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Documento 52012DC0722
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL An Action Plan to strengthen the fight against tax fraud and tax evasion
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale
/* COM/2012/0722 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale /* COM/2012/0722 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Piano d'azione per rafforzare la lotta alla
frode fiscale e all'evasione fiscale 1. Introduzione Il 2 marzo 2012 il Consiglio europeo ha invitato
il Consiglio e la Commissione a elaborare rapidamente modalità concrete per
rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, anche in
relazione ai paesi terzi, e a riferirne in merito entro giugno 2012. In aprile
il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui ribadiva l'urgenza di
un intervento in questo campo. Come prima risposta, il 27 giugno 2012 la
Commissione ha adottato una comunicazione[1]
(la "comunicazione di giugno") in cui illustrava le modalità per
migliorare l'adempimento degli obblighi fiscali e ridurre la frode e l'evasione
attraverso un uso migliore degli strumenti esistenti e l'adozione delle
proposte pendenti della Commissione. Ha altresì individuato i settori in cui
ulteriori iniziative legislative o un coordinamento gioverebbero all'UE e agli
Stati membri e ha dimostrato il valore aggiunto della collaborazione a fronte
delle sempre maggiori sfide che la frode fiscale e l'evasione pongono. La comunicazione di giugno annunciava la
redazione, entro la fine del 2012, di un piano d'azione volto a stabilire gli
interventi concreti necessari per rafforzare la cooperazione amministrativa e
promuovere lo sviluppo dell'attuale politica di buona governance, delle
tematiche più generali dell'interazione con i paradisi fiscali e della lotta
alla pianificazione fiscale aggressiva, oltre ad altri aspetti come la
criminalità fiscale. Nel piano d'azione la Commissione presenta ora le
iniziative già prese, le nuove iniziative che possono essere avviate quest'anno,
quelle programmate per l'anno prossimo e quelle che richiedono una tempistica
più lunga. Nel disporre l'ordine sequenziale di queste iniziative, la
Commissione ha avuto cura di non oberare gli Stati membri e di tener conto
delle loro proprie capacità d'intervento. In sostanza il piano d'azione contiene interventi
pratici che possono dare risultati concreti a tutti gli Stati membri, offrendo
sostegno in particolare a quelli cui sono state inviate raccomandazioni
specifiche per paese[2]
sulla necessità di rafforzare la riscossione delle imposte nel contesto del
semestre europeo 2012. Sul contenuto del piano d'azione e sulla priorità
da attribuire a ogni elemento sono stati consultati gli Stati membri e i
portatori d'interesse: il piano d'azione tiene conto del loro parere. Gli Stati
membri si sono espressi con forza sulla massima priorità da attribuire alle
azioni già in corso, dando piena attuazione ed esecuzione alla legislazione
recentemente adottata sulla cooperazione amministrativa e sulla lotta alla
frode fiscale. Hanno altresì sottolineato la necessità di adottare rapidamente
le proposte all'esame del Consiglio e di prestare particolare attenzione alla
lotta contro la frode e l'evasione dell'IVA[3]
[4]. I lavori futuri su tali azioni saranno orientati
alla necessità di ridurre i costi e la complessità dei regimi fiscali sia per i
contribuenti sia per le amministrazioni tributarie. Per i contribuenti, la
riduzione di costi e complessità favorirà un migliore adempimento degli
obblighi fiscali. Per le amministrazioni tributarie, lo sviluppo e il pieno
ricorso agli strumenti informatici e alle tecniche di gestione dei rischi
libererà risorse umane e di bilancio che si potranno dedicare al conseguimento
degli obiettivi stabiliti. La Commissione
continuerà inoltre a promuovere l'uso più efficiente di strumenti informatici
pratici per tutti i tipi d'imposta da parte di tutti gli Stati membri.
Promuoverà inoltre un approccio più coordinato tra le imposte dirette e
indirette e tra la fiscalità e le dogane grazie all'uso adeguato dei programmi
FISCALIS e DOGANA per intensificare la comunicazione e promuovere una
condivisione più sistematica di strumenti e migliori pratiche, laddove
opportuno: sarà allora possibile migliorare l'efficienza delle verifiche e dei
controlli riducendo l'onere che grava sui contribuenti. Tutte le azioni che la Commissione propone di
intraprendere nel presente documento sono coerenti e compatibili con il quadro
finanziario pluriennale vigente (2007-2013) e con il nuovo (2014-2020). 2. Miglior uso degli strumenti
disponibili e iniziative della Commissione che occorre avviare La frode e l'evasione fiscali hanno una vasta
dimensione transnazionale. Gli Stati membri riusciranno a combattere
efficacemente il fenomeno solo attraverso la collaborazione. Uno degli
obiettivi fondamentali della strategia della Commissione in materia è quindi
migliorare la cooperazione tra le amministrazioni tributarie degli Stati
membri. Sono già state prese alcune misure importanti. 1. Nuovo quadro di cooperazione
amministrativa In base alle proposte della Commissione degli
ultimi due anni, il Consiglio ha adottato un nuovo quadro di cooperazione
amministrativa[5].
Questa serie di nuovi strumenti legislativi prepara il terreno per l'elaborazione
di nuovi strumenti da parte della Commissione e degli Stati membri. Nella
comunicazione di giugno la Commissione sottolinea il fatto che gli Stati membri
non si avvalgono ancora dei nuovi strumenti in modo effettivo e generalizzato.
Gli Stati membri devono garantire l'attuazione piena e l'applicazione efficace
di questi strumenti, soprattutto avviando uno scambio d'informazioni
rafforzato. 2. Colmare le lacune in materia di
tassazione del risparmio L'adozione delle modifiche proposte dalla
Commissione alla direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio[6] permetterà di colmarne
le lacune e migliorarne l'efficacia, consentendo agli Stati membri di
assicurare l'effettiva tassazione dei redditi da risparmio transnazionali. Sta
ora al Consiglio adottare la proposta e conferire alla Commissione un mandato
negoziale affinché cerchi di ottenere modifiche analoghe negli accordi relativi
alla tassazione dei redditi da risparmio in vigore con i paesi terzi. L'ampia
maggioranza degli Stati membri ha riconosciuto un'alta priorità alla questione.
La Commissione insiste pertanto presso il Consiglio affinché adotti rapidamente
le proposte. 3. Progetto di accordo antifrode e di
cooperazione in materia fiscale La Commissione invita il Consiglio a firmare e
concludere l'accordo antifrode e di cooperazione in materia fiscale tra l'UE e
i suoi Stati membri e il Liechtenstein, che ha presentato al Consiglio nel 2009[7] e ad adottare il
progetto di mandato per aprire negoziati analoghi con altri quattro paesi terzi
confinanti. Essa potrà in tal modo negoziare accordi che assicurino che gli
stessi strumenti di lotta antifrode e le stesse norme rigorose di trasparenza e
scambio d'informazioni siano a disposizione di tutti gli Stati membri. 4. Meccanismo di reazione rapida
contro la frode in materia di IVA Il 31 luglio 2012 la Commissione ha presentato una
proposta per un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA[8]. Se adottata, la
proposta consentirebbe alla Commissione di autorizzare rapidamente uno Stato
membro ad adottare deroghe temporanee per far fronte a casi di frode improvvisa
e massiccia che hanno un pesante impatto finanziario. Si invita il Consiglio ad
adottare rapidamente la proposta cui è stata riconosciuta alta priorità. 5. Applicazione facoltativa del
meccanismo dell'inversione contabile nell'IVA Nel 2009 la Commissione ha presentato una proposta
relativa all'applicazione facoltativa del meccanismo dell'inversione contabile
dell'IVA alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati
servizi a rischio di frodi[9].
Solo la parte della proposta relativa alle quote di emissioni dei gas a effetto
serra è stata adottata nel marzo 2010[10].
L'adozione del resto della proposta permetterebbe a tutti gli Stati membri di
applicare il meccanismo dell'inversione contabile alle stesse condizioni nei
settori in cui costituisce lo strumento più efficace contro la "frode
carosello", anziché adottare deroghe individuali alla direttiva IVA che
avrebbero un impatto negativo sulla lotta alla frode in altri Stati membri. 6. Forum dell'UE sull'IVA Sia le imprese sia le autorità tributarie
riconoscono che l'attuale regime dell'IVA è oneroso nella gestione e
vulnerabile alle frodi. Al fine di migliorarne la governance a livello
UE, la Commissione ha deciso di istituire un forum dell'UE sull'IVA[11], ossia una piattaforma
di dialogo in cui i rappresentanti delle grandi, piccole e medie imprese e le
autorità tributarie possano scambiare opinioni sugli aspetti pratici
transnazionali dell'amministrazione dell'IVA, nonché individuare e discutere le
migliori pratiche che potrebbero contribuire a razionalizzare la gestione del
regime dell'IVA, al fine di ridurre i costi di adempimento e garantire nel
contempo la riscossione delle entrate dell'imposta. La Commissione invita gli
Stati membri a partecipare nel modo più ampio possibile al fine di permettere
al forum dell'UE sull'IVA di raggiungere gli obiettivi prefissati. 3. Nuove iniziative della
Commissione Insieme al piano d'azione, la Commissione presenta
una serie di nuove iniziative in risposta ad alcune esigenze individuate nella
comunicazione di giugno. Tali iniziative costituiscono una risposta immediata
alle esigenze riconosciute di assicurare una politica uniforme nei confronti
dei paesi terzi, rafforzare lo scambio d'informazioni e combattere determinate
tendenze della frode fiscale. 7. Raccomandazione concernente misure
destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona
governance in materia fiscale Secondo l'analisi della Commissione dello stato
attuale, gli Stati membri riconoscono il danno potenziale ed effettivo causato
dalle giurisdizioni che non rispettano le norme minime di buona governance
in materia fiscale, tra cui quelle comunemente considerate paradisi fiscali. Tutti gli Stati membri hanno reagito a questa
situazione, in vario modo. Tenendo presente le libertà accordate loro quando
operano nel mercato interno, le imprese hanno facoltà di stipulare accordi con
le suddette giurisdizioni attraverso lo Stato membro che risponde nel modo più
debole. Di conseguenza, l'efficacia della protezione complessiva del gettito
fiscale di uno Stato membro trova il suo limite nella risposta più debole di
qualsiasi altro Stato membro. Questo stato di cose non solo erode la base
imponibile degli Stati membri, ma compromette anche la concorrenza leale tra le
imprese e, in ultima analisi, distorce il funzionamento del mercato interno. Per affrontare questo problema, la Commissione
raccomanda agli Stati membri di adottare una serie di criteri atti ad
individuare i paesi terzi che non si rispettano le norme minime di buona governance
in materia fiscale e un pacchetto di misure nei confronti dei paesi terzi,
secondo che rispettino o meno tali norme o abbiano intenzione di rispettarle.
Le misure comprendono l'eventuale iscrizione delle giurisdizioni non conformi
in una lista nera e la rinegoziazione, sospensione o conclusione delle
convenzioni sulla doppia imposizione. Per evitare di incoraggiare gli scambi
con paesi terzi inseriti nella lista nera, la Commissione invita gli Stati
membri a prendere misure supplementari pur nel pieno rispetto del diritto dell'UE. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero valutare l'eventualità
di distaccare esperti ad hoc per assistere le amministrazioni fiscali dei paesi
terzi che si impegnano a rispettare le norme minime di buona governance
ma hanno bisogno di assistenza tecnica. La presente raccomandazione è un primo importante
passo pratico per allineare le posizioni degli Stati membri nei confronti delle
giurisdizioni che non rispettano le norme minime di buona governance nei
settori interessati. Per valutare la necessità di eventuali ulteriori
iniziative, la Commissione procederà al riesame dell'approccio degli Stati
membri e delle azioni intraprese entro tre anni dall'adozione della
raccomandazione. 8. Raccomandazione sulla
pianificazione fiscale aggressiva La Commissione ritiene necessario assicurare che l'onere
fiscale sia equamente ripartito in linea con le scelte dei singoli governi.
Attualmente, alcuni contribuenti possono avvalersi di modalità complesse,
talvolta artificiose, che risultano in un trasferimento della loro base
imponibile verso altre giurisdizioni all'interno o al di fuori dell'Unione. I
contribuenti approfittano in questo caso delle incongruenze nelle leggi
nazionali per far sì che alcune voci di reddito restino ovunque non
assoggettate a imposta o sfruttano le differenze tra le aliquote fiscali. Il
rispetto da parte delle imprese degli obblighi tributari può aver un forte impatto
positivo sulla società. La pianificazione fiscale aggressiva potrebbe
quindi essere considerata contraria ai principi della responsabilità sociale
delle imprese[12].
Per affrontare questo problema occorrono pertanto misure concrete. L'intervento concreto di tutti gli Stati membri al
fine di trovare una soluzione a questi problemi migliorerebbe anche il
funzionamento del mercato interno. La Commissione raccomanda pertanto agli
Stati membri di prendere disposizioni comuni ed efficaci in materia. Nello specifico, inserendo nelle convenzioni sulla
doppia imposizione una clausola concordata con gli altri Stati membri e con i
paesi terzi che risolva un determinato tipo di doppia non imposizione. La
Commissione raccomanda inoltre l'uso di una norma generale comune antiabuso,
che contribuisca ad assicurare uniformità ed efficacia in un settore in cui le
pratiche variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro. Le direttive dell'UE in materia fiscale (direttive
sugli interessi e i canoni, sulle fusioni e sulle società madri-società figlie)
permettono già agli Stati membri di applicare salvaguardie antiabuso. Gli Stati
membri possono avvalersi di queste possibilità per evitare pianificazioni
fiscali abusive, nel rispetto del diritto unionale. Inoltre, la Commissione è pronta a contribuire ai
lavori nei consessi internazionali fiscali, quali l'OCSE, per affrontare le
complessità della tassazione del commercio elettronico sviluppando adeguate
regole internazionali. 9. Creazione di una piattaforma per la
buona governance in materia fiscale La Commissione intende istituire una piattaforma
per la buona governance in materia fiscale, composta da esperti degli
Stati membri e da rappresentanti dei portatori d'interesse che prestino
assistenza alla preparazione della sua relazione sull'applicazione delle due
raccomandazioni, nonché ai suoi lavori in corso sulla pianificazione fiscale
aggressiva e sulla buona governance in materia fiscale. 10. Miglioramenti nell'ambito della
tassazione dannosa delle imprese e settori connessi In linea con quanto indicato precedentemente e già
segnalato nell'analisi annuale della crescita 2012[13], la Commissione sottolinea
inoltre l'urgente necessità di dare nuovo impulso ai lavori attualmente in
corso nel contesto del codice di condotta sulla tassazione delle imprese[14] (codice). Negli ultimi anni è diventato sempre più difficile
avanzare e conseguire risultati tangibili in sede di gruppo "codice di
condotta" incaricato della valutazione delle disposizioni fiscali che
possono rientrare nel campo d'applicazione del codice[15]. In parte ciò è
dovuto al fatto che si trattano questioni sempre più complesse, ma anche a un
bisogno di affinare e precisare i risultati attesi, il relativo calendario e i
mezzi per verificarne l'applicazione. La Commissione invita pertanto gli Stati membri a
vagliare gli interventi atti a migliorare l'efficienza nel conseguimento degli
obiettivi originali del codice, ad esempio portando più rapidamente al
Consiglio le questioni sulle quali occorrono urgenti decisioni politiche. Il
gruppo "codice di condotta" discute attualmente delle incongruenze
che richiedono soluzioni in tempi rapidi. Se le soluzioni volte a eliminare le
incongruenze non sono approvate e attuate secondo scadenze precise, la
Commissione è pronta, laddove opportuno, a presentare proposte d'intervento
legislativo. Inoltre, la Commissione interverrà nei casi in cui
le direttive in vigore risultino offrire opportunità di pianificazione fiscale
aggressiva o impedire soluzioni adeguate in quanto consentono la doppia non
imposizione[16].
Occorre anche intensificare i lavori sui regimi speciali per gli espatriati e
per i soggetti privati facoltosi, che danneggiano il funzionamento del mercato
interno e riducono il gettito fiscale complessivo. La Commissione continuerà ad assistere gli Stati
membri nell'assicurare una promozione efficace del codice di condotta per la
tassazione delle imprese in determinati paesi terzi e promuovere una
concorrenza fiscale leale a livello internazionale negoziando disposizioni di
buona governance negli accordi pertinenti con i paesi terzi e assistendo
i paesi in via di sviluppo in linea con la politica costante della Commissione
sulla fiscalità e lo sviluppo[17]. 11. Portale "CIF su EUROPA" La Commissione presenta oggi anche un nuovo
strumento pratico per migliorare la cooperazione amministrativa nel settore
dell'imposizione diretta. L'accuratezza d'identificazione dei contribuenti è
fondamentale perché sia efficace lo scambio d'informazioni tra le
amministrazioni tributarie degli Stati membri. Oggi la Commissione avvia
ufficialmente la nuova applicazione "CIF su EUROPA", che fornisce
campioni di documenti d'identità contenenti il CIF (codice d'identificazione
fiscale); consente quindi ad un terzo, in particolare agli istituti finanziari,
di identificare in modo rapido, facile e accurato e di registrare i codici d'identificazione
fiscale nei rapporti transnazionali. Inoltre, un sistema di controllo in linea
analogo a VIES (sistema di scambio di informazioni sull'IVA) permette di
accertare la correttezza della struttura o dell'algoritmo di un determinato
codice d'identificazione fiscale. Questa nuova applicazione potrebbe essere un
primo passo verso un approccio più coerente dei codici d'identificazione fiscale
a livello UE (cfr. punto 4.2.1 di seguito) e contribuirà a uno
scambio d'informazioni automatico più efficace. 12. Formulari per lo scambio d'informazioni nel settore fiscale La direttiva 2011/16/UE, adottata il 15 febbraio 2011,
prevede l'adozione di formulari per lo scambio d'informazioni in merito a
richieste e scambi spontanei d'informazioni, notifiche e riscontri. Oggi, la
Commissione ha adottato un regolamento d'esecuzione per i suddetti formulari
che rafforzeranno l'efficienza e l'efficacia dello scambio d'informazioni. La
Commissione ha anche sviluppato un'applicazione informatizzata per questi
formulari in tutte le lingue dell'UE, che è già stata messa a disposizione
degli Stati membri e che sarà operativa dal 1° gennaio 2013. 13. Un euro-denaturante per l'alcole
denaturato e parzialmente denaturato Le modifiche che saranno adottate in dicembre nel
settore dei denaturanti[18]
comprendono una formula comune UE per la completa denaturazione dell'alcole. L'obiettivo
principale è ridurre le possibilità di frode e semplificare e armonizzare gli
oneri amministrativi per i movimenti leciti, ridurre i costi di produzione e
migliorare l'accesso al mercato dei produttori di alcole denaturato (a livello
dell'UE e mondiale). Si valuterà se sia possibile prevedere lo stesso
approccio, con risultati analoghi, per l'alcole parzialmente denaturato. 4. Iniziative e azioni da
sviluppare in futuro 4.1. Azioni da intraprendere a
breve termine (nel 2013) 4.1.1. Combattere le incongruenze e
rafforzare le disposizioni antiabuso 14. Revisione della direttiva sulle
società madri e figlie (2011/96/UE)[19] Particolarmente importante è il settore delle
incongruenze, che tratta tra l'altro dei finanziamenti ibridi e delle entità
ibride, e delle differenze di qualifica di tali strutture nelle diverse
giurisdizione. Da discussioni approfondite con gli Stati membri è risultato che
in un caso specifico non è possibile concordare una soluzione senza modificare
la direttiva sulle società madri e figlie. L'obiettivo è garantire che l'applicazione
della direttiva non precluda involontariamente un'azione efficace contro la
doppia non imposizione nell'ambito delle strutture di finanziamento ibrido. 15. Revisione della clausola antiabuso
nella normativa UE La Commissione riesaminerà anche le disposizioni
antiabuso delle direttive sugli interessi e canoni, sulle fusioni e sulle
società madri e figlie al fine di applicarvi i principi della sua
raccomandazione sulla pianificazione fiscale aggressiva. 4.1.2. Promuovere norme e strumenti
dell'UE 16. Promuovere la norma dello scambio
automatico d'informazioni nei consessi internazionali e gli strumenti
informatici dell'UE La Commissione continuerà a promuovere attivamente
lo scambio automatico d'informazioni in quanto futura norma europea e
internazionale di trasparenza e di scambio d'informazioni in materia fiscale. È anche essenziale che gli strumenti informatici
dell'UE sviluppati dalla Commissione con gli Stati membri siano promossi nei
consessi internazionali[20]
e in particolare presso l'OCSE per assicurarne l'applicazione diffusa ed
evitare doppioni. È opportuno che gli Stati membri possano usare un unico
strumentario all'interno dell'UE e nelle loro relazioni con i paesi terzi. A tal fine la Commissione collabora strettamente
con l'OCSE sull'elaborazione in corso di formati informatici per lo scambio
automatico d'informazioni ai sensi della direttiva 2011/16/UE relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale[21]. L'obiettivo è tener
conto, sin dall'inizio, delle proposte dei paesi non membri dell'UE al fine di
disporre di formati informatici pienamente concordati e applicati al di fuori
dell'UE. Inoltre, la Commissione chiederà all'OCSE di
approvare i formati elettronici recentemente elaborati per lo scambio d'informazioni
a richiesta, per lo scambio d'informazioni spontaneo e per i riscontri nel
settore dell'imposizione diretta, e continuerà a collaborare con l'OCSE in
merito ai formati elettronici sviluppati nell'ambito del recupero dei crediti
fiscali. 4.1.3. Rafforzare l'adempimento degli
obblighi fiscali 17. Codice europeo del contribuente Per migliorare l'adempimento degli obblighi
fiscali, la Commissione raccoglierà le buone pratiche amministrative degli
Stati membri per redigere un codice del contribuente che istituisca le migliori
pratiche volte a rafforzare la cooperazione, la fiducia e l'affidabilità tra
amministrazioni fiscali e contribuenti, in modo da garantire più trasparenza
sui diritti e gli obblighi dei contribuenti e favorire un'impostazione
orientata al servizio. La Commissione avvierà una consultazione pubblica
in merito all'inizio del 2013. Una riscossione delle imposte più efficace passa
attraverso migliori relazioni tra contribuenti e amministrazioni fiscali, la
maggiore trasparenza delle norme tributarie, la riduzione dei rischi d'errore
con conseguenze potenzialmente gravi sui contribuenti e lo stimolo all'adempimento
degli obblighi tributari, incoraggiando le amministrazioni degli Stati membri
ad applicare il codice dei contribuenti. 4.1.4. Rafforzare la governance
fiscale 18. Cooperazione rafforzata con altri
organi incaricati dell'applicazione della legge Occorre inoltre promuovere una maggiore
cooperazione, che si avvalga appieno del sostegno delle agenzie dell'UE, con
altri organi incaricati dell'applicazione della legge, in particolare con le
autorità di contrasto al riciclaggio di denaro, con la magistratura e con i
servizi di previdenza sociale. La cooperazione tra agenzie è fondamentale per
lottare efficacemente contro la frode fiscale, l'evasione e i reati connessi
con la fiscalità. Europol può svolgere un ruolo di rilievo nell'intensificare
lo scambio d'informazioni contribuendo all'identificazione e allo
smantellamento delle reti/delle organizzazioni criminali. Nell'ambito della preparazione della proposta
legislativa di revisione della terza direttiva antiriciclaggio, che sarà
presentata a breve, la Commissione sta valutando l'opportunità di menzionare
esplicitamente i reati fiscali in quanto reati presupposto del riciclaggio di
denaro in linea con le raccomandazioni 2012 del Gruppo di azione finanziaria
internazionale (GAFI). Ciò agevolerà la cooperazione tra autorità tributarie e
autorità giudiziarie e di vigilanza finanziaria nella lotta alle violazioni
gravi del diritto tributario. Il rafforzamento delle procedure di diligenza
dovuta del cliente nel quadro dell'antiriciclaggio e la maggiore trasparenza
delle informazioni sulla titolarità effettiva raccolte ai fini dell'antiriciclaggio
nell'ambito della revisione della direttiva in materia potrebbero agevolare l'uso
dei dati pertinenti a fini fiscali, ad esempio per migliorare l'efficienza del
trattamento delle strutture d'investimento offshore a norma della
direttiva UE sulla tassazione dei redditi da risparmio. Inoltre, la
cooperazione potrebbe essere ulteriormente agevolata se si armonizzasse a
livello UE il reato di riciclaggio di denaro, la sua definizione e le relative
sanzioni. In merito, la Commissione prevede di proporre, oltre alla
revisione della terza direttiva antiriciclaggio, una direttiva specifica di
lotta contro il riciclaggio di denaro nel 2013. 4.1.5. Rafforzare la cooperazione
amministrativa 19. Promuovere l'uso di controlli
simultanei e la presenza di funzionari stranieri per le verifiche A breve termine, per facilitare le verifiche
fiscali e preparare il terreno a eventuali future verifiche congiunte, è
essenziale che gli Stati membri si avvalgano il più possibile delle
disposizioni giuridiche vigenti per organizzare controlli simultanei e
facilitare la presenza di funzionari stranieri negli uffici delle
amministrazioni tributarie e durante le indagini amministrative. Le analisi
svolte nell'ambito del programma EUROFISC dovrebbero contribuire a rafforzare l'uso
di tali strumenti. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le
rispettive legislazioni non ostacolino la piena applicazione di questi
strumenti, specialmente per quanto riguarda la presenza dei funzionari
stranieri presso gli uffici tributari o presso il domicilio del contribuente. 4.1.6. Azioni nei confronti di paesi
terzi 20. Ottenere l'autorizzazione del
Consiglio ad avviare negoziati con i paesi terzi in merito ad accordi
bilaterali sulla cooperazione amministrativa nel settore dell'IVA Poiché i frodatori spesso sfruttano l'assenza di
effettiva cooperazione tra le amministrazioni tributarie tramite operazioni
fittizie che coinvolgono paesi terzi, diversi Stati membri hanno sottolineato
la necessità di disporre, nelle relazioni con i paesi terzi, di strumenti di
cooperazione amministrativa analoghi a quelli già in vigore nell'UE. La Commissione ritiene
pertanto assolutamente necessario ottenere l'autorizzazione a negoziare accordi
bilaterali con i paesi terzi al fine di ottenere un efficace quadro vincolante
per la cooperazione amministrativa nel settore dell'IVA. La Commissione
potrebbe presentare una proposta in materia entro il 2013. 4.2. Azioni da intraprendere a
medio termine (entro il 2014) 4.2.1. Rafforzare lo scambio d'informazioni 21. Sviluppare un formato informatico
per lo scambio automatico d'informazioni La Commissione sta sviluppando nuovi formati per
lo scambio automatico d'informazioni su redditi da lavoro, compensi per
dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni e proprietà e redditi
immobiliari, a norma della direttiva 2011/16/UE[22]. Inoltre, la Commissione proporrà soluzioni
pratiche per i tipi di reddito diversi da quelli indicati nella direttiva, che
gli Stati membri potranno usare su base volontaria per trarre vantaggi ancora
maggiori dai meccanismi previsti dalla direttiva stessa. 22. Uso di un codice d'identificazione fiscale (CIF) UE I codici d'identificazione fiscale (CIFs) sono
considerati il mezzo migliore per identificare i contribuenti nell'ambito dello
scambio automatico d'informazioni. I CIFs nazionali sono tuttavia
costruiti secondo regole nazionali che variano sensibilmente ed è quindi
difficile per i terzi (istituti finanziari, datori di lavoro, altri)
identificare correttamente e registrare i CIFs stranieri e per le autorità
tributarie riferire queste informazioni alle altre giurisdizioni fiscali. La creazione di un CIF UE potrebbe essere la
soluzione migliore per superare le attuali difficoltà degli Stati membri nell'identificare
accuratamente tutti i loro contribuenti (persone fisiche e giuridiche) che
effettuano operazioni transnazionali; che sia un numero unico UE o l'aggiunta
di un identificativo UE al CIF nazionale esistenti, è questione da esaminare
ulteriormente, così come occorre esaminare le connessioni con altri sistemi UE
vigenti di registrazione e identificazione. Sebbene il concetto di un CIF UE sia semplice, l'attuazione
è complessa e richiede un approccio graduale. Entro il marzo 2013 sarà avviata
una consultazione pubblica in merito. La presentazione di una proposta
legislativa richiede ulteriori analisi nei dettagli e il fermo sostegno degli
Stati membri. In una prima fase, si potrebbe sviluppare ulteriormente il
portale "CIF su EUROPA", consentendo di verificare la validità dei
CIF nazionali attraverso un collegamento tra l'applicazione e le basi dati
degli Stati membri. 23. Razionalizzare gli strumenti
informatici La Commissione sta avviando un processo di
razionalizzazione degli strumenti informatici in Europa al fine di disporre di
sistemi più efficienti e con un miglior rapporto qualità/prezzo. Esaminerà in
particolare l'eventualità di sviluppare una soluzione informatica centrale per
gli strumenti elettronici di sostegno alla cooperazione amministrativa, nell'intento
di ridurre i costi dell'informatica per gli Stati membri e permettere uno
scambio d'informazioni più rapido ed efficiente. 4.2.2. Affrontare le tendenze e i
meccanismi della frode e dell'evasione fiscali 24. Linee guida sulla tracciabilità dei
flussi di denaro Tenendo presente l'esperienza di alcuni Stati
membri in questo settore e le attuali unità di informazione finanziaria (UIF),
la Commissione svilupperà una metodologia e linee guida comuni per migliorare l'accesso
delle amministrazioni tributarie all'informazione sui flussi di denaro, ad es.
via le carte di credito e i conti bancari UE/offshore, agevolando la
tracciabilità delle operazioni di portata significativa. Un primo passo è già stato fatto con una
condivisione dettagliata delle esperienze durante il seminario FISCALIS che si
è tenuto in materia nell'ottobre 2012. 25. Rafforzare le tecniche di gestione
dei rischi, in particolare la gestione del rischio d'inadempimento La piattaforma di gestione dei rischi istituita
nel 2007 nell'ambito del programma FISCALIS sta sviluppando un piano strategico
per la gestione del rischio d'inadempimento: obiettivo principale del piano è
assicurare che tutti gli Stati membri raggiungano un livello più alto di
adempimento dei contribuenti, agevolare il trattamento dei rischi transnazionali
e la lotta contro la frode e stimolare e rafforzare la cooperazione tra Stati
membri. Per riuscire ad attuare il piano strategico occorre ottenere l'impegno
di tutti gli Stati membri. Gli scambi strutturati d'informazioni tra
amministrazioni tributarie e doganali sulle strategie di identificazione degli
inadempimenti potrebbero migliorare la conoscenza di entrambe le autorità e far
sì che le valutazioni coordinate dei rischi siano integrate nei lavori del
piano strategico. 26. Estendere EUROFISC all'imposizione
diretta Il programma EUROFISC prevede un rapido scambio d'informazioni
sui casi di frode nel settore dell'IVA. Questo sistema relativamente nuovo
potrebbe essere esteso a funzioni analoghe nel settore dell'imposizione
diretta, in particolare al fine di rilevare e divulgare rapidamente le
informazioni su meccanismi e tendenze ricorrenti nelle frodi e sui casi di
pianificazione fiscale aggressiva. A tal fine, la Commissione si riunirà per valutare
i primi risultati del programma EUROFISC applicato all'IVA e proseguirà i
lavori sull'estensione del programma e del relativo sistema di allarme rapido
al settore dell'imposizione diretta. 4.2.3. Rafforzare l'adempimento degli
obblighi fiscali 27. Creare uno sportello unico in tutti
gli Stati membri In ciascuno Stato membro si dovrebbe istituire uno
sportello unico che fornisca tutti i tipi di informazioni sulla fiscalità ai
contribuenti, anche non residenti, agevolando pertanto le operazioni
transnazionali grazie alla soppressione degli ostacoli fiscali e quindi
assicurando un migliore adempimento degli obblighi in materia. Nel 2012 si è
già fatto un primo passo in questa direzione con l'organizzazione di un
seminario FISCALIS sull'argomento, in seguito alla consultazione pubblica sugli
ostacoli all'imposizione diretta nei casi transnazionali che si era già tenuta
nel 2012. La Commissione redigerà una metodologia comune e linee guida in
questo settore. 28. Sviluppare incentivi sotto forma di
programmi di trasmissione volontaria di informazioni La Commissione vaglierà l'eventualità di
sviluppare metodologie comuni e linee guida per rafforzare le azioni educative,
compresa la generalizzazione di dichiarazioni fiscali pre-compilate, la
creazione di pagine internet personalizzate e la possibilità per gli Stati
membri di divulgare ampiamente i meccanismi di cooperazione amministrativa, al
fine di sensibilizzare i contribuenti sulle capacità delle amministrazioni
tributarie di ottenere informazioni da altri paesi. La Commissione esaminerà inoltre la possibilità di
sviluppare incentivi che stimolino, attraverso metodologie comuni e linee
guida, i programmi di trasmissione volontaria delle informazioni, la rettifica on
line degli errori dei contribuenti (specialmente se si creano pagine
internet personalizzate) e il miglioramento del rapporto tra contribuenti e
amministrazioni fiscali. 29. Sviluppare un portale web sulla
fiscalità La Commissione migliorerà e se possibile estenderà
il portale web "Fiscalità su EUROPA" per migliorare l'accesso a
informazioni fiscali affidabili per i casi transnazionali. Il portale web sulla
fiscalità potrebbe costruirsi traendo spunto dalla rete e-Justice, accessibile
su EUROPA. Si tratta di un progetto ambizioso che si dovrebbe
realizzare procedendo per fasi, e accordando la priorità all'IVA. La prima fase
svilupperà la sezione IVA del portale, che conterrà le norme di fatturazione
vigenti negli Stati membri. Si prevede di aprire il portale web agli Stati
membri che desiderano pubblicare altre informazioni (ad esempio le aliquote
d'imposta). In una fase successiva si integreranno altri aspetti della
fiscalità, in particolare l'imposizione diretta. 30. Proporre un allineamento delle
sanzioni amministrative e penali La Commissione esaminerà l'opportunità concreta di
allineare le definizioni di determinati tipi di reati fiscali e le sanzioni
amministrative e penali per tutti i tipi d'imposta. La Commissione ha
recentemente proposto norme di diritto penale[23]
per potenziare la lotta contro la frode a danno degli interessi finanziari dell'UE,
e ritiene che la questione meriti ulteriore esame nel contesto delle più ampie
riflessioni sull'istituzione di una politica penale dell'Unione europea.
Occorrerà provvedere affinché gli interventi in questo settore siano pienamente
integrati con altri interventi in altri settori del diritto dell'UE, secondo i
principi stabiliti nella comunicazione della Commissione "Verso una
politica penale dell'Unione europea: garantire l'efficace attuazione delle
politiche dell'Unione attraverso il diritto penale" del 20 settembre 2011[24]. 31. Sviluppare un file UE di verifica a fini fiscali (Standard
Audit File for Tax – SAF-T) Il ricorso ad un file tipo UE di verifica a fini
fiscali (SAF-T) in parallelo a quanto già vigente o in corso di sviluppo in
determinati Stati membri, faciliterà l'adempimento volontario dei soggetti
passivi e le verifiche fiscali. È attualmente in corso di elaborazione un progetto
pilota nell'ambito del mini sportello unico per i servizi di telecomunicazione,
i servizi di teleradiodiffusione e i servizi elettronici. Se ne dovrebbe
prevedere l'ulteriore sviluppo. 4.3. Azioni da intraprendere a
lungo termine (oltre il 2014) Nella comunicazione di giugno sono elencate anche
diverse azioni che secondo il Consiglio non dovrebbero essere presentate in via
prioritaria per ora. La Commissione ritiene tuttavia che valga la pena
riesaminarle in una fase successiva una volta che l'attuazione degli altri
elementi più urgenti del presente piano d'azione sia più avanzata. Tra le azioni
in questione si annoverano: 32. Una metodologia per verifiche
congiunte da parte di squadre dedicate di ispettori specializzati Questo punto dovrebbe essere riesaminato una volta
acquisita maggiore esperienza nell'uso degli strumenti giuridici vigenti, quali
le verifiche simultanee. Su queste basi si potrebbe elaborare una metodologia e
linee guida per verifiche congiunte. Se opportuno e sulla scorta di una
valutazione d'impatto, la Commissione potrebbe anche proporre una base
giuridica unica per le verifiche congiunte che riguardino diversi tipi d'imposta.
33. Sviluppare un accesso diretto reciproco alle basi dati
nazionali Date le disposizioni vigenti nel settore dell'IVA
nel quadro del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES)[25], la Commissione
vaglierà la possibilità concreta di agevolare l'accesso diretto alle basi dati
nazionali nel settore dell'imposizione diretta. Tuttavia occorre prima maturare
esperienza dall'applicazione dell'accesso diretto reciproco nel settore dell'IVA. 34. Elaborare uno strumento giuridico unico di cooperazione
amministrativa per tutti i tipi d'imposta Poiché nell'ambito della cooperazione
amministrativa vi sono punti in comune tra i vari rami fiscali, la Commissione
esaminerà la fattibilità, sotto il profilo giuridico e pratico, di uno
strumento giuridico unico di cooperazione amministrativa per tutti i tipi d'imposta,
anziché i quattro strumenti diversi attualmente vigenti. L'esercizio sarà
condotto tra qualche tempo, per tener conto del fatto che tutte le basi
giuridiche della cooperazione amministrativa nei settori dell'imposizione
diretta ed indiretta e nel recupero dei crediti fiscali sono state recentemente
abrogate e sostituite da nuove disposizioni legislative[26]. 5. Conclusione La frode e l'evasione fiscali sono le diverse facce
di un problema che richiede una risposta coordinata e su più fronti. Anche la
pianificazione fiscale aggressiva è un problema che richiede urgente
attenzione. Sono sfide globali che nessuno Stato membro può affrontare per
conto proprio. Il presente piano d'azione
individua una serie di misure specifiche che si possono sviluppare nell'immediato
e negli anni a venire. Rappresenta un contributo generale al più ampio
dibattito internazionale[27]
sulla fiscalità ed è volto ad assistere il G20 e il G8 nei loro lavori in
questo settore[28].
La Commissione crede che la combinazione di queste azioni possa offrire una
risposta completa ed efficace alle varie sfide che ci impongono la frode e l'evasione
fiscali e possa dunque contribuire ad aumentare l'equità dei regimi fiscali
degli Stati membri, a garantire gettiti fiscali quanto mai necessari e infine a
migliorare il funzionamento del mercato interno. Per far sì che le azioni descritte in questo piano
d'azione siano debitamente applicate, la Commissione disporrà un monitoraggio e
quadri di valutazione adeguati, che comprenderanno in particolare regolari
scambi di opinioni nei comitati e nei gruppi di lavoro competenti sulla base di
questionari dettagliati. [1] COM(2012) 351 final del 27.6.2012. Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su modalità concrete di
rafforzamento della lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, anche in
relazione ai paesi terzi. [2] Raccomandazioni specifiche per paese sono state rivolte
a Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Italia, Lituania, Malta,
Polonia e Slovacchia. Si noti che gli Stati membri che beneficiano attualmente
di assistenza finanziaria nell'ambito dell'European Financial Stability
Facility (EFSF), del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) o
delle disposizioni dell'articolo 143 del trattato ricevono la raccomandazione
di attuare le misure stabilite nelle rispettive decisioni di esecuzione e
ulteriormente specificate nei memoranda di intesa ed eventuali supplementi
successivi. Ciò riguarda Grecia, Irlanda, Portogallo e Romania. [3] Conclusioni del Consiglio del dicembre 2011 (doc. 9586/12
- FISC 63 OC 213). [4] Relazione del Consiglio ECOFIN al Consiglio europeo
sulla fiscalità del 4.12.2012 (doc. 16327/12 — FISC 166 — ECOFIN 949) e
conclusioni del Consiglio relative alla comunicazione della Commissione del 13.11.2012
(doc. 16051/12 — PRESSE 465 — PR CO 60). [5] Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010,
sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da
dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1); regolamento (UE)
n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione
amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore
aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1); direttiva 2011/16/UE
del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64
dell'11.3.2011, pag. 1); regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio
2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che
abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1). [6] COM(2008) 727 definitivo del 13.11.2008. [7] COM(2009) 644 definitivo del 23.11.2009 e COM(2009) 648
definitivo del 23.11.2009. [8] COM(2012) 428 definitivo del 31.7.2012. [9] COM(2009) 511 definitivo del 29.9.2009. [10] Direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di
imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e
temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di
determinati servizi a rischio di frodi (GU L 72 del 20.3.3010, pag.1). [11] Decisione della Commissione (2012/C198/05), del 3 luglio 2012,
che istituisce il forum dell'UE sull'IVA [12] Comunicazione "Strategia rinnovata dell'UE per il
periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese" COM(2011)
681 definitivo del 25.10.2011. [13] Allegato all'analisi annuale della crescita 2012
”Politiche fiscali a sostegno della crescita negli Stati membri e migliore
coordinamento fiscale nell'UE” COM(2011) 815 definitivo, VOL. 5/5 — Allegato
IV, par. 3.1. [14] GU C 2 del 6.1.1998, pag. 2. [15] GU C 99 dell'1.4.1999, pag. 1. [16] Si veda in proposito il punto 4.1.1. [17] COM(2010) 163 definitivo del 21.4.2010. [18] Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22
novembre 1993, relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa
denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa (GU L 288 del 23.11.1993,
pag. 12). [19] Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011,
concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di
Stati Membri diversi (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8). [20] L'UE svolge un ruolo attivo in altre sedi internazionali
come l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), l'International
Organisation for Tax Administration (IOTA), il Centro Inter-Americano de
Administraciones Tributarias (CIAT), il Dialogo fiscale internazionale (DFI), l'International
Tax Compact" (ITC, accordo fiscale internazionale) e il Forum africano di
amministrazione fiscale (African Tax Administration Forum, ATAF). [21] Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la
direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag.1). [22] Articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del
Consiglio. [23] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari
dell'Unione mediante il diritto penale — COM(2012) 363/2 dell'11.7.2012. [24] COM(2011) 573 definitivo del 20.9.2011. [25] Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio. [26] Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010,
sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da
dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1); regolamento (UE)
n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione
amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore
aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1); direttiva 2011/16/UE del
Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa
nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011,
pag.1); regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012,
relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il
regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1). [27] Cfr. dichiarazione congiunta del Regno Unito e della
Germania del 5.11.2012 per un'azione internazionale diretta a rafforzare le
norme sulla fiscalità, http://www.hm-treasury.gov.uk/chx_statement_051112.htm [28] Cfr. la dichiarazione dei leader del G20 del 19
giugno 2012, a Los Cabos. "We reiterate the need to prevent
base erosion and profit shifting and we will follow with attention the on-going
work of the OECD in this area" (Rammentiamo la necessità d'impedire
l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili e seguiamo con
attenzione i lavori in corso presso l'OCSE in questo settore).