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Document 52013DC0412
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of Regulation (EC) No 1523/2007 banning the placing on the market and the import to, or export from, the Community of cat and dog fur, and products containing such fur
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1523/2007 che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1523/2007 che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono
/* COM/2013/0412 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1523/2007 che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono /* COM/2013/0412 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione del regolamento (CE) n.
1523/2007 che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e
l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di
prodotti che le contengono (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. Contesto Il regolamento (CE) n. 1523/2007[1] vieta la commercializzazione,
l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce
di cane e di gatto e di prodotti che le contengono Il divieto è stato adottato al fine di rispondere
alle istanze dei cittadini europei, che ritengono gatti e cani animali da
compagnia e quindi non desiderano acquistare prodotti contenenti pellicce di
tali animali. Esso armonizza le misure necessarie per vietare le
pellicce di cane e di gatto e i prodotti che le contengono a livello di UE, dal
momento che quindici Stati membri[2]
avevano adottato disposizioni nazionali miranti a limitare la produzione e il
commercio di pellicce di cane e di gatto. Tali pellicce non sono facilmente distinguibili da
altri tipi di pelliccia o materiale sintetico impiegato per imitarla, in
particolare nei casi in cui la pelliccia viene usata come fodera o ornamento
per indumenti (come ad esempio il collo di un soprabito) o per giocattoli o
accessori (come i portachiavi con animaletti). Il divieto sulle pellicce di cane e di gatto è
d'applicazione nell'Unione europea dal 31 dicembre 2008. L'articolo 7 del regolamento dispone che "la
Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito
all'applicazione del presente regolamento, anche in ambito doganale, entro il
31 dicembre 2010". La presente relazione è la risposta della Commissione a
tale richiesta. La relazione intende fornire una panoramica
sull'attuazione del divieto sulle pellicce di cane e di gatto nell'UE nel 2009
e nel 2010. L'adozione della relazione è stata posposta perché gli Stati membri
avevano bisogno di raccogliere maggiori informazioni sull'attuazione del
divieto. Alcuni dati sono pervenuti soltanto all'inizio del 2012 e un'analisi
completa non è stata possibile che nel corso dello stesso anno. La relazione descrive i provvedimenti di
applicazione posti in atto dagli Stati membri per impedire la
commercializzazione, l'importazione o l'esportazione dal territorio dell'Unione
di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. In particolare,
la relazione fornisce una panoramica sui metodi di analisi utilizzati dagli
Stati membri per identificare la specie d'origine delle pellicce e sulle
sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni. La relazione
evidenzia le principali questioni segnalate alla Commissione dalle parti
interessate e dagli Stati membri riguardo all'applicazione dei provvedimenti. Il documento descrive infine in che modo le parti
interessate percepiscono l'effetto dell'applicazione del presente regolamento. 2. Obblighi degli Stati membri L'applicazione del divieto è di competenza in
primo luogo degli Stati membri[3]. Essi sono inoltre tenuti a: –
informare la Commissione in merito ai metodi di
analisi che utilizzano per identificare la specie d'origine delle pellicce
(articolo 5 del regolamento); –
stabilire e notificare alla Commissione le
disposizioni in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione del
regolamento (articolo 8 di detto regolamento). 3. Metodologia Per elaborare la relazione la Commissione si è
servita delle seguenti fonti di informazione: –
le risposte degli Stati membri al questionario
inviato dalla Commissione nel 2011, in merito al rispetto del divieto sulle
pellicce di cane e di gatto nel 2009 e nel 2010[4].; –
le informazioni trasmesse dagli Stati membri in
materia di sanzioni applicabili in caso di violazione del regolamento; –
la corrispondenza inviata dalle parti interessate o
da Stati membri pervenuta alla Commissione; –
gli esiti di una riunione[5] organizzata dalla Commissione
il 18 gennaio 2012 per discutere dell'applicazione del divieto con i
rappresentanti degli Stati membri e le principali parti interessate[6]. 4. Attuazione del divieto 4.1. Controlli negli Stati membri Allo scopo di far valere il divieto gli Stati
membri si sono trovati a dover predisporre sistemi di controllo, consistenti
principalmente nell'integrare le verifiche relative al divieto nei meccanismi
di controllo già esistenti, come descritto nelle sezioni che seguono. Le iniziative intraprese sono state più o meno
elaborate a seconda degli Stati membri; in particolare, quelle riguardanti
formazione e procedure nonché la diffusione di informazioni sono stati prese da
un numero limitato di Stati membri. Poiché la maggior parte delle pellicce di cane e
di gatto e dei prodotti che le contengono proviene da paesi terzi, l'obiettivo
primario dei sistemi di controllo messi in atto negli Stati membri è quello di
impedire l'ingresso nell’UE di importazioni commerciali illegali di tali
prodotti da paesi terzi. Non vi sono prove che nell'UE vengano prodotte
pellicce di cane e di gatto, e la possibilità che vengano esportate è perciò
meramente teorica. 4.1.1. Legislazioni nazionali che
vietano le pellicce di cane e di gatto Le legislazioni nazionali che vietavano le
pellicce di cane e di gatto vigenti prima dell'adozione del regolamento sono
state abrogate e/o modificate negli Stati membri interessati. L'entrata in
vigore del regolamento ha perciò consentito di armonizzare le norme a livello
di UE, semplificando il compito sia a personale che effettua i controlli sia
agli operatori che commerciano legalmente pellicce e relativi prodotti o
pellicce sintetiche. 4.1.2. Sanzioni applicabili in caso
di violazioni del divieto È di competenza degli Stati membri istituire
sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del regolamento.
Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. La maggior parte degli Stati membri ha modificato
la propria legislazione nazionale per introdurvi sanzioni amministrative o
penali in caso di violazioni del divieto. Altri Stati membri avevano già
stabilito sanzioni d'indole generale, concernenti l'importazione o la
commercializzazione illegale di merci, atte ad essere applicate in caso di
violazioni del regolamento. Le sanzioni amministrative consistono
principalmente in ammende da infliggere agli operatori, ma non escludono la
possibilità di utilizzare anche sanzioni penali. Le sanzioni penali richiedono in generale che il
caso sia deferito a un tribunale nazionale. Come illustrato nella tabella 1, il
livello delle sanzioni applicabili varia molto a seconda degli Stati membri. Tutti gli Stati membri hanno infine facoltà di
sequestrare prodotti illegali e di richiederne la distruzione. Tabella 1: Sintesi delle sanzioni applicabili
negli Stati membri in caso di
violazioni del divieto sulle pellicce di cane e di gatto Sanzioni || Gamma delle sanzioni Sanzione amministrativa || Da 250 - 500 EUR fino a 20 000 EUR Sanzione penale || Ammende da 1 500 EUR a 40 000 EUR Detenzione da 4 mesi a 3 anni Fonte: risposte degli
Stati membri al questionario sull'attuazione inviato dalla Commissione 4.1.3. Autorità competenti
responsabili dell'applicazione del divieto Poiché l'obiettivo principale dei controlli era
impedire l'ingresso nell'Unione di importazioni illegali di pellicce di cane e
di gatto da paesi terzi, le autorità doganali, eventualmente coadiuvate da
quelle veterinarie, erano le principali autorità competenti designate dagli
Stati membri come responsabili dell'applicazione del divieto. Alle autorità doganali spettava l'incarico di
individuare partite commerciali potenzialmente illegali provenienti da paesi
terzi sospettate di contenere pellicce di cane e di gatto. L'esperienza
acquisita nell'impedire importazioni illegali in altri settori si è rivelata
essenziale per individuare le partite a rischio. In caso di sospetto i servizi
doganali effettuano controlli per confermare o meno tale sospetto. La procedura
di controllo sulle importazioni di pellicce di cane e di gatto è stata pertanto
integrata nelle procedure doganali generali, che già includono controlli
fondati sull'analisi dei rischi. Dato il basso numero controlli effettuati è
improbabile che l'applicazione del divieto abbia creato un onere notevole per
le autorità doganali. Le autorità veterinarie, laddove coinvolte, erano
incaricate perlopiù dell'ispezione fisica delle spedizioni sospette nonché del
campionamento e all'occorrenza dell'invio dei campioni per l'analisi. Laddove erano coinvolte più autorità competenti,
la maggior parte degli Stati membri interessati ha adottato provvedimenti
affinché queste cooperassero e scambiassero informazioni. 4.1.4. Formazione e procedure A livello di UE la Commissione ha integrato misure
di controllo riguardanti il divieto nella banca dati online sulle tariffe
doganali denominata TARIC[7]. TARIC è una banca dati multilingue disponibile
online per i funzionari e gli operatori del settore in cui sono integrate in
particolare le misure relative alle restrizioni all'importazione e
all'esportazione. Nel 2009 è stato definito a livello di UE e inserito nella
TARIC un elenco di prodotti e codici della nomenclatura combinata (NC)[8] di merci sospettate di
contenere pellicce di cane e di gatto. Diversi Stati membri hanno citato l'utilità della
TARIC al fine di aiutarli a individuare eventuali partite illegali. Uno Stato
membro ha tuttavia ritenuto che l'elenco delle merci e dei codici NC relativi a
prodotti sospettati di contenere pellicce di cane e di gatto fosse troppo
ampio. Quando i funzionari che effettuano i controlli
sulle importazioni o le esportazioni di pellicce inseriscono nella TARIC un
prodotto o un codice NC appartenenti all'elenco di cui sopra, la base dati
mostra che occorre controllare se nella sua dichiarazione doganale l'operatore
del settore ha barrato la casella attestante che le pellicce importate o
esportate non provengono da cani o gatti, come da regolamento (CE) n.
1523/2007. Oltre alla TARIC, alcuni Stati membri hanno
elaborato per i propri funzionari linee guida e informazioni sull'attuazione
del divieto, che comprendono informazioni pratiche per effettuare i controlli
nonché ragguagli sulle disposizioni del regolamento e delle rispettive legislazioni
nazionali. Un esempio di tali documenti è disponibile al seguente indirizzo: https://findok.bmf.gv.at/findok/targetSearchSubmit.do;jsessionid=9605F10870FC605A9F5E848516744BF5 4.1.5. Metodi di analisi per
identificare la specie d'origine delle pellicce Gli Stati membri hanno utilizzato i seguenti
metodi di analisi per identificare la specie d'origine delle pellicce: –
identificazione visiva, –
identificazione al microscopio dei peli, –
analisi del DNA, PCR (reazione a catena della
polimerasi), –
identificazione della specie animale (la Siam) per
mezzo della spettrometria di massa MALDI-TOF. L'elenco dei metodi e dei laboratori utilizzati in
ogni Stato membro è contenuto nell'allegato I alla relazione. Gli Stati membri hanno utilizzato principalmente
l'analisi del DNA, la microscopia e l'identificazione delle specie di animali
mediante la spettrometria di massa MALDI TOF. Ciascuno di questi metodi ha
aspetti positivi e negativi a seconda del tipo di campioni prelevati, del
livello di identificazione richiesto, della ripetibilità e dei relativi costi. L'identificazione al microscopio può
determinare se il campione contiene pelliccia animale o sintetica. L'analisi del DNA può stabilire se il
campione provenga o meno da un cane o gatto domestico e la specie d'origine
della pelliccia, purché siano disponibili i primer pertinenti per ogni specie;
L'analisi del DNA può distinguere un campione di pelo di cane domestico da
quello di volpe, coyote, sciacallo, cane procione, ma non un campione di pelo
di gatto domestico da quello di ibrido di gatto domestico e gatto leopardo. Per
riuscire nel suo scopo, tale analisi richiede una quantità e qualità minima di
DNA isolato, che può essere talvolta difficile ottenere quando il campione
proviene da pelliccia trattata (ad esempio tinta). L'identificazione delle specie di animali per mezzo della spettrometria di massa MALDI-TOF può individuare una
maggiore varietà di specie d'origine rispetto all'analisi del DNA ed è in grado
di rilevare la specie d'origine delle pellicce anche nel caso in cui la
pelliccia sia stata trattata. Ulteriori dettagli sui vari metodi di analisi sono
stati forniti nel corso della riunione fra le parti interessate e gli Stati
membri organizzata dalla Commissione il 18 gennaio 2012, e sono disponibili sul
seguente sito web: http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/seminars/docs/agenda_implementation_ban_cat_dog_fur_en.pdf La gamma dei costi dei metodi di analisi
utilizzati per identificare le pellicce di cane e di gatto è riportata nella
tabella seguente. Tabella 2: Costi dei metodi di analisi per
identificare le specie
d'origine delle pellicce Metodo || Costi Microscopia || 30 – 60 EUR Identificazione delle specie di animali (la Siam) per mezzo di spettrometria di massa MALDI TOF || 150 – 250 EUR Analisi del DNA || 150 – 1075 EUR Fonte: risposte degli
Stati membri al questionario sull'attuazione inviato dalla Commissione La maggior parte degli Stati membri designa un
laboratorio sul proprio territorio al quale i funzionari possono inviare i
campioni per il rilevamento di pellicce di cane e di gatto. Diversi Stati
membri hanno scelto o preso in considerazione di subappaltare i campioni a un
laboratorio situato in un altro Stato membro, a causa dell'attuale carenza di
competenze dei loro laboratori e del numero ridotto di campioni da analizzare. 4.1.6. Diffusione delle informazioni Come menzionato in precedenza, la banca dati delle
tariffe doganali TARIC è disponibile on line per gli operatori del settore.
Questi ultimi possono servirsene per avere accesso al regolamento e venire
informati del fatto che, per poter importare o esportare pellicce, dovranno
dichiarare nella propria dichiarazione doganale che le merci che intendono
importare o esportare non contengono pellicce di cane e di gatto. Vari Stati membri hanno inoltre fornito
informazioni ai potenziali operatori interessati, agli importatori e ai
dettaglianti nonché ai consumatori. Le lettere di informazioni sono
state pubblicate nella Gazzetta ufficiale o nel sito web ufficiale degli Stati
membri. 4.2. Risultati dei controlli Gli Stati membri hanno incentrato le loro attività
di controllo sulle importazioni. Tali controlli sono stati inoltre
integrati nell'ambito dell'Unione da verifiche eseguite principalmente nei
negozi di vendita al dettaglio. All'occorrenza si sono prelevati campioni da analizzare
per confermare la presenza di pellicce di cane e di gatto. I prodotti illegali
eventualmente reperiti sono stati sequestrati e distrutti. In caso di
infrazione si sono comminate sanzioni. Nelle tabelle seguenti è fornita una sintesi dei
controlli svolti dagli Stati membri e dei loro risultati. Gli Stati membri non
hanno fornito dati specifici sulla quantità di pellicce di cane e di gatto
trovate e sulle sanzioni applicate. Tabella 3: Controlli eseguiti per impedire le
importazioni commerciali illegali
di pellicce di cane e di gatto Anno || Numero di partite commerciali importate verificate || Numero di partite commerciali importate campionate per l'analisi || Numero di partite non accettate all'importazione || Numero di partite sequestrate || Numero di partite distrutte 2009 || 9687 || 0 || 1 || 0 || 0 2010 || 25275 || 5 || 2 || 67 || 0 Fonte: risposte degli
Stati membri al questionario sull'attuazione inviato dalla Commissione Tabella 4: Controlli eseguiti per
l'immissione illegale di pellicce di cane e di gatto
sul mercato dell'UE Anno || Numero di controlli eseguiti in negozi e rivendite al dettaglio || Numero di partite commerciali importate campionate per l'analisi || Numero di partite commerciali sequestrate in negozi e rivendite al dettaglio[9] || Numero di partite commerciali sequestrate in negozi e rivendite al dettaglio[10] || Numero di verifiche mirate su siti web che vendono su internet || Numero di verifiche mirate su pacchi spediti per posta 2009 || 119 || 46 || 66 || 56 || 0 || 0 2010 || 169 || 52 || 40 || 28 || 0 || 0 Fonte: risposte degli
Stati membri al questionario sull'attuazione inviato dalla Commissione Tabella 5:
Numero di campioni analizzati Stato membro || Numero di campioni analizzati || 2009 || 2010 Austria || 1 || 10 Repubblica ceca || 0 || 1 Germania || 1 || Danimarca || 15 per il 2009 e il 2010 Finlandia || 0 || 2 Francia || 46 (17 dei quali non erano conformi[11]) || 20 (tutti i campioni erano conformi) Italia || 20 Regno Unito || 0 || 3 Totale || 119 Fonte: risposte degli
Stati membri al questionario sull'attuazione inviato dalla Commissione Nel 2010 il numero di controlli è aumentato
rispetto al 2009, alla pari del numero di campioni prelevati e trasmessi per le
analisi. Il 2009 è stato il primo anno di entrata in vigore del regolamento, e
nel 2010 il livello di attuazione è aumentato poiché ormai gli Stati membri
avevano preso i provvedimenti necessari per organizzare i controlli. Dalle informazioni trasmesse dagli Stati membri,
le merci identificate dagli Stati membri come potenzialmente contenenti
pellicce di cane e di gatto erano principalmente giacche e giacconi, sciarpe,
foulard, portachiavi e pelli. 5. Problematiche relative
all'attuazione Secondo alcune
delle parti interessate il numero di controlli ufficiali per quanto riguarda
l'immissione sul mercato dell'UE di pellicce di cane e di gatto è stato insufficiente,
in particolare per quanto riguarda le vendite su internet. La questione degli obblighi di etichettatura è
stata discussa nel quadro della futura applicazione del regolamento (CE) n.
1007/2011[12]
per quanto riguarda l'etichettatura di capi d'abbigliamento contenenti una
piccola parte di pellicce quale prescritta dagli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 1007/2011 stabilisce
l'obbligo di indicare la presenza di parti non tessili di origine animale
nell'etichettatura o contrassegno di prodotti tessili che contengano tali
parti, al fine di consentire ai consumatori di operare scelte informate. L'etichettatura o il contrassegno non dovrebbero
essere fuorvianti. 6. Effetto del regolamento Le principali parti
interessate hanno evidenziato l'effetto positivo del regolamento. Il divieto di
pellicce di cane e di gatto vige ora in tutti gli Stati membri. Il regolamento
armonizza le norme, semplificando così il lavoro degli operatori commerciali
che importano o immettono sul mercato dell'UE pellicce o articoli che le
contengono. Secondo la European Fur Breeders' Association (associazione degli
allevatori europei di animali da pelliccia), inoltre, il divieto non ha avuto
effetti negativi sul commercio delle pellicce. In base al parere delle parti interessate si può
ritenere che il divieto e i controlli effettuati negli Stati membri
garantiscano che il rischio per i consumatori europei di trovarsi in una
situazione in cui potrebbero acquistare pellicce di cane e di gatto è molto
limitato. 7. Conclusione Gli Stati membri hanno posto in essere un sistema
di controlli per applicare il divieto, principalmente integrando verifiche
specifiche nei preesistenti sistemi di controllo mediante le seguenti azioni: –
modifica delle legislazioni nazionali diretta ad
abrogare precedenti misure nazionali che vietavano le pellicce di cane e di
gatto e a introdurre sanzioni; –
designazione delle autorità competenti e dei
funzionari responsabili; –
designazione, in caso di sospetto, dei metodi di
analisi e dei laboratori che svolgono dette funzioni al fine di identificare se
le pellicce provengano da cani o gatti domestici; –
formazione ed elaborazione di procedure finalizzate
a informare i funzionari incaricati dello svolgimento dei controlli; –
diffusione di informazioni agli operatori del
settore e al pubblico in generale. L'obiettivo primario dei sistemi di controllo è
impedire l'introduzione nell'Unione di importazioni commerciali illegali di
pellicce di cane e di gatto da paesi terzi, in quanto la maggior parte di dette
importazioni proviene da tali paesi. Nel 2009 e nel 2010 i controlli effettuati dagli
Stati membri si sono pertanto incentrati soprattutto sulla prevenzione di
importazioni illegali. Il coinvolgimento diretto delle autorità doganali e
l'uso della banca dati TARIC della Commissione da parte degli operatori del
settore e degli Stati membri consentono un'applicazione armonizzata del divieto
di importazioni illegali. L'applicazione del regolamento ha prodotto un
effetto complessivamente positivo poiché esso, sostituendo vari divieti
nazionali applicati con procedure diverse, semplifica il lavoro degli operatori
del settore. Secondo le parti interessate il divieto ha inoltre contribuito a
limitare il rischio di esporre i consumatori europei all'acquisto di pellicce
di cane e di gatto o di prodotti contenenti tali pellicce. ALLEGATO I:
Metodi di identificazione delle pellicce di cane e di gatto utilizzati negli
Stati membri N. || Stato membro || Metodo applicabile 1 || Austria || Sono state prese in considerazione l'identificazione al microscopio dei peli e l'analisi del DNA 2 || Belgio || Nessuna informazione disponibile nella risposta al questionario 3 || Bulgaria || Identificazione al microscopio dei peli e MALDI TOF 4 || Cipro || MALDI-TOF 5 || Repubblica ceca || Analisi del DNA 6 || Danimarca || Analisi del DNA 7 || Estonia || Identificazione dei peli visiva e al microscopio 8 || Finlandia || Identificazione dei peli al microscopio 9 || Francia || Identificazione dei peli al microscopio e analisi del DNA 10 || Germania || Analisi del DNA e MALDI TOF 11 || Grecia || Nessuna risposta al questionario 12 || Ungheria || Identificazione dei peli al microscopio e analisi del DNA 13 || Irlanda || MALDI-TOF 14 || Italia || Identificazione dei peli visiva e al microscopio, analisi del DNA e MALDI TOF 15 || Lettonia || Identificazione dei peli al microscopio 16 || Lituania || Identificazione dei peli al microscopio e analisi del DNA, in esame 17 || Lussemburgo || MALDI-TOF 18 || Malta || Analisi del DNA 19 || Paesi Bassi || Identificazione dei peli al microscopio e MALDI TOF 20 || Polonia || Identificazione visiva e analisi del DNA 21 || Portogallo || È in esame l'ipotesi di subappaltare un laboratorio all'estero 22 || Romania || MALDI-TOF 23 || Slovacchia || Identificazione dei peli al microscopio, analisi del DNA e MALDI TOF 24 || Slovenia || Identificazione dei peli al microscopio e analisi del DNA 25 || Spagna || Identificazione dei peli al microscopio e analisi del DNA 26 || Svezia || Analisi del DNA e MALDI TOF 27 || Regno Unito || Analisi del DNA Fonte: risposte degli
Stati membri al questionario sull'attuazione inviato dalla Commissione ALLEGATO II:
Elenco delle parti interessate consultate Nome dell'organizzazione Associazione europea di dettaglianti di abbigliamento (AEDT) COTANCE GAIA Humane Society International (HSI) Federazione internazionale della pellicceria (International Fur Trade Federation), European Fur Breeders' Association (associazione degli allevatori europei di animali da pelliccia) Euroleather S.C. UNIC (Unione nazionale industria conciaria) Fondation Brigitte Bardot IFAW, Fondo internazionale per il benessere degli animali [1] Regolamento (CE) n. 1523/2007, dell'11 dicembre 2007,
che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e
l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di
prodotti che le contengono; GU L 343 del 27.12.2007, pag. 1. [2] La relazione riguarda l'applicazione del regolamento per
il periodo compreso tra il 2009 e il 2010. [3] Per "divieto" si intende "il divieto
sulle pellicce di cane e di gatto". Ciò vale in tutto il resto del testo. [4] Tutti gli Stati membri hanno risposto ad eccezione della
Grecia. [5] L'ordine del giorno e le presentazioni della riunione
sono consultabili al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/seminars/docs/agenda_implementation_ban_cat_dog_fur_en.pdf [6] L'elenco delle organizzazioni che hanno partecipato alla
riunione è disponibile nell'allegato alla relazione. [7] La base dati TARIC è accessibile on line al seguente
indirizzo:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm [8] Se dichiarate in dogana nell'Unione, le merci devono
essere generalmente classificate secondo la nomenclatura combinata o NC. Le
merci importate ed esportate devono essere dichiarate precisando in quale
sottovoce della nomenclatura rientrano. [9] Le partite sequestrate non erano necessariamente
campionate per l'analisi, dal momento che il mancato rispetto delle
disposizioni poteva essere stato rilevato in rapporto a motivi diversi dai
risultati positivi di analisi. [10] Le partite distrutte non erano necessariamente campionate
per l'analisi, dal momento che il mancato rispetto delle disposizioni poteva
essere stato rilevato in rapporto a motivi diversi dai risultati positivi di
analisi. [11] Per "non conformità" si intende un risultato
attestante la presenza di pellicce di cane e di gatto. [12] Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle
fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa
dei prodotti tessili (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1-64).