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Document 52004PC0563
Proposal for a Council Directive amending Directive 87/328/EEC as regards the storage of semen of bovine animals intended for intra-Community trade
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica alla Direttiva 87/328/CEE per quanto concerne la conservazione di sperma bovino destinato agli scambi intracomunitari
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica alla Direttiva 87/328/CEE per quanto concerne la conservazione di sperma bovino destinato agli scambi intracomunitari
/* COM/2004/0563 def. - CNS 2004/0188 */
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica alla Direttiva 87/328/CEE per quanto concerne la conservazione di sperma bovino destinato agli scambi intracomunitari /* COM/2004/0563 def. - CNS 2004/0188 */
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica alla Direttiva 87/328/CEE per quanto concerne la conservazione di sperma bovino destinato agli scambi intracomunitari (presentata dalla Commissione) RELAZIONE La Direttiva 88/407/CEE del Consiglio stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina. Tale Direttiva è stata modificata recentemente dalla Direttiva 2003/43/CE per consentire la conservazione dello sperma non solo in "centri di raccolta dello sperma" (con produzione propria) ma anche in "centri di magazzinaggio dello sperma" (senza produzione propria). La Direttiva 87/328/CEE del Consiglio relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura fa riferimento, all'articolo 4, alle esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e stabilisce che lo sperma di bovini riproduttori di razza pura è raccolto, trattato e conservato in un "centro di fecondazione artificiale ufficialmente riconosciuto". L'articolo 4 della Direttiva 87/328/CEE del Consiglio va modificato per evitare qualsiasi confusione con il campo di applicazione e con le definizioni di cui alla Direttiva 88/407/CEE. 2004/0188 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica alla Direttiva 87/328/CEE per quanto concerne la conservazione di sperma bovino destinato agli scambi intracomunitari (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 37, Vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C [...] del [...], pag. [...]. Visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C [...] del [...], pag. [...]. Visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [3], [3] GU C [...] del [...], pag. [...]. Considerando quanto segue: (1) L'articolo 4 della Direttiva 87/328/CEE del Consiglio del 18 giugno 1987 relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura [4] stabilisce che lo sperma destinato agli scambi intracomunitari sia raccolto, trattato e conservato in un centro di fecondazione artificiale ufficialmente riconosciuto. [4] GU L 167 del 26.8.1987, pag. 54. (2) la Direttiva 2003/43/CE [5] ha modificato la Direttiva 88/407/CEE del Consiglio del 14 giugno 1988 che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina [6], al fine di consentire la conservazione dello sperma non solo in centri di raccolta dello sperma ma anche in centri di magazzinaggio dello sperma. [5] GU L 143 del 11.6.2003, pag. 23. [6] GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15). (3) Per assicurare la coerenza nella legislazione comunitaria, l'articolo 4 della Direttiva 87/328/CEE va adattato per tener conto del più ampio campo d'applicazione e delle definizioni recentemente introdotte nella Direttiva 88/407/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'articolo 4 della Direttiva 87/328/CEE è sostituito dal testo seguente: "Gli Stati membri vigilano affinché, per gli scambi intracomunitari, lo sperma di cui all'art. 2 sia raccolto e trattato, e all'occorrenza conservato, in centri di raccolta o magazzinaggio approvati conformemente alla Direttiva 88/407/CEE del Consiglio." Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [***]. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra tali norme e quelle della direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo. 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente