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Comitato europeo per il rischio sistemico

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Alla luce della modifica da parte del regolamento (UE) 2019/2176, istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) per fornire la vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell’Unione europea (Unione) e contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici* nell’Unione nel suo insieme o in parti di essa. Il CERS individua e discute i rischi per la stabilità finanziaria indipendentemente dalla loro origine.

Il CERS è istituito quale componente del nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria, che include tra l’altro:

L’architettura di vigilanza comprende anche il regolamento (UE) n. 1096/2010 che attribuisce alla Banca centrale europea (BCE) taluni compiti specifici a sostegno del CERS.

PUNTI CHIAVE

Mandato, obiettivi e compiti

Il CERS ha sede a Francoforte sul Meno (Germania). È responsabile del monitoraggio e dell’analisi del rischio nel sistema finanziario nel suo complesso (nota anche come vigilanza macroprudenziale). Per raggiungere questo obiettivo, il CERS in particolare:

  • identifica e classifica i rischi sistemici in base ad un ordine di priorità;
  • emette segnalazioni qualora i rischi sistemici siano considerati significativi e, ove opportuno, li rende pubblici;
  • emette raccomandazioni per l’adozione di azioni correttive in risposta ai rischi identificati;
  • quando ritiene che possa verificarsi una situazione d’emergenza, emette una segnalazione confidenziale destinata al Consiglio dell’Unione europea;
  • sorveglia che sia dato il dovuto seguito a segnalazioni e raccomandazioni;
  • collabora strettamente con le organizzazioni finanziarie internazionali come il Fondo monetario internazionale e il Consiglio per la stabilità finanziaria.

Organizzazione e governance

Il CERS possiede la seguente struttura:

Il presidente del CERS lo rappresenta esternamente e dispone anche di due vicepresidenti. La BCE fornisce assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa al CERS, attraverso il segretariato dello stesso CERS.

Il consiglio di vigilanza della BCE e il comitato di risoluzione unico inviano ciascuno un rappresentante al consiglio generale (senza diritto di voto). Per evitare interferenze politiche, nessun membro del consiglio generale può tenere un ufficio governativo in uno Stato membro.

Segnalazioni e raccomandazioni

In caso di significativi rischi sistemici per il conseguimento dei suoi obiettivi, il CERS effettua segnalazioni e, se del caso, formula raccomandazioni per l’adozione di misure correttive, comprese, ove opportuno, iniziative legislative, ove opportuno.

Tali segnalazioni o raccomandazioni sono indirizzate specificatamente:

  • all’intera Unione;
  • a uno o più Stati membri;
  • alla BCE per i compiti di vigilanza macroprudenziale bancaria a essa conferiti;
  • a una o più autorità europee di vigilanza;
  • a una o più autorità nazionali di vigilanza;
  • a una o più autorità nazionali designate per l’applicazione di misure volte ad affrontare il rischio sistemico o macroprudenziale;
  • alla Commissione europea, in merito alla normativa pertinente dell’Unione;
  • ad autorità di risoluzione designate dagli Stati membri; o
  • al Comitato di risoluzione unico.

Raccomandazioni del CERS

I destinatari delle raccomandazioni del CERS devono rispettare o fornire una spiegazione circa la loro inazione. Qualora sia del parere che le sue raccomandazioni non sono state seguite o che i destinatari non hanno fornito adeguate spiegazioni circa la loro inazione, il CERS, in base a rigorose norme di riservatezza, ne informa i destinatari, il Parlamento europeo, il Consiglio e le relative autorità europee di vigilanza.

Ulteriore evoluzione del sistema europeo di vigilanza

Con l’evoluzione della crisi finanziaria del 2008 e l’aggravarsi della crisi del debito sovrano nella zona euro nel 2010-2011, è diventato necessario integrare ulteriormente i sistemi bancari della zona euro. Ciò ha portato all’iniziativa dell’Unione bancaria dell’Unione.

Nel 2013 è stato effettuato un riesame del regolamento (UE) n. 1092/2010, che alla fine ha portato alle modifiche introdotte nel regolamento (UE) 2019/2176. Queste hanno adattato la governance del CERS per coprire l’operazione, dal 2014, di:

  • un meccanismo di vigilanza unico che colloca la BCE quale organo centrale di vigilanza per le banche della zona euro (circa 2 000 banche), a cui possono aderire anche i paesi al di fuori della zona euro;
  • un meccanismo di risoluzione unico il cui obiettivo è garantire la risoluzione ordinata delle crisi delle banche in dissesto all’interno del meccanismo di vigilanza unico senza gravare sul denaro dei contribuenti.

Le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/2176 riguardano anche le norme sulla riduzione dei rischi nel settore bancario dell’Unione. Queste ultime sono in costante evoluzione nel tempo e comprendono:

  • la direttiva sui requisiti patrimoniali (direttiva 2013/36/UE — si veda la sintesi) e il regolamento [regolamento (UE) n. 575/ 2013 — si veda la sintesi];
  • la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (direttiva 2014/59/UE — si veda la sintesi);
  • il regolamento sul meccanismo di risoluzione unico [come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 — si veda la sintesi);
  • i sistemi di garanzia dei depositi (direttiva 2014/49/UE — si veda la sintesi), che tutelano i depositi detenuti da persone e aziende;
  • la direttiva sui crediti deteriorati [direttiva (UE) 2021/2167 — si veda la sintesi].

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal 16 dicembre 2010.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Rischio sistemico. Un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per l’economia reale dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri e per il funzionamento del mercato interno. Tutti i tipi di intermediari, mercati e infrastrutture finanziari possono essere potenzialmente di importanza sistemica.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

Le successive modifiche del regolamento (UE) n. 1092/2010 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (GU L 438 dell’8.12.2021, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).

Ultimo aggiornamento: 03.04.2023

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