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Document 52012PC0143

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica

    /* COM/2012/0143 final - 2012/0072 (NLE) */

    52012PC0143

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica /* COM/2012/0143 final - 2012/0072 (NLE) */


    RELAZIONE

    1.           Contesto della proposta

    Le relazioni tra l'Unione europea e il Canada in materia doganale si basano sull'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale[1] (CMAA), entrato in vigore il 1° gennaio 1998.

    Nel dicembre 2005 l'Agenzia canadese dei servizi di frontiera (Canada Border Services Agency – CBSA) ha manifestato interesse a una più stretta cooperazione fra l'UE e il Canada in materia di sicurezza della catena logistica. Dopo una serie di scambi di opinione è stato raggiunto un accordo tra la Commissione e la CBSA sul possibile campo di applicazione del nuovo accordo, che amplia la cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada.

    Il 26 novembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati con il Canada. Questi hanno avuto inizio nel maggio 2011.

    I negoziati sono sfociati nel progetto di accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica (di seguito "il progetto di accordo"), che si basa sul CMAA e ne amplia il campo di applicazione. Il progetto di accordo stabilirà una base giuridica per la cooperazione doganale tra l'UE e il Canada sulle questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica e alla gestione del rischio, inclusi: il rafforzamento degli aspetti doganali volti a rendere sicura la catena logistica degli scambi internazionali e a facilitare nel contempo il commercio legittimo; la definizione, nella misura del possibile, di norme minime per le tecniche di gestione del rischio e i relativi requisiti e programmi; l'orientamento verso e, ove opportuno, l'instaurazione di un riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme in materia di rischio, dei controlli di sicurezza, della sicurezza dei container e dei programmi di partenariato commerciale, ivi comprese misure equivalenti di facilitazione degli scambi; gli scambi di informazioni relative alla sicurezza della catena logistica e alla gestione del rischio in conformità agli obblighi in materia di riservatezza delle informazioni e di protezione dei dati personali stabiliti all'articolo 16 del CMAA e nella pertinente legislazione delle parti contraenti; l'istituzione di punti di contatto a tale scopo; l'introduzione, ove necessario, di un'interfaccia per lo scambio di dati, compresi i dati rilevati prima dell'arrivo e prima della partenza delle merci; l'elaborazione di una strategia che consenta alle autorità doganali di cooperare in modo proficuo nell'ambito delle ispezioni dei carichi; la collaborazione, nella misura del possibile, nell'ambito dei forum multilaterali in cui le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica possano essere adeguatamente sollevate e discusse.

    Il progetto di accordo costituisce un ampliamento del CMAA in conformità all'articolo 23 dello stesso, in base al quale le parti contraenti possono ampliare il CMAA, al fine di aumentare il livello della cooperazione doganale, e completarlo mediante accordi in settori o campi specifici. Il CMAA rimarrà il quadro globale di cooperazione doganale fra le parti contraenti e si propone di ampliarne la struttura istituzionale in modo da comprendere il progetto di accordo. In pratica il comitato misto di cooperazione doganale UE-Canada (CMCD), istituito a norma dell'articolo 20 del CMAA, gestirà entrambi gli accordi e avrà facoltà di adottare le necessarie decisioni di esecuzione in conformità alla legislazione nazionale rispettiva delle parti contraenti[2], ad esempio sul riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, sulle norme relative al rischio, sui controlli di sicurezza e sui programmi di partenariato commerciale.

    2.           consultazione delle parti interessate e valutazioni d'impatto

    Gli Stati membri sono stati consultati nell'ambito del gruppo "Unione doganale" del Consiglio.

    Non è necessario effettuare una valutazione d'impatto.

    3.           Elementi giuridici della proposta

    Si chiede al Consiglio di adottare una decisione che autorizzi la firma del progetto di accordo sulla base dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    La proposta rientra nella politica commerciale comune, che è competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

    4.           Incidenza sul bilancio

    Nessuna.

    5.           altro

    Il progetto di accordo è coerente con gli obiettivi e le azioni individuati dalla Commissione per l'attuazione della strategia di sicurezza interna dell'UE[3].

    La proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del progetto di accordo è presentata in parallelo alla presente proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, del progetto di accordo.

    2012/0072 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)       È opportuno che l'Unione europea e il Canada amplino la cooperazione doganale per coprire le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica e alla gestione dei rischi connessi al fine di accrescere la sicurezza lungo tutta la catena logistica facilitando nel contempo il commercio legittimo.

    (2)       A tale scopo il 26 novembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il Canada. La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo di cooperazione doganale sulle questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica e alla gestione dei rischi connessi.

    (3)       È opportuno che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La firma dell’accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica è approvata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione di detto accordo.

    Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dello stesso.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il [...].

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    ALLEGATO

    PROGETTO DI

    Accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica

    L'UNIONE EUROPEA e il CANADA ("le parti contraenti"),

    riconoscendo la necessità, per il Canada e l'Unione europea, di accrescere la sicurezza lungo tutta la catena logistica facilitando nel contempo il commercio legittimo;

    constatando che le autorità doganali del Canada e dell'Unione europea intrattengono da lunga data relazioni strette e fruttuose;

    riconoscendo che tali relazioni possono essere migliorate mediante una cooperazione più stretta sulla sicurezza dei container e su altre questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica, basata, nella misura del possibile, sul reciproco riconoscimento delle tecniche di gestione del rischio, delle norme relative al rischio, dei controlli di sicurezza e dei programmi di partenariato commerciale;

    mirando a fornire un quadro per l'esplorazione di futuri strumenti di cooperazione finalizzati a migliorare le pratiche in materia di sicurezza della catena logistica che rafforzino l'efficacia delle attività doganali allo scopo di garantire la sicurezza lungo tutta la catena logistica e di facilitare il commercio legittimo a vantaggio dei rispettivi operatori commerciali;

    puntando ad elaborare una strategia che consenta al Canada e all'Unione europea di cooperare nell'ambito delle ispezioni dei carichi;

    basandosi sugli elementi fondamentali del quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, SAFE) dell'Organizzazione mondiale delle dogane;

    facendo riferimento all'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada, entrato in vigore il 1° gennaio 1998, (di seguito "CMAA") e auspicandone l'ampliamento del campo di applicazione mediante un accordo in un campo specifico, in conformità al suo articolo 23;

    riconoscendo che un comitato misto di cooperazione doganale (CMCD) è stato istituito a norma dell'articolo 20 del CMAA allo scopo di provvedere ad assicurare il buon funzionamento dell'accordo e, fra l'altro, di prendere le misure necessarie alla cooperazione doganale, in conformità degli obiettivi del CMAA, e all'ampliamento dello stesso nella prospettiva di aumentare il livello della cooperazione doganale e di completarlo in specifici settori o campi,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Ai fini del presente accordo si intende per "autorità doganale":

    - nell'Unione europea: i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea;

    - in Canada: l'amministrazione pubblica designata dal Canada quale responsabile dell'applicazione della legislazione doganale.

    Articolo 2

    Le parti contraenti cooperano in materia di sicurezza della catena logistica e di gestione dei rischi connessi.

    Articolo 3

    Le parti contraenti gestiscono tale cooperazione tramite le rispettive autorità doganali.

    Articolo 4

    Le parti contraenti cooperano al fine di:

    (a) rafforzare gli aspetti doganali volti a rendere sicura la catena logistica degli scambi internazionali, facilitando nel contempo il commercio legittimo;

    (b) stabilire, nella misura del possibile, norme minime per le tecniche di gestione del rischio e i relativi requisiti e programmi;

    (c) orientarsi verso e, ove opportuno, instaurare un riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme in materia di rischio, dei controlli di sicurezza, della sicurezza dei container e dei programmi di partenariato commerciale, ivi comprese misure equivalenti di facilitazione degli scambi;

    (d) scambiare informazioni sulla sicurezza della catena logistica e sulla gestione del rischio; gli scambi di informazioni in conformità del presente accordo sono soggetti agli obblighi in materia di riservatezza delle informazioni e di protezione dei dati personali stabiliti all'articolo 16 del CMAA nonché agli obblighi in materia di riservatezza e di protezione della vita privata stabiliti nella legislazione delle parti contraenti;

    (e) istituire punti di contatto per lo scambio di informazioni sulla sicurezza della catena logistica;

    (f) introdurre, ove necessario, un'interfaccia per lo scambio di dati, compresi i dati rilevati prima dell'arrivo e prima della partenza delle merci;

    (g) elaborare una strategia che consenta alle autorità doganali di cooperare nell'ambito delle ispezioni dei carichi;

    (h) collaborare, nella misura del possibile, nell'ambito dei forum multilaterali in cui le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica possano essere adeguatamente sollevate e discusse.

    Articolo 5

    Il comitato misto di cooperazione doganale (CMCD), istituito a norma dell'articolo 20 del CMAA, provvede ad assicurare il buon funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni derivanti dalla sua applicazione. Ha facoltà di adottare decisioni di esecuzione del presente accordo in conformità alla legislazione interna rispettiva delle parti contraenti su aspetti, quali la trasmissione dei dati e i vantaggi reciprocamente concordati, concernenti il riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme relative al rischio, dei controlli di sicurezza e dei programmi di partenariato commerciale.

    Articolo 6

    Il CMCD istituisce i meccanismi di funzionamento appropriati, compresi gruppi di lavoro, a sostegno dei propri lavori finalizzati ad attuare il presente accordo, incaricandoli di trattare, in particolare, gli aspetti seguenti:

    a)         individuare le modifiche di ordine regolamentare o legislativo necessarie per l'attuazione del presente accordo;

    b)         determinare ed elaborare misure volte a rafforzare i meccanismi di scambio delle informazioni;

    c)         individuare ed elaborare le migliori pratiche, comprese le migliori pratiche per l'armonizzazione dei requisiti relativi alla trasmissione anticipata, per via elettronica, delle informazioni sui carichi con le norme internazionali relative alle spedizioni in entrata, in uscita o in transito;

    d)         definire ed elaborare norme relative all'analisi del rischio applicabili alle informazioni richieste per individuare le spedizioni ad alto rischio importate, trasbordate o in transito in Canada e nell'Unione europea;

    e)         definire ed elaborare misure intese ad armonizzare le norme relative alla valutazione del rischio;

    f)          definire norme di controllo minime e metodi che consentano di rispettarle;

    g)         migliorare ed elaborare norme relative ai programmi di partenariato commerciale finalizzati a potenziare la sicurezza della catena logistica e a facilitare il flusso del commercio legittimo;

    h)         definire e attuare misure concrete per istituire il riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme in materia di rischio, dei controlli di sicurezza e dei programmi di partenariato commerciale, ivi comprese misure equivalenti di facilitazione degli scambi.

    Articolo 7

    1. Qualora sorgano difficoltà o controversie fra le parti contraenti concernenti l'attuazione del presente accordo, le autorità doganali delle parti contraenti si adoperano per risolvere la questione mediante consultazioni e discussioni.

    2. Le parti contraenti possono altresì acconsentire ad altre modalità di risoluzione delle controversie.

    Articolo 8

    1. Il presente accordo può essere modificato mediante accordo scritto delle parti contraenti.

    2. Una modifica entra in vigore 90 giorni dopo la data in cui la seconda notifica, attestante che le parti contraenti hanno espletato le rispettive procedure interne per la sua entrata in vigore, è inviata tramite uno scambio di note per via diplomatica.

    Articolo 9

    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all’uopo necessarie.

    Articolo 10

    1. Il presente accordo resta in vigore per un periodo di tempo indeterminato.

    2. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo inviandone notifica all'altra parte contraente per via diplomatica.

    3. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica di denuncia da parte dell'altra parte contraente.

    4. In caso di denuncia del presente accordo le decisioni del CMCD restano applicabili, tranne qualora le parti contraenti decidano altrimenti.

    In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

    Fatto in duplice esemplare a…il …. 201­…in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

    PER L'UNIONE EUROPEA   PER IL CANADA

    [1]               GU L 7 del 13.1.1998, pag. 38.

    [2]               La posizione dell'UE relativa alle decisioni del CMCD giuridicamente vincolanti è stabilita dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.

    [3]               Vedere in particolare l'obiettivo 4, azione 3 (Gestione comune dei rischi relativamente alla circolazione delle merci attraverso le frontiere esterne) della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura; COM(2010) 673 definitivo.

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