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Document 52009XC0306(02)
Explanatory note with regard to the definition of a parent carrier in Regulation (EC) No 80/2009 of the European Parliament and of the Council on a Code of Conduct for computerised reservation systems and repealing Council Regulation (EEC) No 2299/89
Nota esplicativa concernente la definizione di vettore associato di cui al regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al codice di condotta per i sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio
Nota esplicativa concernente la definizione di vettore associato di cui al regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al codice di condotta per i sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio
GU C 53 del 6.3.2009, p. 4–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 53/4 |
Nota esplicativa concernente la definizione di «vettore associato» di cui al regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al codice di condotta per i sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio
(2009/C 53/02)
Introduzione
1. |
Il regolamento (CE) n. 80/2009, del 14 gennaio 2009, ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo al codice di condotta per i sistemi telematici di prenotazione (nel prosieguo «CRS»). Una delle novità rispetto al regolamento (CEE) n. 2299/89 è la definizione di «vettore associato» a un CRS. La presente nota intende chiarire il significato della nuova definizione e spiegare come i servizi della Commissione stabiliranno quale sia lo status di un determinato vettore aereo o operatore di trasporto ferroviario in relazione a questa definizione. |
2. |
La presente nota esplicativa lascia del tutto impregiudicata l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato. |
3. |
La presente nota esplicativa lascia impregiudicata la definizione di «vettore associato» che potrebbe essere data dalla Corte di giustizia. |
1. DEFINIZIONE DI «VETTORE ASSOCIATO»
4. |
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 80/2009 definisce il vettore associato nei termini sotto riportati. Le definizioni di «partecipazione al capitale» e di «controllo» aggiungono ulteriore chiarezza a questa definizione:
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5. |
Le citate definizioni si riferiscono ai diversi mezzi che offrono la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulla gestione degli affari del venditore del sistema CRS, con particolare riguardo alla partecipazione al capitale. E invero, la definizione di «controllo» comprende situazioni nelle quali la proprietà conferisce la possibilità di esercitare un'influenza determinante sul venditore del sistema. Tuttavia, nella definizione «vettore associato», il codice di condotta aggiunge un riferimento esplicito alla partecipazione al capitale di un venditore di sistema, ai diritti collegati o alla rappresentanza in un organo direttivo e all'influenza determinante che la partecipazione può conferire al vettore aereo o all'operatore ferroviario sulla gestione delle attività del venditore di sistema. |
2. ACCERTAMENTO DELLO STATUS DI «VETTORE ASSOCIATO»
6. |
I concetti di «controllo» e «influenza determinante» sono capitali per poter stabilire cosa si intenda per «vettore associato». La definizione di «controllo» contenuta nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 80/2009, è identica alla definizione di controllo che figura all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («il regolamento sulle fusioni») (1). Ne consegue che i concetti di «controllo» e «influenze determinanti» devono essere interpretati nello stesso modo indicato nella comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 95 del 16 aprile 2008, ed in particolare nei capitoli II.2 e II.3. Il testo che segue delinea le nozioni fondamentali che acquistano rilievo ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 80/2009. |
2.1. Mezzi che consentono di acquisire un'influenza determinante
7. |
Si definisce «controllo» la possibilità di esercitare un'influenza determinante su una determinata impresa. Non è necessario che l'influenza determinante sia effettivamente esercitata nel presente o possa esserlo nel futuro. La possibilità di esercitare un'influenza determinante può essere acquisita in vari modi, tra i quali:
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2.2. Il caso di un unico «vettore associato»
8. |
Un solo vettore associato o un solo operatore ferroviario possono esercitare un'influenza determinante sul venditore di sistema. Si possono distinguere due situazioni nelle quali un'impresa eserciti — da sola — tale controllo (controllo esclusivo). Nel primo caso, l'impresa che esercita il controllo esclusivo ha il potere di determinare le decisioni strategiche commerciali dell'altra impresa. Questo potere si consegue, tipicamente, attraverso l'acquisizione della maggioranza dei diritti di voto. A questo riguardo l'espressione «influenza determinante» significa il potere di prendere decisioni in merito alla linea di stratega commerciale dell'impresa. In secondo luogo, si verifica una situazione di controllo esclusivo quando un unico azionista è in grado di opporre il suo veto a decisioni strategiche in seno ad una determinata impresa ma, da solo, non ha il potere di imporre che tali decisioni vengano prese (è, questo, il cosiddetto controllo esclusivo negativo). In queste circostanze «l'influenza determinante» significa il potere di bloccare l'adozione delle decisioni strategiche societarie. |
9. |
Il controllo unico può essere acquisito in via di fatto e/o in via di diritto. |
10. |
Il controllo esclusivo, cioè quello esercitato da un'unica impresa, viene di norma acquisito de jure quando un'impresa controlla la maggioranza dei diritti di voto di una società. Perfino nel caso di controllo di minoranza può verificarsi un controllo esclusivo de jure quando una partecipazione di minoranza sia corredata da particolari diritti (ad esempio, dal potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o del consiglio d'amministrazione). |
11. |
Si può parimenti presumere che un azionista minoritario eserciti un controllo esclusivo di fatto quando, ad esempio a motivo della sua partecipazione, del profilo storico dei comportamenti di voto all'assemblea generale e della posizione degli altri azionisti è probabile che ottenga una maggioranza stabile nell'assemblea degli azionisti. Tutto ciò dipenderà da fattori come la dispersione delle altre azioni (quelle non in suo possesso), dai legami strutturali ed economici fra gli azionisti e dagli interessi strategici degli altri azionisti all'interno di quella determinata società. Questi criteri dovranno essere valutati caso per caso prendendo in considerazione i prevedibili cambiamenti della presenza degli azionisti che potrebbero verificarsi in futuro in conseguenza di un cambiamento della struttura proprietaria e di controllo del venditore di sistemi. |
2.3. Il caso di una pluralità di «vettori associati»
12. |
Vari vettori aerei e/o operatori ferroviari possono esercitare congiuntamente un'influenza decisiva su un venditore di sistemi. |
13. |
La forma più evidente di un controllo di questo tipo si verifica quando esistono soltanto due imprese madri che si sono equamente ripartite i diritti di voto nella società del venditore di sistemi. Tuttavia, può esistere un controllo congiunto anche quando non vi sia parità tra le due imprese madri in relazione ai voti o alla rappresentanza negli organi decisionali oppure quando le imprese madri siano più di due. Questa ipotesi si verifica quando gli azionisti di minoranza fruiscono di diritti supplementari attraverso i quali possono bloccare decisioni determinanti ai fini della strategia dell'impresa comune. Questi diritti di veto possono scaturire dallo statuto o dall'atto costitutivo dell'impresa comune (joint venture) oppure derivare da un accordo stipulato fra le imprese madri (ad esempio un patto parasociale). |
14. |
Questi diritti di veto devono riguardare le decisioni strategiche che investono la politica commerciale della società e devono andare al di là dei diritti di veto ordinariamente riconosciuti agli azionisti di minoranza per tutelare i propri interessi finanziari nell'impresa comune. La normale tutela dei diritti degli azionisti di minoranza riguarda le decisioni che investono l'esistenza stessa dell'impresa comune, come le modifiche dello statuto, gli aumenti o le riduzioni di capitale, la messa in liquidazione, eccetera. |
15. |
Per contro, i diritti di veto che conferiscono poteri di controllo sulla società riguardano in genere decisioni relative a aspetti come il bilancio, il piano industriale (nella misura in cui questo specifica dettagli che non siano generiche dichiarazioni sugli obiettivi dell'impresa), i grandi investimenti (nella misura in cui la loro entità non sia così elevata da configurare il diritto di veto piuttosto come protezione normale degli interessi degli azionisti di minoranza) o la nomina degli amministratori. |
16. |
Anche in assenza di specifici diritti di veto, due o più imprese che detengano una partecipazione di minoranza in un venditore di sistemi possono comunque assumerne il controllo congiunto. L'ipotesi si verifica quando gli azionisti di minoranza possiedano, globalmente considerati, la maggioranza dei diritti di voto e agiscono di comune intesa in sede di votazione. Questa azione comune può derivare o da un accordo giuridicamente vincolante o, eccezionalmente, può verificarsi semplicemente de facto quando esista una forte comunanza di interessi fra gli azionisti di minoranza interessati. |
17. |
Per quanto attiene alle partecipazioni di minoranza, occorre notare che il codice di condotta intende istituire una precisa distinzione tra la partecipazione puramente finanziaria al capitale del venditore di sistemi e il ruolo, più attivo, del vettore aereo nella gestione degli affari del venditore di sistemi. Attraverso una forte presenza nei processi decisionali del venditore del sistema il vettore aereo o l'operatore ferroviario può essere indotto a influire sulle decisioni commerciali del venditore del sistema in una direzione che potrebbe falsare la concorrenza nel settore aereo o ferroviario. Con riguardo alla distribuzione dei suoi prodotti, il vettore associato potrebbe anche essere tentato di favorire il proprio CRS discriminando gli altri. |
18. |
Questa distinzione è importante quando i vettori aerei o gli operatori ferroviari sono azionisti di minoranza di un venditore di sistemi. Quando un partecipazione del genere conferisce al vettore o all'operatore ferroviario in questione diritti più ampi di quelli normalmente attribuiti agli azionisti di minoranza per tutelare i propri interessi finanziari, oppure quando il vettore aereo o l'operatore ferroviario è in grado, da solo o insieme ad altri azionisti, di orientare le decisioni commerciali del venditore di sistemi rispetto ad altri vettori partecipanti, il vettore aereo o l'operatore ferroviario deve allora essere considerato come vettore associato. |
3. ASPETTI PROCEDURALI
19. |
La Commissione, reagendo a esposti o denuncie o agendo di propria iniziativa, può procedere ad indagini sulle presunte infrazioni al codice di condotta. Le indagini devono svolgersi secondo il principio di buona amministrazione. Per quanto riguarda le presunte violazioni degli obblighi del vettore associato ad un venditore di sistemi, le verifiche della Commissione consisteranno in primo luogo a determinare se il vettore aereo o l'operatore ferroviario debbano considerarsi come vettori associati al venditore del sistema. |
20. |
L'articolo 14 del codice di condotta conferisce alla Commissione tutti i necessari poteri di accertamento per procurarsi le informazioni necessarie per una valutazione. Infatti, la Commissione può chiedere alle imprese o alle associazioni di imprese di fornirle tutte le informazioni necessarie, compresa la presentazione di audit specifici, anche sugli aspetti disciplinati dall'articolo 10, che contiene norme specifiche o obblighi per i vettori associati. |
21. |
Inoltre, l'articolo 12 impone a ogni venditore di sistemi di presentare, ogni quattro anni, una relazione certificata in maniera indipendente che descriva nei dettagli la sua struttura proprietaria e il suo modello di gestione. La Commissione ha facoltà di chiedere un siffatto rapporto in qualsiasi momento. Gli articoli 12 e 14 consentono quindi alla Commissione di raccogliere tutte le informazioni pertinenti per determinare quale sia lo status del vettore aereo o dell'operatore ferroviario in relazione alla definizione di vettore associato. |
22. |
Questa valutazione avverrà in genere in base ad un'analisi della documentazione che descrive in dettaglio la struttura di controllo e la struttura proprietaria del venditore del sistema, come ad esempio il suo statuto o atto costitutivo e gli accordi tra azionisti. Può anche valutare altri documenti di rilievo come i verbali delle riunioni del Consiglio d'amministrazione o di altri organi direttivi. |
23. |
Se il vettore aereo o l'operatore ferroviario viene effettivamente riconosciuto «vettore associato» la Commissione avvierà un'indagine su eventuali presunte violazioni del codice di condotta da parte di tale vettore. L'articolo 16 del codice di condotta, che conferisce alla Commissione maggiori poteri ai fini della raccolta dei dati necessari, definisce le procedure da seguire e sancisce l'obbligo di non rivelare segreti commerciali. |
24. |
Se dovesse constatare l'effettiva sussistenza di tali violazioni, la Commissione ha facoltà di adottare le decisioni opportune per porre fine alla violazione. La Commissione può anche infliggere un'ammenda all'impresa che ha violato il codice di condotta. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.