Wählen Sie die experimentellen Funktionen, die Sie testen möchten.

Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.

Dokument 52008PC0775

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi {SEC(2008) 2858} {SEC(2008) 2859}

/* COM/2008/0775 def. - CNS 2008/0220 */

52008PC0775

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi {SEC(2008) 2858} {SEC(2008) 2859} /* COM/2008/0775 def. - CNS 2008/0220 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 13.11.2008

COM(2008) 775 definitivo

2008/0220 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2008) 2858}{SEC(2008) 2859}

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha sottolineato la necessità di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento nell'intera Unione europea e nei singoli Stati membri, in particolare elaborando meccanismi più efficaci di reazione alle crisi. In tale ambito il Consiglio ha insistito sulla necessità di rivedere i meccanismi comunitari di stoccaggio del petrolio, in relazione soprattutto alla disponibilità di petrolio in caso di crisi e ponendo l'accento sulla complementarità con il meccanismo di crisi dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE).

Il mandato del Consiglio europeo conferma la posizione della Commissione, secondo la quale è opportuno porre rimedio alle lacune del sistema attuale. Benché a tutt'oggi nessun sistema di uno Stato membro si sia trovato nell'incapacità di fornire i quantitativi occorrenti in caso di crisi o sia stato giudicato inadeguato, ad esempio dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, il numero e la natura delle procedure di infrazione nei casi particolari sollevano dubbi sulle pratiche attuali, soprattutto se si prendono in considerazione altre prove indirette di irregolarità eventualmente esistenti nel sistema attuale, apportate ad esempio da attività e/o valutazioni dell'AIE e/o della Commissione.

In particolare l'analisi del sistema attuale evidenzia lacune che potrebbero impedirne il corretto funzionamento in caso di interruzione degli approvvigionamenti. Non è sicuro che i sistemi esistenti possano garantire che le scorte detenute per le situazioni d'urgenza siano completamente disponibili e utilizzabili per rispondere alle necessità. L'Unione europea non dispone peraltro neppure di procedure di intervento coordinate, cosa che rende in pratica assai difficile l'adozione di decisioni rapide e di misure efficaci, essenziali in caso di crisi. Inoltre appare auspicabile un migliore adeguamento alle norme dell'AIE riconosciute a livello internazionale, in quanto ciò consentirebbe di migliorare il contributo delle scorte comunitarie all'azione dell'AIE.

Le lacune in questione potrebbero impedire al sistema di fornire i risultati previsti in caso di crisi, con il rischio di provocare notevoli danni all'economia. Data l’importanza del ruolo svolto dal petrolio nelle economie e nelle società moderne, i costi provocati sarebbero enormi, come dimostrato dalla valutazione dell'impatto. In tali circostanze, sarebbe irresponsabile attendere che tali situazioni si verifichino.

Nel sistema attuale si annida un certo parassitismo: gli Stati membri che dispongono di sistemi forse meno affidabili possono contare sui paesi che dispongono di accordi solidi. Tuttavia questa situazione compromette la preparazione alle situazioni d’urgenza dell'intera Unione europea.

In generale la revisione è intesa a proseguire il rafforzamento del sistema, ottimizzando al contempo gli obblighi amministrativi degli Stati membri. Il dispositivo per gli interventi di urgenza deve essere maggiormente conforme alle necessità dell'Unione europea per quanto riguarda la capacità di reagire efficacemente e in modo assolutamente coordinato alle eventuali interruzioni dell'approvvigionamento di petrolio.

Contesto generale

Il petrolio rappresenta la principale risorsa energetica dell'Unione europea e l'economia dipende fortemente dalla continuità e dall'affidabilità del suo approvvigionamento a un prezzo abbordabile. Data la dipendenza elevata e crescente dalle importazioni, la sicurezza dell'approvvigionamento riveste un'importanza particolare.

L'Unione europea deve essere in grado di compensare o almeno di ridurre gli effetti nefasti di una interruzione dell'approvvigionamento. L'esperienza dimostra che la messa in circolazione di petrolio proveniente dalle scorte di sicurezza costituisce il metodo più facile e rapido per immettere in un mercato sottoapprovvigionato grandi quantità di petrolio o di prodotti petroliferi supplementari ed ha l’effetto di ridurre la penuria e le conseguenze negative per l'economia.

Negli ultimi anni il rischio di interruzione dell'approvvigionamento di petrolio è aumentato per diverse ragioni. L’attuale tendenza mondiale come pure gli sviluppi interni all'Unione europea (allargamenti successivi, completamento del mercato interno, diminuzione della produzione interna, ecc.) sono fattori che impongono un aggiornamento della legislazione comunitaria in materia di scorte, che risale ormai a 40 anni fa.

Nel 2002 la Commissione aveva proposto una direttiva intesa ad aumentare a 120 giorni il volume delle scorte detenute dai singoli Stati membri e a dare all'Unione europea la possibilità di decidere sulla destinazione di tali riserve, non soltanto in caso di crisi ma anche in situazioni di rischio percepito aventi come risultato una pericolosa volatilità del mercato. Vista tuttavia la forte opposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione aveva deciso di ritirare la proposta.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

- Direttiva 2006/67/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 8.

- Decisione 68/416/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, riguardante la conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi all'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, GU L 308 del 23.12.1968, pag. 19.

- Direttiva 73/238/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi, GU L 228 del 16.8.1973, pag. 1.

- La direttiva proposta dovrebbe sostituire i tre atti legislativi citati.

La direttiva 2006/67/CE è una versione codificata che sostituisce la direttiva 68/414/CEE del Consiglio e la direttiva 98/93/CE che la modifica.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La presente proposta è del tutto conforme agli obiettivi dell'Unione europea, in particolare a quelli relativi alla realizzazione di un mercato interno, alla solidarietà tra gli Stati membri e allo sviluppo sostenibile dell'Europa fondato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi.

Essa è altresì conforme alla politica in materia di clima e di energia, che è basata tra l’altro sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Tra aprile e giugno 2008, è stata effettuata una consultazione pubblica per raccogliere il parere delle parti interessate in merito ad un'eventuale revisione della legislazione relativa alle scorte di sicurezza di petrolio. Essa si basava su un documento che illustrava i principali problemi del sistema attuale che secondo la Commissione dovrebbero essere risolti e suggeriva le possibili modifiche da apportare alla legislazione attuale. Osservazioni sono state presentate da diverse imprese e associazioni di settore e da 17 Stati membri.

Oltre alla consultazione pubblica online, le principali piattaforme di consultazione delle parti interessate sono state il Gruppo per l'approvvigionamento petrolifero e il Forum sui combustibili fossili (Forum di Berlino). In aggiunta a queste consultazioni strutturate, gli Stati membri, le parti interessate e gli esperti esterni sono stati consultati nell'ambito di diverse riunioni informali. Anche l'AIE ha rappresentato una fonte essenziale di informazione e di competenze esterne.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La maggioranza delle parti interessate ha espresso il proprio sostegno agli obiettivi della revisione quali esposti nel documento oggetto della consultazione. Più in particolare, è stato espresso un sostegno generalizzato alle proposte che prevedono di ridurre gli oneri amministrativi, di istituire procedure d'urgenza coerenti e complementari a quelle dell'AIE nonché di garantire un maggiore rispetto della legislazione mediante un rafforzamento delle verifiche e dei controlli. Tuttavia le parti interessate, tanto gli Stati membri quanto l'industria, si sono mostrate divise sulle proposte per migliorare la disponibilità delle scorte. Se alcuni hanno sostenuto che le scorte di sicurezza dovrebbero essere detenute dallo Stato per garantirne la massima disponibilità, altri ritengono invece necessario che gli Stati membri possano adeguare i loro sistemi in funzione della rispettiva situazione particolare.

La maggioranza delle parti interessate si è dichiarata contraria all'idea di una separazione fisica rigorosa tra le scorte di sicurezza e quelle commerciali, preconizzando l'idea di un sistema misto (detenzione delle scorte di sicurezza e delle scorte commerciali negli stessi impianti se non negli stessi serbatoi), al fine di ottimizzare i costi e la situazione geografica. Le parti hanno tuttavia auspicato una contabilità adeguata e un controllo rigoroso per evitare l’utilizzazione a fini commerciali delle scorte di sicurezza detenute in sistemi misti.

Ricorso al parere di esperti

Il contributo degli esperti alla valutazione dell'impatto e alla formulazione di una proposta legislativa è stato acquisito grazie a numerose consultazioni e riunioni formali e informali nel 2007 e 2008. I membri del Gruppo per l'approvvigionamento petrolifero hanno risposto a due questionari mirati, uno sulla composizione e la disponibilità delle scorte di sicurezza di petrolio e l'altro sulle risorse utilizzate per il mantenimento delle scorte di sicurezza in conformità della normativa attuale.

Nessun contraente esterno ha partecipato alla preparazione della valutazione dell'impatto e della proposta legislativa.

Valutazione dell'impatto

La valutazione dell'impatto, allegata alla presente proposta, ha preso in considerazione quattro possibilità, giungendo alle seguenti conclusioni:

Opzione 0: Mantenimento della situazione attuale

Questa opzione non consente all'Unione europea di prepararsi adeguatamente alle situazioni di emergenza ed è preoccupante in quanto i problemi di approvvigionamento rischiano in futuro di divenire più frequenti e gravi.

Opzione 1: Rafforzamento dei meccanismi di controllo e coordinamento del sistema attuale

Questa opzione comporterebbe di non modificare le disposizioni attualmente in vigore in materia di scorte ma di esercitare un maggiore controllo pubblico sulla disponibilità delle scorte di sicurezza e sui meccanismi di urgenza. Essa apporterebbe alcuni miglioramenti, senza tuttavia consentire di porre rimedio a tutte le lacune attuali e dunque di creare un sistema solido e coerente nell'intera Unione europea. Un rafforzamento dei controlli consentirebbe di individuare più facilmente i casi di mancata conformità ma non inciderebbe sulle cause soggiacenti dell'insufficienza delle scorte.

Opzione 2: Creazione di un sistema comunitario centralizzato abbinato all'obbligo di proprietà statale/pubblica

Con l’adozione di questa opzione, tutte le scorte di sicurezza specifiche di 90 giorni sarebbero detenute dallo Stato, gestite da un'agenzia e controllate eventualmente dall'Unione europea nonché tenute separate dalle scorte commerciali. Esse sarebbero certamente disponibili nei casi di emergenza ma andrebbero persi alcuni dei vantaggi associati allo "stoccaggio misto" (rotazione automatica delle scorte, vicinanza del luogo di stoccaggio ai consumatori). Questa opzione cambierebbe radicalmente il sistema di stoccaggio attuale della maggior parte degli Stati membri e richiederebbe investimenti pubblici notevoli. Tale misura non sarebbe giustificata alla luce delle crisi verificatesi in passato e potrebbe essere incompatibile con i principi di proporzionalità e sussidiarietà.

Opzione 3: Costituzione da parte dell'Unione europea di scorte di sicurezza specifiche nell'ambito di una revisione del sistema attuale

Imporre agli Stati membri l'obbligo di mantenere scorte di sicurezza, una parte delle quali sarebbe detenuta dallo Stato o da un’agenzia (scorte "specifiche"), permetterebbe senza dubbio di disporre di volumi supplementari in caso di crisi. Livelli di scorte ampiamente inferiori a 90 giorni sarebbero sufficienti per fare fronte a crisi del tipo di quelle verificatesi in passato. Gli Stati membri disporrebbero così di un ampio margine di manovra per conformarsi agli altri obblighi di stoccaggio. Questa soluzione è assai simile a quella già adottata dalla maggior parte degli Stati membri. Essa garantisce una ragionevole protezione in caso di interruzioni dell'approvvigionamento lasciando tuttavia agli Stati membri, in conformità del principio di proporzionalità, la possibilità di adottare decisioni di portata nazionale.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Per quanto la Commissione privilegi chiaramente l'opzione 3, dalla consultazione con le parti interessate e dalla valutazione dell'impatto è emerso che al momento essa non può imporre la costituzione di stock specifici. Di conseguenza la sua proposta si basa su detta opzione ma lascia per ora agli Stati membri la decisione sulla costituzione o meno di scorte specifiche. La proposta prevede norme intese a rafforzare i controlli e, per le scorte non conformi a determinati criteri, la necessità di elaborare una relazione annuale in cui siano indicati l'ubicazione e i detentori delle stesse, allo scopo di accertarne l’assoluta disponibilità. Una clausola di riesame consentirà alla Commissione di determinare, dopo un certo lasso di tempo, se gli Stati membri che non hanno costituito scorte specifiche applichino altre soluzioni che offrono sufficiente affidabilità.

La costituzione di scorte composte di prodotti specifici e detenute dallo Stato o da un’agenzia è sommamente auspicabile, in particolare nell’ambito della proposta che prevede un ravvicinamento degli obblighi generali di stoccaggio degli Stati membri a quelli dell'AIE. In questo modo il sistema comunitario delle scorte petrolifere sarà più coerente, facilitando la cooperazione con l'AIE e il rispetto degli obblighi e riducendo gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, in particolare di quelli soggetti a obblighi duplici in virtù della loro appartenenza all'Unione europea e all'AIE. Il ravvicinamento ai criteri dell'AIE potrebbe tuttavia tradursi anche in un allentamento delle norme relative alle pratiche di stoccaggio. Per controbilanciare tale effetto le scorte di sicurezza dovrebbero, almeno parzialmente, essere detenute e gestite dallo Stato, come avviene ad esempio negli Stati Uniti, in Giappone e in Corea.

Grazie alla legislazione proposta, gli Stati membri beneficeranno di una maggiore elasticità per definire le modalità di esecuzione degli obblighi di stoccaggio, potendo ad esempio delegare a un altro Stato membro l'esecuzione di alcuni loro obblighi in materia. Peraltro, se uno Stato membro decide di imporre obblighi di stoccaggio alle imprese, queste ultime saranno autorizzate a delegarne l'esecuzione a un organismo centrale di stoccaggio. Questa opzione eliminerà alcune discriminazioni che potrebbero esistere tra categorie di operatori e consentirà di ovviare al problema dell'uso di certificati ("ticket") e degli accordi bilaterali vincolanti. La proposta stabilisce norme e procedure da seguire quando è in atto un intervento dell'AIE o nelle situazioni di emergenza in assenza di tale intervento. L'Unione europea potrà così partecipare più efficacemente a un intervento dell'AIE. I paesi membri dell'AIE potranno prendervi parte senza autorizzazione esplicita della Commissione e quest'ultima coordinerà i contributi degli Stati membri che non fanno parte dell'AIE.

Infine, sulla base delle norme proposte potranno essere effettuati controlli e ispezioni delle scorte di sicurezza da parte della Commissione o per suo conto.

Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Principio di sussidiarietà

L’azione comunitaria può realizzare meglio gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi.

L'energia è un bene pubblico: tenuto conto dell'esistenza del mercato interno, i vantaggi derivanti dalla messa in circolazione delle scorte in situazioni di crisi non possono essere limitati a un solo paese. Il mercato interno garantisce che tutte le scorte messe in circolazione possano essere acquistate liberamente nell'intera Unione europea, con vantaggi di cui non beneficerà un solo paese ma tutta l'Unione. Ne consegue che i meccanismi di emergenza adottati dai singoli Stati membri rischiano – qualora siano troppo differenti e si basino su livelli diversi di preparazione e affidabilità – di rivelarsi meno efficaci e di creare un problema di parassitismo.

Data la dimensione internazionale dei mercati petroliferi, qualsiasi interruzione dell'approvvigionamento di petrolio – che avvenga in uno o più Stati membri o in un paese terzo – avrà ripercussioni sull'insieme degli Stati membri. Inoltre, in economie integrate come quelle del mercato interno, il livello di preparazione di ciascuno Stato membro alle situazioni di emergenza avrà ripercussioni sul livello di preparazione dell'Unione nel suo insieme. Stabilire requisiti minimi a livello dell'Unione europea potrebbe rendere più facile prevenire i problemi e superare le crisi.

È opportuno peraltro ricordare che diversi Stati membri non fanno parte dell'AIE, cui spetta adottare misure in caso di crisi a livello mondiale. La Commissione europea partecipa ai lavori dell'agenzia ma la partecipazione di tutta l'Unione europea a un intervento dell'AIE può essere garantita solo nell'ambito di un meccanismo comunitario cui aderiscano Stati membri che non fanno parte dell'AIE.

Alla luce di quanto precede, il coordinamento è la modalità migliore per mantenere un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio nell'Unione europea.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

La presente proposta non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. Gli Stati membri continueranno a disporre di una grande libertà per definire le modalità di esecuzione degli obblighi di stoccaggio e la composizione delle scorte, tenuto conto della loro situazione geografica, della loro capacità di raffinazione e di altri fattori pertinenti.

La proposta non impone agli Stati membri disposizioni dettagliate in materia di stoccaggio, limitandosi a definire i criteri applicabili alle scorte di sicurezza. Alcune delle misure proposte sono intese ad alleggerire gli oneri amministrativi che gravano sugli Stati membri e sugli operatori economici.

Scelta dello strumento

Strumento/i proposto/i: direttiva.

Lo strumento proposto è una direttiva, che dovrà essere attuata dagli Stati membri. La direttiva è lo strumento più appropriato, poiché consente di definire chiaramente gli obiettivi da conseguire ma lascia nel contempo agli Stati membri un margine di manovra sufficiente per attuarla secondo le modalità ritenute più adeguate alla situazione nazionale.

INCIDENZA SUL BILANCIO

L'adozione della proposta avrà un’incidenza limitata sul bilancio comunitario. In particolare dovranno essere coperte le spese informatiche e, qualora la Commissione lo decida, le spese per controlli o ispezioni delle scorte di sicurezza.

La proposta non dovrebbe avere alcuna incidenza di una certa entità diretta e inevitabile sul bilancio degli Stati membri.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Semplificazione

Il quadro giuridico per le scorte di sicurezza dell’UE e le norme relative al loro utilizzo sono basati su tre atti legislativi distinti, che in virtù della presente proposta sarebbero sostituiti da un atto legislativo unico.

Allineando gli obblighi di stoccaggio a quelli dell'AIE, la presente proposta consente inoltre di semplificare le procedure amministrative degli Stati membri.

Clausola di riesame

Dopo tre anni, la Commissione può proporre che il governo o un'agenzia detenga obbligatoriamente una parte delle scorte di sicurezza di ciascuno Stato membro.

2008/0220 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

sentito il garante europeo della protezione dei dati[4],

considerando quanto segue:

1. L'approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi da parte della Comunità continua a rivestire un'importanza notevole, soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti e l'industria chimica.

2. La concentrazione crescente della produzione, il calo delle riserve petrolifere come pure l'aumento del consumo di prodotti petroliferi a livello mondiale contribuiscono ad aumentare i rischi di difficoltà di approvvigionamento.

3. Il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento per l'UE nel suo insieme e per ciascuno Stato membro prevedendo, tra l'altro, una revisione dei meccanismi in materia di riserve petrolifere della Comunità, soprattutto con riguardo alla disponibilità in caso di crisi[5].

4. Questo obiettivo presuppone tra l'altro che si operi un ravvicinamento tra il sistema comunitario e quello previsto dall'Agenzia internazionale per l'energia (in prosieguo "AIE").

5. Secondo le disposizioni della direttiva 2006/67/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi[6], la valutazione delle scorte viene effettuata sulla base del consumo interno giornaliero medio registrato nell'anno civile precedente. Gli obblighi imposti dall'accordo relativo a un programma internazionale per l’energia del 18 novembre 1974 (in prosieguo "accordo AIE") sono valutati invece sulla base delle importazioni nette di petrolio e prodotti petroliferi. Per questi motivi e a causa di altre variazioni nella metodologia, è necessario adeguare i metodi di calcolo relativi agli obblighi in materia di stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie al fine di ravvicinarli a quelli utilizzati nell'ambito dell’applicazione dell'accordo AIE.

6. Una produzione interna di petrolio può contribuire di per sé alla sicurezza dell'approvvigionamento e potrebbe pertanto giustificare il fatto che gli Stati membri produttori detengano scorte inferiori a quelle di altri Stati membri. Una siffatta deroga non può tuttavia determinare un cambiamento sostanziale degli obblighi di stoccaggio rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva 2006/67/CE. Ne consegue che gli obblighi di stoccaggio di taluni Stati membri dovrebbero essere fissati in rapporto ai dati del consumo interno di petrolio e non a quelli delle importazioni.

7. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007 segnalano la crescente importanza dell’attuazione da parte della Comunità di una politica energetica integrata, che combini l'azione a livello europeo con quella a livello degli Stati membri[7]. È pertanto essenziale armonizzare i meccanismi di stoccaggio messi in atto dai diversi Stati membri.

8. La disponibilità di scorte petrolifere e la capacità di garantire la fornitura di energia costituiscono elementi essenziali della sicurezza pubblica degli Stati membri e della Comunità. L'esistenza di organismi o servizi centrali di stoccaggio nella Comunità contribuisce al raggiungimento di questi obiettivi. Per permettere ai diversi Stati membri interessati una migliore utilizzazione della loro legislazione nazionale allo scopo di definire lo statuto dei rispettivi organismi centrali di stoccaggio, contenendo nel contempo gli oneri a carico dei consumatori finali dovuti alle attività di stoccaggio, è sufficiente, in un contesto in cui le riserve petrolifere possono essere detenute in qualsiasi luogo della Comunità e da parte di qualsiasi organismo o servizio centrale all’uopo previsto, escludere scopi di lucro.

9. Dati gli obiettivi della legislazione comunitaria in materia di scorte petrolifere e le eventuali preoccupazioni concernenti la sicurezza di alcuni Stati membri, nonché l'auspicio di aumentare il rigore e la trasparenza dei meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri, è necessario limitare al territorio nazionale il campo d’azione degli organismi centrali che operano senza intermediari.

10. Le scorte petrolifere dovrebbero poter essere detenute in qualsiasi luogo della Comunità. Di conseguenza è opportuno che gli operatori economici cui incombono obblighi di stoccaggio possano liberarsi degli stessi delegandoli a uno qualsiasi degli organismi centrali. Inoltre i rischi di pratiche discriminatorie su scala nazionale sarebbero ridotti se vi fosse effettivamente la possibilità di liberarsi di tale obbligo dietro versamento di una remunerazione limitata al costo dei servizi forniti da un organismo centrale di stoccaggio liberamente scelto sul territorio della Comunità.

11. È necessario che gli Stati membri garantiscano la disponibilità assoluta di tutte le scorte la cui detenzione è imposta dalla legislazione comunitaria. Per garantire tale disponibilità, il diritto di proprietà delle scorte in questione non dovrebbe essere soggetto ad alcuna restrizione o limitazione. È opportuno non tenere conto dei prodotti petroliferi delle imprese esposte a rischi sostanziali di procedimenti esecutivi nei confronti delle loro attività. Quando un obbligo di stoccaggio è imposto agli operatori, l'avvio di una procedura di fallimento o di concordato potrebbe essere considerato come rivelatore di tale situazione di rischio.

12. Dati il fabbisogno connesso con l'attuazione di politiche di emergenza, il ravvicinamento dei meccanismi nazionali di stoccaggio e la necessità di garantire una migliore visibilità, soprattutto in caso di crisi, sui livelli delle scorte, è necessario che gli Stati membri e la Comunità dispongano dei mezzi per rafforzare i controlli sulle scorte.

13. Il fatto che una parte consistente delle scorte sia detenuta dagli Stati membri o da organismi centrali istituiti dalle diverse autorità nazionali consente di aumentare i livelli di controllo e trasparenza, quantomeno su tale parte delle scorte.

14. Al fine di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento nella Comunità, le scorte acquisite in proprietà dagli Stati membri o dagli organismi centrali, dette "scorte specifiche", costituite a seguito di decisioni adottate dagli Stati membri, dovrebbero corrispondere alle effettive necessità nei casi di emergenza. È inoltre necessario che queste scorte godano di uno statuto giuridico proprio che ne garantisca la disponibilità assoluta in caso di emergenza. In tale prospettiva è opportuno che gli Stati membri interessati adottino le misure occorrenti per tutelare in maniera incondizionata le scorte in questione da qualsiasi misura di esecuzione forzata.

15. In questa fase è opportuno che siano i singoli Stati membri interessati a fissare, in modo indipendente e su base volontaria, i volumi che gli organismi centrali o gli Stati membri dovrebbero acquisire.

16. Data la necessità di aumentare i livelli di controllo e di trasparenza, è necessario imporre agli Stati membri obblighi più rigorosi di controllo delle scorte di sicurezza diverse dalle scorte specifiche come pure, in alcuni casi, obblighi di comunicazione sulle misure che disciplinano la disponibilità delle scorte di sicurezza e sulle eventuali modifiche delle disposizioni relative alla loro detenzione.

17. La direttiva 2006/67/CE ha contribuito in modo sostanziale alla costituzione e all'organizzazione delle scorte petrolifere a livello dei singoli Stati membri, ma non ha imposto obblighi di contabilizzazione separata delle scorte quando queste ultime fanno parte delle scorte petrolifere destinate alla commercializzazione o hanno una giustificazione operativa. In questi casi è opportuno quindi aumentare la trasparenza delle scorte.

18. La frequenza di aggiornamento degli inventari delle scorte e i termini entro i quali devono essere messi a disposizione, stabiliti dalla direttiva 2006/67/CE, appaiono sfasati rispetto ai diversi sistemi di gestione delle scorte petrolifere utilizzati in altre parti del mondo. In una risoluzione sulle ripercussioni a livello macroeconomico dell'aumento dei prezzi dell'energia, il Parlamento europeo si è dichiarato a favore di un aumento della frequenza delle informazioni[8].

19. Allo scopo di evitare il moltiplicarsi di informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire sulle diverse categorie di prodotti, il regolamento n. ******** del Parlamento europeo e del Consiglio, del ********, relativo alle statistiche dell’energia dovrebbe servire da riferimento per le differenti categorie di prodotti petroliferi interessate dalla presente direttiva.

20. Per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, fornire informazioni più complete ai mercati, rassicurare i consumatori sullo stato delle scorte petrolifere e ottimizzare i mezzi di trasmissione delle informazioni, occorre prevedere la possibilità di apportare in una fase successiva modifiche e chiarimenti alle modalità di compilazione delle rilevazioni statistiche e di comunicazione delle stesse.

21. Tali obiettivi impongono inoltre di estendere a scorte diverse da quelle di sicurezza e specifiche l'obbligo di compilazione e comunicazione delle rilevazioni statistiche, prevedendo la trasmissione di tali rilevazioni con cadenza settimanale.

22. I biocarburanti, come pure taluni additivi, sono frequentemente miscelati a prodotti petroliferi. Quando sono incorporati in tali prodotti, si dovrebbe tenerne conto nel calcolo dell'obbligo di stoccaggio e del livello delle scorte mantenuto.

23. È possibile che nei resoconti trasmessi alla Commissione si registrino sfasature o errori. Le persone impiegate dai servizi della Commissione o che agiscono su mandato degli stessi dovrebbero dunque poter verificare la consistenza delle scorte e la veridicità dei documenti di cui si avvalgono gli Stati membri.

24. I dati pervenuti o raccolti dovrebbero essere oggetto di un trattamento informatico e statistico complesso, che richiede l’utilizzazione di procedure o strumenti integrati. La Commissione deve poter adottare tutte le misure opportune in questo senso, in particolare per lo sviluppo di nuovi sistemi informatici.

25. La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[9], mentre la tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è prevista dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[10]. Tali atti legislativi impongono, in particolare, che il trattamento dei dati personali sia giustificato da un obiettivo legittimo e che i dati a carattere personale raccolti in modo accidentale siano immediatamente cancellati.

26. È opportuno consentire agli Stati membri interessati di adempiere agli obblighi che potrebbero loro incombere in virtù di una decisione relativa alla messa in circolazione di scorte, adottata in applicazione dell'accordo AIE o di misure di esecuzione dello stesso.

27. Le disposizioni della direttiva 73/238/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi[11] hanno in particolare l'obiettivo di compensare, o quantomeno di attenuare, le conseguenze dannose di eventuali difficoltà, anche temporanee, che abbiano per effetto di ridurre sensibilmente le forniture di petrolio greggio o di prodotti petroliferi, comprese le perturbazioni gravi che una riduzione potrebbe provocare sull'attività economica della Comunità. È opportuno che la presente direttiva preveda misure analoghe.

28. La direttiva 73/238/CEE è intesa inoltre a istituire un organo consultivo che possa facilitare il coordinamento delle misure concrete adottate o previste dagli Stati membri. È opportuno che tale organo sia previsto anche dalla presente direttiva. È necessario che tutti gli Stati membri si dotino di un piano che possa essere attuato in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio o prodotti petroliferi. È inoltre opportuno che gli Stati membri adottino disposizioni relative alle misure organizzative da adottare nei casi di emergenza.

29. Poiché per le scorte specifiche non è previsto un livello minimo obbligatorio uniforme a livello comunitario e visto il numero di nuovi meccanismi introdotti dalla presente direttiva, l'applicazione della stessa dovrebbe essere oggetto di una valutazione relativamente rapida dopo la sua entrata in vigore.

30. La presente direttiva riprende o sostituisce tutti gli aspetti trattati dalla decisione 68/416/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, concernente la conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi all'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi[12]. Pertanto tale decisione diviene priva di oggetto.

31. Poiché l'obiettivo dell'azione prevista, ovvero il mantenimento di un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio nella Comunità grazie a meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra Stati membri nel rispetto delle regole del mercato interno e della concorrenza, non può essere conseguito in maniera soddisfacente da parte degli Stati membri e, per la sua portata e gli effetti degli interventi, può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in virtù del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

32. Le misure necessarie all’applicazione della presente direttiva devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[13].

33. È pertanto opportuno abrogare le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva stabilisce norme intese ad assicurare un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio nella Comunità, grazie a meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra Stati membri, a mantenere un livello minimo di scorte di petrolio e di prodotti petroliferi oltre che a dispiegare i mezzi procedurali necessari per rimediare a un'eventuale situazione di grave penuria.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "anno di riferimento": l'anno civile cui si riferiscono i dati relativi ai consumi o alle importazioni utilizzati nei calcoli effettuati per stabilire rispettivamente il livello delle scorte da mantenere e il livello delle scorte effettivamente mantenuto in un dato momento;

b) "additivi": sostanze diverse dagli idrocarburi che sono aggiunte o miscelate a un prodotto allo scopo di modificarne le proprietà;

c) "biocarburanti": carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla "biomassa", ovvero la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

d) "consumo interno": dato aggregato corrispondente al totale dei quantitativi consegnati nel paese per l'insieme degli usi energetici e non energetici; tale aggregato comprende le consegne per trasformazione alle centrali elettriche e le consegne alle famiglie, alle industrie o destinate al consumo "finale" nel settore dei trasporti;

e) "decisione internazionale effettiva di messa in circolazione delle scorte": qualsiasi decisione in vigore adottata dal consiglio di direzione dell'Agenzia internazionale per l’energia intesa a garantire la messa in circolazione delle scorte di petrolio o di prodotti petroliferi di uno Stato membro;

f) "organismo centrale di stoccaggio": l'organismo o servizio al quale possono essere conferiti poteri per operare senza intermediari sul territorio di un determinato Stato membro ai fini della costituzione, della detenzione o della vendita di scorte specifiche su tale territorio;

g) "interruzione grave dell'approvvigionamento": una riduzione grave e imprevista dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi della Comunità o di uno Stato membro, che abbia comportato o meno una decisione internazionale effettiva di messa in circolazione delle scorte;

h) "bunkeraggi marittimi internazionali": l'aggregato di cui all'allegato A, punto 2.1 del regolamento n. ****** del Parlamento europeo e del Consiglio del, ******, relativo alle statistiche dell’energia;

i) "scorte petrolifere": le scorte di petrolio greggio o di prodotti petroliferi, nella definizione di tali prodotti di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento n. ****** del Parlamento europeo e del Consiglio, del ******, relativo alle statistiche dell’energia;

j) "scorte di sicurezza": scorte petrolifere di cui l'articolo 3 della presente direttiva impone la detenzione a ciascuno Stato membro;

k) "scorte commerciali"; scorte petrolifere detenute da operatori economici che la presente direttiva non impone di detenere;

l) "scorte specifiche": scorte petrolifere conformi alle condizioni di cui all'articolo 9.

Le definizioni di cui al presente articolo possono essere chiarite e modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 3

Scorte di sicurezza – Calcolo degli obblighi di stoccaggio

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adeguate al fine di garantire, entro il 31 dicembre 20XX[14], il mantenimento a loro profitto sul territorio della Comunità e in modo permanente di un livello totale di scorte di prodotti petroliferi equivalente quantomeno al quantitativo maggiore tra quelli corrispondenti a 90 giorni di importazioni nette o a 70 giorni di consumo.

2. Le importazioni nette da prendere in considerazione sono calcolate sulla base della media dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni giornaliere nel corso dell'anno civile precedente, stabilita secondo le modalità e il metodo di cui all'allegato I.

Il consumo da prendere in considerazione è calcolato sulla base dell'equivalente in petrolio greggio del consumo interno giornaliero medio registrato nel corso dell'anno civile precedente, fissato e calcolato secondo le modalità e il metodo di cui all'allegato II.

3. Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno civile, le importazioni nette e i consumi di cui al citato paragrafo sono determinati sulla base dei quantitativi importati e consumati nel corso del penultimo anno civile precedente l'anno civile in corso.

4. Le modalità e i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio di cui al presente articolo possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 4

Calcolo del livello delle scorte

1. I livelli delle scorte mantenuti sono calcolati in conformità dei metodi che figurano nell'allegato III. Ai fini del calcolo del livello delle scorte mantenuto per ciascuna categoria identificata in virtù dell'articolo 9, tali metodi si applicano esclusivamente ai prodotti di cui alla categoria in questione.

2. Ai fini del calcolo del livello delle scorte mantenuto in un momento determinato, l'anno civile i cui dati devono essere presi in considerazione corrisponde all'anno di riferimento determinato in applicazione delle norme di cui all'articolo 3.

3. Le modalità e i metodi di calcolo del livello delle scorte di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 5

Disponibilità delle scorte

1. Gli Stati membri garantiscono in permanenza l'accessibilità fisica e la disponibilità delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, ai sensi dell’articolo 9, che si trovano sul loro territorio nazionale e stabiliscono le modalità di identificazione, di contabilità e di controllo di dette scorte in modo da consentire in qualsiasi momento una verifica delle stesse. Per le scorte di sicurezza e le scorte specifiche che fanno parte di quelle detenute da operatori economici, o che sono mescolate con tali scorte, deve essere tenuta una contabilità separata.

Gli Stati membri adottano segnatamente le misure necessarie per evitare la cessione in garanzia delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, oltre che ogni utilizzazione di dette scorte nell’ambito della concessione di garanzie. Sulle scorte di sicurezza e sulle scorte specifiche non deve gravare nessun tipo di vincolo finanziario o legale.

2. Qualora sia necessario attuare le procedure d'urgenza di cui all'articolo 21, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire agli Stati membri che dispongono di scorte di sicurezza o di scorte specifiche sul loro territorio nazionale di decidere, in tali circostanze, sulla destinazione, sul trasporto e sulla messa in circolazione delle scorte in questione.

Articolo 6

Inventario delle scorte di sicurezza – Relazione annuale

1. Gli Stati membri elaborano e aggiornano in permanenza un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza da essi detenute, che non costituiscono scorte specifiche ai sensi dell'articolo 9. In particolare l'inventario deve contenere tutte le informazioni atte a localizzare con precisione le scorte di cui trattasi, a determinarne la consistenza, il proprietario e l'esatta natura facendo riferimento alle categorie di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. ****** del Parlamento europeo e del Consiglio, del ******, relativo alle statistiche dell’energia.

Nei trenta giorni successivi all’anno civile al quale si riferiscono i resoconti, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione copia dell'inventario delle scorte esistenti l'ultimo giorno di ciascun anno civile.

Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione una copia dell'inventario entro otto giorni dalla presentazione di una richiesta in tal senso da parte dei servizi della Commissione, effettuata entro un termine di dieci anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.

2. Gli Stati membri che non si sono impegnati a detenere scorte specifiche ai sensi dell'articolo 9, redigono una relazione annuale in cui sono analizzate le misure adottate dalle autorità nazionali per garantire e verificare la disponibilità delle rispettive scorte di sicurezza nonché l'evoluzione delle disposizioni istituzionali e organizzative concernenti la detenzione delle scorte di sicurezza nazionali e delle scorte di sicurezza di altri Stati membri che si trovano sul loro territorio nazionale. La relazione è trasmessa alla Commissione nei tre mesi che seguono l'anno civile cui essa fa riferimento.

Articolo 7

Istituzione di organismi centrali di stoccaggio

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di istituire organismi centrali di stoccaggio.

L'istituzione di un organismo centrale di stoccaggio diviene tuttavia obbligatoria quando gli Stati membri impongono obblighi di stoccaggio agli operatori economici attivi sul mercato nazionale.

Nessuno Stato membro istituisce più di un organismo centrale di stoccaggio o organismo analogo. L'organismo centrale di stoccaggio può essere istituito in qualsiasi luogo della Comunità.

L'organismo centrale di stoccaggio è strutturato come un organismo o un servizio senza fini di lucro e non è considerato un operatore economico ai sensi della presente direttiva.

2. La principale finalità dell’organismo centrale di stoccaggio consiste nell’acquisizione, nella detenzione e nella vendita delle scorte petrolifere sul territorio nazionale dello Stato membro che lo ha istituito. È l'unico organismo o servizio al quale possono essere conferiti poteri per operare senza intermediari sul territorio dello Stato membro che lo ha istituito al fine di acquisire, detenere o vendere scorte specifiche ai sensi dell'articolo 9.

Con l'eccezione dell'acquisizione o della vendita di scorte specifiche, ciascun organismo centrale di stoccaggio può accordarsi con operatori economici per affidare a questi ultimi compiti relativi alla gestione delle scorte petrolifere, purché le deleghe attribuite agli operatori riguardino scorte petrolifere situate sul territorio dello Stato membro che ha istituito l'organismo centrale di stoccaggio in questione. Tale delega non può essere in alcun caso sottodelegata.

3. Nessun organismo centrale di stoccaggio può acquisire, detenere o gestire scorte di sicurezza al di fuori del territorio nazionale dello Stato membro che l'ha istituito, tranne qualora sia concessa una delega formale in tal senso allo Stato membro sul territorio del quale si trovano le scorte in parola o all'organismo centrale di stoccaggio istituito da quest'ultimo.

Nessuno Stato membro può acquisire, detenere o gestire scorte di sicurezza al di fuori del suo territorio nazionale, tranne qualora vi sia una delega formale in tal senso allo Stato membro sul territorio del quale si trovano le scorte in parola o all'organismo centrale di stoccaggio istituito da quest'ultimo.

4. Gli Stati membri impongono ai rispettivi organismi centrali di stoccaggio l'obbligo di:

a) pubblicare in permanenza informazioni complete, per categorie di prodotti, sui volumi delle scorte di cui essi possono assicurare il mantenimento per gli operatori economici in applicazione dell'articolo 8;

b) pubblicare con almeno sei mesi di anticipo le condizioni alle quali offrono detti servizi agli operatori economici.

Articolo 8

Deleghe concesse dagli operatori economici

1. Gli Stati membri concedono a qualsiasi operatore economico cui impongono obblighi di stoccaggio, per ottemperare agli obblighi che incombono loro a norma dell’articolo 3, il diritto di delegare in tutto o in parte – a scelta dell'operatore economico stesso – i suoi obblighi di stoccaggio:

a) all'organismo centrale di stoccaggio dello Stato membro interessato, o

b) a uno o più degli altri organismi centrali di stoccaggio in grado di provvedere al mantenimento delle scorte, o

c) ad altri operatori economici che dispongano di scorte in eccesso sul territorio dello Stato membro che gli ha imposto obblighi di stoccaggio, sulla base di una convenzione da concludere con detti operatori.

Le deleghe di cui al primo comma, lettera c), non possono essere in alcun caso sottodelegate.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare agli operatori economici di delegare i propri obblighi di stoccaggio in qualsiasi altra forma.

2. Gli operatori economici devono esercitare il diritto di delega almeno 80 giorni prima dell'inizio del periodo interessato dall'obbligo di stoccaggio loro imposto, tranne qualora tale obbligo sia stato loro notificato meno di 100 giorni prima dell'inizio di detto periodo.

Gli operatori economici ai quali l'obbligo di stoccaggio è notificato meno di 100 giorni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce tale obbligo, hanno la possibilità di esercitare il loro diritto di delega in qualsiasi momento.

3. Gli Stati membri impongono agli organismi centrali di stoccaggio da essi istituiti l'obbligo di accettare a condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie tutte le domande di delega degli obblighi di stoccaggio a essi presentate da operatori economici in virtù del paragrafo 1, nei limiti delle capacità di stoccaggio di cui dispongono sul territorio nazionale e in contropartita di una retribuzione che non può superare i costi del servizio fornito.

4. L'organismo centrale di stoccaggio di uno Stato membro non può rifiutare alcuna delega che superi le capacità di stoccaggio di cui esso dispone sul territorio nazionale qualora la richiesta in tal senso provenga da un operatore economico al quale lo stesso Stato membro ha imposto obblighi di stoccaggio.

5. Ove l'operatore economico cui è stato imposto un obbligo di stoccaggio da parte di uno Stato membro deleghi tale obbligo all'organismo centrale di stoccaggio di detto Stato membro, lo Stato membro in questione adotta le disposizioni necessarie per garantire che il suo organismo centrale di stoccaggio si faccia carico del mantenimento delle scorte, se necessario creando sul proprio territorio nuove capacità di stoccaggio corrispondenti ai requisiti della domanda di delega.

Qualora sia necessario costruire o adattare a tal fine nuovi impianti di stoccaggio, lo Stato membro che ha imposto obblighi di stoccaggio o il suo organismo centrale di stoccaggio possono esigere una remunerazione da parte dell'operatore economico soltanto dopo la fine dei lavori e la costituzione delle scorte di cui trattasi.

Articolo 9

Costituzione di scorte specifiche

1. Gli Stati membri possono impegnarsi irrevocabilmente a mantenere un livello minimo di scorte petrolifere – da determinarsi sulla base dei giorni di consumo – nel rispetto del presente articolo (di seguito "scorte specifiche").

Le scorte di sicurezza detenute in virtù dell'articolo 3 possono far parte delle scorte detenute in virtù del presente articolo.

2. Le scorte specifiche sono di proprietà dello Stato membro o dell'organismo centrale di stoccaggio istituito da tale Stato membro.

3. Le scorte specifiche concernono esclusivamente le categorie di prodotti di seguito elencate, quali definite nell'allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n. ****** del Parlamento europeo e del Consiglio, del ******, relativo alle statistiche dell’energia;

- gas di raffineria (non liquefatti);

- etano;

- GPL;

- benzina per motori;

- benzina avio;

- jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4);

- jet fuel del tipo cherosene;

- petrolio lampante;

- gasolio (olio combustibile distillato);

- olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo);

- acqua ragia minerale e benzine speciali;

- lubrificanti;

- bitume;

- cere paraffiniche, e

- coke di petrolio.

4. I prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche sono identificati dai singoli Stati membri sulla base delle categorie di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri devono verificare che le categorie da essi utilizzate comprendano prodotti per i quali l'equivalente in petrolio greggio dei consumi interni rappresenti almeno l'80% del consumo interno nell'anno di riferimento, determinato in applicazione delle norme di cui all'articolo 3 e secondo il metodo di calcolo di cui all'allegato II.

Per ciascuna delle categorie scelte dagli Stati membri, le scorte specifiche che questi ultimi si impegnano a detenere sono calcolate sulla base del loro equivalente in petrolio greggio, corrispondente a un numero determinato di giorni di consumo interno giornaliero medio nel corso dell'anno di riferimento e calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II, terzo e quarto comma, limitatamente alla categoria considerata.

5. Gli Stati membri che hanno deciso di mantenere scorte specifiche trasmettono alla Commissione un avviso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in cui è indicato il livello delle scorte specifiche che si impegnano irrevocabilmente a mantenere per ciascuna categoria in modo permanente. Il livello minimo obbligatorio così notificato è unico e si applica in modo identico a tutte le categorie di scorte specifiche utilizzate da uno Stato membro.

Gli Stati membri possono aumentare il livello minimo applicabile a tutte le categorie delle loro scorte specifiche inviando alla Commissione un nuovo avviso che indica il livello maggiorato e che è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

6. Al più tardi alla data di pubblicazione di tale avviso, gli Stati membri interessati adottano tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per garantire in modo permanente il mantenimento del livello delle scorte notificato per ciascuna categoria delle loro scorte specifiche.

Articolo 10

Gestione delle scorte specifiche

1. Gli Stati membri compilano, e aggiornano in permanenza, un inventario dettagliato di tutte le scorte specifiche detenute sul loro territorio nazionale, nel quale sono riportate in particolare tutte le informazioni che consentono di localizzare con precisione le scorte in questione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia dell'inventario entro otto giorni dalla presentazione di una richiesta in tal senso da parte dei servizi della Commissione, effettuata entro un termine di dieci anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.

2. Qualora le scorte specifiche siano mescolate ad altre scorte petrolifere, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie a impedire ogni spostamento dei prodotti miscelati, a meno che lo Stato membro sul territorio del quale si trovano le scorte abbia rilasciato un'autorizzazione preventiva a tal fine.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire un'immunità incondizionata contro misure di esecuzione a tutte le scorte specifiche detenute o trasportate sul loro territorio, che si tratti delle loro scorte o di scorte di altri Stati membri.

4. Tranne per quanto concerne l’acquisizione o la vendita di scorte, ciascuno Stato membro può convenire con operatori economici di affidare a questi ultimi compiti relativi alla gestione di scorte specifiche che si trovano sul territorio nazionale. Tale delega non può essere in alcun caso sottodelegata.

Articolo 11

Convenzioni relative alle scorte specifiche tra gli Stati membri e gli organismi centrali di stoccaggio

Uno Stato membro o il suo organismo centrale di stoccaggio può affidare compiti relativi alla gestione delle sue scorte specifiche al di fuori del territorio nazionale soltanto ad altri Stati membri od organismi centrali di stoccaggio. Tale delega non può essere in alcun caso sottodelegata ed è concessa per un periodo determinato .

Articolo 12

Effetti delle deleghe e delle convenzioni

Le deleghe di cui agli articoli 7, 8 e 10 e le convenzioni di cui all'articolo 11 non modificano gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù della presente direttiva.

Articolo 13

Rilevazioni statistiche delle scorte di cui all'articolo 3

1. Per quanto concerne il livello delle scorte da mantenere ai sensi dell'articolo 3, gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione rilevazioni statistiche in conformità delle modalità previste all'allegato IV.

2. Le modalità di elaborazione, la portata, il contenuto e la periodicità delle rilevazioni di cui al paragrafo 1, oltre che i termini di trasmissione delle stesse, possono essere modificati in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Analogamente, anche le modalità di trasmissione delle rilevazioni statistiche alla Commissione possono essere modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri non possono includere nelle loro rilevazioni statistiche sulle scorte di sicurezza i quantitativi di petrolio greggio o di prodotti petroliferi oggetto di misure di sequestro o esecuzione. Lo stesso dicasi per tutte le scorte delle imprese in situazione di fallimento o concordato.

Articolo 14

Rilevazioni statistiche relative alle scorte specifiche

1. Gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione, per ciascuna categoria di prodotti, una rilevazione statistica delle scorte specifiche detenute l'ultimo giorno di ciascun mese civile, precisando i quantitativi e il numero di giorni di consumo medio rappresentati da tali scorte nell'anno civile di riferimento. Se una parte delle scorte specifiche è detenuta al di fuori del territorio nazionale, gli Stati membri indicano in maniera dettagliata le scorte detenute in, o tramite, diversi Stati membri e organismi centrali di stoccaggio interessati. Indicano inoltre in maniera dettagliata se tali scorte appartengono loro integralmente o se invece sono di proprietà, in tutto o in parte, dei rispettivi organismi centrali di stoccaggio.

2. Inoltre gli Stati membri interessati elaborano e trasmettono alla Commissione una rilevazione delle scorte specifiche appartenenti ad altri Stati membri od organismi centrali di stoccaggio che si trovano sul loro territorio nazionale, esistenti l'ultimo giorno di ciascun mese civile, per ciascuna categoria di prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 4. Su tale rilevazione gli Stati membri indicano inoltre in ciascun caso il nome dello Stato membro o dell'organismo centrale di stoccaggio interessato e i quantitativi.

3. La comunicazione delle rilevazioni statistiche di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata nel mese civile successivo a quello cui queste si riferiscono.

4. Copie delle rilevazioni statistiche devono essere inoltre trasmesse immediatamente su richiesta dei servizi della Commissione, effettuata entro un termine di dieci anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.

5. La portata, il contenuto e la periodicità delle rilevazioni statistiche, come pure i termini di trasmissione delle stesse, possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Anche le modalità di trasmissione delle rilevazioni alla Commissione possono essere modificate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 15

Rilevazioni delle scorte commerciali

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione rilevazioni statistiche settimanali relative al livello delle scorte commerciali detenute sul loro territorio nazionale, avendo cura di proteggere il carattere sensibile dei dati ed evitando di menzionare i nominativi dei proprietari delle scorte in questione.

2. Sulla base delle rilevazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione pubblica una rilevazione statistica settimanale relativa alle scorte commerciali nella Comunità utilizzando livelli aggregati.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 16

Elaborazione dei dati

La Commissione assicura lo sviluppo, l'insediamento, la gestione e la manutenzione delle risorse informatiche necessarie per il ricevimento, la memorizzazione e ogni forma di elaborazione dei dati contenuti nelle rilevazioni statistiche e di tutte le informazioni trasmesse dagli Stati membri o raccolte dai servizi della Commissione in applicazione della presente direttiva nonché dei dati relativi alle scorte petrolifere raccolti a norma del regolamento n. ****** del Parlamento europeo e del Consiglio, del ******, relativo alle statistiche dell'energia, necessari per elaborare le rilevazioni previste dalla direttiva.

Articolo 17

Biocarburanti e additivi

1. Non si tiene conto dei biocarburanti e degli additivi ai fini del calcolo degli obblighi di stoccaggio in applicazione degli articoli 3 e 9 come pure del calcolo dei livelli delle scorte effettivamente detenute, tranne qualora siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati.

2. Le modalità per tenere conto dei biocarburanti e degli additivi ai fini del calcolo degli obblighi di stoccaggio e del livello delle scorte di cui al paragrafo 1 possono essere modificate in conformità alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 18

Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi

1. È istituito un gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi (di seguito il "gruppo di coordinamento"), che partecipa alla realizzazione di valutazioni della situazione esistente nella Comunità in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e prodotti petroliferi e contribuisce al coordinamento e all'applicazione di misure in questo ambito.

2. Il gruppo di coordinamento è composto di rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto dalla Commissione. Su invito della Commissione possono partecipare ai lavori del gruppo soggetti rappresentativi del settore interessato.

Articolo 19

Controlli da parte della Commissione

1. I servizi della Commissione possono decidere in qualsiasi momento di effettuare controlli delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche negli Stati membri. Per la preparazione di tali controlli i servizi della Commissione possono richiedere la consulenza del gruppo di coordinamento.

2. Gli obiettivi delle azioni di controllo di cui al paragrafo 1 non contemplano la raccolta di dati personali. I dati personali trovati nel corso dei controlli non sono raccolti e neppure presi in considerazione, inoltre in caso di raccolta accidentale sono immediatamente distrutti.

3. Le informazioni raccolte in applicazione del presente articolo possono essere trasmesse al gruppo di coordinamento e ai soggetti rappresentativi del settore interessato che partecipano ai lavori del gruppo.

I funzionari, gli agenti e le altre persone che lavorano sotto la supervisione della Commissione, come pure i membri del gruppo di coordinamento sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte o scambiate in applicazione del presente articolo e che per loro natura sono coperte dal segreto professionale, come l'identità dei proprietari delle scorte. Questo obbligo è valido anche per tutti i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti del settore interessato che assistono alle riunioni del gruppo di coordinamento in applicazione dell'articolo 18.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, nel corso delle azioni di controllo di cui al paragrafo 1, le persone responsabili del mantenimento e della gestione delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche sul loro territorio collaborino con le persone impiegate o incaricate dai servizi della Commissione.

5. Gli Stati membri riconoscono alle persone impiegate o incaricate dai servizi della Commissione il diritto di eseguire tutti gli interventi di controllo relativi alle scorte detenute in applicazione della presente direttiva e provvedono in particolare a concedere loro il diritto di consultare tutti i documenti e registri relativi a dette scorte, oltre al diritto di accesso permanente ai luoghi in cui si trovano le scorte detenute.

6. Gli Stati membri si assicurano che le loro autorità offrano la massima assistenza alle persone impiegate o incaricate dalla Commissione che effettuano gli interventi di controllo.

7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la conservazione dei dati, delle registrazioni, delle rilevazioni e dei documenti relativi alle scorte di sicurezza e alle scorte specifiche per una durata di almeno 10 anni.

Articolo 20

Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali

La presente direttiva non lede e non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali garantito dalle disposizioni del diritto comunitario e nazionale e, in particolare, non modifica in alcun modo gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne il loro trattamento dei dati personali, come quelli imposti dalla direttiva 95/46/CE e neppure gli obblighi che incombono alle istituzioni e organismi comunitari in virtù del regolamento (CE) n. 45/2001 relativo al trattamento dei dati personali da parte di questi ultimi.

Articolo 21

Procedure di emergenza

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché le autorità competenti, in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento, possano mettere in circolazione tutte o parte delle loro scorte di sicurezza e di quelle specifiche nonché limitare a livello globale o specifico i consumi in funzione dei deficit di approvvigionamento previsti, anche assicurando in via prioritaria la fornitura di prodotti petroliferi a determinate categorie di consumatori.

2. Gli Stati membri dispongono in permanenza di piani di intervento da attuare in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento. Gli Stati membri provvedono a definire le misure organizzative atte a garantire l'attuazione dei piani in questione. Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione, e su semplice domanda di quest'ultima, copia dei loro piani di intervento e delle disposizioni di natura organizzativa ad essi relative.

3. Quando è in vigore una decisione internazionale effettiva di messa in circolazione delle scorte, gli Stati membri interessati possono utilizzare le loro scorte di sicurezza e quelle specifiche per far fronte agli obblighi internazionali che incombono loro in virtù di tale decisione. In questo caso gli Stati membri informano immediatamente la Commissione che può convocare il gruppo di coordinamento o consultare i membri dello stesso per posta elettronica, in particolare allo scopo di valutare gli effetti della messa in circolazione.

4. Qualora la Comunità o uno Stato membro incontrino difficoltà di approvvigionamento di petrolio e prodotti petroliferi, la Commissione convoca con la massima sollecitudine il gruppo di coordinamento, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Il gruppo di coordinamento esamina la situazione e la Commissione stabilisce se vi sia un'interruzione grave dell'approvvigionamento.

Se constata un'interruzione grave dell'approvvigionamento, la Commissione può autorizzare la messa in circolazione totale o parziale dei quantitativi all’uopo proposti dagli Stati membri interessati.

5. Quando è in vigore una decisione internazionale effettiva di messa in circolazione delle scorte, la Commissione ha il diritto di imporre agli Stati membri di mettere in circolazione in tutto o in parte le loro scorte di sicurezza e scorte specifiche. Tale diritto può essere esercitato soltanto dopo una riunione del gruppo di coordinamento che abbia questo punto all'ordine del giorno.

6. In caso di applicazione dei paragrafi 3, 4 e 5, gli Stati membri sono autorizzati a detenere temporaneamente scorte di entità inferiore a quanto stabilito dalle disposizioni della presente direttiva. In tal caso la Commissione, tenendo conto in particolare della situazione dei mercati internazionali del petrolio e dei prodotti petroliferi, stabilisce i termini entro i quali gli Stati membri devono ricostituire le loro scorte in modo da raggiungere nuovamente i livelli minimi obbligatori.

7. Le decisioni adottate dalla Commissione in virtù del presente articolo non pregiudicano eventuali altri obblighi internazionali degli Stati membri interessati.

Articolo 22

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di infrazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e prendono le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 20XX[15] e provvedono poi a notificare quanto prima le eventuali modifiche successive.

Articolo 23

Valutazione

Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione procede a una valutazione della sua applicazione, esaminando in particolare l'opportunità di imporre a tutti gli Stati membri un livello minimo obbligatorio di scorte specifiche.

Articolo 24

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Articolo 25

Abrogazione

Le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE sono abrogate con effetto al 31 dicembre 20XX[16].

I riferimenti alle direttive e alla decisione abrogate si intendono come riferimenti alla presente direttiva.

Articolo 26

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 20XX[17]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 27

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L’articolo 15, paragrafi 1 e 2, si applica a decorrere dall’entrata in vigore delle modalità d’applicazione di cui al paragrafo 3 di detto articolo.

Articolo 28

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente […]

ALLEGATO I

Metodo di calcolo dell’equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi.

L’equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi, di cui all’articolo 3, è stabilito utilizzando il metodo di seguito descritto.

L’equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi è ottenuto sommando da un lato le importazioni nette dei seguenti prodotti: petrolio greggio, GNL, prodotti base di raffineria, altri idrocarburi, quali definiti nell’allegato B, punto 4 del regolamento (CE) n. ****** del Parlamento europeo e del Consiglio, del ******, relativo alle statistiche dell'energia, adeguate per tener conto di eventuali variazioni delle scorte e ridotte del 4%, che rappresenta la resa di nafta, (oppure se il tasso medio di resa della nafta sul territorio nazionale supera il 7%, diminuite del consumo effettivo netto di nafta o ridotte del tasso medio della resa di nafta) e, dall’altro, le importazioni nette di tutti gli altri prodotti petroliferi, ad eccezione della nafta, parimenti adeguate per tener conto delle variazioni delle scorte e moltiplicate per 1,065.

Non si tiene conto del contenuto dei bunkeraggi marittimi internazionali.

ALLEGATO II

Metodo di calcolo dell’equivalente in petrolio greggio del consumo interno.

L’equivalente in petrolio greggio del consumo interno, di cui all’articolo 3, è calcolato utilizzando il seguente metodo.

Il consumo interno di cui trattasi è stabilito sommando i consumi interni unicamente per i seguenti prodotti: benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, petrolio lampante, gasolio (olio combustibile distillato), olio combustibile (a basso e ad alto tenore di zolfo), quali definiti nell’allegato B, punto 4, del regolamento n. ****** del Parlamento europeo e del Consiglio, del ******, relativo alle statistiche dell'energia.

Non si tiene conto del contenuto dei bunkeraggi marittimi internazionali.

L’equivalente in petrolio greggio del consumo interno è calcolato applicando un coefficiente di moltiplicazione pari a 1,2.

ALLEGATO III

Metodi applicabili al calcolo del livello di scorte mantenuto.

Per calcolare il livello delle scorte si applicano i metodi di seguito descritti.

Nessun quantitativo può essere contabilizzato più volte a titolo di scorte.

Le scorte di petrolio greggio sono diminuite del 4%, corrispondente a un tasso medio di resa di nafta.

Non si tiene conto delle scorte di nafta e delle scorte di prodotti petroliferi per i bunkeraggi marittimi internazionali.

Gli altri prodotti petroliferi sono contabilizzati nelle scorte utilizzando uno dei due metodi di seguito indicati. Gli Stati membri devono mantenere il metodo scelto per l’intero anno civile di cui trattasi.

Gli Stati membri possono:

a) o includere tutte le altre scorte di prodotti petroliferi identificati nell’allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. ****** del Parlamento europeo e del Consiglio, del ******, relativo alle statistiche dell'energia, e stabilirne l’equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,065;

b) o includere unicamente le scorte dei seguenti prodotti: benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, petrolio lampante, gasolio (olio combustibile distillato), olio combustibile (a basso e ad alto tenore di zolfo), e stabilirne l’equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,2.

Nel calcolo delle scorte, è possibile tener conto dei quantitativi detenuti:

- nei serbatoi delle raffinerie,

- nei terminali di carico,

- nei serbatoi di alimentazione degli oleodotti,

- nelle chiatte,

- nelle navi cisterna di cabotaggio per i prodotti petroliferi,

- nelle navi cisterna che si trovano nei porti,

- nei serbatoi delle navi della navigazione interna,

- nei fondi delle cisterne,

- sotto forma di scorte mercantili,

- da importanti consumatori in virtù di obblighi imposti dalla legge o di altre direttive dei poteri pubblici.

Tuttavia, di questi quantitativi non può essere tenuto conto nel calcolo dei livelli delle scorte specifiche, quando questi livelli sono calcolati separatamente da quelli delle scorte di sicurezza.

Nel calcolo delle scorte, non si deve mai includere:

a) il petrolio greggio non ancora prodotto;

b) i quantitativi detenuti:

- negli oleodotti,

- nei vagoni cisterna,

- nei serbatoi delle imbarcazioni d'alto mare,

- nelle stazioni di servizio e nei punti di vendita al dettaglio,

- da altri consumatori,

- nelle petroliere in mare,

- sotto forma di scorte militari.

Ai fini del calcolo delle loro scorte, gli Stati membri riducono del 10% i quantitativi delle scorte calcolate secondo il metodo in precedenza indicato. Tale riduzione si applica a tutti i quantitativi di cui si tiene conto per un determinato calcolo.

In deroga al precedente paragrafo, la riduzione del 10% non si applica al calcolo del livello delle scorte specifiche e neppure al calcolo del livello delle diverse categorie di scorte specifiche, se tali scorte specifiche o categorie sono considerate separatamente dalle scorte di sicurezza, in particolare al fine di verificare il rispetto dei livelli minimi di cui all’articolo 9.

ALLEGATO IV

Elaborazione e trasmissione alla Commissione delle rilevazioni statistiche concernenti il livello delle scorte da mantenere in virtù dell’articolo 3: modalità.

Ogni mese, ciascuno Stato membro elabora e comunica alla Commissione una rilevazione statistica definitiva del livello delle scorte il cui mantenimento è effettivamente garantito l’ultimo giorno di ogni mese civile, calcolato o in base a un numero di giorni di importazioni nette di petrolio o in base a un numero di giorni di consumo interno di petrolio, secondo il criterio scelto in conformità dell’articolo 3. Nella rilevazione, lo Stato membro indica con precisione le motivazioni che lo hanno indotto a basare il calcolo su un numero di giorni di importazione oppure, al contrario, su un numero di giorni di consumo e specifica il metodo di cui all’allegato II utilizzato per il calcolo delle scorte.

Se una parte delle scorte considerate per il calcolo del livello necessario a norma dell’articolo 3 è detenuta al di fuori del territorio nazionale, ogni rilevazione indica in maniera dettagliata le scorte detenute dai diversi Stati membri e organismi centrali di stoccaggio interessati l’ultimo giorno a cui si riferisce il periodo in questione. Inoltre nella rilevazione lo Stato membro indica per ciascun caso se si tratta di scorte detenute in base ad una delega rilasciata da uno o più operatori economici, o se si tratta invece di scorte detenute su richiesta sua o del suo organismo centrale di stoccaggio.

Con riguardo alle scorte detenute sul territorio nazionale per conto di altri Stati membri o organismi centrali di stoccaggio, lo Stato membro di cui trattasi elabora e trasmette alla Commissione una rilevazione delle scorte esistenti l’ultimo giorno di ciascun mese civile, per categoria di prodotti. Su tale rilevazione lo Stato membro indica per ciascun caso il nome dello Stato membro o dell'organismo centrale di stoccaggio interessato come pure i quantitativi.

La comunicazione alla Commissione delle rilevazioni statistiche di cui ai tre precedenti paragrafi è effettuata nei quarantacinque giorni successivi al mese a cui si riferiscono le rilevazioni. Le stesse rilevazioni devono inoltre essere trasmesse entro due mesi dalla data in cui ne hanno fatto richiesta i servizi della Commissione, effettuata entro un termine di dieci anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Il presente documento accompagna e integra la relazione della proposta legislativa. Pertanto andrebbe compilato evitando, per quanto possibile, di ripetere le informazioni già contenute nella relazione, senza tuttavia pregiudicarne la leggibilità. Prima di compilare la scheda, si consiglia di consultare le “Linee guida” che sono state redatte per fornire indicazioni e precisazioni sulle voci sotto riportate.

DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

QUADRO ABM/ABB (ACTIVITY-BASED MANAGEMENT/ACTIVITY-BASED BUDGETING)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

06: Energia e trasporti

06 04: Energie convenzionali e rinnovabili

LINEE DI BILANCIO

Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e loro denominazione:

06 01 01: Spese relative al personale in servizio del settore "Energia e trasporti"

06 01 04 03: Energie convenzionali — Spese di gestione amministrativa

06 04 03: Sicurezza dell’approvvigionamento energetico convenzionale

Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria:

Inizio: 2010 Fine: non determinata

Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie):

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica PF |

06 01 01 | SNO | SND | No | No | No | N. 5 |

06 01 04 03 | SNO | SND | No | No | No | N. 1a |

06 04 03 | SNO | SD | No | No | No | N. 1a |

SINTESI DELLE RISORSE

Risorse finanziarie

Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

milioni di EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 e es. succ. | Totale |

Spese di funzionamento[18] |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,90 |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 0,05 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,90 |

Spese amministrative incluse nell’importo di riferimento[19] |

Assistenza tecnica e amministrativa (SND) | 8.2.4 | c | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,95 |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 0,05 | 0,21 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,21 | 0,95 |

Spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento[20] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | 0,585 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 4,73 |

Spese amministrative distinte dalle risorse umane e dalle spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,35 |

Totale del costo indicativo dell’intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 0,735 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 6,03 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 0,635 | 1,109 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,109 | 6,03 |

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (si prega precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (si aggiungano altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

milioni di EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 e succ. | Totale |

…………………… | f |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f |

Compatibilità con la programmazione finanziaria

x La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

( La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo interistituzionale[21] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

Incidenza finanziaria sulle entrate

x Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

NB: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.

milioni di EUR (al primo decimale)

Prima dell’azione [2009] | Situazione a seguito dell’azione |

Totale risorse umane | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

Il contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le informazioni complementari seguenti:

Necessità dell’azione a breve e lungo termine

La direttiva richiede l’adeguamento dell'infrastruttura informatica esistente e lo sviluppo di nuove applicazioni (per le scorte commerciali). Tale adeguamento dell’infrastruttura informatica deve avvenire al più tardi in concomitanza dell’entrata in vigore della direttiva.

Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

La direttiva stabilisce un obbligo di stoccaggio per gli Stati membri e la Commissione deve verificare il rispetto di tale obbligo. Oltre alla comunicazione relativa al livello delle scorte di emergenza, gli Stati membri devono trasmettere una comunicazione relativa al livello delle scorte commerciali.

I mercati petroliferi hanno dimensioni mondiali e perturbazioni nell’offerta di petrolio producono effetti in tutti gli Stati membri. Rientra tra le responsabilità dell’UE garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di petrolio e fare in modo che, in una situazione di mercato interno integrato, tutti gli Stati membri abbiano un livello di preparazione adeguato di fronte a situazioni di emergenza. Di conseguenza, tale questione deve essere affrontata a livello comunitario.

Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio basato sulle attività (ABM) e relativi indicatori

La proposta è intesa a consolidare il sistema delle scorte petrolifere di emergenza e il meccanismo per la loro utilizzazione in caso di crisi. La finalità ricercata consiste nel garantire la disponibilità delle scorte d’emergenza e fare in modo che possano essere mobilitate se necessario, rendendo così maggiormente sicuro l’approvvigionamento di petrolio per i consumatori europei. La direttiva contribuirà a diminuire gli effetti dannosi di eventuali perturbazioni a livello dell’offerta, come la penuria di carburante e l’aumento dei prezzi. La direttiva contribuisce inoltre alla trasparenza dei mercati petroliferi, in quanto prevede la comunicazione settimanale di informazioni sulle scorte commerciali.

Modalità di attuazione (indicative)

Indicare di seguito la scelta delle modalità di attuazione[23]

x Gestione centralizzata

x diretta della Commissione

( indiretta, con delega a :

( agenzie esecutive,

( organismi istituiti dalle Comunità, come quelli a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario,

( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico.

( Gestione concorrente o decentrata

( con Stati membri

( con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

CONTROLLO E VALUTAZIONE

Sistema di controllo

Trascorso un periodo di tre anni, la Commissione valuterà l’applicazione della direttiva.

Valutazione

Valutazione ex-ante

Non pertinente

Provvedimenti adottati a seguito della valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Non pertinente

Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Non pertinente

PROVVEDIMENTI ANTIFRODE

Non è necessaria alcuna misura specifica. Si applica il normale contesto stabilito per i contratti e i rimborsi degli esperti.

DETTAGLI SULLE RISORSE

Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

Funzionari o agenti temporanei[25] (XX 01 01) | A*/AD | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

B*, C*/AST | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |

Personale finanziato[26] con l’art. XX 01 02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

Altro personale finanziato[27] con l’art. XX 01 02 |

TOTALE | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione

- Controlli relativi all’applicazione delle disposizioni della direttiva; raccolta, analisi e pubblicazione dei dati sulle scorte; ispezioni/audit delle scorte e sistemi di emergenza degli Stati membri; procedure di infrazione.

- Preparazione, organizzazione e seguito delle riunioni del gruppo di coordinamento e del comitato (comitatologia).

- In caso di perturbazioni, coordinamento delle misure adottate dagli Stati membri, in collaborazione con l’Agenzia internazionale per l'energia.

Origine delle risorse umane (statutaria)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine).

x Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prorogare

- 3,5 ETP (equivalente tempo pieno) sono già assegnati all’esecuzione dei compiti relativi alla direttiva in vigore.

( Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio APS/PPB (Strategia Politica Annuale/Progetto Preliminare di Bilancio) per l’anno n

x Posti da richiedere nella prossima procedura APS/PPB

- 3,5 nuovi ETP saranno necessari per l’esecuzione degli ulteriori compiti previsti dal progetto di direttiva, 1,5 ETP a decorrere dal 2010 e 2 ulteriori ETP a decorrere dal 2011.

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio APS/PPB dell’anno considerato

Altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

milioni di EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 e succ. | TOTALE |

Altra assistenza tecnica e amministrativa |

- intra muros |

- intra muros | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |

Totale Assistenza tecnica e amministrativa | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |

Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento

milioni di EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 e succ. |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 0,549 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 |

Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | 0,585 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1

Anno n: 4,5 funzionari (122 000 EUR/funzionario/anno)

Anno n+1 e succ.: 6,5 funzionari (122 000 EUR/funzionario/anno)

[…]

Calcolo - Personale finanziato con l’art. XX 01 02

Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1

0,5 END (73 000 EUR/END/anno)

Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento

milioni di EUR (al terzo decimale)

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 e succ. | TOTALE |

XX 01 02 11 01 – Missioni |

XX 01 02 11 01 – Riunioni e conferenze |

XX 01 02 11 01 – Comitati[29] | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,35 |

XX 01 02 11 01 – Studi e consulenze |

XX 01 02 11 01 – Sistemi di informazione |

2. Totale Altre spese di gestione (XX 01 02 11) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,35 |

3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle risorse umane e costi connessi (NON incluse nell’importo di riferimento) |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento

Sono previste 4 riunioni di comitato all’anno, a cui partecipano 27 delegati e del costo medio di 650 EUR/delegato/riunione: 4X27X650=70 200 EUR/anno

Il fabbisogno a livello di risorse umane e amministrative sarà coperto dalla dotazione che potrà essere concessa alla DG responsabile della gestione nell’ambito della procedura di assegnazione annuale, in considerazione delle restrizioni di bilancio esistenti.

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] Piano d'azione del Consiglio europeo (2007-2009), Una politica energetica per l'Europa, allegato I del documento 7224/07 (Consiglio europeo di Bruxelles, 8-9 marzo 2007, conclusioni della presidenza), punto 3.

[6] GU L 217 dell’8.8.2006, pag. 8.

[7] Doc. 7224/07, punto 36.

[8] Doc. 2006/2247, punto 36.

[9] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[10] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[11] GU L 228 del 16.8.1973, pag. 1.

[12] GU L 308 del 23.12.1968, pag. 19.

[13] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[14] Si tratta del 31 dicembre del secondo anno civile che segue l’anno in cui è stata adottata la direttiva.

[15] Si tratta del 31 dicembre del secondo anno civile che segue l’anno in cui è stata adottata la direttiva.

[16] Si tratta del 31 dicembre del secondo anno civile che segue l’anno in cui è stata adottata la direttiva.

[17] Si tratta del 31 dicembre del secondo anno civile che segue l’anno in cui è stata adottata la direttiva.

[18] Spese che non rientrano nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato

[19] Spese che non rientrano nell’articolo xx 01 04 del Titolo xx

[20] Spese che rientrano nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05

[21] Punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.

[22] Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

[23] Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni” della presente sezione.

[24] Quale descritto nella sezione 5.3.

[25] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[26] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[27] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento.

[28] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

[29] Gruppo di coordinamento e comitato (comitatologia) previsti nella proposta di direttiva.

nach oben