Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori

SINTESI DI:

Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie fra professionisti e consumatori

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva 2013/11/UE garantisce che i consumatori dell’Unione europea (UE) possano sottoporre le loro controversie contrattuali con un professionista dell’UE1 o, a determinate condizioni, con un professionista stabilito al di fuori dell’UE in merito a un prodotto o servizio a un organismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) — un organismo riconosciuto il cui ruolo è quello di risolvere le controversie mediante procedure ADR, ovvero senza ricorrere al tribunale.
  • A seguito del recepimento delle modifiche (direttiva (UE) 2025/2647), i consumatori potranno inoltre presentare reclami nei confronti di professionisti stabiliti al di fuori dell’UE (a determinate condizioni) e in relazione a una gamma più ampia di contratti con i consumatori.
  • La direttiva stabilisce requisiti di qualità vincolanti per gli organismi e le procedure ADR al fine di garantire aspetti quali la trasparenza, l’indipendenza, l’equità e l’efficacia. La conformità è garantita dalle autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri dell’UE.
  • Gli Stati membri decidono in merito alle tariffe, al carattere volontario o obbligatorio della partecipazione all’ADR per i professionisti e alla natura vincolante o meno degli esiti.
  • I professionisti che sono tenuti a utilizzare l’ADR o si sono impegnati a farvi ricorso devono informarne i consumatori, in particolare quando una controversia non può essere risolta bilateralmente.
  • In futuro, nuovi punti di contatto ADR assisteranno i consumatori e gli operatori commerciali nelle controversie ADR transfrontaliere.
  • La Commissione europea gestisce il portale multilingue per i ricorsi dei consumatori, che mira a fornire informazioni sui meccanismi di ricorso disponibili.
  • La revisione della direttiva ADR mira a rafforzare la fiducia dei consumatori e la partecipazione degli operatori commerciali all’ADR, nonché a mantenere l’ADR come opzione efficace per la risoluzione delle controversie dei consumatori nell’era digitale.

PUNTI CHIAVE

  • Gli Stati membri devono garantire che tutte le controversie contrattuali derivanti dalla vendita di beni o dalla prestazione di servizi – tra consumatori residenti nell’UE e operatori commerciali stabiliti nell’UE o operatori commerciali stabiliti al di fuori dell’UE che indirizzano le loro attività verso uno Stato membro – possano essere sottoposte a un organismo ADR. La direttiva è applicabile alle vendite e ai servizi sia online sia offline.
  • L’obiettivo di questa direttiva è garantire il corretto funzionamento del mercato unico dell’UE.
  • Gli Stati membri devono disporre di misure per promuovere la partecipazione degli operatori commerciali e dei consumatori alle procedure ADR.
  • L’ADR offre ai consumatori un modo economico, semplice e veloce per risolvere le controversie, ad esempio quando un operatore commerciale si rifiuta di riparare un prodotto o di fornire un rimborso a cui il consumatore ha diritto.
  • Le procedure ADR possono riguardare anche le controversie relative agli obblighi contrattuali sorti prima della conclusione di un contratto o dopo la sua cessazione.
  • Gli organismi ADR utilizzano una parte neutrale, ad esempio un mediatore, un difensore civico o una camera dei ricorsi, che avranno il compito di risolvere le controversie per mezzo delle procedure ADR. A seconda della forma di procedura ADR che un determinato organismo ADR utilizza, la parte neutrale può:
    • proporre o imporre una risoluzione;
    • avvicinare le parti per aiutarle a trovare una soluzione.
  • Tutti gli organismi ADR devono soddisfare requisiti di qualità vincolanti, garantendo che operino in modo efficiente, equo, indipendente e trasparente.
  • Ogni Stato membro deve designare una o più autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza a livello nazionale sugli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e di garantire il rispetto dei requisiti di qualità da parte di questi ultimi. Le autorità competenti redigono elenchi nazionali degli organismi ADR e li comunicano alla Commissione. Le autorità competenti devono presentare alla Commissione, ogni quattro anni, una relazione nazionale sull’applicazione dell’ADR nel proprio Stato membro.
  • Gli operatori commerciali che accettano o sono obbligati a ricorrere all’ADR devono informare i consumatori in merito all’ADR sui propri siti web e nelle condizioni generali di contratto in modo chiaro, ben visibile e facilmente accessibile. Devono anche informare i consumatori in merito all'ADR, quando una controversia non può essere risolta direttamente tra il consumatore e il professionista.
  • Quando una controversia è sottoposta a un organismo ADR, i professionisti sono tenuti a informare l’organismo ADR (obbligo di risposta), entro un termine specificato, se accettano di partecipare alla procedura ADR, a meno che la loro partecipazione non sia obbligatoria.
  • Gli Stati membri devono garantire che gli organismi ADR consentano ai consumatori di accedere a procedure ADR inclusive in formato digitale o non digitale e, qualora nel processo decisionale ADR siano utilizzati mezzi automatizzati, informino preventivamente le parti e consentano loro di chiedere un riesame da parte di una persona fisica.
  • Gli organismi ADR possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, raggruppare controversie simili nei confronti dello stesso professionista.
  • Ai fini della trasparenza, gli Stati membri devono garantire che i siti web degli organismi ADR forniscano informazioni chiare e comprensibili. Ciò include i recapiti e i tipi di controversie che tali organismi possono trattare, insieme ai costi, alla durata media e all’efficacia giuridica dell’esito della procedura ADR. Gli organismi ADR devono inoltre rendere disponibili al pubblico sui propri siti web relazioni periodiche sulle attività contenenti informazioni sulle controversie che hanno trattato.
  • Gli organismi ADR devono cooperare nella risoluzione delle controversie transfrontaliere all’interno dell’UE. Gli Stati membri devono designare punti di contatto nazionali ADR per fornire assistenza personalizzata ai consumatori e ai professionisti nelle controversie transfrontaliere.
  • La Commissione metterà a disposizione entro aprile 2026 uno strumento digitale di facile utilizzo che fornisca informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori e sull’accesso all’ADR, compresi gli elenchi degli organismi ADR e dei punti di contatto ADR.
  • La presente direttiva si applica a tutti i settori di mercato, con l'eccezione della sanità e dell'istruzione superiore.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il .

La direttiva (UE) 2025/2647 di modifica deve essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme contenute nella direttiva modificativa devono applicarsi a partire dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti:

TERMINI CHIAVE

  1. Professionista. Una persona o un’attività commerciale che vende un prodotto o un servizio.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del , pag. 63).

ultimo aggiornamento:

Top