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Document 52009DC0494

    Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - Relazione annuale al Consiglio e al Parlamento Europeo sull'attività dell'unità centrale EURODAC nel 2008

    /* COM/2009/0494 def. */

    52009DC0494

    Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - Relazione annuale al Consiglio e al Parlamento Europeo sull'attività dell'unità centrale EURODAC nel 2008 /* COM/2009/0494 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 25.9.2009

    COM(2009) 494 definitivo

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    Relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attività dell'unità centrale EURODAC nel 2008

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    Relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attività dell'unità centrale EURODAC nel 2008

    1. INTRODUZIONE

    1.1. Campo d'applicazione

    Ai sensi del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l' "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (di seguito, "regolamento Eurodac")[1], la Commissione è tenuta a trasmettere annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attività dell'unità centrale[2]. La presente sesta relazione annuale contiene dati relativi al 2008 sulla gestione e sulle prestazioni del sistema e valuta la produzione e l'economicità di EURODAC e la qualità del servizio della sua unità centrale.

    1.2. Sviluppi giuridici e politici

    Per affrontare le problematiche (legate all'efficacia del regolamento EURODAC e al miglioramento del sostegno del sistema per facilitare l'applicazione del regolamento Dublino) evidenziate nella relazione sulla valutazione del sistema di Dublino pubblicata nel giugno 2007 (di seguito, "relazione di valutazione")[3], il 3 dicembre 2008 la Commissione ha avanzato una proposta di modifica del regolamento EURODAC[4].

    Nel 2008 il campo di applicazione territoriale del regolamento EURODAC è stato ampliato per includervi la Svizzera, che (dopo aver notificato alla Commissione la sua idoneità a partecipare al sistema ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), del regolamento EURODAC) ha aderito a EURODAC il 12 dicembre 2008[5].

    2. L'UNITÀ CENTRALE EURODAC[6]

    2.1. Gestione del sistema

    Alla luce del crescente aumento dei dati da gestire (alcune categorie di operazioni vengono conservate in memoria per dieci anni), della normale obsolescenza della piattaforma tecnica (consegnata nel 2001) e dell'imponderabile evoluzione del volume delle operazioni EURODAC a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri[7], è in corso un potenziamento del sistema che dovrebbe concludersi entro il primo trimestre del 2010. Nel 2006 la Commissione ha sottoscritto il contratto per la rete di servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (s-TESTA). Nel corso del 2007 la migrazione dei dati degli Stati membri dalla rete TESTA II, precedentemente in uso, alla rete s-TESTA è iniziata con 18 Stati membri i cui dati sono stati trasferiti nel nuovo sistema che garantisce maggiore sicurezza e affidabilità, e nel 2008 sono migrati i dati dei restanti Stati membri.

    2.2. Qualità del servizio ed economicità

    La Commissione si è impegnata al massimo per fornire un servizio di alta qualità agli Stati membri che costituiscono gli utenti finali dell'unità centrale EURODAC[8]. Nel 2008, il tempo di operatività dell'unità centrale EURODAC è stato del 99,84%.

    Nel 2008 sono state registrate due "false risposte pertinenti", ossia identificazioni sbagliate da parte dell'AFIS, che si aggiungono all'unica registrata nel 2007. Gli Stati membri, che hanno il compito di verificare immediatamente tutte le risposte ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento EURODAC, non hanno però l'obbligo di notificare alla Commissione le risposte false[9]. Tuttavia, con un totale di tre risposte false su oltre 1,5 milioni di ricerche e oltre 300 000 risposte pertinenti, il sistema può ritenersi ancora altamente accurato.

    La spesa per mantenere e gestire l'unità centrale nel 2008 è stata di 605 720,67 euro. Si tratta di una diminuzione rispetto all'anno precedente, dovuta al fatto che le cifre del 2007 comprendevano i costi del necessario potenziamento della capacità del sistema di continuità operativa[10]. Rispetto agli anni precedenti (2004-2005-2006), tuttavia, la spesa per il 2008 rimane comunque superiore, essendo aumentati i costi di manutenzione del sistema.

    È stato possibile far fronte alla spesa di EURODAC grazie alla gestione razionale da parte della Commissione delle risorse e delle infrastrutture esistenti, quali l'utilizzo della rete s-TESTA.

    La Commissione ha anche fornito (con il programma IDABC) i servizi di comunicazione e di sicurezza per lo scambio dei dati tra l'unità centrale e le unità nazionali. A tali spese, inizialmente a carico dei singoli Stati membri a norma dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento, ha successivamente provveduto la Commissione grazie all'utilizzo delle infrastrutture comuni già esistenti, generando così risparmi per i bilanci nazionali.

    2.3. Protezione e sicurezza dei dati

    L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento EURODAC stabilisce una categoria di operazioni e prevede la possibilità di effettuare "ricerche speciali" su richiesta del soggetto i cui dati sono conservati nella banca dati centrale al fine di tutelare i diritti dell'interessato ad accedere ai dati che lo riguardano.

    Nel 2008 si è registrata una netta diminuzione delle "ricerche speciali": 56 contro 195 nel 2007, pari a un calo del 71,3%.

    Uno sviluppo positivo riguarda il numero di Stati membri che ricorrono a "ricerche speciali", che si è quasi dimezzato (8 contro 15 negli anni precedenti).

    Tuttavia, come ribadito nelle precedenti relazioni annuali e nella relazione di valutazione, la Commissione è pur sempre preoccupata da questa prassi che giudica ancora troppo frequente. Per monitorare meglio il fenomeno, la Commissione ha previsto, nella proposta di modifica del regolamento EURODAC, l'obbligo per gli Stati membri di inviare una copia della richiesta di accesso dell'interessato all'autorità nazionale di controllo competente.

    Di concerto con il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), la Commissione si impegna ad adottare misure contro gli Stati membri che persistano nell'abuso di una norma così importante sulla protezione dei dati.

    3. CIFRE E CONCLUSIONI

    L'allegato alla presente relazione annuale contiene le tabelle con i dati reali prodotte dall'unità centrale nel periodo 1.1.2008 – 31.12.2008. Le statistiche EURODAC si basano sui rilievi dattiloscopici di tutti i soggetti di età non inferiore a 14 anni che abbiano presentato domanda di asilo negli Stati membri, che siano stati fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna di uno Stato membro, o che siano illegalmente presenti sul territorio di uno Stato membro (qualora le autorità competenti ritengano necessario verificare se già esista un'eventuale domanda di asilo).

    Occorre sottolineare che i dati EURODAC relativi alle domande di asilo non sono confrontabili con quelli di Eurostat, essendo questi ultimi basati sulle statistiche fornite mensilmente dai ministeri della Giustizia e dell'Interno. Queste differenze sono dovute a diverse ragioni metodologiche: primo, i dati Eurostat comprendono tutti i richiedenti asilo, di qualunque età; secondo, i dati sono raccolti operando una distinzione tra le domande di asilo presentate durante il mese di riferimento (che possono includere anche le domande ripetute) e le domande presentate per la prima volta.

    3.1. Operazioni riuscite

    Un' "operazione riuscita" è un'operazione elaborata correttamente dall'unità centrale che non sia stata respinta per un problema di validazione dei dati, per errore nei rilievi dattiloscopici o per scarsa qualità[11].

    Nel 2008 l'unità centrale ha ricevuto complessivamente 357 421 operazioni riuscite, il che rappresenta un incremento globale del 19,1 % rispetto al 2007 (300 018). Per quanto concerne il numero di operazioni riguardanti i richiedenti asilo (" categoria 1 "[12]), la tendenza al rialzo del 2007 si è confermata nel 2008: le statistiche EURODAC rivelano un aumento dell'11,3% (219 557) rispetto al 2007 (197 284). Tale incremento rispecchia l'aumento generale delle domande di asilo presentate nel 2008 nell'UE.

    Nel 2008 è cambiato anche il dato relativo al numero delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna (" categoria 2 "[13]). Dopo un calo dell'8% tra il 2006 e il 2007 (38 173), nel 2008 il numero di operazioni è aumentato del 62,3% (61 945). Italia (32 052 contro 15 053 nel 2007), Grecia (20 012 contro 11 376 nel 2007) e Spagna (7 068 contro 9 044 nel 2007) immettono nel sistema la stragrande maggioranza dei dati dattiloscopici di categoria 2, seguite da Ungheria (1 220), Regno Unito (344) e Bulgaria (307). Nel 2008 sette Stati membri (Repubblica ceca, Estonia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia e Portogallo) non hanno inserito nel sistema nessuna operazione di "categoria 2". La questione della divergenza tra il numero di dati di "categoria 2" trasmessi a EURODAC e altre fonti di statistiche relative al volume di attraversamenti irregolari delle frontiere negli Stati membri, evidenziata dalle statistiche EURODAC, è probabilmente in gran parte dovuta alla definizione vaga contenuta nell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento EURODAC[14], e sarà chiarita nel quadro dell'attuale revisione del regolamento EURODAC.

    Per quanto concerne l'inserimento facoltativo[15] delle operazioni di " categoria 3 "[16] (dati relativi a soggetti fermati perché illegalmente soggiornanti sul territorio di uno Stato membro), nel 2008 si è registrato un aumento significativo delle operazioni inserite. Dopo un lieve incremento tra il 2006 e il 2007 (64 561), nel 2008 il numero di operazioni è salito a 75 919, pari a un aumento del 17,6%. Irlanda e Malta rimangono i soli Stati membri che non hanno trasmesso operazioni di "categoria 3".

    3.2. "Risposte pertinenti"

    3.2.1. Risposte pertinenti – confronto tra categoria 1 e categoria 1

    La tabella 3 dell'allegato riporta, per ogni Stato membro, il dato relativo alle domande di asilo corrispondenti a quelle già registrate in un altro Stato membro ("risposte pertinenti straniere") o nel medesimo ("risposte pertinenti locali"[17]), fornendo anche un'indicazione dei movimenti secondari dei richiedenti asilo nell'UE. A parte i percorsi "logici" tra Stati membri vicini, si può notare come in Francia e in Belgio un elevato numero di richiedenti asilo (1 739 e 625 rispettivamente) abbia precedentemente presentato domanda in Polonia, o come le risposte pertinenti straniere in Grecia (316) e in Italia (680) siano in massima parte correlabili a domande presentate precedentemente nel Regno Unito. In quest'ultimo caso i flussi dei dati sono simmetrici e la maggior parte delle risposte pertinenti relative a operazioni di "categoria 1" effettuate dal Regno Unito trova rispondenza nei dati trasmessi dall'Italia (768). È interessante notare che il 42,2% delle domande successive globali è stato presentato nello stesso Stato membro in cui è stata introdotta la prima domanda. Per quanto riguarda Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Polonia e Regno Unito, ben oltre la metà delle domande successive è stata presentata nello stesso Stato membro.

    3.2.2. Domande di asilo multiple

    Su un totale di 219 557 domande di asilo registrate in EURODAC nel 2008, 38 445 sono "multiple", il che significa che le impronte digitali di 38 445 soggetti risultano già registrate come operazioni di "categoria 1" (nel medesimo Stato membro o in uno Stato membro diverso). Ad una prima lettura delle statistiche del sistema sembrerebbe pertanto che, nel 2008, il 17,5% delle domande di asilo fosse costituito da domande successive (ossia presentate due o più volte), con un aumento dell'1,5% rispetto all'anno precedente. La trasmissione di un'operazione di "categoria 1" non significa tuttavia che la persona in questione debba necessariamente aver presentato un'altra domanda di asilo. Infatti la prassi in atto in alcuni Stati membri di rilevare le impronte digitali al momento della ripresa in carico a norma del regolamento Dublino falsa le statistiche relative alle domande multiple: rilevare e trasmettere nuovamente le impronte digitali del richiedente al momento dell'arrivo dopo un trasferimento a norma del regolamento Dublino induce erroneamente a credere che il richiedente abbia fatto una nuova domanda. La Commissione intende risolvere questo problema introducendo nella proposta di modifica del regolamento EURODAC il divieto di registrare i trasferimenti come nuove domande di asilo.

    3.2.3. Risposte pertinenti – confronto tra categoria 1 e categoria 2

    Queste risposte pertinenti danno un'indicazione dell'itinerario percorso dai soggetti entrati irregolarmente nel territorio UE prima di presentare domanda di asilo. Come nell'anno precedente, le risposte pertinenti riguardano per lo più i dati trasmessi dalla Grecia e dall'Italia e in misura molto minore dalla Spagna e dall'Ungheria. La maggior parte di queste risposte pertinenti sono "locali" (il che significa che i soggetti entrati irregolarmente in un paese presentano poi domanda di asilo direttamente in quel paese[18]). Considerando la totalità degli Stati membri, più della metà (64,4%) dei soggetti fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna che intendono chiedere asilo, presentano domanda nello stesso Stato in cui sono entrati irregolarmente.

    La maggioranza di coloro che sono entrati illegalmente nell'Unione dalla Grecia con l'intento di recarsi altrove si dirige in genere nel Regno Unito, in Norvegia, in Italia e nei Paesi Bassi. Quanti entrano attraverso l'Italia nella maggior parte dei casi proseguono alla volta del Regno Unito, della Norvegia, della Svizzera[19] e della Svezia. Chi entra dalla Spagna molto spesso è diretto in Francia e in Italia, mentre coloro che entrano dall'Ungheria si dirigono principalmente in Austria.

    3.2.4. Risposte pertinenti – confronto tra categoria 3 e categoria 1

    Queste risposte pertinenti danno un'indicazione del paese in cui i clandestini hanno presentato la prima domanda di asilo prima di trasferirsi in un altro Stato membro. Occorre, però, tener presente che l'operazione di categoria 3 non è obbligatoria e che non tutti gli Stati membri effettuano questo controllo in maniera sistematica.

    Dai dati disponibili emerge che, come negli anni precedenti, i soggetti fermati perché illegalmente soggiornanti in Germania spesso risultavano aver già presentato domanda di asilo in Svezia o in Austria, e quelli fermati perché illegalmente soggiornanti in Francia di solito avevano già chiesto asilo nel Regno Unito o in Italia. Quale sviluppo recente, risulta che la maggior parte dei richiedenti asilo che hanno presentato la prima domanda di asilo in Italia è illegalmente presente in Norvegia. Va sottolineato che in media circa il 19,6% dei soggetti in posizione irregolare sul territorio di uno Stato aveva precedentemente presentato domanda in un altro Stato membro.

    3.3. Ritardo nelle operazioni

    Allo stato attuale, il regolamento EURODAC prevede solo un termine molto vago per la trasmissione delle impronte digitali, il che nella pratica può dare adito a notevoli ritardi. Questo aspetto è di cruciale importanza perché un ritardo nella trasmissione dei dati può determinare situazioni in cui si vengono a violare i criteri per la determinazione dello Stato competente sanciti dal regolamento Dublino. Nelle precedenti relazioni annuali era già stata evidenziata la questione della trasmissione delle impronte digitali all'unità centrale EURODAC eccessivamente posticipata rispetto al loro rilevamento, e, nella relazione di valutazione, era stata considerata come la conseguenza di un problema di attuazione.

    Dopo il miglioramento dell'anno precedente, nel 2008 si è registrato un aumento globale dei ritardi di trasmissione, con il risultato peggiore di 22,09 giorni[20]. La Commissione deve ribadire che una trasmissione effettuata in ritardo può causare un'errata attribuzione della competenza a uno Stato membro nelle due diverse ipotesi illustrate nella precedente relazione annuale del 2006: le "risposte sbagliate"[21] e le "risposte mancate"[22].

    Il peggioramento nella trasmissione delle impronte digitali si ripercuote chiaramente sul numero di "risposte mancate" e di "risposte sbagliate".

    Nel 2008 l'unità centrale ha rilevato 450 "risposte mancate", 7,5 volte superiori rispetto a quelle del 2007 (60), e 324 "risposte sbagliate" (233 nel 2007). Sulla base di tali risultati, la Commissione sollecita nuovamente gli Stati membri a fare il massimo per inviare i dati nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 4 e 8 del regolamento EURODAC.

    Nella proposta di modifica del regolamento EURODAC, la Commissione ha indicato un termine di 48 ore per la trasmissione dei dati all'unità centrale EURODAC.

    3.4. Qualità delle operazioni

    Sulla totalità degli Stati membri la media delle operazioni respinte nel 2008 è del 6,4%, simile a quella registrata per gli anni precedenti (2006: 6,03%, 2007: 6,13%). Sei Stati membri hanno registrato una percentuale di operazioni respinte superiore al 10% Estonia (26, 67%), Malta, Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito. La percentuale si è attestata al di sopra della media in tredici Stati membri. Occorre sottolineare che la percentuale delle operazioni respinte non dipende dalla tecnologia o dalla debolezza del sistema. Le cause vanno ricercate principalmente nella scarsa qualità delle immagini delle impronte digitali inviate dagli Stati membri, nell'errore umano o nell'errata configurazione dei dispositivi dello Stato che le trasmette. D'altra parte va ricordato che in alcuni casi tali cifre comprendono più tentativi di invio delle stesse impronte digitali respinte dal sistema per scarsa qualità. Pur riconoscendo che alcuni ritardi possono dipendere dall'impossibilità temporanea di rilevare le impronte digitali (ad esempio perché i polpastrelli sono lesionati o perché altre condizioni di salute impediscono un rilevamento rapido delle impronte digitali), la Commissione ribadisce il problema, già evidenziato nelle precedenti relazioni annuali, della percentuale generalmente elevata delle operazioni respinte e sollecita gli Stati membri a garantire un addestramento mirato degli operatori EURODAC nazionali e a configurare correttamente i loro dispositivi al fine di ridurre tale incidenza.

    4. CONCLUSIONI

    Anche nel 2008 l'unità centrale EURODAC ha fornito risultati molto soddisfacenti in termini di tempistica, risultati, sicurezza ed economicità.

    Il totale delle operazioni di "categoria 1" immesse in EURODAC è aumentato come naturale conseguenza dell'incremento globale delle domande di asilo nell'UE nel 2008. Il numero delle operazioni di "categoria 2" è salito del 62,3% mentre quello delle operazioni di "categoria 3" è aumentato del 17,6%.

    Continua a destare preoccupazione il recente aumento dell'eccessivo ritardo nella trasmissione dei dati all'unità centrale EURODAC.

    Tabella 1: Unità centrale EURODAC - contenuto della banca dati al 31.12.2008

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    Tabella 2: Operazioni riuscite inviate all'unità centrale EURODAC nel 2008

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    Tabella 3: Risposte pertinenti – confronto tra categoria 1 e categoria 1, anno 2008

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    Tabella 4: Risposte pertinenti – confronto tra categoria 1 e categoria 2, anno 2008

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    Tabella 5: Risposte pertinenti – confronto tra categoria 3 e categoria 1, anno 2008

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    Tabella 6: Percentuale operazioni respinte, anno 2008

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    Tabella 7: Tempo medio tra rilevamento delle impronte digitali e trasmissione all'unità centrale EURODAC, anno 2008

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    Tabella 8: Risposte sbagliate – confronto tra categoria 1 e categoria 1, anno 2008

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    Tabella 9: Risposte pertinenti mancate CAT1/CAT2 per ritardo di trasmissione di dati CAT2, anno 2008

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    Tabella 10: Risposte pertinenti – confronto con i dati congelati (articolo 12 del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio), anno 2008

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    Tabella 11: Operazioni di categoria 9 per Stato membro, anno 2008

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    [1] GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

    [2] Articolo 24, paragrafo 1, del regolamento EURODAC.

    [3] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Relazione sulla valutazione del sistema di Dublino", COM (2007) 299 definitivo {SEC(2007) 742}.

    [4] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento Dublino, COM(2008) 825.

    [5] La Commissione ha fornito assistenza alla Svizzera per collegarsi al sistema EURODAC, anche per i test di funzionamento iniziali.

    [6] Nella prima relazione annuale sulle attività dell'unità centrale EURODAC figurano una descrizione generale dell'unità centrale EURODAC e la definizione di tutti i diversi tipi di operazione elaborati dall'unità centrale e di risposte pertinenti che ne possono derivare. Si veda il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Prima relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività dell'unità centrale EURODAC", SEC (2004) 557, pag. 6.

    [7] Tutti gli Stati membri dell'Unione europea, più la Norvegia e l'Islanda, applicano i regolamenti Dublino e EURODAC, pertanto in questo contesto per "Stati membri" sono da intendersi i 29 Stati che hanno accesso alla banca dati EURODAC.

    [8] Questi servizi comprendono non soltanto quelli forniti dall'unità centrale, come per esempio la capacità di correlare i dati, di conservarli, ecc., ma anche i servizi di comunicazione e di sicurezza per la trasmissione dei dati tra l'unità centrale e i punti nazionali di accesso.

    [9] Nella revisione del regolamento EURODAC la Commissione propone di imporre agli Stati membri l'obbligo di comunicare tutte le risposte false.

    [10] Il sistema di continuità operativa è usato in caso di indisponibilità dell'unità centrale e ha capacità di test per consentire agli Stati membri e ai paesi in via d'adesione di testare nuove soluzioni.

    [11] La tabella 2 dell'allegato mostra in dettaglio le operazioni riuscite per Stato membro e per categoria, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008.

    [12] Dati relativi alle domande di asilo . Trasmissione di impronte digitali (immagini deca dattiloscopiche) di richiedenti asilo per il confronto con quelle di altri richiedenti che hanno presentato domanda in un altro Stato membro. Gli stessi dati sono poi confrontati con quelli di "categoria 2" (v. sotto). Questi dati vengono conservati per 10 anni ad eccezione di casi particolari previsti dal regolamento (ad esempio qualora venga acquisita la cittadinanza di uno Stato membro), in cui i dati dell'interessato vengono cancellati.

    [13] Dati relativi agli stranieri fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna e non respinti . Questi dati (immagini deca dattiloscopiche) sono destinati solo a essere memorizzati per poi essere confrontati con quelli trasmessi successivamente all'unità centrale. Vengono conservati per due anni ad eccezione dei casi in cui vengono tempestivamente cancellati a seguito del rilascio del permesso di soggiorno, dell'abbandono del territorio dello Stato membro o dell'acquisizione della cittadinanza da parte dell'interessato.

    [14] "Ciascuno Stato membro procede tempestivamente, in conformità delle salvaguardie previste dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di stranieri di età non inferiore a quattordici anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti ."

    [15] Per poi confrontare i dati relativi ai cittadini di paesi terzi fermati perché illegalmente presenti sul territorio di uno Stato membro con le impronte digitali dei richiedenti asilo precedentemente registrate nel sistema.

    [16] Dati relativi agli stranieri illegalmente presenti in uno Stato membro . Tali dati non vengono conservati ma solo confrontati con i dati dei richiedenti asilo già presenti nella banca dati centrale. La trasmissione di questa categoria di dati da parte degli Stati membri è facoltativa.

    [17] I dati statistici relativi alle risposte pertinenti locali riportati nelle tabelle possono non corrispondere necessariamente alle risposte trasmesse dall'unità centrale e registrate dagli Stati membri. Ciò è dovuto al fatto che gli Stati membri non sempre si avvalgono di questa facoltà, sancita dall'articolo 4, paragrafo 4, che impone all'unità centrale di effettuare il confronto con i dati già presenti nella banca dati centrale. Tuttavia, persino ove gli Stati membri non si avvalgano di questa facoltà, per ragioni tecniche l'unità centrale deve sempre effettuare un confronto con tutti i dati (nazionali e stranieri) presenti nella memoria dell'unità centrale. In questi casi concreti, anche in presenza di una rispondenza con i dati nazionali, l'unità centrale si limiterà a rispondere "nessuna risposta pertinente" perché da parte dello Stato membro non è stato richiesto alcun confronto fra i dati trasmessi e i dati già presenti nella banca dati.

    [18] Poiché la richiesta di asilo annulla la posizione irregolare dovuta all'ingresso illegale, qualora il soggetto fermato alla frontiera chieda contemporaneamente asilo, non è necessario inviare un'operazione di "categoria 2".

    [19] Le statistiche relative alla Svizzera vanno valutate tenendo conto del fatto che questo paese ha aderito a EURODAC solo il 12 dicembre 2008, pertanto rappresentano meno di tre settimane di attività nel sistema.

    [20] Media annuale dei ritardi di trasmissione di una categoria di dati dello Stato membro con i risultati peggiori.

    [21] Nell'ipotesi della cosiddetta " risposta sbagliata ", un cittadino di un paese terzo presenta domanda d'asilo in uno Stato membro (A) dove gli vengono rilevate le impronte digitali. Nelle more della loro trasmissione all'unità centrale (operazione di categoria 1), l'interessato potrebbe recarsi in un altro Stato membro (B) e presentare una nuova domanda di asilo . Qualora lo Stato membro B invii le impronte digitali per primo, quelle trasmesse dallo Stato membro A verrebbero memorizzate nella banca dati centrale successivamente rispetto a quelle dello Stato B generando così una risposta pertinente fra i dati dello Stato B e quelli dello Stato A. Pertanto la competenza a espletare la procedura di asilo verrebbe attribuita allo Stato B anziché a quello A, nel quale invece era stata formulata la prima domanda di asilo.

    [22] Nell'ipotesi della cosiddetta " risposta mancata ", un cittadino di un paese terzo viene fermato in relazione all' attraversamento irregolare di una frontiera esterna e le autorità dello Stato membro (A) in cui è entrato gli rilevano le impronte digitali. Nelle more della loro trasmissione all'unità centrale (operazione di categoria 2), l'interessato potrebbe recarsi in un altro Stato membro (B) e presentare domanda di asilo . Le impronte digitali saranno rilevate quindi anche dalle autorità dello Stato membro B. Qualora lo Stato B invii per primo le impronte digitali (operazione di categoria 1), presso l'unità centrale verrebbe memorizzata per prima un'operazione di categoria 1 e di conseguenza lo Stato membro competente ad esaminare la domanda sarebbe lo Stato B anziché lo Stato A. Quando poi sarà effettuata l'operazione di categoria 2, la risposta pertinente andrà persa in quanto i dati di categoria 2 non sono interrogabili.

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