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Dokument 32003R0350

Regolamento (CE) n. 350/2003 della Commissione, del 25 febbraio 2003, recante tredicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

GU L 51 del 26.2.2003, s. 19—20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 18 tomo 002 pag. 76 - 77

Altre edizioni speciali (ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/350/oj

32003R0350

Regolamento (CE) n. 350/2003 della Commissione, del 25 febbraio 2003, recante tredicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 051 del 26/02/2003 pag. 0019 - 0020


Regolamento (CE) n. 350/2003 della Commissione

del 25 febbraio 2003

recante tredicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 342/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2) Il 24 febbraio 2003, il comitato per le sanzioni ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

(3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2003.

Per la Commissione

Christopher Patten

Membro della Commissione

(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2) GU L 49 del 22.2.2003, pag. 13.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:

La voce seguente è aggiunta all'elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità":

Ansar al-Islam (alias Devoti dell'Islam, Jund al-Islam, Soldati dell'Islam, Kurdistan Sostenitori dell'Islam, Sostenitori dell'Islam nel Kurdistan, Seguaci dell'Islam nel Kurdistan, Talibani del Kurdistan); ubicazione: Iraq nordorientale.

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