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Dispositivi di protezione individuale

 

SINTESI DI:

Direttiva 89/686/CEE: dispositivi di protezione individuale

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Disciplina i dispositivi di protezione individuale (DPI). Stabilisce le condizioni di immissione sul mercato e della libera circolazione intracomunitaria, nonché i requisiti essenziali di sicurezza che i DPI devono soddisfare per preservare la salute e garantire la sicurezza degli utilizzatori.
  • Chiede ai paesi dell’UE di prendere le misure necessarie per garantire che i DPI immessi sul mercato assicurino la salute e la sicurezza degli utilizzatori, senza compromettere la salute e la sicurezza di altre persone, di animali domestici o di beni.

PUNTI CHIAVE

Definizione e scopo

DPI è qualsiasi dispositivo o articolo:

  • destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza (ad esempio gli occhiali da sole);
  • destinato sia ad uso professionale che privato (come ad esempio sport, tempo libero o uso domestico).

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

  • DPI disciplinati da un’altra direttiva che concerne gli stessi obiettivi di immissione sul mercato, libera circolazione e sicurezza della presente direttiva;
  • DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell’ordine;
  • DPI di autodifesa in caso di aggressione;
  • DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente;
  • caschi e visiere per motociclisti destinati a utilizzatori di veicoli a motore a 2 o 3 ruote.

Requisiti essenziali

  • La progettazione e la fabbricazione dei DPI sono soggette a requisiti essenziali di salute e di sicurezza.
  • I requisiti essenziali che devono essere soddisfatti dai DPI durante la fabbricazione e prima di venire immessi sul mercato sono:
    • requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI;
    • requisiti supplementari specifici per alcuni tipi di DPI (ad esempio, i DPI soggetti a invecchiamento, laddove le loro prestazioni possono diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno di invecchiamento, devono indicare una data di fabbricazione);
    • requisiti supplementari specifici per i rischi da prevenire (ad esempio sostegni alla galleggiabilità: nelle condizioni prevedibili d’impiego questo DPI non deve intralciare la libertà di movimento dell’utilizzatore permettendogli in particolare di nuotare o di agire per sfuggire a un pericolo o per soccorrere altre persone).

Norme armonizzate

Valutazione della conformità e organismi notificati

  • La valutazione della conformità dei DPI ai requisiti essenziali e alle altre normative della presente direttiva è responsabilità:
    • degli organismi notificati dai paesi dell’UE in conformità con alcuni criteri minimi di valutazione;
    • degli stessi produttori.

Dichiarazione di conformità e marchio «CE»

I paesi dell’UE non possono vietare, limitare o ostacolare l’immissione sul mercato o la messa in servizio dei DPI muniti del marchio «CE» per i quali:

  • il fabbricante sia in grado di presentare una dichiarazione di conformità «CE»;
  • per i DPI destinati a proteggere da rischi minori, la conformità venga dimostrata dallo stesso fabbricante attraverso la dichiarazione di conformità «CE»;
  • tutti gli altri DPI siano soggetti a un esame «CE»* effettuato da un organismo notificato;
  • anche alcuni DPI destinati a proteggere da rischi molto seri siano soggetti a una procedura volta a garantire la conformità al tipo di produzione, come ad esempio gli apparecchi respiratori. Tali DPI richiedono un attestato di certificazione «CE», nonché
    • il controllo continuo dell’osservanza delle norme per garantire che esistano dei sistemi di gestione della qualità per fabbricare un prodotto conforme
    • o la fornitura su base annuale di campioni per la verifica della conformità.

Il marchio di conformità «CE» viene allegato dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella UE.

Abrogazione

La direttiva 89/686/CEE verrà abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/425 a partire dal 21 aprile 2018.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

I paesi dell’UE dovevano recepirla nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 1991. È in vigore dal 1o luglio 1992.

CONTESTO

La presente direttiva è integrata da direttive che garantiscono la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare la direttiva 89/656/CEE relativa all’utilizzazione di DPI da parte dei lavoratori sul posto di lavoro.

* TERMINI CHIAVE

Esame: Quando un organismo di controllo riconosciuto constata e attesta che il modello di DPI soddisfa le disposizioni pertinenti della presente direttiva.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18-38)

Le successive modifiche alla direttiva 89/686/CEE sono state incorporate nel testo originale. Questa versione consolidata è da utilizzarsi a solo scopo di riferimento.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, riguardante i dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva del Consiglio 89/686/CEE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51-98)

Ultimo aggiornamento: 20.09.2016

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