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Document 32000D0208

    2000/208/CE: Decisione della Commissione, del 24 febbraio 2000, recante modalità d'applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il transito di prodotti di origine animale da un paese terzo verso un altro paese terzo, unicamente su strada, attraverso la Comunità europea [notificata con il numero C(2000) 468] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 64 del 11.3.2000, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogato da 32019R2124

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/208/oj

    32000D0208

    2000/208/CE: Decisione della Commissione, del 24 febbraio 2000, recante modalità d'applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il transito di prodotti di origine animale da un paese terzo verso un altro paese terzo, unicamente su strada, attraverso la Comunità europea [notificata con il numero C(2000) 468] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 064 del 11/03/2000 pag. 0020 - 0021


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 24 febbraio 2000

    recante modalità d'applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il transito di prodotti di origine animale da un paese terzo verso un altro paese terzo, unicamente su strada, attraverso la Comunità europea

    [notificata con il numero C(2000) 468]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2000/208/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) Al fine di evitare inutili ritardi negli scambi, è necessario adottare in via prioritaria regole che disciplinino l'uscita di prodotti di origine animale in transito attraverso la Comunità europea, esclusivamente su strada, da un paese terzo verso un altro paese terzo.

    (2) Dette regole si applicano, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 97/78/CE, alle procedure di transito attraverso la Comunità esclusivamente su strada.

    (3) È importante che il veterinario ufficiale responsabile di un posto d'ispezione frontaliero che riceve merci in transito destinate a lasciare la Comunità sia sempre informato delle partite in arrivo, ed in particolare di quelle il cui arrivo è previsto al di fuori dell'orario normale di lavoro del posto d'ispezione frontaliero.

    (4) È importante specificare i controlli che devono essere effettuati presso il posto d'ispezione frontaliero di uscita al fine di verificare la provenienza della partita.

    (5) È altresì importante specificare la categoria di riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero di uscita, al fine di assicurare che il personale ivi operante abbia una certa esperienza in relazione ai prodotti presentati per l'ispezione.

    (6) È necessario disporre di una procedura armonizzata per il controllo delle partite presentate e la compilazione dei documenti da rinviare al posto d'ispezione frontaliero d'introduzione.

    (7) È stata istituita una deroga a favore del personale ispettivo per i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti unicamente per i controlli relativi ai prodotti della pesca.

    (8) La presente decisione sarà applicata fatte salve eventuali modalità operative stabilite dalla Comunità con determinati paesi terzi nell'ambito di accordi internazionali riconosciuti.

    (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In applicazione dell'articolo 11 della direttiva 97/78/CE, ed in particolare del paragrafo 2, lettera e), del medesimo, al transito di prodotti di origine animale attraverso la Comunità europea da un paese terzo verso un altro paese terzo, esclusivamente su strada, si applicano le seguenti disposizioni.

    Articolo 2

    I posti d'ispezione frontalieri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 97/78/CE devono essere:

    - per i prodotti della pesca, tutti i posti di ispezione frontaliera compresi nell'elenco stabilito dalla decisione 97/778/CE della Commissione(2) (e relative modifiche);

    - per gli altri prodotti di origine animale non contemplati al primo trattino, tutti i posti d'ispezione frontalieri di cui al primo trattino, ad eccezione di quelli riconosciuti esclusivamente per l'ispezione dei prodotti della pesca.

    Articolo 3

    Il veterinario ufficiale oppure, nel caso dei prodotti della pesca, alternativamente il veterinario ufficiale o l'agente designato dall'autorità competente, verificano che nel posto d'ispezione frontaliero di uscita siano eseguiti i controlli prescritti sulle partite destinate a lasciare la Comunità in virtù della presente normativa. I controlli sono intesi a confermare che la partita ricevuta è conforme a quella spedita dal posto d'ispezione frontaliero d'introduzione e alle informazioni contenute nel certificato che scorta la partita, redatto secondo il modello dell'allegato B della decisione 93/13/CEE della Commissione(3).

    Articolo 4

    Una volta ultimati i controlli, sul certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE, che scorta la partita, si deve apporre la dicitura "formalità di uscita dalla Comunità europea e controlli delle merci in transito confermati conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 97/78/CE", nonché il timbro del posto d'ispezione frontaliero, la data e la firma del veterinario ufficiale oppure, nel caso dei prodotti della pesca, alternativamente del veterinario ufficiale o dell'agente designato dall'autorità competente.

    Articolo 5

    La presente decisione si applica fatte salve eventuali modalità operative stabilite dalla Comunità con determinati paesi terzi nell'ambito di accordi internazionali riconosciuti.

    Articolo 6

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o aprile 2000.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2000.

    Per la Commissione

    David BYRNE

    Membro della Commissione

    (1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 3.

    (2) GU L 315 del 19.11.1997, pag. 15.

    (3) GU L 9 del 15.1.1993, pag. 33.

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