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Document 52004PC0760

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas

    /* COM/2004/0760 def. - COD 2003/0302 */

    52004PC0760

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas /* COM/2004/0760 def. - COD 2003/0302 */


    Bruxelles, 16.11.2004

    COM(2004) 760 definitivo

    2003/0302 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla

    Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas

    2003/0302 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEOin applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CErelativa alla

    Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione diun regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas

    1- ANTEFATTI

    +++++ TABLE +++++

    2- OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è complementare alla direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE e mira a fissare alcune prescrizioni minime relative alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas.

    L'esperienza - acquisita, tra l'altro, anche attraverso il forum dei regolatori europei per il gas di Madrid - ha mostrato che l'apertura del mercato è importante tanto sotto il profilo qualitativo quanto quantitativo. Sebbene la direttiva 2003/55/CE liberalizzerà pienamente il mercato al più tardi entro il luglio 2007, le condizioni di accesso alla rete da parte di terzi negli Stati membri non garantiscono affatto parità di condizioni. Sia la direttiva 2003/55/CE che il regolamento proposto riconoscono l'importanza fondamentale dell'accesso dei terzi quale strumento decisivo per aprire il mercato e introdurre la concorrenza. Tuttavia, mentre la direttiva si limita a definire gli obiettivi, il regolamento mira al rispetto di determinate prescrizioni minime in relazione a questo elemento essenziale della direttiva, vale a dire le condizioni di accesso alla rete di trasporto.

    3- COMMENTI ALLA POSIZIONE COMUNE

    Ad eccezione dei problemi di cui al punto 4.4., la posizione comune corrisponde per intero, nella sostanza, alla proposta della Commissione. Numerose altre modifiche introdotte dal Consiglio e dal Parlamento europeo chiariscono le disposizioni del regolamento in relazione alla sua coerenza con la direttiva 2003/55/CE oppure le integrano.

    Gli Stati membri hanno non solo riconosciuto che il regolamento era necessario in quanto tale, ma anche il fatto che il suo ambito di applicazione deve andare oltre i semplici aspetti meramente transfrontalieri, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e discriminazioni.

    4- COMMENTI DETTAGLIATI DELLA COMMISSIONE

    4.1 Emendamenti accolti dalla Commissione e inseriti integralmente o parzialmente nella posizione comune

    Emendamento 1: L'emendamento è accettabile nella misura in cui evidenzia la necessità di rimuovere gli ostacoli al commercio ancora esistenti.

    Emendamento 3: L'emendamento evidenzia la necessità di un processo di consultazione e collaborazione tra la Commissione e il settore in questione; la Commissione concorda con tale posizione.

    Emendamento 4: La parte dell'emendamento che può essere accolta fornisce chiarimenti.

    Emendamento 7: La definizione proposta di "utenti della rete" chiarisce e semplifica la formulazione della definizione proposta dalla Commissione senza limitarne l'ambito di applicazione.

    Emendamento 12: L'emendamento rende il testo conforme alle pertinenti disposizioni della direttiva 2003/55/CE e tiene inoltre conto del fatto che in alcuni Stati membri esiste un certo grado di concorrenza gasdotto-a-gasdotto. Da ultimo, l'emendamento riconosce la necessità di studiare le tariffe anche in vista di stimolare gli investimenti nelle infrastrutture, nonché gli investimenti volti a garantire un flusso di gas esente da problemi di qualità o, più in generale, di interoperabilità.

    Emendamento 13: La convergenza delle strutture tariffarie e dei meccanismi di bilanciamento dovrebbe creare condizioni più favorevoli al commercio di gas naturale.

    Emendamento 15: La questione può essere lasciata al mercato, in quanto il gestore del sistema di trasporto avrebbe tutto l'interesse a porre in commercio quanta più capacità possibile.

    Emendamento 18: L'emendamento riguarda un aspetto importante, discusso nell'ambito del processo di Madrid, che proteggerebbe i gestori del sistema di trasporto dai rischi connessi al comportamento antieconomico degli utenti della rete o da utenti della rete inaffidabili.

    Emendamenti 19, 26 e 32: Gli emendamenti forniscono chiarimenti.

    Emendamenti 20 e 39: Questi emendamenti sono basati sugli orientamenti volontari per le buone pratiche in relazione all'accesso di terzi alla rete concordati a Madrid e rappresentano il giusto equilibrio tra le esigenze relative all'istituzione di un mercato competitivo e la sicurezza dell'approvvigionamento.

    Emendamento 21: È importante definire il termine entro il quale la capacità non utilizzata deve essere offerta su base interrompibile. In caso contrario gli utenti della rete potrebbero non essere in grado di beneficiare di questo servizio, qualora il preavviso fornito ("time-ahead") non consenta loro di reagire.

    Emendamento 23: La pubblicazione di informazioni circa la derivazione, la metodologia e la struttura delle tariffe è un chiaro requisito di trasparenza necessario per garantire la concorrenza ed evitare tariffe discriminatorie e inadeguate.

    Emendamento 25, parte centrale: L'approvazione di punti pertinenti di un sistema di trasporto per i quali devono essere pubblicate informazioni previa consultazione degli utenti della rete deve garantire che saranno pubblicate informazioni circa i punti considerati più importanti per il mercato.

    Emendamento 28: L'emendamento è conforme alla lettera degli orientamenti di Madrid. È stato accolto per quanto riguarda il contenuto, sebbene la formulazione sia stata modificata dal Consiglio al fine di migliorare la chiarezza giuridica e la coerenza del testo.

    Emendamento 29: L'armonizzazione dei sistemi di bilanciamento è importante per facilitare gli scambi di gas e lo sviluppo dei mercati del disponibile ("mercati spot").

    Emendamento 34: L'emendamento rappresenta un'utile integrazione e riflette le prescrizioni corrispondenti del regolamento (CE) n. 1228/2003.

    Emendamento 36: L'emendamento contribuisce ad accrescere l'efficienza del lavoro della Commissione e semplifica l'obbligo di presentare una relazione da parte della Commissione.

    Emendamento 38: La partecipazione degli utenti della rete all'elaborazione dei codici di rete e dei contratti standard può aumentarne il valore pratico e l'applicabilità.

    Emendamenti 40 e 41: L'emendamento è basato sugli orientamenti volontari concordati a Madrid. Gli utenti della rete devono essere informati in merito alle circostanze che influenzano la disponibilità della capacità contrattuale perché possano adottare le misure necessarie per rispondere alle esigenze dei clienti in base alle circostanze correnti. In tal senso si dovrà garantire il massimo livello di trasparenza possibile.

    4.2 Emendamenti accolti dalla Commissione e non inseriti nella posizione comune

    Nessuno.

    4.3 Emendamenti respinti dalla Commissione e non inseriti nella posizione comune

    Emendamenti 1 e 4: La Commissione non può accettare le parti degli emendamenti che comportano una possibile restrizione dell'ambito di applicazione del regolamento agli scambi transfrontalieri. Ogni restrizione dell'ambito di applicazione del regolamento agli scambi transfrontalieri renderebbe impossibile conseguire gli obiettivi fondamentali del regolamento, in quanto non consentirebbe al regolamento di garantire le necessarie condizioni paritarie in termini di condizioni di accesso, in particolare nel caso di Stati membri con più di un gestore del sistema di trasporto. Le questioni affrontate dal regolamento attengono alle reti del gas nel loro complesso e non sono confinate alle interconnessioni; restringere l'ambito di applicazione del regolamento agli scambi transfrontalieri renderebbe, pertanto, lo strumento proposto praticamente inutile.

    Emendamenti 2, 5 e 6, prima parte: L'emendamento dà l'errata impressione che solo il trasporto transfrontaliero di gas può comportare un'intensificazione della concorrenza nell'Unione europea, mentre questa sarebbe realizzata attraverso un accrescimento del numero di partecipanti al mercato in grado di fornire gas nell'intera Unione europea (vale a dire, all'interno degli Stati membri e da uno Stato membro all'altro). (Cfr. anche i commenti agli emendamenti 1 e 4).

    Emendamento 6, seconda parte: l'emendamento restringe l'ambito di applicazione del regolamento ai gestori del sistema di trasporto in base alla definizione di cui alla direttiva 2003/55/CE. Ciò potrebbe comportare l'esclusione dei sistemi di trasporto regionali e non garantirebbe, pertanto, condizioni di concorrenza paritarie in termini di condizioni di accesso alle reti di trasporto.

    Emendamento 8: L'emendamento non distingue chiaramente tra il concetto di mercato primario e quello di mercato secondario alla base del regolamento. Esso potrebbe, pertanto, dare adito ad equivoci in relazione all'articolo 8 relativo al "Trasferimento di diritti di capacità" che tratta dei mercati secondari.

    Emendamenti 9 e10: I termini definiti da questi emendamenti non ricorrono nel testo e non è, pertanto, necessario definirli.

    Emendamento 11: È più opportuno collocare la definizione di "punti rilevanti" negli orientamenti allegati al regolamento, al fine di consentirne un adattamento rapido e flessibile agli sviluppo del mercato. Gli impianti di stoccaggio sono stati delibertamente esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento in quanto le loro particolari caratteristiche ed i requisiti normativi ad essi applicabili necessitano un approccio specifico.

    Emendamento 14: L'emendamento è formulato in termini così generici da rendere la sua applicazione difficile o addirittura impossibile nella pratica.

    Emendamento 16: Le materie oggetto dell'emendamento esulano dall'ambito di applicazione del regolamento.

    Emendamento 17: L'emendamento mira ad obbligare le imprese che detengono capacità ad offrire la capacità non utilizzata sul mercato secondario. Sebbene condivida gli obiettivi e le intenzioni dell'emendamento, la Commissione è del parere che gli incentivi economici offrirebbero migliori prospettivi per i contratti esistenti. La questione dei nuovi contratti è trattata all'articolo 5, paragrafo 2.

    Emendamento 22: L'emendamento introdurrebbe un notevole grado di discrezionalità in merito a cosa considerare come una "prolungata e significativa congestione contrattuale". L'emendamento indebolirebbe inoltre le disposizioni corrispondenti del testo della Commissione. È opportuno evidenziare che - sebbene, per motivi giuridici, i contratti esistenti debbano essere gestiti in modo distinto - è importante che i nuovi contratti tengano conto del fatto che l'accumulo di capacità non è accettabile in un mercato concorrenziale e che si dovrà applicare il principio dello "use it or lose it" (che prevede la perdita della capacità se quest'ultima non viene usata).

    Emendamento 24: L'emendamento non apporta alcun nuovo elemento. I "punti rilevanti" sono definiti all'articolo 6, paragrafo 3, e nell'allegato.

    Emendamento 25, prima e ultima parte: Per chiarezza, i punti pertinenti per i quali devono essere pubblicate informazioni devono essere indicati solo all'articolo 6, paragrafo 3. A causa dell'elevato numero di punti di uscita in alcuni sistemi di trasporto, è importante indicare almeno per una percentuale di capacità i punti di uscita che devono essere pubblicati. Tale prescrizione è rispettata nell'allegato.

    Emendamento 27: L'emendamento appare prematuro a causa delle grandi differenze esistenti tra i sistemi di trasporto europei. Le dimensioni di un sistema, la presenza di impianti di stoccaggio e di altri strumenti di flessibilità a disposizione dell'operatore del sistema di trasporto possono predeterminare le sue possibilità in relazione ai servizi di bilanciamento. Il riferimento ai sistemi di bilanciamento basati sul mercato è, inoltre, troppo ambiguo, in quanto sul mercato europeo del gas esistono svariati strumenti basati sul mercato.

    Emendamento 30: L'emendamento potrebbe comunicare segnali errati, limitare i punti da valutare con consultazioni e annullare la partecipazione delle autorità di regolamentazione che è considerata necessaria per assicurare il carattere non discriminatorio e trasparente delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

    Emendamento 31: L'emendamento non consentirebbe di svolgere un'adeguata procedura di consultazione con il settore interessato, che la Commissione giudica di estrema importanza.

    Emendamento 35: Sebbene la Commissione abbia ripetutamente affermato la sua intenzione di mantenere una procedura di stretta consultazione con il settore e con i consumatori di gas, non sarebbe corretto, dal punto di vista istituzionale, vincolare a una qualsivoglia consultazione un comitato istituito a norma della comitatologia.

    Emendamento 37: Alcuni Stati membri beneficiano ancora di deroghe alle disposizioni della direttiva 98/30/CE. Per garantire una coerente applicazione del diritto comunitario, in particolare degli articoli 22, 27 e 28 della direttiva 2003/55/CE, e delle disposizioni del regolamento in questione, è indispensabile prevedere deroghe ed esenzioni dall'applicazione del regolamento, in quanto quest'ultimo integra alcune disposizioni della direttiva, alle quali questi Stati membri possono derogare.

    Emendamento 42: Per ragioni tecniche legate alle condizioni di pressione nella rete, che sono soggette a cambiamenti con breve preavviso, la capacità pubblicata deve spesso essere confermata prima di essere stipulata. Ciò vale in particolare per i servizi a breve termine e per i servizi con breve preavviso.

    4.4. Emendamenti respinti dalla Commissione e inseriti nella posizione comune

    Emendamento 33: La Commissione ritiene utile evidenziare il diritto dei cittadini europei e delle imprese europee di adire la Corte di giustizia, ove appropriato. Nell'adattare l'articolo 11 alle prescrizioni del regolamento proposto, tuttavia, il Consiglio ha soppresso interamente i paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11, incorporando in tal modo l'emendamento 33 del Parlamento. La Commissione accetta questo approccio del Consiglio che semplifica le disposizioni del regolamento.

    4.5. Modifiche introdotte dal Consiglio

    Le definizioni di "nuovi soggetti attivi sul mercato" e "operatori di piccole dimensioni" contenute all'articolo 2, paragrafi 23 e 24, della proposta iniziale della Commissione sono state soppresse. La Commissione considera accettabile tale soppressione in quanto il concetto di "nuovi soggetti attivi sul mercato" e di "operatori di piccole dimensioni" è sufficientemente chiaro. Sono state, tuttavia, mantenute nel testo del regolamento le disposizioni relative ai nuovi soggetti attivi sul mercato.

    Nell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, il Consiglio ha ridotto l'ambito di applicazione della procedura di comitatologia proposta dalla Commissione ed ha eliminato tutte le materie non ancora trattate dagli orientamenti allegati al regolamento, mantenendo solo quelle materie già trattate dagli orientamenti allegati. Le materie rimosse dal Consiglio potrebbero essere trattate successivamente, vale a dire all'atto della presentazione della relazione a norma dell'articolo 30 della direttiva 2003/55/CE (seconda direttiva sul mercato interno del gas).

    Al fine di evitare l'impressione che uno qualsiasi degli orientamenti allegati al regolamento richieda una standardizzazione o un'armonizzazione a livello dell'Unione europea, il Consiglio ha inserito un nuovo paragrafo (articolo 9, paragrafo 3) al fine di chiarire tale aspetto. La Commissione non ha mai inteso affermare che le condizioni e le clausole relative all'accesso alla rete debbano essere normalizzate a livello comunitario, quanto che si debbano fissare norme minime relative all'accesso alla rete. Per tale ragione la Commissione ritiene accettabile il testo dell'articolo 9, paragrafo 3.

    Per assicurare la coerenza con la direttiva 2003/55/CE, il Consiglio ha inserito l'articolo 16 in materia di deroghe ed esenzioni. Le disposizioni di questo articolo mirano a garantire una coerente applicazione del diritto comunitario. L'articolo 16 del regolamento non va oltre l'ambito di applicazione delle deroghe già previste nella direttiva 2003/55/CE, ma concede agli Stati membri che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2003/55/CE il diritto di richiedere una deroga temporanea all'applicazione del presente regolamento, previa approvazione da parte della Commissione.

    Da ultimo, la Commissione ha accettato che l'entrata in vigore del regolamento sia posticipata di un anno rispetto alla sua proposta originale. La Commissione ha inoltre accettato che gli orientamenti allegati al regolamento non siano modificati prima del 1° gennaio 2007. La Commissione ha potuto accettare anche questa proposta in quanto considera gli orientamenti contenuti nell'allegato al regolamento sufficientemente completi, esaurienti e maturi per poter rispondere adeguatamente alle esigenze del mercato.

    5- CONCLUSIONI

    La Commissione avrebbe preferito che il regolamento fosse entrato in vigore nel 2005, ma ritiene che l'accordo politico adottato il 10 giugno (a maggioranza qualificata) e la successiva posizione comune adottata il 12 novembre 2004 realizzerà pienamente gli obiettivi previsti dal regolamento. Per tale ragione la Commissione sostiene la posizione comune.

    Allegato

    Proposta di regolamento sulle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas

    Dichiarazione delle Commissione

    Lo stoccaggio e l'accesso agli impianti di stoccaggio esulano dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

    Lo stoccaggio e gli impianti di stoccaggio non saranno, pertanto, trattati negli orientamenti di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento, eventualmente modificati in applicazione dall'articolo 9, paragrafo 2 del presente regolamento.

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