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Prestazione energetica nell’edilizia

 

SINTESI DI:

Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Mira a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici nell’Unione europea (Unione), tenendo conto delle diverse condizioni climatiche e locali.
  • Stabilisce i requisiti minimi e un quadro comune per il calcolo delle prestazioni energetiche.
  • A seguito di una revisione della sua attuazione, la Direttiva 2010/31/UE è stata modificata nel 2018 dalla Direttiva (UE) 2018/844. L’obiettivo principale era accelerare la ristrutturazione economica degli edifici esistenti, promuovendo anche l’impiego delle tecnologie intelligenti negli stessi. Come parte del pacchetto Energia pulita, la direttiva di modifica si integra nella legislazione sull’efficienza energetica.

PUNTI CHIAVE

  • Gli Stati membri dell’Unione devono stabilire requisiti minimi di rendimento energetico ottimali. Tali requisiti vanno rivisti ogni cinque anni. Essi devono focalizzarsi su edifici, i loro componenti e l’energia utilizzata per:
    • riscaldamento degli ambienti;
    • raffrescamento degli ambienti;
    • acqua calda sanitaria;
    • ventilazione;
    • illuminazione integrata;
    • altri sistemi tecnici per l’edilizia*.
  • La Commissione europea ha stabilito un quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli di costi ottimali al fine di ottemperare ai requisiti di rendimento energetico.
  • I nuovi edifici devono soddisfare gli standard minimi. Gli edifici posseduti e occupati dalle autorità pubbliche devono mirare a raggiungere uno stato energetico prossimo allo zero* entro il 31 dicembre 2018 e altri nuovi edifici entro il 31 dicembre 2020.
  • Gli edifici esistenti, in fase di ristrutturazione, devono migliorare le loro prestazioni energetiche in modo da soddisfare i requisiti applicabili.
  • Gli Stati membri devono impegnarsi a utilizzare un sistema di certificazione delle prestazioni energetiche. Tali certificati devono:
    • fornire informazioni sulla classificazione energetica di un edificio a potenziali acquirenti o locatari;
    • includere raccomandazioni per migliorie economicamente convenienti;
    • essere citati in tutti gli annunci pubblicitari sui mezzi di comunicazione commerciali quando i locali sono offerti in vendita o in affitto.
  • Le autorità nazionali degli Stati membri devono garantire che siano predisposti regimi per ispezionare i sistemi di riscaldamento e di condizionamento dell’aria.

Modifiche alla direttiva originale

  • La direttiva di modifica (UE) 2018/844 richiede agli Stati membri di elaborare strategie di ristrutturazione a lungo termine per sostenere il rinnovamento degli edifici residenziali e non, costituendo un parco edilizio ad alta efficienza energetica e decarbonizzato entro il 2050. Le strategie vanno definite in una tabella di marcia con misure e indicatori misurabili dello stato di avanzamento, alla luce dell’obiettivo a lungo termine dell’Unione per il 2050 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell’80-95 % rispetto al 1990. La tabella di marcia deve includere le tappe indicative per il 2030, il 2040 e il 2050 e specificare in che modo esse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell’Unione in conformità alla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (si veda qui la sintesi).
  • Inoltre, la Direttiva emendata:
    • amplia l’ambito dell’attuale regime di ispezione dei sistemi di riscaldamento e di condizionamento dell’aria per includere sistemi combinati (con ventilazione) e tenere conto delle prestazioni dei sistemi in condizioni operative tipiche;
    • Incoraggia l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e delle tecnologie intelligenti di automazione e controllo negli edifici;
    • sostiene l’introduzione dell’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici nei parcheggi degli edifici, richiedendo l’installazione di infrastrutture di canalizzazione e punti di ricarica;
    • introduce un «indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza» per valutare la capacità degli edifici di adattarsi alle esigenze dell’occupante, di ottimizzare il proprio funzionamento e di interagire con la rete.

Sistema facoltativo comune dell’Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza

Nel 2020, la Commissione ha adottato un atto delegato e un atto di esecuzione:

  • Il Regolamento delegato (UE) 2020/2155 integra la Direttiva (UE) 2010/31/UE istituendo un sistema comune facoltativo a livello dell’Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza, ossia definisce l’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza e una metodologia con la quale esso dev’essere calcolato. La metodologia prevede il calcolo dei punteggi di predisposizione all’intelligenza degli edifici e delle unità immobiliari e la valutazione della predisposizione all’intelligenza di detti edifici o unità immobiliari.
  • Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2156 stabilisce le specifiche tecniche dettagliate sull’attuazione di un sistema comune facoltativo a livello dell’Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza. Essa contempla aspetti quali:
    • accreditamento e qualifica degli esperti dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza,
    • emissione del certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza e condizioni d’uso,
    • prova del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza.

Il Regolamento delegato (UE) 2020/2155 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2156 si applicano dal 10 gennaio 2021.

Abrogazione

La direttiva 2010/31/UE sarà abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2024/1275 (si veda la sintesi) a partire dal 29 maggio 2026.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE DIRETTIVE?

  • La direttiva 2010/31/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 9 luglio 2012.
  • La direttiva di modifica (UE) 2018/844 doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro l’10 marzo 2020.

CONTESTO

Il settore dell’edilizia nell’Unione è il più grande consumatore di energia in Europa, assorbendo il 40% dell’energia, e circa il 75% degli edifici è inefficiente dal punto di vista energetico. Dati questi bassi livelli di efficienza energetica, la decarbonizzazione delle scorte di edifici è uno degli obiettivi a lungo termine dell’UE. Questa Direttiva è un elemento importante per rendere gli edifici più efficienti.

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

sistema tecnico per l’edilizia. Attrezzature tecniche per il riscaldamento, il raffrescamento degli ambienti, la ventilazione, l’acqua calda sanitaria, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo degli edifici, la produzione di elettricità in situ o una combinazione di questi elementi, compresi i sistemi installati in un edificio o unità immobiliare, che utilizzano energia da fonti rinnovabili.
Edifici a energia quasi zero. Un edificio ad altissima prestazione energetica. La bassissima quantità di energia richiesta dovrebbe essere fornita in misura molto significativa da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotte in loco o nelle vicinanze.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione) (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

Le successive modifiche alla direttiva 2010/31/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2020/2155 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra la direttiva (UE) 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un sistema comune facoltativo a livello dell’Unione Europea per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 9).

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2156 della Commissione del 14 ottobre 2020 che specifica le modalità tecniche per l’attuazione efficace di un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 25).

Raccomandazione (UE) 2016/1318 della Commissione, del 29 luglio 2016, recante orientamenti per la promozione degli edifici a energia quasi zero e delle migliori pratiche per assicurare che, entro il 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero (GU L 208 del 2.8.2016, pag. 46).

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Progressi realizzati dagli Stati membri in materia di edifici a energia quasi zero [COM(2013) 483 final/2, del 7.10.2013].

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Sostegno finanziario all’efficienza energetica negli edifici [COM(2013) 225 final, del 18.4.2013].

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 18).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 14.06.2024

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