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Document 52012PC0143
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the Agreement between the European Union and Canada on customs cooperation with respect to matters related to supply chain security
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica
/* COM/2012/0143 final - 2012/0072 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica /* COM/2012/0143 final - 2012/0072 (NLE) */
RELAZIONE 1. Contesto della proposta Le relazioni tra l'Unione europea e il Canada in
materia doganale si basano sull'accordo di cooperazione e di reciproca
assistenza in materia doganale[1]
(CMAA), entrato in vigore il 1° gennaio 1998. Nel dicembre 2005 l'Agenzia canadese dei servizi
di frontiera (Canada Border Services Agency – CBSA) ha manifestato
interesse a una più stretta cooperazione fra l'UE e il Canada in materia di
sicurezza della catena logistica. Dopo una serie di scambi di opinione è stato
raggiunto un accordo tra la Commissione e la CBSA sul possibile campo di
applicazione del nuovo accordo, che amplia la cooperazione doganale tra
l'Unione europea e il Canada. Il 26 novembre 2009 il Consiglio ha
adottato la decisione che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati con
il Canada. Questi hanno avuto inizio nel maggio 2011. I negoziati sono sfociati nel progetto di accordo
di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda
le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica (di seguito
"il progetto di accordo"), che si basa sul CMAA e ne amplia il campo
di applicazione. Il progetto di accordo stabilirà una base giuridica per la
cooperazione doganale tra l'UE e il Canada sulle questioni inerenti alla
sicurezza della catena logistica e alla gestione del rischio, inclusi: il
rafforzamento degli aspetti doganali volti a rendere sicura la catena logistica
degli scambi internazionali e a facilitare nel contempo il commercio legittimo;
la definizione, nella misura del possibile, di norme minime per le tecniche di
gestione del rischio e i relativi requisiti e programmi; l'orientamento verso
e, ove opportuno, l'instaurazione di un riconoscimento reciproco delle tecniche
di gestione del rischio, delle norme in materia di rischio, dei controlli di
sicurezza, della sicurezza dei container e dei programmi di partenariato
commerciale, ivi comprese misure equivalenti di facilitazione degli scambi; gli
scambi di informazioni relative alla sicurezza della catena logistica e alla gestione
del rischio in conformità agli obblighi in materia di riservatezza delle
informazioni e di protezione dei dati personali stabiliti all'articolo 16 del
CMAA e nella pertinente legislazione delle parti contraenti; l'istituzione di
punti di contatto a tale scopo; l'introduzione, ove necessario, di
un'interfaccia per lo scambio di dati, compresi i dati rilevati prima
dell'arrivo e prima della partenza delle merci; l'elaborazione di una strategia
che consenta alle autorità doganali di cooperare in modo proficuo nell'ambito
delle ispezioni dei carichi; la collaborazione, nella misura del possibile,
nell'ambito dei forum multilaterali in cui le questioni inerenti alla sicurezza
della catena logistica possano essere adeguatamente sollevate e discusse. Il progetto di accordo costituisce un ampliamento
del CMAA in conformità all'articolo 23 dello stesso, in base al quale le parti
contraenti possono ampliare il CMAA, al fine di aumentare il livello della
cooperazione doganale, e completarlo mediante accordi in settori o campi
specifici. Il CMAA rimarrà il quadro globale di cooperazione doganale fra le
parti contraenti e si propone di ampliarne la struttura istituzionale in modo
da comprendere il progetto di accordo. In pratica il comitato misto di
cooperazione doganale UE-Canada (CMCD), istituito a norma dell'articolo 20 del
CMAA, gestirà entrambi gli accordi e avrà facoltà di adottare le necessarie
decisioni di esecuzione in conformità alla legislazione nazionale rispettiva
delle parti contraenti[2],
ad esempio sul riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio,
sulle norme relative al rischio, sui controlli di sicurezza e sui programmi di
partenariato commerciale. 2. consultazione delle parti
interessate e valutazioni d'impatto Gli Stati membri sono stati consultati nell'ambito
del gruppo "Unione doganale" del Consiglio. Non è necessario effettuare una valutazione
d'impatto. 3. Elementi giuridici della
proposta Si chiede al Consiglio di adottare una decisione
che autorizzi la firma del progetto di accordo sulla base dell'articolo 207,
paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La proposta rientra nella politica commerciale
comune, che è competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di
sussidiarietà non si applica. 4. Incidenza sul bilancio Nessuna. 5. altro Il progetto di accordo è coerente con gli
obiettivi e le azioni individuati dalla Commissione per l'attuazione della
strategia di sicurezza interna dell'UE[3]. La proposta di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione del progetto di accordo è presentata in parallelo alla
presente proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione, del progetto di accordo. 2012/0072 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, dell'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada
per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma,
in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) È opportuno che l'Unione
europea e il Canada amplino la cooperazione doganale per coprire le questioni
inerenti alla sicurezza della catena logistica e alla gestione dei rischi
connessi al fine di accrescere la sicurezza lungo tutta la catena logistica
facilitando nel contempo il commercio legittimo. (2) A tale scopo il 26 novembre
2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con
il Canada. La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo di
cooperazione doganale sulle questioni inerenti alla sicurezza della catena
logistica e alla gestione dei rischi connessi. (3) È opportuno che l’accordo sia
firmato a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in una data
successiva, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La firma dell’accordo di cooperazione doganale
tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla
sicurezza della catena logistica è approvata a nome dell’Unione, fatta salva la
conclusione di detto accordo. Il testo dell'accordo da firmare è accluso
alla presente decisione. Articolo 2 Il Segretariato generale del Consiglio
definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva
della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore
dello stesso. Articolo 3 La presente
decisione entra in vigore il [...]. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO PROGETTO DI Accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea
e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della
catena logistica L'UNIONE EUROPEA e il CANADA ("le parti
contraenti"), riconoscendo la necessità, per il Canada e
l'Unione europea, di accrescere la sicurezza lungo tutta la catena logistica
facilitando nel contempo il commercio legittimo; constatando che le autorità doganali del
Canada e dell'Unione europea intrattengono da lunga data relazioni strette e
fruttuose; riconoscendo che tali relazioni possono essere
migliorate mediante una cooperazione più stretta sulla sicurezza dei container
e su altre questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica, basata,
nella misura del possibile, sul reciproco riconoscimento delle tecniche di
gestione del rischio, delle norme relative al rischio, dei controlli di
sicurezza e dei programmi di partenariato commerciale; mirando a fornire un quadro per l'esplorazione
di futuri strumenti di cooperazione finalizzati a migliorare le pratiche in
materia di sicurezza della catena logistica che rafforzino l'efficacia delle
attività doganali allo scopo di garantire la sicurezza lungo tutta la catena
logistica e di facilitare il commercio legittimo a vantaggio dei rispettivi
operatori commerciali; puntando ad elaborare una strategia che
consenta al Canada e all'Unione europea di cooperare nell'ambito delle
ispezioni dei carichi; basandosi sugli elementi fondamentali del
quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale (Framework
of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, SAFE)
dell'Organizzazione mondiale delle dogane; facendo riferimento all'accordo di
cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità
europea e il Canada, entrato in vigore il 1° gennaio 1998, (di
seguito "CMAA") e auspicandone l'ampliamento del campo di
applicazione mediante un accordo in un campo specifico, in conformità al suo
articolo 23; riconoscendo che un comitato misto di
cooperazione doganale (CMCD) è stato istituito a norma dell'articolo 20 del
CMAA allo scopo di provvedere ad assicurare il buon funzionamento dell'accordo
e, fra l'altro, di prendere le misure necessarie alla cooperazione doganale, in
conformità degli obiettivi del CMAA, e all'ampliamento dello stesso nella
prospettiva di aumentare il livello della cooperazione doganale e di
completarlo in specifici settori o campi, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Ai fini del presente accordo si intende per
"autorità doganale": - nell'Unione europea: i servizi competenti
della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione
europea; - in Canada: l'amministrazione pubblica
designata dal Canada quale responsabile dell'applicazione della legislazione
doganale. Articolo 2 Le parti contraenti cooperano in materia di
sicurezza della catena logistica e di gestione dei rischi connessi. Articolo 3 Le parti contraenti gestiscono tale
cooperazione tramite le rispettive autorità doganali. Articolo 4 Le parti contraenti cooperano al fine di: (a)
rafforzare gli aspetti doganali volti a rendere
sicura la catena logistica degli scambi internazionali, facilitando nel
contempo il commercio legittimo; (b)
stabilire, nella misura del possibile, norme minime
per le tecniche di gestione del rischio e i relativi requisiti e programmi; (c)
orientarsi verso e, ove opportuno, instaurare un
riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme in
materia di rischio, dei controlli di sicurezza, della sicurezza dei container e
dei programmi di partenariato commerciale, ivi comprese misure equivalenti di
facilitazione degli scambi; (d)
scambiare informazioni sulla sicurezza della catena
logistica e sulla gestione del rischio; gli scambi di informazioni in
conformità del presente accordo sono soggetti agli obblighi in materia di
riservatezza delle informazioni e di protezione dei dati personali stabiliti
all'articolo 16 del CMAA nonché agli obblighi in materia di riservatezza e di
protezione della vita privata stabiliti nella legislazione delle parti
contraenti; (e)
istituire punti di contatto per lo scambio di
informazioni sulla sicurezza della catena logistica; (f)
introdurre, ove necessario, un'interfaccia per lo
scambio di dati, compresi i dati rilevati prima dell'arrivo e prima della
partenza delle merci; (g)
elaborare una strategia che consenta alle autorità
doganali di cooperare nell'ambito delle ispezioni dei carichi; (h)
collaborare, nella misura del possibile,
nell'ambito dei forum multilaterali in cui le questioni inerenti alla sicurezza
della catena logistica possano essere adeguatamente sollevate e discusse. Articolo 5 Il comitato misto
di cooperazione doganale (CMCD), istituito a norma dell'articolo 20 del CMAA,
provvede ad assicurare il buon funzionamento del presente accordo ed esamina
tutte le questioni derivanti dalla sua applicazione. Ha facoltà di adottare
decisioni di esecuzione del presente accordo in conformità alla legislazione
interna rispettiva delle parti contraenti su aspetti, quali la trasmissione dei
dati e i vantaggi reciprocamente concordati, concernenti il riconoscimento
reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme relative al rischio,
dei controlli di sicurezza e dei programmi di partenariato commerciale. Articolo 6 Il CMCD istituisce
i meccanismi di funzionamento appropriati, compresi gruppi di lavoro, a
sostegno dei propri lavori finalizzati ad attuare il presente accordo, incaricandoli
di trattare, in particolare, gli aspetti seguenti: a) individuare le modifiche di ordine
regolamentare o legislativo necessarie per l'attuazione del presente accordo; b) determinare ed elaborare misure
volte a rafforzare i meccanismi di scambio delle informazioni; c) individuare ed elaborare le
migliori pratiche, comprese le migliori pratiche per l'armonizzazione dei
requisiti relativi alla trasmissione anticipata, per via elettronica, delle
informazioni sui carichi con le norme internazionali relative alle spedizioni
in entrata, in uscita o in transito; d) definire ed elaborare norme
relative all'analisi del rischio applicabili alle informazioni richieste per
individuare le spedizioni ad alto rischio importate, trasbordate o in transito
in Canada e nell'Unione europea; e) definire ed elaborare misure intese
ad armonizzare le norme relative alla valutazione del rischio; f) definire norme di controllo minime
e metodi che consentano di rispettarle; g) migliorare ed elaborare norme
relative ai programmi di partenariato commerciale finalizzati a potenziare la
sicurezza della catena logistica e a facilitare il flusso del commercio
legittimo; h) definire e attuare misure concrete
per istituire il riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del
rischio, delle norme in materia di rischio, dei controlli di sicurezza e dei
programmi di partenariato commerciale, ivi comprese misure equivalenti di
facilitazione degli scambi. Articolo 7 1. Qualora sorgano difficoltà o controversie
fra le parti contraenti concernenti l'attuazione del presente accordo, le
autorità doganali delle parti contraenti si adoperano per risolvere la
questione mediante consultazioni e discussioni. 2. Le parti contraenti possono altresì
acconsentire ad altre modalità di risoluzione delle controversie. Articolo 8 1. Il presente accordo può essere modificato
mediante accordo scritto delle parti contraenti. 2. Una modifica entra in vigore 90 giorni dopo
la data in cui la seconda notifica, attestante che le parti contraenti hanno
espletato le rispettive procedure interne per la sua entrata in vigore, è
inviata tramite uno scambio di note per via diplomatica. Articolo 9 Il presente accordo entra in vigore il primo
giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano
reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all’uopo necessarie. Articolo 10 1. Il presente accordo resta in vigore per un
periodo di tempo indeterminato. 2. Ciascuna parte contraente può denunciare il
presente accordo inviandone notifica all'altra parte contraente per via
diplomatica. 3. La denuncia ha effetto il primo giorno del
mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data
di ricezione della notifica di denuncia da parte dell'altra parte contraente. 4. In caso di denuncia del presente accordo le
decisioni del CMCD restano applicabili, tranne qualora le parti contraenti
decidano altrimenti. In fede di che i sottoscritti, debitamente
autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo. Fatto in duplice esemplare a…il …. 201…in
lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese,
irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese,
rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun
testo facente ugualmente fede. PER L'UNIONE EUROPEA PER IL CANADA [1] GU L 7 del 13.1.1998, pag. 38. [2] La posizione dell'UE relativa alle decisioni del CMCD
giuridicamente vincolanti è stabilita dal Consiglio, che delibera su proposta
della Commissione. [3] Vedere in particolare l'obiettivo 4, azione 3 (Gestione
comune dei rischi relativamente alla circolazione delle merci attraverso le
frontiere esterne) della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo
e al Consiglio – La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque
tappe verso un'Europa più sicura; COM(2010) 673 definitivo.