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Document 52005DC0405

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - I servizi professionali – Proseguire la riforma - Seguito alla relazione sulla concorrenza nei servizi professionali, COM(2004) 83 del 9 febbraio 2004 (SEC(2005) 1064)

/* COM/2005/0405 def. */

52005DC0405

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - I servizi professionali – Proseguire la riforma - Seguito alla relazione sulla concorrenza nei servizi professionali, COM(2004) 83 del 9 febbraio 2004 (SEC(2005) 1064) /* COM/2005/0405 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 5.9.2005

COM(2005) 405 definitivo

.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

I servizi professionali – Proseguire la riformaSeguito alla relazione sulla concorrenza nei servizi professionali,COM(2004) 83 del 9 febbraio 2004(SEC(2005) 1064)

INDICE

1. Contesto 3

2. Definire meglio l’interesse generale 5

3. Attività della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza 6

4. Progressi degli Stati membri 7

5. Applicazione delle regole di concorrenza comunitarie 9

6. Conclusioni 11

7. Prospettive future 11

ALLEGATO: Progresso degli Stati membri nella revisione e soppressione delle restrizioni della concorrenza nel settore dei servizi professionali, SEC(2005) 1064.

CONTESTO

1. I servizi professionali rappresentano un settore chiave dell’economia europea e ad essi è affidata la prestazione di servizi di considerevole importanza pubblica. Dai dati relativi al 2001 emerge che i “servizi legati alle imprese”[1] hanno generato un fatturato superiore a 1 281 miliardi di euro, pari a circa l’8% del fatturato totale dell’UE[2]. Nel 2001 sono stati generati in tal modo più di 660 miliardi di euro di valore aggiunto. Circa un terzo di tale cifra può essere attribuita ai “servizi professionali”. L’autorità irlandese garante della concorrenza, ad esempio, ha calcolato che nel 2001 in Irlanda la spesa per i servizi legali abbia da sola raggiunto la cifra di 1 140 milioni di euro pari a quasi l’1% dell’PNL. In termini di occupazione nei “servizi legati alle imprese” lavoravano quasi 12 milioni di persone nel 2004[3], cifra che corrisponde al 6,4% dell’occupazione totale, rispetto al 5,7% del 2002[4].

2. Il settore è caratterizzato da un elevato livello di regolamentazione spesso costituita da un insieme di disposizioni statali, normative di autoregolamentazione, prassi e consuetudini.

3. La relazione Kok del novembre 2004 ha sottolineato l’importanza di liberalizzare i mercati e sopprimere la regolamentazione non necessaria per promuovere una maggiore concorrenza. Nella relazione si chiede una revisione sistematica della normativa per garantire che essa non intralci l’attività economica oltre il necessario[5]. Per promuovere tale obiettivo la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo della primavera 2005 e la rinnovata strategia di Lisbona identificano nel miglioramento della regolamentazione un fattore fondamentale per la crescita della competitività dei mercati. Inoltre nelle conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2005 è stata sottolineata l’importanza di tale compito e gli Stati membri sono stati invitati a verificare la compatibilità delle normative nazionali con la normativa comunitaria al fine di eliminare gli ostacoli al mercato e di aprire maggiormente il mercato interno alla concorrenza[6].

4. Il lavoro della Commissione nel settore dei servizi professionali dovrebbe essere visto in tale contesto. Essa si prefigge infatti di esaminare se l’attuale complesso normativo sia il più efficace e il meno restrittivo della concorrenza o se una migliore regolamentazione, più adatta al mondo moderno, possa contribuire a rilanciare la crescita economica e ad assicurare servizi e condizioni migliori per i consumatori.

5. A seguito di un lavoro di rassegna svoltosi nel 2002-2003 al fine di conoscere l’attuale assetto normativo, la Commissione ha pubblicato una relazione sulla concorrenza nei servizi professionali[7] nel febbraio 2004 (in appresso “relazione 2004”). La relazione è stata integrata da un lavoro di rassegna sulla regolamentazione dei servizi professionali nei nuovi Stati membri, pubblicata nel novembre 2004[8].

6. La Commissione ha concentrato la sua attenzione su sei categorie professionali: avvocati, notai, ingegneri, architetti, farmacisti e contabili (compresa la professione affine dei consulenti fiscali) e ha analizzato in dettaglio cinque principali tipi di restrizioni della concorrenza (i) i prezzi fissi, (ii) i prezzi raccomandati, (iii) la regolazione della pubblicità, (iv) i requisiti di accesso e i diritti esclusivi, (v) la struttura aziendale e le pratiche multidisciplinari.

7. In molti casi le tradizionali regole restrittive in questi settori servono a limitare la concorrenza. Tali regolamentazioni possono eliminare o limitare la concorrenza tra i prestatori di servizi e pertanto ridurre gli incentivi per i professionisti a lavorare in modo efficace sotto il profilo dei costi, a ridurre i prezzi, a migliorare la qualità e ad offrire servizi innovativi. Ciò ha conseguenze negative per i consumatori, l’economia e la società in generale. La disponibilità di servizi professionali migliori e più diversificati potrebbe anche contribuire a far aumentare la domanda e ciò potrebbe avere un effetto positivo sulla creazione di posti di lavoro in questo importante settore nel quale i posti sono molto specializzati e ben retribuiti[9].

8. Nella relazione 2004, la Commissione ha suggerito di utilizzare un test di proporzionalità per stabilire in che misura le regolamentazioni professionali contrarie alla concorrenza rispondano all’interesse generale e possano essere giustificate oggettivamente. Nella relazione 2004 è stato indicato che a tal fine sarebbe utile che per ciascuna regola venisse specificato l’obiettivo e spiegato per quale ragione la misura scelta costituisce il meccanismo meno restrittivo della concorrenza per conseguire efficacemente l’obiettivo dichiarato. La Commissione ha invitato le autorità di regolamentazione degli Stati membri e gli organismi professionali ad un lavoro di cooperazione per rivedere le regole esistenti esaminando se tali regole siano necessarie per l’interesse generale, se siano proporzionate e giustificate[10]. Ai fini della presente comunicazione, le restrizioni che non soddisfano il test di proporzionalità proposto nella relazione 2004 sono dette “ingiustificate” o “sproporzionate”.

9. La presente comunicazione illustra i progressi conseguiti nella revisione e nella soppressione di tali restrizioni ingiustificate[11] da parte degli Stati membri utilizzando l’analisi dettagliata contenuta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla presente comunicazione[12].

DEFINIRE MEGLIO L’INTERESSE GENERALE

10. Varie ragioni giustificano una regolamentazione accuratamente mirata dei servizi professionali:

11. in primo luogo poiché vi è una “asimmetria dell’informazione” tra i clienti e i prestatori di servizi professionali in quanto è indispensabile che questi ultimi dispongano di un elevato livello di conoscenze tecniche. I consumatori, invece, possono essere sprovvisti di tali conoscenze e hanno pertanto difficoltà a giudicare la qualità dei servizi che acquistano.

12. In secondo luogo si deve considerare il concetto della “esternalità”, per cui la prestazione di un servizio può avere un impatto su terzi oltre che sull’acquirente del servizio. Un buon esempio è rappresentato da un audit scorretto che può essere fuorviante per i creditori o gli investitori;

13. in terzo luogo, poiché si ritiene che taluni servizi professionali, siano dedicati alla produzione di “beni pubblici” che presentano un valore per la società in generale, ad esempio l’amministrazione corretta della giustizia. È possibile che in assenza di regolamentazione tali servizi siano forniti in maniera inadeguata o insufficiente.

14. Tali fattori, tuttavia, non interessano nella stessa maniera tutti gli utilizzatori di servizi professionali. In considerazione di ciò e a seguito di discussioni con rappresentanti delle professioni, utilizzatori e Stati membri (autorità garanti della concorrenza e autorità di regolamentazione), la Commissione è giunta alla conclusione che sarebbe utile affinare e approfondire la sua analisi economica del mercato dei servizi professionali e, in particolare, studiare meglio che cosa si intende per interesse generale nei diversi mercati. In tal modo si potrebbe comprendere meglio il rapporto tra domanda e offerta per ciascun servizio professionale considerato e sarebbe più facile definire un quadro per la revisione della regolamentazione esistente.

15. La Commissione ha effettuato un’analisi dei vari mercati interessati che è riportata nell’allegato documento di lavoro dei servizi della Commissione. Essa ha identificato, in termini generali, chi è l’acquirente o l’utilizzatore dei vari servizi – piccola o grande impresa, consumatori o settore pubblico – e ha quindi individuato con maggior precisione qual è l’effetto delle normative esistenti su tali utilizzatori.

16. Il principale dato emerso è che per gli utilizzatori occasionali, generalmente consumatori individuali e famiglie, potrebbe essere necessaria una protezione accuratamente mirata. D’altro canto i principali utilizzatori dei servizi professionali, – le imprese e il settore pubblico – potrebbero necessitare solo in misura limitata o non necessitare affatto di tutela regolamentare dato che si trovano in una posizione migliore per scegliere i prestatori che rispondono meglio ai loro bisogni. Il quadro non è del tutto chiaro per quanto riguarda le piccole imprese ed è necessario procedere ad ulteriori analisi per esaminare più approfonditamente i loro bisogni di protezione giuridica. Inoltre l’attuale quadro regolamentare lascia un margine limitato perché emergano servizi nuovi, innovativi basati sulla domanda e ciò a sua volta può provocare costi per le imprese. È fondamentale dunque tenere conto degli interessi divergenti di questi gruppi di utilizzatori al momento della revisione della regolamentazione esistente.

ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE E DELLE AUTORITÀ NAZIONALI GARANTI DELLA CONCORRENZA

17. Nel corso del 2004 la Commissione ha stabilito un dialogo strutturato con gli organismi professionali europei degli avvocati, notai, ingegneri, architetti, contabili, consulenti fiscali e farmacisti e con le autorità nazionali di regolamentazione per discutere quale sia la giustificazione per la regolamentazione professionale esistente e per studiare la maniera per renderla più favorevole alla concorrenza. Il livello di ricettività alla riforma è dipeso dall’esistente livello di apertura e di deregolamentazione della professione in esame.

18. Le autorità nazionali garanti della concorrenza si sono molto impegnate e si è osservato un notevole cambiamento nella loro attività. La maggior parte ha riferito di aver lavorato in tale campo nel periodo 2004/2005. L’attività intrapresa include:

19. discussioni bilaterali con le autorità nazionali di regolamentazione e gli organismi professionali;

20. partecipazione a seminari/conferenze sulla concorrenza nelle professioni liberali;

21. adozione di pareri su progetti di legislazione contenenti norme che potrebbero limitare la concorrenza;

22. lavori di rassegna e studi settoriali.

23. Tale lavoro ha portato alla soppressione di alcune restrizioni che erano ingiustificate, secondo la definizione di cui sopra al punto 8, ed è stato un fattore decisivo per la creazione di gruppi di lavoro governativi , incaricati di studiare nel dettaglio le raccomandazioni presentate e di avanzare proposte per l’introduzione di cambiamenti più radicali. Nel corso del 2004 l’Autorità di vigilanza EFTA ha inoltre svolto un’analisi della situazione regolamentare esistente nel settore dei servizi professionali nei tre paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia)[13].

PROGRESSI DEGLI STATI MEMBRI

24. Nella tabella 1 è presentato il livello di progresso conseguito da ciascun Stato membro nel periodo 2004/2005 nella revisione ed eliminazione di restrizioni sproporzionate esistenti nella legislazione e nelle regolamentazioni degli organismi professionali[14]. Le valutazioni sono state stabilite sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. I progressi conseguiti devono essere visti in relazione al livello di regolamentazione esistente in tali paesi. In alcuni paesi il livello di regolamentazione esistente è basso e pertanto essi hanno meno lavoro da compiere in termini di riforma (Si vedano le figure 1 e 2).

25. La tabella mostra che i maggiori progressi sono stati conseguiti nei paesi che dispongono di un programma strutturato di riforma volto a rafforzare la concorrenza o a riformare la regolamentazione: Danimarca, Paesi Bassi e Regno Unito. In tali paesi il livello di regolamentazione esistente è anche uno dei più bassi. Va osservato, inoltre, che in tali paesi vi è uno stretto partenariato tra il governo e le autorità nazionali competenti e che spesso una riforma sostanziale in un determinato settore è preceduta da un’approfondita analisi delle restrizioni esistenti da parte dell’autorità garante della concorrenza. L’esperienza mostra inoltre che in tali paesi sono stati affrontati subito i problemi dei prezzi fissi e delle restrizioni della pubblicità prima di avviare riforme strutturali più ampie.

26. Tanto premesso, è incoraggiante il fatto che più di un terzo (9 in totale) degli Stati membri riferisca che è in corso un lavoro di analisi che si spera porterà a una riforma sostanziale nel prossimo futuro. Sei altri paesi riferiscono che sono state effettuate piccole riforme ad esempio un alleggerimento dei requisiti qualitativi per l’accesso alle professioni. In altri Sette paesi l’avvio del processo di riforma è lento e per il momento non è stata riferita alcuna attività.

Tabella 1: Livello di attività degli Stati membri nel periodo 2004/2005 nella riforma della legislazione e della regolamentazione professionale nel settore dei servizi professionali

Livello di attività | Stati membri |

Nessuna attività | Repubblica ceca, Cipro, Finlandia, Grecia, Malta, Spagna, Svezia |

Piccole riforme | Austria, Lettonia, Slovenia, Portogallo, Ungheria, Estonia |

Lavoro di analisi in corso | Belgio, Italia, Lussemburgo, Polonia |

Piccole riforme e lavoro di analisi | Slovacchia, Francia, Germania, Irlanda, Lituania |

Riforma strutturale sostanziale | Danimarca, Paesi Bassi, Regno Unito |

Nota: La tabella non tiene conto dell’attività svolta in tale settore dalle autorità nazionali garanti della concorrenza

Figura 1: Indice del livello di regolamentazione negli Stati membri

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Fonte: Studio IHS[15] aggiornato per inserire i nuovi Stati membri e tenere conto delle riforme segnalate

Figura 2: Confronto tra l’attività di riforma degli Stati membri (Tabella 1) e il livello di regolamentazione esistente (Figura 1)

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Nota: A causa della mancanza di informazioni non è stato tenuto conto di Malta

APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA COMUNITARIE

27. A seguito della modernizzazione delle norme antitrust, le autorità nazionali garanti della concorrenza e gli organi giurisdizionali nazionali possono applicare l’articolo 81 del trattato CE nella sua interezza, stabilire cioè se esiste una restrizione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1 e se sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 81, paragrafo 3 cosicché il divieto non si applica. Inoltre le autorità nazionali garanti della concorrenza e gli organi giurisdizionali nazionali possono applicare direttamente l’articolo 82 del trattato CE. Dato che la stragrande maggioranza delle restrizioni della concorrenza nel settore dei servizi professionali hanno origine ed effetto in un solo Stato membro l’applicazione a livello amminnistrativo delle norme di concorrenza spetta principalmente alle autorità nazionali garanti della concorrenza mentre gli organi giurisdizionali nazionali sono responsabili dell’applicazione tra privati.

28. Inoltre nella sentenza CIF[16] , la Corte di giustizia delle Comunità europee ha deciso che quando le imprese pongono in atto un comportamento contrario all’articolo 81, paragrafo 1 e quando tale comportamento è imposto o facilitato da misure statali, l’autorità nazionale garante della concorrenza ha l’obbligo di disapplicare tali misure statali e di applicare gli articoli 81 e 82. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione contiene dettagli sulle attività di applicazione della normativa nel settore dei servizi professionali da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza e degli organi giurisdizionali nel periodo 2004/2005. Le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno avviato dieci procedimenti conformemente alle regole comunitarie della concorrenza per le sei professioni prese in esame dalla Commissione. Sono stati esaminati vari tipi di restrizioni in relazione a diverse professioni. Gli Stati membri esaminano inoltre altri casi di portata più regionale conformemente alle rispettive norme nazionali in materia di concorrenza. La Commissione ha anche adottato una decisione nel giugno 2004 in cui condanna la tariffa degli onorari minimi raccomandata dall’ordine degli architetti del Belgio[17]. Inoltre in una sentenza del 17 febbraio 2005, la Corte ha risposto ad una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante la causa Mauri [18] relativa all’esame di Stato per esercitare la professione di avvocato in Italia. La Corte ha esaminato i fatti basandosi sui criteri indicati nella sentenza C-35/99 Arduino .

29. L’applicazione della normativa da parte degli organismi giurisdizionali nazionali ad iniziativa di privati non riguarda solo gli articoli 81 e 82 nella loro applicazione alle imprese o alle associazioni di imprese ma è possibile anche nei confronti degli Stati membri conformemente all’articolo 86, paragrafo 1 in combinato disposto con gli articoli 81 e 82 oppure conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g) e all’articolo 10, paragrafo 2 in combinato disposto con gli articoli 81 e 82.

30. Oltre ad applicare gli articoli 81 e 82 nei confronti delle imprese e associazioni di imprese, la Commissione può anche agire contro il comportamento restrittivo di uno Stato membro. Fino ad ora la base giuridica per quanto riguarda il settore dei servizi professionali è stata l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g) e l’articolo 10, paragrafo 2 in combinato disposto con l’articolo 81. Si può pensare tuttavia di utilizzare come base legale l’articolo 86 in combinato disposto con gli articoli 81 e 82 quando sono soddisfatte le condizioni previste dalla giurisprudenza[19]. L’articolo 86, paragrafo 1 vieta agli Stati membri, per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui essi conferiscono diritti speciali o esclusivi, di applicare o mantenere in vigore misure contrarie alle norme del trattato CE. Esso si applica alla situazione specifica in cui uno Stato membro ha una speciale influenza su talune imprese pubbliche per il fatto di esercitare un controllo su di esse o su talune imprese privilegiate per il fatto di concedere loro diritti speciali o esclusivi. L’articolo 86, paragrafo 3 accorda alla Commissione lo speciale potere di vigilare sull’applicazione dell’articolo 86 rivolgendo, ove occorra, direttamente agli Stati membri opportune decisioni o direttive. Si può quindi sostenere che nei casi opportuni la Commissione debba applicare l’articolo 86, paragrafo 3. Ad esempio esso potrebbe essere applicato nei casi in cui la limitazione del numero di persone cui è consentito esercitare la professione equivale alla concessione di diritti speciali o esclusivi. Si valuterà nei singoli casi se è possibile applicare l’articolo 86.

CONCLUSIONI

31. La principale conclusione che si può trarre è che se la maggioranza degli Stati membri realizzasse più velocemente una riforma sistematica nel settore per accrescerne la concorrenza, l’economia e i consumatori ne trarrebbero considerevoli vantaggi. In pratica ciò significherebbe per gli Stati membri “appropriarsi” politicamente di tale lavoro a livello nazionale al fine di promuovere il processo di riforma. Ciò è stato riconosciuto in maniera più generale nella revisione intermedia dell’agenda di Lisbona e nelle conclusioni del Consiglio europeo summenzionato che ha rilanciato l’agenda di Lisbona rivolgendo una particolare attenzione alla crescita e all’occupazione e ha deciso che gli Stati membri presentino programmi nazionali di riforma per sostenere la crescita e l’occupazione a livello nazionale e ha altresì nominato un coordinatore nazionale per la strategia di Lisbona.

32. Il peso della tradizione non va sottovalutato in quanto influisce sulla velocità del cambiamento e in molti paesi le autorità non vedono come le cose potrebbero andare diversamente. Inoltre le professioni stesse in generale non hanno sostenuto attivamente il processo di riforma. Dalla situazione attuale potrebbe anche apparire che alcuni paesi esercitano una influenza relativamente debole sulla disciplina delle professioni. Ciò potrebbe essere dovuto al fenomeno economico della “regulatory capture” (quando l’autorità di regolamentazione è “catturata” da interessi particolari e legifera in funzione di detti interessi), fenomeno che non è raro soprattutto nei settori soggetti ad autoregolamentazione.

33. La Commissione riconosce che fa parte delle prerogative degli Stati membri stabilire in che misura essi desiderano disciplinare direttamente le professioni mediante norme a livello statale o lasciare che ciò sia fatto dagli organismi professionale attraverso l’autoregolamentazione. Tuttavia una buona governance richiede che gli Stati membri sorveglino la portata dell’autoregolamentazione nazionale per impedire che essa diventi eccessivamente restrittiva e possa quindi danneggiare gli interessi dei consumatori.

PROSPETTIVE FUTURE

34. La Commissione ribadisce di essere pienamente impegnata nella realizzazione di una riforma di ampio respiro in questo settore e incoraggia gli Stati membri ad adottare iniziative per promuovere la riforma a livello nazionale. È ancora possibile realizzare miglioramenti in tutti gli Stati membri.

35. Dato che la regolamentazione restrittiva in questo settore è sviluppata e produce effetti a livello nazionale, spetta alle autorità nazionali di regolamentazione e agli organismi professionali apportare dei cambiamenti tenendo conto delle specificità della professione in questione in ciascun paese. L’esperienza insegna che un tale processo non potrà avere inizio in assenza di un forte sostegno politico. Data l’importanza di questo settore per l’economia dell’UE, la Commissione invita gli Stati membri ad affrontare la questione della modernizzazione delle norme relative alle professioni nei programmi nazionali di riforma per l’applicazione della strategia di Lisbona che saranno presentati nell’autunno 2005. Pertanto, nell’ambito del processo di Lisbona dovranno essere elaborate altre relazioni.

36. Come primo passo gli Stati membri dovrebbero avviare, se non lo hanno ancora fatto, un lavoro analitico di revisione delle restrizioni esistenti. In una prima fase potrebbero essere individuate le restrizioni della concorrenza che possono essere eliminate velocemente e per le quali non sono necessarie ulteriori analisi, ad esempio alcuni prezzi fissi o raccomandati e talune limitazioni della pubblicità. Al tempo stesso dovrebbe essere avviata un’analisi strutturale approfondita, ad esempio delle strutture regolamentari, per valutare le necessità di più ampie riforme e aprire loro la strada. Ciò consentirebbe agli Stati membri di realizzare importanti progressi entro il 2010.

37. Da un’analisi economica più puntuale dei vari mercati per i servizi professionali, la Commissione ha concluso che una tutela regolamentare accuratamente mirata potrebbe essere necessaria per i consumatori e per gli utilizzatori occasionali . I principali utilizzatori di servizi professionali, le imprese e il settore pubblico, potrebbero invece necessitare solo in misura limitata o non necessitare affatto di una tutela regolamentare. Non è del tutto chiara la situazione per quanto riguarda le piccole imprese ed è necessario un ulteriore lavoro per valutare i loro bisogni specifici. Il quadro normativo attuale è insoddisfacente per questi due ultimi gruppi a causa della mancanza di flessibilità ed è di ostacolo allo sviluppo di servizi innovativi, basati sulla domanda.

38. La Commissione continuerà nei suoi sforzi per agevolare tale esercizio e contribuire alla diffusione di buone pratiche. Essa aumenterà il lavoro di partenariato con le autorità nazionali garanti della concorrenza che hanno già avviato un lavoro promettente affinché esse si impegnino ancora maggiormente a livello nazionale. Essa continuerà inoltre a migliorare i rapporti con le autorità nazionali di regolamentazione organizzando un dibattito più strutturato ed elevando il profilo del lavoro con dette autorità. Ció aprirà la strada ad una maggiore cooperazione tra le autorità nazionali garanti della concorrenza e le autorità di regolamentazione.

39. Per cominciare, nei prossimi mesi la Commissione darà ampia pubblicità ai risultati della presente comunicazione per far sì che i più importanti messaggi sulla necessità di modernizzare le professioni in Europa siano compresi da tutti i principali attori, in particolare i parlamenti nazionali e i responsabili politici.

40. La Commissione prenderà in considerazione l’adozione di ulteriori opportune iniziative tese all’applicazione delle regole comunitarie di concorrenza, ivi compresa, ove possibile e necessario, l’eventualità di intervenire a norma dell’articolo 86.

[1] Categoria 72 “Informatica e attività connesse” e 74 “Attività di servizi alle imprese” della classificazione NACE. La Categoria 74 della classificazione NACE include attività legali, contabilità, consulenza fiscale e societaria; studi di mercato e sondaggi di opinione; consulenza commerciale e di gestione; amministrazione di imprese, attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici; collaudi ed analisi tecniche; pubblicità; servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale; servizi di investigazione e vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione e altre attività.

[2] Fonte: Eurostat, “Developments for turnover and employment indices for services during the third quarter of 2004”, Statistics in focus 11/2005. I dati si riferiscono ai seguenti 14 paesi: BE, DK, DE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE e UK.

[3] Fonte: Eurostat, Indagine sulla forza lavoro, 2004.

[4] È previsto che a partire dal 2006 o dal 2007 la raccolta di dati statistici sui servizi legati alle imprese sia inserita nelle indagini regolari annuali relative a tutti i 25 Stati membri.

[5] Cfr. pag. 25 della Relazione del gruppo ad alto livello presieduto da Wim Kok, novembre 2004. La relazione è disponibile al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/2004-1866-EN-complet.pdf

[6] Le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 22-23 marzo 2005 sono disponibili al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/european_council/conclusions/index_it.htm

[7] La relazione è disponibile al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/liberal_professions/final_communication_en.pdf

[8] Stocktaking Exercise on Regulation of Professional Services - Overview of Regulation in the New EU Member States (Lavoro di rassegna sulla regolamentazione dei servizi professionali – Panoramica della regolamentazione nei nuovi Stati membri dell’UE), del novembre 2004 disponibile all’indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/conference/overview_of_regulation_in_the_eu_professions.pdf

[9] Si veda la pubblicazione della Commissione “Employment in Europe 2004” (Occupazione inEuropa 2004), capitolo 3, in cui si conclude che rispetto agli Stati Uniti vi è in Europa un considerevole potenziale di creazione di posti di lavoro non sfruttato nel settore dei servizi e in particolare nei servizi professionali e per le imprese. La pubblicazione è disponibile all’indirizzo: http://europa.eu.int/comm/employment_social/publications/2004/keah04001_en.pdf

[10] Nel presente contesto per “organismi professionali” si intendono gli organismi non governativi di autoregolamentazione mentre l’espressione “autorità nazionali di regolamentazione” si riferisce agli organismi/servizi governativi incaricati della vigilanza regolamentare sulle professioni.

[11] Si veda la definizione di cui sopra al punto 8.

[12] Documento di lavoro dei servizi della Commissione “Progress by Member States in reviewing and eliminating restrictions to competition in the area of professional services” (Progresso degli Stati membri nella revisione e soppressione delle restrizioni della concorrenza nel settore dei servizi professionali), SEC(2005) 1064.

[13] Per ulteriori dettagli sul complesso di tale attività si veda la sezione 3 del documento di lavoro dei servizi della Commissione (cfr. nota 12).

[14] Per ulteriori informazioni sulle attività svolte si veda la sezione 4 del documento di lavoro dei servizi della Commissione (cfr. nota 12).

[15] “Economic Impact of regulation in the field of liberal professions in different EU Member States” (impatto economico della regolamentazione nel settore delle professioni liberali in diversi Stati membri), Ian Paterson, Marcel Fink, Anthony Ogus, Institute for Advanced Studies, Vienna,gennaio 2003. Il testo è disponibile al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/conference/libprofconference.html

[16] Causa C-198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF), [2003] Racc. I-08055.

[17] Decisione del 26.6.2004, COMP/38.549 - PO / Tariffario degli onorari dell’ordine degli architetti belgi, http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_77.html#i38_549

[18] Causa C-250/03 Mauri [2005] Raccolta I-0000.

[19] Si veda la causa C-475/99 Ambulanz Glockner, [2001] Raccolta – 8089.

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