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Document 62014TN0486

Causa T-486/14: Ricorso proposto il 25 giugno 2014  — Stavytskyi/Consiglio

OJ C 303, 8.9.2014, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 303/45


Ricorso proposto il 25 giugno 2014 — Stavytskyi/Consiglio

(Causa T-486/14)

2014/C 303/53

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Edward Stavytskyi (Belgio) (rappresentanti: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta e M. Gambardella, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 91) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 33), nei limiti in cui gli atti impugnati includono il ricorrente nell’elenco di persone e entità sottoposte a misure restrittive;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi, vertenti sulla violazione delle forme sostanziali, nonché sulla violazione dei Trattati e di talune norme giuridiche relative alla loro applicazione, vale a dire: violazione del diritto ad essere ascoltati, violazione dell’obbligo di notifica, insufficienza della motivazione, violazione dei diritti della difesa, base giuridica errata ed errore manifesto di valutazione.

Il ricorrente ritiene che il Consiglio abbia omesso di procedere alla sua audizione e ciò in assenza di qualsiasi giustificazione per agire in tal senso. Il Consiglio ha inoltre omesso di notificare gli atti impugnati al ricorrente e, in ogni caso, detti atti conterrebbero una motivazione insufficiente. Non è stato dato alcun riscontro da parte del Consiglio alle richieste di accesso alle informazioni e alla documentazione. Attraverso tali omissioni, il Consiglio ha violato i diritti della difesa del ricorrente, al quale è stata negata la possibilità di presentare utilmente le sue osservazioni in relazione alle conclusioni del Consiglio, dal momento che tali conclusioni non sono state messe a disposizione del ricorrente. Inoltre, le misure adottate dal Consiglio non costituiscono misure di politica estera, bensì misure di cooperazione internazionale nei procedimenti penali, che sono state adottate pertanto in virtù di una base giuridica errata. Infine, dette misure sono state adottate dal Consiglio senza prendere adeguatamente in considerazione i fatti rilevanti e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani relativa ai procedimenti penali in Ucraina, segnatamente riguardo al perseguimento di funzionari del governo precedente.


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