i brevetti, energia, ecc., si possa verificare un fuga della produzione e di altre attività delle singole imprese dalle regioni dell’UE verso gli Stati Uniti per via dei costi più bassi, ad esempio, dell’energia, delle sovvenzioni per le risorse rinnovabili, delle emissioni di CO2, delle norme sociali per i lavoratori, ma anche per quanto riguarda le attività di R&S, a causa della maggiore rapidità della procedura per ottenere i brevetti, ecc.;

44.

sottolinea che proprio per le PMI, i dazi doganali, le eccessive formalità amministrative e le procedure complesse di controllo e di conformità comportano oneri burocratici e finanziari sproporzionati, il che spesso induce tali imprese a evitare il commercio con partner statunitensi. Nell’Unione europea si contano oltre 20 milioni di PMI, che offrono posti di lavoro a due terzi degli occupati nel settore privato. Il previsto abbattimento delle barriere tariffarie e non tariffarie all’accesso al mercato e al commercio migliorerebbe le prospettive di esportazione delle PMI e offrirebbe quindi maggiori possibilità di occupazione;

45.

ribadisce che la maggioranza degli Stati membri dell’UE è contraria alla coltivazione, importazione e lavorazione di organismi geneticamente modificati (OGM);

46.

chiede la garanzia che per il settore agricolo siano previste disposizioni particolari, le quali impediscano di importare determinati prodotti nell’UE, soprattutto quelli non conformi alla direttiva dell’UE in materia di etichettatura, quelli composti di OGM o derivati da OGM e animali trattati con ormoni della crescita, nonché di commercializzare alimenti derivati da animali clonati. Lo stesso vale per i prodotti alimentari che siano stati trattati con sostanze vietate nell’UE o i cui ingredienti non siano etichettati in maniera adeguata;

47.

sottolinea che la biodiversità agricola costituisce la base della produzione alimentare, e fa presente che il previsto accordo TTIP non deve avere l’effetto né di ridurre le antiche varietà semenziere o impoverire le colture europee tradizionali né di impedire l’agricoltura di qualità e attenta alle esigenze ambientali;

48.

chiede che sia inserito un capitolo specifico sulle indicazioni geografiche (IG) al fine di mantenere gli standard europei nonché di introdurre norme a protezione delle IG in entrambi gli ordinamenti giuridici e creare un sistema di riconoscimento reciproco delle denominazioni europee e statunitensi, in particolare mediante indicazioni specifiche sull’impiego generico della denominazione di un prodotto e/o del suo luogo di produzione;

49.

insiste sul fatto che gli Stati membri, le regioni e i comuni devono continuare a poter adottare qualsiasi misura regolamentare e finanziaria volta a tutelare o promuovere la diversità culturale, la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nonché a preservare o sviluppare i servizi audiovisivi e altri servizi collegati, per rispondere ai bisogni democratici, sociali e culturali di ciascuna società, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata o dalla piattaforma di distribuzione. Le competenze degli Stati membri nel settore della cultura e dei mezzi di comunicazione devono essere preservate inserendo nel mandato negoziale un’eccezione chiara in materia;

50.

auspica che le parti negoziali, nella consapevolezza che l’accordo di libero scambio avrà un impatto di portata mondiale, si esprimano a favore di regole commerciali eque e sostenibili che non ostacolino gli sforzi messi in campo dall’UE e dagli USA nell’ambito delle loro politiche di cooperazione allo sviluppo per migliorare la situazione dei paesi in via di sviluppo, e siano invece applicate in uno spirito di responsabilità e solidarietà globali nei confronti di tali paesi;

51.

sottolinea la necessità di raccogliere, analizzare, valutare e gestire un considerevole volume di dati comparabili che permetta di prevedere ed evidenziare l’impatto del TTIP a livello regionale e locale, con particolare attenzione per le regioni ultraperiferiche, al fine di facilitare in futuro la realizzazione di proiezioni statistiche e previsioni economiche, e consentire la pubblicazione di uno studio in materia scientificamente fondato.

Bruxelles, 12 febbraio 2015

Il Presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


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