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Document 52001DC0337
Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the experience gained in the application of Council Decision 97/872 of 16 December 1997, on the Action Programme Promoting European Non-Governmental Organisations Primarily Active in the Field of Environmental Protection
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sull'esperienza acquisita nell'applicazione della decisione 97/872 del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative europee attive principalmente nel campo della protezione ambientale
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sull'esperienza acquisita nell'applicazione della decisione 97/872 del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative europee attive principalmente nel campo della protezione ambientale
/* COM/2001/0337 def. Volume I */
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esperienza acquisita nell'applicazione della decisione 97/872 del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative europee attive principalmente nel campo della protezione ambientale /* COM/2001/0337 def. Volume I */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO SULL'ESPERIENZA ACQUISITA NELL'APPLICAZIONE DELLA DECISIONE 97/872 DEL CONSIGLIO DEL 16 DICEMBRE 1997 CONCERNENTE UN PROGRAMMA DI AZIONE COMUNITARIO PER LA PROMOZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE EUROPEE ATTIVE PRINCIPALMENTE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE 1. INTRODUZIONE La presente relazione, trasmessa dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 12 della decisione 97/872 del Consiglio (la "decisione del Consiglio") concernente un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative euopee attive principalmente nel campo della protezione ambientale (il "programma di azione"), è stata elaborata alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione nell'attuazione di tale programma nel triennio 1998-2000 e dai beneficiari (organizzazioni non governative - "ONG" [1]), nello stesso periodo. [1] Secondo la definizione del documento di lavoro "La Commissione e le organizzazioni non governative: rafforzare la partnership", al punto 1.2. "Caratteristiche comuni di un'organizzazione non governativa" COM (2000) 11, adottato il 18 gennaio 2000. Per raccogliere informazioni sul programma di azione in maniera sistematica è stato predisposto un sondaggio presso tutti i servizi della DG "Ambiente" (coordinatore del programma) e tutte le parti esterne (beneficiari attuali e precedenti [2]) con un duplice scopo: - [2] Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1999/C 32/4, 2000/C 43/04, 2000/C 293/14. - raccogliere informazioni su come la Commissione e le ONG avevano percepito in passato le misure del programma, per elaborare una relazione da inviare al Parlamento e al Consiglio conformemente all'articolo 12 della decisione del Consiglio; - raccogliere informazioni su come modificare le misure del programma per renderle più rispondenti alle esigenze della Commissione e delle parti interessate in caso di un suo proseguimento. In un secondo tempo, ciò richiederà l'elaborazione di un progetto di proposta di nuova decisione del Consiglio (nel quadro di una procedura di codecisione con il Parlamento europeo). Il programma ha come obiettivo generale la promozione delle attività delle ONG che operano principalmente nel settore della protezione dell'ambiente a livello europeo contribuendo alla definizione e all'attuazione della politica e della normativa ambientale comunitaria. I contributi finanziari concessi nel quadro di questo strumento finanziario (che copre sia le "spese di gestione" che le attività) permettono alle ONG operanti in campo ambientale di intraprendere un certo numero di azioni a favore dell'ambiente e della società europea nel suo insieme. Tali azioni mirano tra l'altro a ravvicinare i cittadini all'Unione europea, rendendo le politiche UE comprensibili e importanti per tutti e ad attivare canali di comunicazione che consentano alla Commissione di verificare le opinioni e preoccupazioni dei cittadini. Le ONG contribuiscono inoltre al processo decisionale partecipando a diversi comitati e gruppi di esperti e apportando conoscenze specializzate secondo i settori di loro competenza. Altre attività importanti nel quadro del programma di azione sono la sensibilizzazione della collettività e dei responsabili decisionali ai problemi ambientali attuali ed imminenti e la costruzione e il consolidamento della società civile [3] - principalmente nell'UE, ma anche oltre i suoi confini. [3] Nella presente relazione, l'espressione "società civile" si limita ad attività senza scopi di lucro effettuate dai cittadini ("il terzo settore"). Sono trascorsi tre anni dall'adozione, il 16 dicembre 1997, della decisione del Consiglio, sulla cui attuazione, nel periodo 1998-2000, il coordinatore del programma (la DG "Ambiente") e le ONG hanno ormai avuto modo di esprimere la loro opinione. I contributi al sondaggio sono stati raccolti e analizzati dalla Commissione; i risultati sono presentati nei paragrafi seguenti secondo la struttura della decisione del Consiglio, articolo per articolo, seguiti da un capitolo riguardante l'attuazione generale e da una conclusione. La linea di bilancio B4-3060, sulla quale è finanziato il programma di azione, è stata valutata da un contraente esterno nel secondo semestre del 2000. Lo studio che fa parte del programma di valutazioni della DG "Ambiente" nel quadro dell'iniziativa SEM 2000 [4], ha preso in esame l'utilizzo della linea B4-3060 nel periodo 1996-1999, per valutare - e fondamentalmente migliorare - l'uso dei relativi finanziamenti. I risultati di tale studio (ossia le parti concernenti l'attuazione e le prestazioni del programma di azione [5]) sono stati presi debitamente in considerazione nella presente relazione. 2. [4] Nel 1995, su iniziativa dei commissari Anita Gradin (controllo finanziario e prevenzione delle frodi) ed Erkki Liikanen (bilancio e amministrazione), la Commissione ha varato un'iniziativa generale, denominata "SEM 2000" - Sound and Efficient Management (gestione sana ed efficiente), per modificare la cultura finanziaria e amministrativa dell'istituzione stessa. "SEM 2000" si applica a tutti i servizi della Commissione. 3. [5] Un importo di poco inferiore al 40% della linea di bilancio B4-3060 è stato assegnato annualmente al programma di azione. 4. RISULTATI DEL SONDAGGIO L'articolo 1 della decisione del Consiglio precisa l'obiettivo del programma e definisce i gruppi ammissibili - campo di attività, status e copertura geografica. Come già menzionato, l'obiettivo generale del programma è la promozione delle attività delle ONG che sono "attive principalmente nel campo della protezione ambientale a livello europeo contribuendo allo sviluppo e all'attuazione della normativa e della politica ambientale comunitaria". Le ONG ammissibili sono organizzazioni indipendenti, senza scopi di lucro e con finalità ecologiche al servizio della collettività. 4.1. Gruppi ammissibili Nel primo triennio di attuazione del programma, l'identificazione delle organizzazioni "attive principalmente nel campo della protezione ambientale" non ha causato grossi problemi. Nei casi dubbi, il coordinatore del programma e il gruppo di valutazione hanno sempre consultato lo statuto ufficiale del richiedente, che illustra per sommi capi l'obiettivo principale dell'organizzazione interessata. Dalla maggior parte delle risposte al sondaggio emerge che sia le ONG che la Commissione sono propense a mantenere l'attuale definizione. Le principali argomentazioni contrarie ad un eventuale ampliamento del campo di attività delle organizzazioni ammissibili riguardano le risorse limitate del programma di azione, la scarsità delle fonti di finanziamento presso la Commissione per le ONG europee operanti nel settore ambientale, le crescenti difficoltà incontrate dalle ONG europee ad ottenere aiuti a livello nazionale e locale e il fatto che altri gruppi (sociali, di sviluppo, sanitari, di consumatori, di animalisti, ecc.) possono beneficiare di finanziamenti nel quadro di altri strumenti. In un contributo al sondaggio si segnala, tuttavia, la frequente esclusione dai finanziamenti delle ONG attive nel settore dell'ambiente e della salute - un settore prioritario per la DG Ambiente - e si sottolinea che si dovrebbe correggere questa situazione. Va osservato che, nei loro programmi di lavoro annuali, alcuni degli attuali beneficiari del programma di azione prevedono già attività nel settore ambientale-sanitario. Tuttavia, l'obiettivo principale di queste organizzazioni - definito a chiare lettere nei rispettivi statuti - permane quello di essere "principalmente attive nel campo della protezione ambientale". L'eventuale inclusione di organizzazioni sanitarie muterebbe il profilo del programma di azione, poiché implicherebbe l'accettazione di candidature da parte di organizzazioni (quali quelle sanitarie) che si occupano solo in parte di questioni ambientali. Ciò, naturalmente, aprirebbe la strada anche ad altre ONG che trattano solo in parte la protezione ambientale, ad esempio i gruppi per i diritti civili, i gruppi di consumatori, ecc. In tal caso, si dovrebbe abbandonare la prassi attuale secondo la quale, per ottenere un sostegno, le ONG europee in campo ambientale sono invitate a presentare i loro programmi di lavoro annuali inserendo in un unico bilancio tutte le loro attività - inclusi stipendi, affitti, costi di stampa, ecc. - giacché le organizzazioni operanti sanitarie potrebbero presentare solo alcune parti dei rispettivi programmi di lavoro, vale a dire quelle concernenti le attività in materia di ambiente, includendo naturalmente le azioni restanti nel capitolo "affari sociali". 4.1.1. Copertura geografica Attualmente, solo le ONG attive in campo ambientale "a livello europeo" (articolo 1 della decisione del Consiglio) possono beneficiare dei finanziamenti nel quadro del programma di azione. Tale disposizione è ulteriormente specificata nel "fascicolo informativo" del coordinatore del programma, distribuito a tutti i richiedenti unitamente ai moduli di domanda (allegato I della presente relazione). Nel fascicolo, la Commissione invita "le organizzazioni non governative europee le cui attività interessano tutti o alcuni Stati membri e paesi confinanti con l'Unione europea" a presentare domande di contributo finanziario. Essere attivi "a livello europeo", secondo quanto precisato nel fascicolo informativo, significa che sia la struttura che il raggio di attività dei soggetti ammissibili dovrebbero teoricamente coprire diversi paesi europei. Nel periodo 1998-2000, la definizione di copertura geografica ha sollevato più interrogativi da parte dei richiedenti (talvolta anche all'interno della stessa DG) che non la definizione dei settori di attività ammissibili, ma ha causato pochi problemi nel processo di selezione vero e proprio. Soggetti esterni (non inclusi nel sondaggio) hanno invece espresso maggiori preoccupazioni in merito all'equilibrio geografico, delle organizzazioni selezionate per finanziamento nel quadro del programma, sottolineando che nel periodo 1998-2000, la maggior parte dei beneficiari era nell'Europa occidentale. Un riferimento a questa situazione è stato fatto anche all'interno nel sondaggio stesso. Nella sua risposta, un'ONG ha sottolineato "la necessità di prevedere una distribuzione regionale più equa per garantire l'attuazione delle politiche comunitarie in tutte le regioni dell'UE", giacché alcuni problemi e tematiche ambientali connessi allo sviluppo sostenibile (acqua, agricoltura, suolo, ecc.) variano da una regione all'altra. Una preoccupazione analoga è stata espressa anche in un'altra risposta della Commissione, in cui si chiedeva di menzionare esplicitamente come "ammissibile" la zona del Mediterraneo. Simile preoccupazione è stata anche evidenziata dai risultati della valutazione della linea di bilancio B4-3060 [6]: [6] Valutazione della linea di bilancio B4-3060 "Sensibilizzazione e sovvenzioni" - Uno studio per la Commissione europea (DG ENV.3), contratto n° B4-3060/2000/191820/MAR/H5. "Pur non raccomandando l'introduzione di quote, la CE deve rispettare la diversità e l'eterogeneità delle ONG. La DG Ambiente dovrebbe continuare a garantire un certo equilibrio tra le ONG in termini di copertura geografica (nord/sud/est), temi (rifiuti, acque, ecc.), dimensioni (grandi/piccole) e campo di attività (europeo/transfrontaliero, politico/operativo)". (pag. 193) Va notato, in proposito, che varie ONG europee operanti in campo ambientale attualmente beneficiarie del programma di azione hanno scelto di installare la loro sede generale a Bruxelles per la vicinanza alle istituzioni europee e ad altri soggetti importanti nel settore. Non si tratta di organizzazioni belghe. Tutte le ONG selezionate nel quadro del programma di azione hanno attività in tutti o in molti Stati membri dell'UE, inclusi i paesi confinanti. 4.1.1.1. Ampliamento della copertura geografica In vista di un eventuale proseguimento del programma, potrebbe rivelarsi necessario riconsiderarne l'attuale copertura geografica alla luce del processo di allargamento e dei cambiamenti intervenuti in tutta Europa (ad esempio, nei Balcani). Dai risultati del sondaggio emerge chiaramente che la Commissione e le ONG dell'Unione europea operanti in campo ambientale sono generalmente favorevoli ad includere nel programma di azione ONG dei paesi candidati all'adesione - purché esse siano attive a livello europeo e multinazionale (il che escluderebbe automaticamente le ONG locali e nazionali) e sia possibile garantire un aumento della dotazione attualmente disponibile. I beneficiari del programma, sia attuali che precedenti, affermano infatti di dover già sostenere un onere finanziario più elevato a causa di un aumento delle loro attività connesso sia all'allargamento dell'UE, sia ad un ampliamento dei loro membri dovuto all'adesione di organizzazioni dei PECO, solitamente dotate di risorse finanziarie esigue. Nella sua formulazione attuale, la decisione del Consiglio non esclude esplicitamente le richieste di ONG dei paesi candidati all'adesione, ma il fatto stesso di dover essere attive (e di includere tra i propri membri altre organizzazioni) in tutti o alcuni Stati membri dell'UE e paesi confinanti ha estromesso la maggior parte di queste organizzazioni, nel periodo 1998-2000. Va peraltro rilevato che la concorrenza tra organizzazioni multinazionali con sede nell'UE, con molti anni di esperienza nel settore, è già molto agguerrita rispetto alle risorse limitate disponibili nel quadro del programma di azione. Ciò rende ancor più difficile ad organizzazioni piuttosto nuove, con minore know-how e programmi di lavoro meno articolati, ricevere un sostegno -un aspetto evidenziato nella valutazione esterna della linea di bilancio B4-3060 (p. 152). "la scelta di ONG più grandi operanti a livello europeo può ampliare ulteriormente il solco esistente tra le ONG e i cittadini europei, ovvero tra la sede di Bruxelles e la sezione ONG della medesima rete operante a livello nazionale. Vi è inoltre il rischio che i nuovi orientamenti scoraggino le organizzazioni di piccole dimensioni (ma non per questo incompetenti) e favoriscano invece i concorrenti altamente specializzati e ben organizzati, senza badare a chi abbia le idee migliori. Ciò è particolarmente dannoso per i progetti transfrontalieri, che interessano un piccolo numero di Stati membri e per i quali è difficile ottenere finanziamenti a livello nazionale". 4.2. Attività ammissibili L'articolo 2, che andrebbe letto unitamente all'allegato alla decisione del Consiglio (cfr. anche punto 2.6.6 della presente relazione), stabilisce quali attività possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal programma di azione. In risposta al paragrafo 2 di tale articolo - relativo alla concessione di un'assistenza finanziaria per azioni di interesse comunitario che contribuiscano "in misura significativa all'ulteriore sviluppo e all'attuazione della politica e della normativa ambientale comunitaria" - il principale gruppo di ONG ambientaliste (The Green Group os Seven) ha predisposto un "elenco non esaustivo" di settori strategici sui quali sostiene di aver avuto un certo impatto (allegato II della presente relazione). Altre ONG consultate hanno fornito elenchi analoghi, pertinenti con i rispettivi ambiti di competenza. Naturalmente, è piuttosto difficile confermare risultati di questo tipo, poiché l'impatto sui processi strategici non è sempre facile da misurare. Le attività di pressione possono avere effetto dopo molti anni di sforzi e, a quel punto, potrebbe non esser più possibile identificare quali componenti siano state cruciali e per quale parte del risultato ottenuto - e quali altre circostanze esterne e/o sinergiche abbiano avuto un impatto significativo sull'esito finale. Ciò è ancor più difficile per le richieste dei "nuovi partecipanti" nel quadro del programma di azione, poiché i valutatori della Commissione (le richieste delle ONG sono valutate dagli esperti delle unità tecniche della DG Ambiente a seconda del loro settore di competenza) devono cercare di stabilire quale impatto potenziale potrebbero avere le attività di un'organizzazione non ancora "messa alla prova". Di solito, tuttavia, i servizi della Commissione, che consultano spesso le ONG (all'interno di comitati e gruppi di esperti, in occasione di riunioni ad hoc e periodiche, nonché in ambiti internazionali, su un ampio ventaglio di temi diversi), ritengono l'apporto di dette organizzazioni molto utile e importante ai fini del processo decisionale. Tale conclusione è condivisa dal contraente esterno che ha effettuato la valutazione della linea di bilancio B4-3060: "Consolidare le relazioni tra la Commissione e le ONG può aiutare entrambe le parti a conseguire con maggior successo le rispettive finalità. Le ONG sono un partner essenziale nel processo di consultazione e il dialogo CE-ONG rappresenta un corollario importante nel processo istituzionale di elaborazione strategica." (pag. 137) In un paio di risposte al sondaggio è stato suggerito di definire con maggior precisione, all'articolo 2, le attività connesse alle politiche e priorità attuali della DG Ambiente nonché le attività femminili e legate al tema delle pari opportunità uomo-donna nel campo della protezione ambientale poiché il nesso tra la legislazione ambientale comunitaria e la componente femminile è molto tenue. Per alcuni, la Commissione dovrebbe essere in grado di chiedere ai candidati selezionati di aggiungere al loro programma di lavoro attività (ad esempio, di normalizzazione) in linea con la politica e la legislazione ambientale comunitaria. 4.3. Criteri di selezione L'articolo 3, che andrebbe letto unitamente al "fascicolo informativo", descrive i criteri di selezione del programma. Questi criteri sembrano chiari - la Commissione desidera puntare su organizzazioni con una vasta copertura geografica, un potente effetto moltiplicatore e attività solide e finanziariamente realizzabili, in linea con le politiche ambientali comunitarie, allo scopo di raggiungere e coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini e soggetti europei attivi nel settore ambientale (autorità locali e regionali, ambienti imprenditoriali e industriali, altri gruppi di interesse, ecc.) - ma, all'atto pratico, la loro applicazione non è stata sempre così semplice. Come valutare infatti "un effetto moltiplicatore duraturo a livello europeo" o un "contributo a un'azione multinazionale" - soprattutto per un richiedente sconosciuto ai valutatori della Commissione. Una delle ONG consultate nel sondaggio, ha chiesto alla Commissione di chiarire che cosa si intenda per "favorevole rapporto costi/benefici" in questo contesto e come venga misurato tale rapporto. In realtà, non esiste alcun indicatore prestabilito per misurare questi criteri. Su un tema correlato, un servizio della Commissione ha chiesto in generale maggior trasparenza nella procedura di selezione - sottolineando l'esigenza di precisare i motivi di esclusione, insistendo sulla necessità di giustificare la prassi attuale, che ha portato alla selezione di un numero piuttosto esiguo di beneficiari (più o meno le stesse organizzazioni ogni anno) ai quali sono stati destinati finanziamenti relativamente cospicui. Una preoccupazione analoga è stata sollevata nella valutazione della linea di bilancio B4-3060: "Il problema di fondo è se, selezionando le ONG che riceveranno 'finanziamenti di attività', si ottenga o meno il coinvolgimento della collettività nel processo decisionale. Si è pertanto ribadito che la CE dovrebbe ricercare nelle ONG un giusto equilibrio tra la conoscenza del sistema europeo e la capacità di esprimere le preoccupazioni e le opinioni della gente. Questa capacità è particolarmente importante, poiché il Sesto programma di azione a favore dell'ambiente darà probabilmente grande rilievo proprio alla mobilitazione dei cittadini. A tale scopo, ad esempio, si potrebbero modificare i criteri di selezione introducendo un sistema di rotazione delle ONG da finanziare, per non incorrere in una sorta di istituzionalizzazione e per non destinare più volte i finanziamenti alle stesse ONG in anni consecutivi. In tal modo altre organizzazioni, ad esempio quelle più attive ai livelli di base, avrebbero l'opportunità di potenziare le loro capacità nel campo della politica ambientale comunitaria e di esprimere l'opinione dei loro gruppi di sostenitori." (pag. 175) Va da sé che se si chiede più volte di beneficiare di questo strumento, si conosce meglio la procedura e ciò che occorre per essere scelti. Molte organizzazioni selezionate per parecchi anni di seguito hanno inoltre instaurato relazioni con diversi servizi della Commissione (e altre istituzioni UE). Le ONG hanno segnalato che alcuni dei criteri di selezione aggiunti dalla Commissione nel "fascicolo informativo" non sono molto chiari. Una ONG sostiene che "l'impegno a dare la più ampia divulgazione possibile alla politica ambientale attuale dell'Unione europea, incluso il programma comunitario di politica e azione sull''ambiente e lo sviluppo sostenibile potrebbe essere interpretato come un obbligo di diffusione passiva ed acritica delle informazioni sull'UE. L'organizzazione in questione vorrebbe esplicitare l'opportunità di aiutare i cittadini europei a comprendere meglio le norme e i programmi ambientali della Comunità e a formulare attivamente le loro osservazioni su essi. Dai commenti di cui sopra si potrebbe dedurre che i criteri di selezione in vigore sono imprecisi e andrebbero ridefiniti in un nuovo programma. Nel periodo 1998-2000, inoltre, è emersa chiaramente la scarsa efficacia di riferirsi ai criteri di selezione nelle lettere inviate ai candidati esclusi. Molte organizzazioni non ammesse hanno infatti chiesto chiarimenti e ulteriori precisazioni. In mancanza di indicatori prestabiliti per misurare i requisiti, tutte le valutazioni risultano in un certo senso soggettive. 4.4. Finanziamento di attività L'articolo 4 definisce gli aspetti specifici del programma di azione - assistenza finanziaria (talvolta denominata "finanziamento di attività") destinata a coprire sia le azioni che le spese amministrative di un'ONG selezionata. Dalla consultazione con le ONG non è emersa alcuna intenzione di cambiare questa formula a favore di un'altra modalità di finanziamento. Le ONG hanno invece chiesto alla Commissione di affrontare urgentemente il problema delle procedure burocratiche e dei severi sistemi di controllo di questo esercizio, a loro avviso sproporzionati agli importi in causa. Esse, inoltre, desiderano rendere il programma compatibile con il finanziamento di progetti (cfr. punto 3.1). La Commissione, dal canto suo, è favorevole ad un modello che limiti il programma alla copertura delle spese verificate dei beneficiari, poiché l'inclusione di progetti/attività in cui siano coinvolte parti terze potrebbe incidere negativamente sulla trasparenza e sull'attendibilità delle relazioni. Un approccio di ordinaria amministrazione (business as usual) sarebbe difficilmente praticabile. L'ampliamento del programma proposto per includere le ONG dei paesi candidati all'adesione e le ONG dei Balcani, un aumento della dotazione finanziaria e delle risorse umane limitate attualmente disponibili, nonché le nuove misure introdotte dal Libro bianco sulla riforma della Commissione imporrebbero l'adozione di un programma che tenesse conto di tali aspetti. Bisognerebbe anche prevedere un piano sistematico di revisione contabile -una misura evidenziata nella Valutazione della linea di bilancio B4-3060 (pp. 182-183): "Le revisioni contabili esaminate nel campione mostrano chiaramente che la struttura di rete delle ONG di maggiori dimensioni permetterebbe di convogliare i finanziamenti ad altre parti o livelli dell'organizzazione, il che pone alcune difficoltà per la trasparenza e l'attendibilità delle relazioni. -...- Ciò che in qualche modo è giustificabile per le piccole ONG, che hanno ricevuto aiuti un'unica volta nel periodo considerato e che non sono necessariamente a conoscenza della procedura comunitaria, non lo è di certo per le ONG più grandi, che ottengono finanziamenti quasi ogni anno e conoscono bene le regole finanziarie dell'UE. Un sistema contabile rigoroso e trasparente è tanto più importante in caso di sovvenzioni cospicue. A tale scopo la CE dovrebbe imporre migliori garanzie, in termini di norme contabili." 4.5. Coerenza e complementarità Ai sensi dell'articolo 5 la Commissione garantisce la coerenza e la complementarità tra il programma di azione e le altre iniziative e gli altri programmi comunitari. Con la procedura di selezione del tipo descritto nel "fascicolo informativo", la Commissione ha cercato soprattutto di garantire la coerenza con il Quinto programma di azione a favore dell'ambiente e con le sue disposizioni generali concernenti l'integrazione della dimensione ambientale a tutti i livelli politici e il principio della condivisione di "responsabilità" (per il quale tutti i settori d'attività che causano problemi ambientali devono essere coinvolti nella ricerca di una soluzione). Nel periodo 1998-2000, l'assistenza finanziaria prevista nel quadro del programma di azione ("finanziamento di attività") è stata concessa solo alle ONG le cui attività rispettavano i principi ispiratori del Quinto programma di azione. In breve, tali organizzazioni si sono occupate attivamente dei settori prioritari definiti dal programma - industria manifatturiera, trasporti, energia, agricoltura e turismo - si sono adoperate per instaurare una cooperazione con altri soggetti nel settore dell'ambiente (autorità locali e regionali, ambienti imprenditoriali e industriali, grande pubblico, altre ONG, ecc.) per conseguire uno sviluppo sostenibile. Per quanto concerne la "complementarità" invece (contrapposta alla "sovrapposizione"), il disposto dell'articolo 5 è stato piuttosto difficile da rispettare. Sebbene nei moduli di richiesta di finanziamento nel quadro del programma di azione i potenziali candidati siano tenuti a render conto di tutte le altre sovvenzioni ricevute dalle istituzioni UE, non esiste alcun sistema centralizzato che possa consentire al coordinatore del programma di eliminare il rischio di un doppio finanziamento [7]. [7] Una base di dati sui contratti, la cui creazione è attualmente oggetto di discussione presso la Commissione, potrebbe essere attivata nel corso dell'attuazione di un nuovo programma di azione. Grazie alla regola "volontaria" di non accettare domande di "finanziamento di progetti" da parte di beneficiari di "finanziamenti di attività" nel quadro del programma di azione (cfr. punto 3.1) la DG Ambiente ha evitato finanziamenti in sovrapposizione. 4.6. Calendario, bilancio e calcolo dei contributi L'articolo 6 stabilisce la durata del programma, il bilancio disponibile, la percentuale di assistenza complessiva della Commissione e la possibilità di prendere in considerazione contributi in natura - fino al 10% dei costi totali ammissibili, in sede di analisi delle entrate e delle spese delle ONG ambientali. Essendo alla base del programma di azione - insieme ai criteri di ammissibilità (articolo 1) - questo articolo ha richiamato maggiormente l'attenzione e suscitato nel sondaggio osservazioni più lunghe di qualsiasi altro articolo della decisione del Consiglio. 4.6.1. Durata del programma Accanto ai pareri favorevoli ad un proseguimento del programma, espressi a schiacciante maggioranza nelle risposte al sondaggio sia dalle ONG che della Commissione è emerso anche il forte auspicio di estendere la durata del programma da 4 a 5 anni almeno. Ciò garantirebbe la continuazione delle attività delle ONG a livello europeo, fornendo loro tempo sufficiente per pianificare le rispettive priorità strategiche a medio e - in qualche misura - a lungo termine. La decisione di estendere tale durata, inoltre, terrebbe conto della notevole quantità di lavoro e di tempo necessaria al processo legislativo per porre in essere tutti gli elementi di un nuovo programma. - La proposta di un nuovo programma quinquennale che copra il periodo 2002-2006 avrebbe il vantaggio di allinearsi alla dotazione attuale, nonché ai principali accordi politici già conclusi all'interno dell'UE, e di avere la stessa durata di tutti i finanziamenti di preadesione. - Sarebbe inoltre in linea con la [Proposta di Sesto programma di azione a favore dell'ambiente] [8], che definisce il quadro strategico per i prossimi cinque-dieci anni. 4.6.1.1. [8] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sul Sesto programma di azione della Comunità europea a favore dell'ambiente, "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta", COM (2001) 31. 4.6.1.2. Finanziamento pluriennale La possibilità di adottare un regime di finanziamento pluriennale, discussa sia nell'ambito del sondaggio che in altri contesti, incontra favore tra le ONG e in seno alla Commissione. Il regime permetterebbe di risparmiare tempo e lavoro amministrativo sia per la Commissione (che in tal modo ridurrebbe le spese generali per la conduzione del programma) che per le ONG e garantirebbe la continuità. Avrebbe tuttavia altre implicazioni, ad esempio, l'adozione di un bilancio annuale variabile, poiché la Commissione sarebbe obbligata ad impegnare l'intero importo sin dal primo anno. Essa, naturalmente, potrebbe predisporre uno scadenzario di pagamenti biennale o triennale, associato ad un sistema ottimizzato di controllo/valutazione basato su relazioni intermedie. Nel caso in cui non fosse soddisfatta di tali relazioni, la Commissione potrebbe interrompere il contratto e disimpegnare il denaro, ma gli stanziamenti verrebbero comunque persi. Tenuto conto del fatto che le risorse imputate alla linea di bilancio B4-3060 a disposizione della DG responsabile del coordinamento (DG Ambiente) per coprire varie attività di informazione e di comunicazione (e non solo i finanziamenti alle ONG) sono limitate (circa 7 milioni di euro all'anno), un piano di finanziamento pluriennale a favore delle ONG, associato ad esempio a contratti biennali, assorbirebbe quasi per intero la dotazione B4-3060 per il primo anno di attuazione solo per coprire l'assistenza alle principali ONG. 4.6.2. Bilancio disponibile È evidente che la concorrenza per le risorse limitate disponibili nel quadro del programma di azione si è fatta molto più agguerrita nel periodo 1998-2000. Nel 2000, la Commissione ha ricevuto 66 domande (per un importo totale di 8.424.406 euro) contro le 44 del 1999 (per un importo totale di 5.375.999 euro), il che equivale ad un aumento del 50% del numero di pratiche e del 56,7% dell'importo richiesto. Nel 2000 sono state selezionate 18 domande, alle quali è stato destinato un sostegno totale pari a 2,56 milioni di euro. Nel periodo 1998-2000, tuttavia, oltre alla maggior competizione è aumentato anche il carico di lavoro delle ONG. Nelle risposte al sondaggio, per giustificare la loro richiesta di aumento consistente del bilancio, le ONG consultate hanno indicato tre fattori principali: - Governance europea. Nella comunicazione della Commissione "Un progetto per la nuova Europa", riguardante gli obiettivi strategici per il periodo 2000-2005, la Commissione si è assunta il compito di promuovere nuove forme di governo europeo. Ciò significa, in poche parole, dare ai cittadini maggior voce in capitolo sul modo di gestire l'Europa e creare nuove forme di partnership tra i vari livelli di governo in Europa, per permettere alle istituzioni di operare in modo più efficace e trasparente. Nella comunicazione, inoltre, la Commissione riconosce che "i cittadini europei si sentono estranei alle strutture che governano la loro vita". Le ONG, pertanto, sottolineano il ruolo sempre più importante che esse si trovano a svolgere per colmare questo divario ed aiutare le istituzioni UE ad avvicinarsi ai cittadini europei - compito, questo, che richiede ulteriori risorse. - Allargamento dell'UE. Con l'adesione di ONG di paesi candidati, tutte le reti ambientali europee hanno ampliato il numero dei loro membri, il che ha accresciuto l'esigenza di potenziare sia le attività che il coordinamento. In termini di costi, ciò può essere raramente compensato dai contributi dei nuovi partecipanti, dal momento che molti di essi dispongono ancora di risorse molto modeste. - Processo di integrazione. L'integrazione della protezione ambientale e dello sviluppo sostenibile in tutte le politiche dell'UE è un'esigenza fondamentale del trattato CE (cfr. processo di Cardiff). Ciò significa, in poche parole, che le ONG operanti in campo ambientale si occupano oggi di quasi tutti gli aspetti della politica europea. Pur accogliendo favorevolmente tale sviluppo, le ONG sottolineano che l'aspetto dell'integrazione esige da parte loro competenze più vaste, poiché ormai quasi tutte le DG le contattano per avere un loro contributo - il che comporta dei costi sia per il personale supplementare che per la preparazione necessaria. L'importo di riferimento per l'attuale programma ammonta a 10,6 milioni di euro per l'intero periodo di attuazione (1998-2001). Alla luce di quanto sopra - concorrenza più agguerrita per i finanziamenti, maggior carico di lavoro per le ONG e adesione all'UE a tutti gli effetti dei primi paesi candidati prevista tra il 2003 e il 2005 - è probabile che si debba considerare l'eventualità di aumentare la dotazione media attuale, pari a 2,65 milioni di euro all'anno. 4.6.3. Percentuale di assistenza finanziaria complessiva L'articolo 6 prevede un'assistenza comunitaria complessiva non superiore, in linea di principio, al 50% delle spese preventivate per le attività e dei costi amministrativi di un richiedente selezionato. Nel periodo 1998-2000, non è stato facile per le ONG rispettare il disposto di questo articolo - di fatto, la maggior parte di esse ha avuto difficoltà a reperire da altre fonti il 50% restante. Uno dei contributi al sondaggio della Commissione fa rilevare che l'espressione "in linea di principio" dà spazio alla libera interpretazione e che si dovrebbe specificare quando il 50% può essere superato. Un caso in cui questo limite dovrebbe essere innalzato, ad esempio, è il finanziamento di ONG coinvolte in attività di normalizzazione a livello europeo, poiché sarebbe difficile per tali gruppi reperire il restante 50% di finanziamenti per questo genere di attività. Nelle risposte al sondaggio, le ONG principali (G7) fanno riferimento alle discussioni che hanno preceduto l'adozione del programma di azione, sottolineando che sia la Commissione che il Parlamento europeo avevano optato per un tetto del 60%, successivamente ridotto al 50% per decisione unanime del Consiglio. Tutte le ONG (incluso il G7) vorrebbero rialzare questo limite - al 60, al 75 o addirittura al 100%. Chi opta per il 100% fa rilevare che ciò non obbliga in alcun modo la Commissione a finanziare al 100% le ONG selezionate, ma che la Commissione avrebbe "l'opportunità e l'obbligo di esaminare la situazione reale cui sono confrontate le ONG e a capire meglio le loro possibilità e i loro limiti". Secondo altre ONG, un tetto del 60% sarebbe sufficiente per consentire maggior flessibilità ai gruppi ambientalisti, senza comprometterne l'integrità. Di fatto, una percentuale variabile fino ad un massimo del 100% sarebbe stata possibile fino al 13 dicembre 2000 [9]. Una strategia di finanziamento di questo genere, tuttavia, solleverebbe senza dubbio problemi di integrità e di indipendenza. Invece di concedere un contributo del 100%, la Commissione potrebbe indire per una gara d'appalto per l'aggiudicazione di un contratto, in cui potrebbe specificare nei dettagli che cosa persegue e restare "proprietaria" del risultato finale. Il problema dell'indipendenza è stato sollevato anche dall'esperto esterno incaricato della valutazione della voce di bilancio B4-3060: [9] In linea con le nuove norme di controllo interno adottate il 13 dicembre 2000 (Azione 78 del Libro bianco), tutte le sovvenzioni della Commissione, d'ora in poi, devono implicare un cofinanziamento. Un finanziamento pari al 100%, pertanto, non è più ipotizzabile. "La situazione economica della maggior parte delle ONG europee è generalmente precaria. La maggioranza delle ONG che ricevono 'finanziamenti di attività' sono estremamente dipendenti dalla CE e ricevono contributi molto modesti dai loro membri, ai quali esse devono sostanzialmente render conto, poiché tenute a rappresentarli." (Valutazione della voce di bilancio B4-3060, pag.106) e "un finanziamento di funzionamento alle ONG è indispensabile affinché la CE possa alimentare il processo politico: competenze, canali di informazione, partecipazione, ecc. In nessun caso, tuttavia, le ONG dovrebbero dare per scontati simili aiuti e ritenere che essi proseguiranno all'infinito. Come regola generale, in futuro, le ONG dovrebbero assicurarsi una maggiore autonomia finanziaria chiedendo contributi più elevati ai loro membri." (Valutazione della linea di bilancio B4-3060, pag.184) Qualsiasi decisione su un tetto massimo di assistenza finanziaria nel quadro del programma dovrebbe tener conto di aspetti quali l'inclusione o l'esclusione dei contributi "in natura", i trasferimenti di risorse a partner/subcontraenti e l'ammissibilità o meno di ONG di paesi candidati all'adesione e di ONG dei Balcani. 4.6.4. Contributi in natura Il volontariato è il perno di tutte le attività delle ONG e le organizzazioni consultate, pertanto, sono propense a mantenere un'apposita clausola in un nuovo programma. Nell'attuale programma d'azione, le prestazioni lavorative non retribuite o i contributi in natura, se debitamente documentati, possono essere presi in considerazione fino ad un livello massimo pari al 10% delle spese totali sovvenzionabili, in sede di analisi delle entrate e delle spese delle ONG operanti nel settore ambientale (articolo 6, paragrafo 3, della decisione del Consiglio). Molte delle ONG consultate auspicano, se possibile, un innalzamento di tale limite. "Le restrizioni al lavoro non retribuito o ai contributi in natura paralizzano il lavoro di ONG efficienti e di piccole dimensioni, soprattutto nel modo in cui vengono interpretate. Come indicato nella risposta alla domanda 13 del sondaggio, è molto difficile per un organismo operante a livello comunitario o europeo ottenere finanziamenti locali o nazionali, tanto più che, attualmente, la sponsorizzazione commerciale tende a favorire le cause locali. Uno dei pochi modi in cui le ONG possono ancora ricevere un sostegno significativo è mediante i contributi in natura, il distacco di personale, le ore di lavoro non retribuite, ecc." (Contributo ONG al sondaggio) Secondo il servizio finanziario del coordinatore del programma, tuttavia, le prestazioni lavorative non retribuite o i contributi in natura creano di solito più problemi di quanti ne risolvano, poiché, essendo difficilmente stimabili, non rappresentano una base solida per il calcolo delle spese sovvenzionabili. Esso piuttosto suggerisce di definire tali spese in modo più rigoroso e di autorizzare una percentuale più elevata di assistenza comunitaria (cfr. punto 2.6.3). 4.6.5. Gestione del programma L'articolo 7 precisa i tempi del bando di gara (la cui pubblicazione è prevista entro il 31 gennaio di ogni anno nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee) e il termine fissato per la decisione della Commissione relativa alle organizzazioni da finanziare (31 maggio). Tutte le ONG consultate sostengono all'unanimità che sarebbe molto più sensato se la Commissione pubblicasse il bando di gara all'inizio dell'autunno dell'anno che precede quello di finanziamento e rendesse noto l'elenco dei beneficiari prima dell'inizio di tale anno. Ciò significherebbe che i programmi di lavoro annuali presentati dalle ONG nelle rispettive domande verrebbero realmente finanziati con il contributo concesso dalla Commissione (grazie ad un allineamento con l'anno civile). Secondo l'attuale prassi, la decisione della Commissione non è adottata prima della fine di maggio, il che di solito implica che i finanziamenti non sono erogati fino all'agosto o settembre dell'anno cui si riferisce il sostegno. Ciò può creare alle ONG problemi gravi di flusso di cassa. Un allineamento all'anno civile verrebbe accolto positivamente anche dal coordinatore del programma. L'articolo 8 precisa l'obbligo della Commissione di garantire il successo delle attività realizzate dalle ONG nel quadro del programma. A tal fine è necessario un sistema di sorveglianza adeguato che permetta alla Commissione di effettuare controlli sul posto, concedendole il diritto-dovere di recuperare gli importi impropriamente utilizzati. L'articolo, inoltre, impone ai beneficiari di conservare i documenti giustificativi riguardanti le spese sostenute nell'anno oggetto del cofinanziamento, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo versamento. Secondo le ONG consultate, il sistema attuale è troppo incentrato sulle relazioni contabili e sulle ispezioni e poco attento alla valutazione dell'impatto delle attività da esse svolte; il sistema di controllo è troppo rigoroso e sproporzionato rispetto all'entità relativamente modesta dei finanziamenti e si dovrebbe studiare un modo per ridurre l'onere amministrativo della Commissione nella gestione del programma. In questo contesto, tuttavia, va sottolineato che l'Azione 81 sul rafforzamento della funzione di controllo delle Direzioni generali (Libro bianco sulla riforma della Commissione - Parte II, Piano di azione) prevede non una riduzione, ma un aumento delle valutazioni sistematiche a posteriori. "In ogni DG sarà istituita una struttura di audit ... che effettuerà un esame indipendente dell'uso delle risorse finanziarie da parte della Direzione generale, un esame di sistemi, programmi e risultati nonché controlli ex post delle attività sul terreno." L'esigenza di migliorare le valutazioni a posteriori è ulteriormente evidenziata dai risultati dello studio sulla linea di bilancio B4-3060: "In caso di ... finanziamento di attività, tuttavia, la valutazione a posteriori è ancora carente, poiché le risorse umane per questo compito non sono sufficienti. Attualmente, la valutazione a posteriori non è considerata una priorità. La cooperazione con le unità tecniche dovrebbe essere più sistematica e potrebbe essere notevolmente migliorata." (pag. 131) L'articolo 9 stabilisce le misure che la Commissione può adottare nei confronti di un beneficiario in caso di irregolarità o di mancato rispetto delle specifiche del contratto. Prevede anche l'obbligo del beneficiario di restituire i versamenti indebiti. Nel periodo esaminato (1998-2000), non si sono riscontrate irregolarità gravi. Tuttavia, alla luce delle valutazioni a posteriori (relazioni finali e audit interni), le ONG sono state invitate a rimborsare qualsiasi eccedenza o "costi inammissibili" constatati. A volte, il calcolo dei costi ammissibili ha causato disaccordo tra la Commissione e le ONG - più spesso in relazione ai "contributi in natura" (punto 2.6.4.) - ma gli ordini di rimborso emessi sono stati sempre debitamente eseguiti dai beneficiari. Sull'articolo 9 le ONG hanno fatto pochissime osservazioni. Una di esse ha chiesto alla Commissione di rispettare le disposizioni del Vademecum sulla gestione dei finanziamenti riguardanti la possibilità per i beneficiari di riportare all'anno di finanziamento successivo qualsiasi importo eccedente che non superi il 5% delle entrate totali. L'articolo 10 prevede l'obbligo di controllare qualsiasi attività cofinanziata dalla Commissione. Per conformarsi a tale disposizione, la Commissione effettua ispezioni casuali presso ONG selezionate nel corso di riunioni, seminari, conferenze e altre attività, nel periodo di attuazione del programma, in modo da verificare che le azioni proposte siano realmente intraprese. A fine contratto, inoltre, i beneficiari devono render conto di tutte le attività svolte in tale periodo, ad esempio, mediante copie di riviste, notiziari, comunicati stampa, relazioni, libri, CD-ROM, videocassette, ecc. "Nel campione esaminato di finanziamenti di attività, il tasso di realizzazione è nel complesso piuttosto buono e le attività sono in genere ben giustificate. In generale, le ONG beneficiarie hanno realizzato la maggior parte delle attività previste e le relazioni finali specificano chiaramente i risultati del loro operato." (Valutazione della linea di bilancio B4-3060, pag. 104) Nel quadro del suo programma di audit, il coordinatore del programma effettua anche verifiche annuali dei programmi di ONG oggetto di un cofinanziamento, scelti a caso dall'elenco dei beneficiari. L'articolo 10 non ha sollevato particolari preoccupazioni né per le ONG né per la Commissione. L'articolo 11 obbliga la Commissione a pubblicare i risultati della selezione dei beneficiari dei finanziamenti concessi nel quadro del programma di azione. Nel periodo 1998-2000 questa disposizione è stata rispettata e i risultati sono stati debitamente pubblicati sia nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sia nel sito web della DG Ambiente. Nelle risposte al sondaggio, né la Commissione né le ONG consultate hanno fatto commenti su questo articolo. Tuttavia, se il bando di gara e la decisione della Commissione sulle organizzazioni da finanziare fossero anticipati (come suggerito nel sondaggio), si anticiperebbe anche la pubblicazione dell'elenco dei beneficiari - che risulterebbe pertanto più in linea con l'anno civile. L'articolo 12 precisa l'obbligo per la Commissione di riferire al Parlamento e al Consiglio sull'attuazione del programma. Nelle risposte al sondaggio, né la Commissione né le ONG consultate hanno fatto osservazioni su questo articolo. 4.6.6. Allegato - definizione dei settori d'intervento ammissibili Nelle risposte al sondaggio, le ONG hanno sollecitato insistentemente un riesame dell'allegato - o addirittura una sua soppressione. Si tratta infatti di una descrizione dettagliata e quantificata delle attività ammissibili al finanziamento che, comportando numerose sovrapposizioni, crea un contesto difficile in cui inquadrare il "programma di attività". In una consultazione orale tenutasi il 16 ottobre 2000, le ONG hanno esposto le loro difficoltà nel collocare le rispettive attività in uno qualsiasi dei gruppi elencati. In gran parte, le attività intraprese dalle ONG coprono tutti o molti dei settori prioritari indicati e, pertanto, l'allegato non è di alcun aiuto ai fini dell'elaborazione del programma di lavoro. Andrebbe inoltre sottolineato che l'allegato ha causato difficoltà analoghe al coordinatore del programma all'atto della valutazione delle richieste presentate nel quadro del programma, poiché è stato quasi impossibile misurare e collocare sotto una singola voce le attività proposte dalle ONG. Nei contributi della Commissione, infine, è stato chiesto che le "attività ammissibili" fossero più strettamente correlate alle strategie e alle priorità attuali della DG Ambiente. 5. ATTUAZIONE GENERALE Dai risultati del sondaggio emerge chiaramente che pochi articoli dell'attuale decisione del Consiglio sono stati ritenuti "difficilmente comprensibili" o troppo "teorici". Le discussioni avvenute tra la Commissione e i beneficiari hanno riguardato l'interpretazione data dal coordinatore del programma e l'attuazione degli articoli. 5.1. Incompatibilità con il finanziamento di progetti La regola istituita dal coordinatore del programma di non accogliere le domande di "finanziamento di progetti" da parte di organizzazioni già destinatarie di "finanziamenti di attività" nel quadro del programma di azione è stata pesantemente criticata da alcune ONG. La regola "una ONG, un bilancio" è stata introdotta dal coordinatore del programma nel 1998 allo scopo di garantire la gestione finanziaria del programma, aumentare la trasparenza e attenersi ai vincoli di bilancio. L'esperienza acquisita dalla Commissione negli anni precedenti all'introduzione di questa regola (quando il "finanziamento di attività" e il "finanziamento di progetti" erano ancora considerati incompatibili) ha portato alla decisione di invitare le ONG europee operanti nel settore ambientale a presentare tutte le loro attività in un unico bilancio una volta all'anno, il che impediva loro di chiedere un finanziamento per progetti e "ad hoc". Prima dell'introduzione della "regola dell'esclusione", alcuni finanziamenti a favore di progetti ONG di varia natura erano stati concessi in modo decentrato, il che aveva creato una situazione in cui non era più possibile garantire una sana gestione finanziaria degli aiuti. La Commissione ha corso il rischio di finanziare più volte la stessa attività e la fondatezza di tale preoccupazione è stata più tardi confermata. Le ONG, d'altro canto, sostengono che i loro sistemi contabili sono migliorati e che non c'è motivo di credere che i beneficiari di "finanziamenti di attività" e "finanziamenti di progetti" non possano render conto di tali fonti di finanziamento separatamente e in modo adeguato e trasparente. Ciò già avviene a loro parere, dal momento che molti beneficiari del programma di azione ricevono finanziamenti anche da altre DG, riuscendo comunque a tener separate le diverse contabilità. Esse inoltre ritengono la "regola dell'esclusione" contraria al Vademecum sulla gestione degli aiuti, poiché effettivamente quest'ultimo non impedisce ai beneficiari di "un finanziamento di funzionamento" di presentare una richiesta di sostegno per progetti. Va tuttavia rilevato che, coprendo sia le spese di gestione che le attività di un'ONG selezionata, il programma di azione non è uno strumento di "finanziamento di funzionamento" nel senso stretto del termine. È per questo che si preferisce parlare di "finanziamento di attività" (cfr. punto 2.4). Poiché il Vademecum prevede norme minime di gestione del sostegno da parte della Commissione - autorizzando in tal modo le singole DG ad imporre regole più rigorose - il coordinatore del programma ha adottato questo atteggiamento in relazione ai motivi summenzionati. Alcuni contributi al sondaggio da parte della Commissione si sono dimostrati favorevoli all'abolizione della "regola di incompatibilità", ritenuta fonte di "difficoltà di gestione". Quel che accade è che, per evitare questa regola, i membri nazionali di ONG europee cofinanziate presentano richieste di sostegno per progetti - anche se questi possono essere più strettamente correlati alle attività dell'organizzazione di riferimento che non dei suoi membri nazionali e potrebbero essere gestiti meglio a livello europeo. 5.2. Versamenti tardivi Una lamentela ricorrente da parte dei beneficiari del programma di azione riguarda i versamenti tardivi (e non dovuti soltanto alle scadenze previste dal bando di gara, come descritto al punto 2.6.5.). Al termine di un contratto, le ONG devono presentare una relazione finale (in cui render conto delle attività realizzate, delle spese sostenute e delle entrate percepite nel periodo oggetto del finanziamento). La relazione va presentata di solito alla fine di marzo. Uno dei motivi per cui i versamenti finali sono a volte in ritardo è dovuto al fatto che la Commissione riceve le relazioni riguardanti l'anno appena trascorso proprio nel periodo in cui esamina le domande di finanziamento per l'anno in corso. Tutte le relazioni finali vengono esaminate per verificare che esse non si discostino da quanto concordato nel contratto; l'ultima rata del pagamento dipende dal risultato di tale valutazione. Il processo di valutazione sopra descritto - che riguarda sia le attività che gli aspetti finanziari di tutti i programmi delle ONG giunti a conclusione - richiede parecchio tempo ed esige l'attenzione di un certo numero di funzionari. Effettivamente, nel periodo 1998-2000, la Commissione non è sempre riuscita a rispettare il termine di 60 giorni previsto dal contratto. In tale contesto, peraltro, andrebbe ricordato che, da parte loro, neanche le ONG hanno sempre rispettato il termine stabilito per la presentazione delle relazioni finali. 5.3. Trasferimento di finanziamenti Un'altra preoccupazione delle ONG riguarda le regole severe che disciplinano quelli che sono di fatto riconosciuti come "fondi di compensazione". I beneficiari del programma di azione sono organizzazioni di riferimento o uffici europei di coordinamento per varie organizzazioni nazionali, regionali e locali membre che realizzano le attività previste nel quadro del programma di lavoro (cofinanziato) dell'organizzazione europea. Raccolgono quindi i finanziamenti che integrano il contributo della Commissione. Ma se tali fondi non sono trasferiti ad un conto bancario intestato al beneficiario del programma di azione (vale a dire, l'organizzazione europea), essi non vengono presi in considerazione. Questo aspetto, tuttavia, è disciplinato dal Vademecum sulla gestione degli aiuti, al punto 1.2 "Clausole e condizioni generali applicabili agli accordi di finanziamento operativo della Comunità europea" (Parte B, Disposizioni finanziarie, articolo 7 - Spese ammissibili): "Per essere considerate ammissibili, le spese devono - ... - essere state effettivamente sostenute, essere registrate nei conti e nei documenti fiscali del beneficiario ed essere identificabili e controllabili." 6. CONCLUSIONI L'esperienza complessiva acquisita sia dalla Commissione che dalle ONG consultate (inclusi tutti i beneficiari attuali e passati) descritta sinteticamente nelle risposte al sondaggio indica che il programma dovrebbe essere riconfermato, preferibilmente per un periodo di 5 anni - pur con alcune modifiche, quali l'ampliamento della copertura geografica per includere ONG dei paesi candidati all'adesione e ONG dei Balcani. Si è tenuto debitamente conto della valutazione della linea di bilancio B4-3060 (nel quadro dell'iniziativa SEM 2000), che comprende un'analisi approfondita dell'efficienza e della fondatezza di questo strumento finanziario. I risultati di tale studio avvalorano le conclusioni della presente relazione circa un eventuale proseguimento del programma. "Nonostante alcuni inevitabili insuccessi, il tasso di completamento delle attività previste è generalmente buono. L'utilità del 'finanziamento di attività' è evidente, poiché esso permette alle ONG europee di partecipare e contribuire più fattivamente al processo decisionale." (Valutazione della linea di bilancio B4-3060, pag. 10) Un proseguimento del programma di azione è sostenuto anche dalla [Proposta di Sesto programma di azione in materia di ambiente] che prevede una continuazione del finanziamento alle ONG ambientali per favorire la loro partecipazione al processo di dialogo. L'approccio strategico della [Proposta di Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente] riconosce l'esigenza di conferire maggior potere ai cittadini nella politica ambientale e, tra le misure suggerite, include un ampio dialogo in vari settori con i decisori della politica ambientale. Il programma prevede anche la cooperazione con le ONG ambientali dei paesi candidati a fini di una maggiore sensibilizzazione. ALLEGATO I Programma d'azione comunitario volto a promuovere le organizzazioni non governative attive principalmente nel settore della protezione ambientale Raccomandazioni relative alla presentazione di proposte La Commissione europea ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 319 del 6.11.99 un invito a presentare proposte nel quadro del programma sopramenzionato. Le raccomandazioni che seguono hanno lo scopo aiutare i potenziali candidati a decidere se presentare o meno domanda e a formulare tale domanda. 1.Contesto e obiettivi Ai sensi della decisione n. 97/872/CE del 16.12.97 (cfr. allegato D), la Commissione invita le organizzazioni non governative europee le cui attività interessano tutti o alcuni Stati membri e paesi confinanti con l'Unione europea a presentare domande di contributo finanziario. Tale contributo è destinato a coprire i costi derivanti dalla realizzazione delle attività indicate nel loro programma di lavoro annuale (massimo 12 mesi). Possono presentare domanda le organizzazioni che operano a livello europeo, ovvero la cui struttura e attività sono in linea di principio incentrate su diversi paesi europei. Le domande di finanziamento presentate nel quadro del presente invito escludono la possibilità di presentare altre domande finanziamento alla Direzione generale "Ambiente". Nel quadro del presente invito i contributi finanziari possono essere erogati (stante la disponibilità di fondi) per attività di interesse comunitario, che contribuiscono in misura significativa all'ulteriore sviluppo e all'attuazione della politica e della normativa ambientale comunitaria e soddisfare i principi che stanno alla base del Quinto programma comunitario a favore dell'ambiente. I settori ammessi a fruire dei contributi finanziari della Comunità sono indicati nell'allegato della decisione del Consiglio, che indica inoltre la ripartizione dei fondi per settore di attività. I beneficiari saranno selezionati sulla base dei criteri definiti nel presente invito per quanto attiene alla presentazione di proposte e alla disponibilità di fondi. Inoltre, le decisioni adottate riguarderanno l'anno 2001 e non rappresenteranno in alcun modo un vincolo per gli anni successivi. 2. Criteri di ammissibilità Saranno prese in considerazione solo le proposte emananti da organizzazioni: - che sono indipendenti, senza scopi di lucro, attive nel campo della protezione ambientale e con finalità ecologiche al servizio della collettività; - che sono attive a livello europeo (ovvero, non semplicemente a livello nazionale); - che dispongono di una propria struttura di gestione amministrativa e finanziaria; - le cui risorse economiche non derivano esclusivamente dalle sovvenzioni e dai sussidi delle istituzioni europee. 3. Criteri di selezione In sede di esame delle proposte, i beneficiari saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: - un favorevole rapporto costi/benefici; - un effetto moltiplicatore duraturo o livello europeo; - una cooperazione efficace ed equilibrata fra i singoli partner nei seguenti settori: pianificazione delle attività, realizzazione delle attività, partecipazione finanziaria; - il contributo a un'azione multinazionale, in particolare alla cooperazione transfrontaliera all'interno della Comunità e, ove opportuno, oltre le sue frontiere con i paesi confinanti; - la capacità di promuovere il dialogo e la cooperazione tra i partner individuati nel quinto programma di azione, come le ONG, le PMI, le autorità locali e regionali, ecc. al fine di incentivare un cambiamento duraturo di comportamento delle parti interessate; - l'estensione della rappresentatività in seno al movimento associativo interessato; - la capacità di favorire un approccio multisettoriale nei confronti dell'ambiente; - la qualità della cooperazione e del dialogo tra l'associazione e i suoi membri tramite scambi regolari d'informazioni; - la capacità di dimostrare la fattibilità finanziaria del programma annuale di attività grazie ad un bilancio realista, ragionevole ed equilibrato; - l'impegno a dare la massima diffusione alla politica attuale dell'Unione europea in materia di ambiente, e in particolare al programma comunitario di politica e azione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile; 4. Disposizioni finanziarie L'allegato B stabilisce le condizioni tecniche e finanziarie applicabili a tutti i tipi di assistenza finanziaria concessa dalla Direzione generale "Ambiente" della Commissione. Tali condizioni vanno interpretate alla luce delle condizioni stabilite dalla decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione volto a promuovere le organizzazioni non governative attive nel settore della protezione ambientale e in virtù del quale la Commissione può, in linea di principio, finanziare fino al 50% delle attività iscritte a bilancio e dei costi amministrativi. Nel caso delle domande selezionate, la Commissione cofinanzierà una percentuale delle spese ammissibili in conformità delle condizioni finanziarie riportate in allegato (Allegato B). Tali condizioni sono parte integrante della convenzione conclusa con ciascun beneficiario. Si richiama l'attenzione dei richiedenti sulle seguenti disposizioni contenute nella decisione del Consiglio: "Per ottenere contributi finanziari di importo superiore a 150.000 ecu, è necessario che la contabilità delle organizzazioni non governative degli ultimi due anni, nonché del periodo nel quale i contributi vengono utilizzati, sia certificata da un esperto iscritto nel registro dei revisori contabili. Per ottenere contributi finanziari di importo non superiore a 150 000 ecu, è necessario che la contabilità delle organizzazioni non governative degli ultimi anni, nonché degli anni nei quali i contributi vengono utilizzati, sia tenuta applicando un sistema di contabilità riconosciuto dalla Commissione". Ciò implica in pratica che ogni richiedente deve essere pronto a mettere a disposizione della Commissione (e nella forma richiesta) i propri libri contabili dietro breve preavviso non appena la sua domanda sia stata ammessa a fruire del finanziamento. 5. Presentazione della domanda La domanda deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, di preferenza inglese o francese per agevolare il trattamento delle numerose previste,e deve essere accompagnata da una lettera ufficiale di richiesta della sovvenzione. La domanda deve includere l'allegato A del presente documento debitamente compilato a macchina (e non a mano) come puri i dati bancari completi del richiedente. Le domande devono comprendere una descrizione delle attività dell'organizzazione al punto 2 dell'allegato A. Va accluso un programma dettagliato ben preciso delle attività previste per l'esercizio finanziario 2000 dell'organizzazione. Esso dovrà riguardare tutte le attività quali: partecipazione ad azioni di coordinazione tra associazioni aderenti, riunioni annuali, provvedimenti d'informazione per gli aderenti (bollettino, ecc.), preparazione di relazioni, pubblicazioni, ecc. Per ciascuna attività, una scheda a parte dovrà fornire una descrizione dell'attività in parola, i suoi obiettivi e il pubblico a cui si rivolge, un calendario indicativo e i risultati attesi. Nel redigere la domanda i richiedenti devono tenere presente lo schema riportato nell'allegato alla decisione del Consiglio che definisce i settori di attività ammessi a fruire dei contributi finanziari della Comunità e indica la ripartizione dei fondi da assegnare a ciascun settore. Benché i contributi finanziari vengano assegnati esclusivamente sulla base del programma previsto per il 2000, si prega comunque di allegare, a mo' di orientamento, un sommario delle attività realizzate nel corso dell'anno precedente. 6. Procedura per la presentazione e l'esame delle domande Le proposte devono essere inviate al più tardi (farà fede il timbro postale) entro il 17 gennaio 2000 al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale per l'ambiente Saturnino Munoz Gómez Capo dell'Unità ENV.5 TRMF 00/74 rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Tel. (0032) 2/2999332 Tutti i documenti richiesti devono essere inviati in triplice copia all'indirizzo sopraindicato. I documenti devono essere presentati in formato A4. La proposta completa deve essere inviata, nella forma precisata a punto 5, per lettera raccomandata. Non saranno accettati né l'invio per fax o a mano né i fascicoli incompleti, insufficientemente dettagliati o inviati in più parti. La procedura di valutazione è strutturata nel modo seguente: - ricevimento, registrazione e avviso di ricevimento da parte della Commissione, - esame da parte dei servizi della Commissione, - elaborazione della decisione finale e comunicazione del risultato al proponente. La decisione della Commissione è definitiva. Tutte le fasi della procedura sono strettamente riservate. Se la Commissione approva la proposta, essa concluderà con la parte che ha presentato la proposta un singolo contratto relativo a tutte le attività da cofinanziare (espresso in EURO). Si fa presente ai richiedenti che, dato il volume atteso delle domande, il processo di valutazione durerà probabilmente diversi mesi, per concludersi, probabilmente, entro il 31 maggio 2000. La mole di domande attese imporrà alla Commissione di applicare con grande rigore i criteri di selezione e di escludere le domande che non rispettino le specifiche sopraelencate. Si invitano i proponenti a leggere attentamente tutte le informazioni allegate e a verificare il rispetto di tutte le disposizioni. Eventuali omissioni o errori possono determinare l'esclusione della domanda. ALLEGATI: - A. Informazioni di carattere amministrativo - B. Disposizioni legali e finanziarie - C. Contratto tipo - D. Testo della decisione del Consiglio 97/872 DEL 16 DICEMBRE 1997. Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L354 30.12.97 Documenti da allegare alla domanda di finanziamento Documenti da allegare sistematicamente alla domanda di finanziamento (1) Allegato A debitamente compilato (tutti i campi in grassetto devono essere obbligatoriamente compilati, tutte le domande incomplete saranno sistematicamente scartate) (2) Bilanci annui del richiedente relativi al precedente esercizio contabile (3) Una copia dello statuto e un certificato d'immatricolazione legale (4) Il Curriculum Vitae delle persone incaricate della gestione globale del programma di lavoro. (5) Relazione annuale dell'attività dell'organizzazione nell'anno precedente (6) Lettera ufficiale di richiesta di sovvenzione Documenti da allegare se disponibili (1) Elenco dei membri del consiglio di amministrazione o comitato di direzione (nomi, titoli, funzioni in seno all'organizzazione richiedente) (2) Certificato di audit risalente a non più di due anni prima da un revisore certificato. (3) Garanzia finanziaria (4) Riferimenti (oltre a quelli richiesti al punto 1.5) relativi ai progetti che beneficiano (o che hanno beneficiato) di finanziamenti da parte di altre organizzazioni internazionali o degli Stati membri dell'Unione europea. ALLEGATO A: FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ Formulario tipo per la richiesta di sovvenzione (da compilare se possibile in inglese o francese) 1.1. Informazioni amministrative relative 1.1 Identità del richiedente Ragione sociale (denominazione legale completa): Abbreviazione (se del caso): Acronimo (se del caso): Numero di registrazione ufficiale (se del caso): [10] [10] L'eventuale approvazione dei richiedenti da parte degli Stati membri può costituire un'alternativa alla presente richiesta di informazioni. p/ghu/docs/kitzmanen.doc (Rev. 3 del 10 Nov. 1998 alle ore 12.00) Statuto giuridico: Nome e titolo (funzione) della persona abilitata ad assumere impegni vincolanti per conto dell'organizzazione richiedente: Nome e titolo (funzione) della persona responsabile degli aspetti tecnici: Indirizzo del richiedente via: n.: C.A.P. Città: Paese: Tel.: Fax: e-mail: NB: devono essere completati tutti i campi indicati in grassetto: le domande incomplete saranno sistematicamente respinte. 1.2 Coordinate bancarie del richiedente (si prega di allegare una dichiarazione del servizio contabilità o della banca del richiedente firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni vincolanti per conto dell'organizzazione richiedente) NB: il conto bancario deve essere aperto nel paese in cui il richiedente ha la sua sede principale: Nome della banca: via: n.: C.A.P.: Città: Paese: Coordinate bancarie, ecc. Numero di conto corrente: Detentore del conto corrente bancario: 1.3 Sommario delle attività e degli obiettivi del richiedente 1.4 Gruppo(i)/società azionisti dell'organizzazione richiedente (se del caso): indicare il nome (denominazione legale completa) di ciascuna organizzazione: 1.5 Sovvenzioni, contratti o prestiti comunitari ottenuti direttamente o indirettamente nel corso dei tre precedenti esercizi finanziari da qualsiasi istituzione della Comunità europea. Per ogni sovvenzione, contratto o prestito si prega di indicare: - il programma comunitario in questione: - il titolo del progetto o il n. di riferimento del contratto: - l'anno di assegnazione da parte della Commissione: - l'importo della sovvenzione, del contratto o del prestito: 1.6 Richieste di sovvenzioni presentate (o che saranno presentate) durante l'anno in corso alle istituzioni europee. Per ogni sovvenzione/contratto si prega di indicare: - il programma comunitario in questione: - il titolo del progetto: - l'importo della sovvenzione o del contratto: 2. Descrizione dettagliata delle attività dell'organizzazione che ha chiesto la sovvenzione (le informazioni sottoindicate fungeranno da allegato tecnico al contratto in caso la proposta venga approvata; devono essere fornite tutte le informazioni essenziali alle realizzazione delle attività dell'organizzazione) compilare se possibile in inglese o francese 2.1 Descrizione sintetica delle attività dell'organizzazione per cui è richiesta la sovvenzione. Si prega di accludere un programma dettagliato e accurato delle attività dell'organizzazione previste per l'anno finanziario 2000. Esso dovrà riguardare tutte le attività quali: partecipazione ad azioni di coordinazione tra associazioni aderenti, riunioni annuali, provvedimenti d'informazione per gli aderenti (bollettino, ecc.), preparazione di relazioni, pubblicazioni, ecc. Per ciascuna attività, una scheda a parte dovrà fornire una descrizione dell'attività in parola, i suoi obiettivi e il pubblico a cui si rivolge, un calendario indicativo e i risultati attesi. Nel redigere la domanda i richiedenti devono tenere presente lo schema riportato nell'allegato alla decisione del Consiglio che definisce i settori di attività ammessi a fruire dei contributi finanziari della Comunità e indica la ripartizione dei fondi da assegnare a ciascun settore. Si prega di indicare anche quali aspetti delle attività dell'organizzazione il richiedente intenda subappaltare a una terza parte, organizzazione/società/associazione: 2.2. Risultati attesi dalle attività dell'organizzazione per cui è richiesta la sovvenzione (si prega di indicare gli elementi quantificabili attraverso i quali può essere valutato l'impatto della sovvenzione in relazione agli obiettivi generali stabiliti. Si prega inoltre di indicare la metodologia e i destinatari oltre al prodotto finale che il richiedente intende fornire alla Commissione al termine delle attività dell'organizzazione). 2.3 Calendario sintetico delle attività dell'organizzazione per cui è richiesta la sovvenzione. Data di inizio dell'attività [11] [11] Le date di inizio e di fine delle attività determinano il periodo entro il quale le spese sono considerate ammissibili. Data di fine dell'attività [12] [12] Tutte le spese sostenute dopo tale data non saranno considerate ammissibili a meno che non siano state debitamente autorizzate dai servizi competenti. Numero di mesi necessari per completare le attività dell'organizzazione (massimo 12 mesi) Altre informazioni rilevanti ai fini del calendario delle attività dell'organizzazione. In che lingua deve essere inviata l'eventuale convenzione di finanziamento- Inglese( Francese( 3. Bilancio provvisorio delle attività dell'organizzazione che richiede la sovvenzione (le informazioni sottoindicate fungeranno da allegato finanziario al contratto in caso di accettazione della proposta). Compilare se possibile in inglese o francese >SPAZIO PER TABELLA> 3.2 Ripartizione dei costi ammissibili per categoria A Costi per il personale (cfr. condizioni finanziarie, art. 10.2 allegato) >SPAZIO PER TABELLA> B. Spese di viaggio e soggiorno >SPAZIO PER TABELLA> C. Costi per l'acquisto di beni durevoli (ammortamento) [16] (cfr. art. 10.2 delle Condizioni finanziarie) >SPAZIO PER TABELLA> D. Costi per l'acquisto di materiali da ufficio e cancelleria (se non inclusi nei costi indiretti) >SPAZIO PER TABELLA> E. Spese per stampa, pubblicazione, traduzione, interpretazione (incluse spese per iscrizione, CD rom, distribuzione ...) >SPAZIO PER TABELLA> F. Subappalti e/o trasferimento di fondi ai partner (art. 10.2 delle condizioni finanziarie) Si prega di indicare: - Nome e indirizzo completi degli eventuali subcontraenti/partner [17] - [17] I documenti in questione devono consentire al servizio competente di stabilire l'ammissibilità della spesa. - L'esatta natura dei compiti assegnati a tale persona/organizzazione - L'importo e il metodo di calcolo (stima dettagliata). TOTALE G. Altri costi diretti non specificati nelle categorie sopramenzionate (riscaldamento, corrente elettrica, affitto, ecc. si prega di specificare): >SPAZIO PER TABELLA> TOTALE GENERALE 3.3 Indicare, se del caso, le altre fonti di finanziamento (ad esclusione delle sovvenzioni comunitarie) (Si prega di fornire le informazioni richieste per ciascuna impresa/associazione/organizzazione finanziatrice) * Ragione sociale della società o organizzazione (denominazione legale completa): * Indirizzo: * Responsabile per l'organizzazione cofinanziatrice (cognome/nome, titolo o qualifica, telefono, fax, e-mail): * Importo del finanziamento che l'organizzazione cofinanziatrice intende erogare a favore dell'attività dell'organizzazione in questione: * Commenti ove la decisione di cofinanziamento non sia ancora definitiva: Dichiarazione del richiedente: Il sottoscritto certifica che le informazioni fornite nella presente richiesta sono veritiere e conformi ai fatti Nome: Titolo o posizione nell'organizzazione richiedente: Tel.: Fax: e-mail: firma Data: ALLEGATO B Condizioni generali applicabili alle convenzioni di finanziamento delle Comunità europee PARTE A - DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE Articolo 1 - Obbligo di esecuzione 1.1 Fatti salvi i casi di forza maggiore, il beneficiario deve avvalersi di tutti i mezzi a sua disposizione per potere realizzare l'azione alle condizioni e secondo le modalità definite all'allegato I del contratto. 1.2 Qualsiasi eventualità imprevedibile e insormontabile sarà considerata "caso di forza maggiore". Articolo 2 - Responsabilità 2.1 Le Comunità europee non possono in alcun caso né a nessun titolo essere considerate responsabili nell'eventualità di rivendicazioni fondate sulla convenzione e riguardanti danni provocati al personale o ai beni del beneficiario in occasione dell'esecuzione dell'azione. Di conseguenza, le Comunità europee non ammetteranno pertanto nessuna richiesta di indennizzo o di risarcimento connessa a siffatte rivendicazioni. 2.2 Salvo casi di forza maggiore, il beneficiario è tenuto a risarcire qualsiasi danno derivante alle Comunità europee dall'azione o dalla sua cattiva esecuzione. 2.3 Il beneficiario è l'unico responsabile nei confronti dei terzi, anche per quanto riguarda i danni di qualsiasi tipo che potrebbero essere causati a questi ultimi durante l'esecuzione dell'azione. Articolo 3 - Risoluzione del contratto 3.1 Il beneficiario ha facoltà di risolvere la convenzione in qualsiasi momento con preavviso scritto di due mesi e senza essere tenuto a versare alcun indennizzo a tale titolo. In questo caso, il beneficiario ha diritto solo alla parte della sovvenzione corrispondente all'esecuzione parziale dell'azione. 3.2 La Commissione può risolvere la convenzione in caso di inadempimento di uno degli obblighi incombenti al beneficiario, sempre che l'inadempimento non sia giustificato da ragioni tecniche o economiche valide e il beneficiario, diffidato con lettera raccomandata a rispettare i propri obblighi, non abbia ad essi ottemperato allo scadere del termine di un mese dal ricevimento della lettera stessa. In tale ipotesi, i versamenti della Commissione si limitano ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario al momento della risoluzione, con l'esclusione di quelli connessi a contratti già conclusi ma destinati ad essere eseguiti dopo la risoluzione della convenzione. 3.3 La Commissione può porre fine alla convenzione, senza preavviso né versamento di indennizzo, quando il beneficiario: fallisce o è oggetto di una procedura di liquidazione coatta o di qualsiasi altra procedura analoga; rende dichiarazioni false o incomplete per ottenere la sovvenzione prevista dalla convenzione. In tale ipotesi, la Commissione può chiedere il rimborso totale o parziale delle somme versate in base alla convenzione. 3.4 La risoluzione della convenzione per irregolarità finanziarie non pregiudica l'applicazione delle misure amministrative o sanzioni applicabili ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee. Articolo 4 - Riservatezza La Commissione e il beneficiario si impegnano a mantenere la riservatezza su qualsiasi documento, informazione o altro materiale che venga loro comunicato a titolo riservato e la cui divulgazione potrebbe arrecare un pregiudizio all'altra parte. Articolo 5 - Pubblicità 5.1 Salvo domanda contraria della Commissione, qualsiasi comunicazione o pubblicazione del beneficiario relativa all'azione, comprese quelle effettuate nel corso di una conferenza o di un seminario, deve indicare che l'azione è oggetto di un sostegno finanziario da parte delle Comunità europee. Qualsiasi comunicazione o pubblicazione del beneficiario, in qualsiasi forma e su qualunque supporto, compreso Internet, deve indicare che essa impegna solo il suo autore e che la Commissione non è responsabile dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in tale comunicazione o pubblicazione. 5.2 La Commissione è autorizzata a pubblicare, sotto qualsiasi forma e su qualunque supporto, compreso Internet, le seguenti informazioni: - nome del beneficiario, ove ciò non ne comprometta la sicurezza, - finalità della sovvenzione, - importo concesso e tasso di finanziamento rispetto al costo totale dell'azione, - localizzazione geografica dell'azione, - se l'azione è stata oggetto di una pubblicità preliminare. Articolo 6 - Proprietà e utilizzo dei risultati 6.1 Salvo disposizione contraria della convenzione o dei suoi allegati, la proprietà e in particolare i diritti di proprietà industriale e intellettuale dei risultati dell'azione, nonché delle relazioni e degli altri documenti ad essa relativi appartengono al beneficiario. 6.2 Nonostante il disposto del paragrafo 1, il beneficiario concede alla Commissione il diritto di utilizzare, liberamente e come essa ritiene opportuno, i risultati dell'azione, fatto salvo l'eventuale obbligo di riservatezza convenuto fra il beneficiario e la Commissione e nel rispetto dei diritti di proprietà industriale e intellettuale preesistenti. Articolo 7 - Valutazione dell'azione Quando la Commissione intraprende una valutazione intermedia o ex post, il beneficiario si impegna a mettere a disposizione della Commissione e/o delle persone che la rappresentano qualsiasi documento o informazione tale da consentire il buon andamento della suddetta valutazione. Articolo 8 - Modificazioni 8.1 Qualunque modifica della convenzione e dei suoi allegati deve essere oggetto di una clausola addizionale, conclusa alle stesse condizioni della convenzione. Nessuna intesa verbale può vincolare le parti a questo effetto. 8.2 Quando la modifica non riguarda lo scopo essenziale dell'azione e l'incidenza finanziaria si limita a uno storno fra rubriche del bilancio comportante un aumento inferiore al 10% dell'importo dei costi ammissibili iscritti nella rubrica interessata, il beneficiario applica la modifica e ne informa senza indugio la Commissione. 8.3 Qualsiasi storno tra rubriche di bilancio superiore al 10% dell'importo della linea di bilancio da rafforzare richiede il consenso preventivo scritto della Commissione. Articolo 9 - Competenza giurisdizionale Le decisioni della Commissione concernenti l'applicazione o l'interpretazione del contenuto del contratto, compresi i suoi allegati, possono essere oggetto di un ricorso presentato dal beneficiario presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, eventualmente in caso di appello, presso la Corte di giustizia delle Comunità europee. PARTE B - DISPOSIZIONI FINANZIARIE Articolo 10 - Costi ammissibili 10.1 Sono considerati ammissibili i costi che rispondono ai seguenti criteri: - essere in rapporto diretto con l'oggetto della convenzione ed essere previsti in quest'ultima (allegato III); - essere necessari per la realizzazione dell'azione oggetto della convenzione; - essere ragionevoli e rispondere ai principi di sana gestione finanziaria e in particolare di efficienza ed economicità; - essere stati sostenuti nel periodo di durata dell'azione quale definita nel contratto; - essere stati effettivamente sostenuti, essere registrati nella contabilità o nei documenti fiscali del beneficiario ed essere individuabili e controllabili. 10.2 Sono ammissibili i seguenti costi diretti: - i costi del personale impiegato nell'azione, corrispondenti agli stipendi reali più gli oneri sociali (e altri costi che rientrano nella retribuzione), esclusi i costi per il personale, le spese per gli uffici e le altre spese amministrative indirette da fatturare come costi indiretti il tempo dedicato al progetto sarà indicato su apposite schede di presenza che verranno compilate dal personale per tutta la durata del progetto e che dovranno essere convalidate una volta al mese dal responsabile del progetto. - le spese di viaggio e di soggiorno per il personale che partecipa al progetto secondo le tariffe e le condizioni normalmente applicate dal beneficiario; - i costi di acquisto di impianti (nuovi o usati), sempre che tali costi corrispondano a quelli di mercato e che i beni in questione siano ammortizzati conformemente alle norme fiscali e contabili applicabili al beneficiario. solo la parte di ammortamento del bene corrispondente alla durata dell'azione può essere presa in considerazione dalla Commissione, salvo se la natura e/o l'utilizzo del bene giustifica una presa a carico diversa da parte della Commissione; - i costi dei materiali consumabili e delle forniture (nella misura in cui siano identificabili e non rientrino in un'altra rubrica del bilancio della convenzione); - le spese di subfornitura, sempre che questa sia stata preventivamente consentita dalla Commissione per iscritto. in questo caso, il beneficiario vigila affinché le condizioni ad esso applicabili a titolo del contratto siano applicabili anche a tali subappaltatori; - costi derivanti direttamente dalle disposizioni della convenzione (diffusione di informazioni, valutazione specifica dell'azione, traduzioni, riproduzioni, ...), comprese, se del caso, le spese per servizi finanziari (in particolare il costo delle garanzie finanziarie), ma escluse le perdite di cambio, se non espressamente incluse dalla convenzione; - una "riserva per imprevisti", non superiore al 5% dei costi diretti ammissibili. 10.3 Di norma, i costi indiretti sono ammissibili in misura pari ad una percentuale fissa del totale dei costi diretti ammissibili. - I costi indiretti sono ammissibili a condizione che non comprendano costi che già figurano su un'altra rubrica del bilancio del contratto. - I costi indiretti non sono ammissibili quando la convenzione di finanziamento riguarda un'azione condotta da un'organizzazione che già beneficia di una sovvenzione per il funzionamento da parte della Commissione. 10.4 Sono considerati inammissibili i seguenti costi: - i costi di investimento del capitale; - le riserve per eventuali perdite o debiti futuri; - gli interessi passivi; - i debiti; - i crediti dubbi; - le perdite di cambio, salvo che la convenzione lo preveda esplicitamente; - gli apporti in natura. (Tuttavia gli apporti in natura possono essere presi in considerazione al momento della fissazione dell'importo massimo della sovvenzione); - le spese smisurate o sconsiderate. - spese di viaggio e di soggiorno e qualsiasi altra forma di retribuzione erogata al personale fisso delle istituzioni europee; - spese sostenute al di fuori del periodo di ammissibilità concordato; - retribuzioni del personale di enti pubblici. Articolo 11- Motivazione dei costi e modalità di rimborso 11.1 Entro i termini concordati il beneficiario deve presentare un rendiconto finale con l'entrate e le spese effettivamente registrate nel corso dell'attività con allegato un elenco completo di tutti i giustificativi utilizzati per redigere il rendiconto. I documenti devono essere certificati da un rappresentante autorizzato del beneficiario. Il beneficiario è tenuto a presentare rendiconti intermedi dei costi ammissibili solo se la convenzione lo prevede esplicitamente. 11.2 Sulla base di un esame del rendiconto finanziario finale, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 13 del presente allegato, la Commissione versa il saldo della sovvenzione secondo le modalità previste dalla convenzione. In nessun caso, l'importo totale versato dalla Commissione al beneficiario può superare l'importo massimo della sovvenzione fissato nel contratto, anche se i costi reali totali superano il bilancio totale stimato definito all'allegato III del contratto. 11.3 L'importo massimo della sovvenzione viene decurtato proporzionalmente se dal raffronto fra il rendiconto finale e il bilancio accluso alla convenzione risulta che: - il beneficiario ha ottenuto interessi sulla parte di sovvenzione versata a titolo di anticipo; - il totale delle entrate supera il totale delle spese; - le entrate generate dall'azione superano il totale delle entrate previste nel bilancio preventivo; - i costi reali ammissibili sono inferiori a quelli previsti in bilancio. 11.4 La sovvenzione viene decurtata: - riducendo il saldo da versare al completamento dell'azione; - esigendo il rimborso degli importi versati in eccedenza, quando l'importo totale versato dalla Commissione supera l'importo definitivo effettivamente dovuto. Articolo 12 - Interessi di mora 12.1 La Commissione si impegna a pagare le somme dovute in base alla convenzione entro un periodo non superiore a sessanta giorni calcolato dalla data del fatto generatore del pagamento fino alla data di addebito del conto della Commissione. 12.2 La Commissione può sospendere tale termine in qualsiasi momento durante i sessanta giorni successivi alla data del fatto generatore del pagamento, indicando al beneficiario che la sua domanda di pagamento non è ammissibile, o perché l'importo non è dovuto, o perché non è attestato dalle pezze giustificative necessarie, o perché la Commissione ritiene indispensabile procedere a ulteriori verifiche. Il termine continua a decorrere a partire dalla data di registrazione della domanda di pagamento correttamente formulata. 12.3 Allo scadere del termine previsto al paragrafo 1, e fatto salvo il paragrafo 2, il beneficiario può chiedere, entro due mesi dal ricevimento del pagamento tardivo, di beneficiare degli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea sulle sue operazioni in euro, maggiorato di un punto e mezzo. Articolo 13 - Controllo tecnico e finanziario 13.1 Il beneficiario si impegna a dare, al personale della Commissione nonché alle persone da questa autorizzate, accesso adeguato ai siti o ai locali dove avviene l'azione ed a tutti i documenti concernenti la gestione tecnica e finanziaria dell'azione. L'accesso delle persone autorizzate dalla Commissione può essere assoggettato a determinate condizioni di riservatezza da definire fra la Commissione e il beneficiario. 13.2 Il beneficiario riconosce che la Commissione e la Corte dei conti delle Comunità europee possono controllare l'utilizzo che viene fatto della sovvenzione, conformemente al regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (e successive modifiche) applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, durante l'intera durata della convenzione, nonché nei cinque anni successivi alla data di conclusione dell'azione. 13.3 Il beneficiario si impegna a fare accettare questo stesso obbligo agli eventuali subfornitori. 13.4 Il controllo della Commissione o della Corte dei conti delle Comunità europee può avvenire su documenti o in loco e consiste in un esame della contabilità e dei giustificativi relativi al costo dell'attività. Articolo 14 - Rimborso della sovvenzione 14.1 Nei casi di cui agli articoli 3.1, 3.2 e 11 del presente allegato, il beneficiario rimborsa alla Commissione, alle condizioni e nei termini fissati da quest'ultima, gli importi versati in eccedenza rispetto ai reali costi ammissibili dell'azione. 14.2 Nei casi di risoluzione della convenzione di cui all'articolo 3.3 del presente allegato, la Commissione può chiedere il rimborso totale o parziale delle somme versate al beneficiario. La Commissione fissa le condizioni e il termine ai quali il rimborso totale o parziale deve avvenire. 14.3 In caso di mancato rimborso da parte del beneficiario nel termine fissato dalla Commissione, quest'ultima può aumentare le somme dovute mediante interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea sulle sue operazioni in euro, maggiorato di un punto e mezzo. 14.4 Le spese bancarie per il rimborso delle somme dovute alla Commissione sono a carico esclusivo del beneficiario. 14.5 La decisione di recupero adottata dalla Commissione e trasmessa al beneficiario debitore dell'importo costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 192 del trattato CE, dell'articolo 92 del trattato CECA e dell'articolo 164 del trattato Euratom. 14.6 Gli importi da rimborsare alla Commissione possono essere compensati con qualsiasi importo da questa dovuto al beneficiario. 1.2 Cauzione finanziaria (Per l'applicazione delle opzioni 1 o 2 dell'articolo 4.1 della convenzione di finanziamento, la DG XIX provvederà a accludere modelli di garanzia finanziaria, in accordo con il servizio giuridico e il controllo finanziario). ALLEGATO C CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO tra La Comunità europea/Comunità europea dell'energia atomica/Comunità europea del carbone e dell'acciaio ("la Comunità"), rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee ("la Commissione"), quest'ultima rappresentata da ..., da una parte, e [denominazione completa del beneficiario] [acronimo] avente la propria sede (indirizzo [della sede legale per le società e le associazioni; della sede principale dell'organismo per gli organismi pubblici e le università], se del caso numero di partita IVA e di registrazione legale], ("il beneficiario"), rappresentato da [nome e funzione del firmatario [per le persone giuridiche, la persona debitamente autorizzata a esercitare la rappresentanza legale dell'organismo beneficiario nei confronti dei terzi: presidente, direttore generale, rettore, direttore del servizio amministrativo e finanziario]) dall'altro, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 - Oggetto 1.1 La Commissione ha deciso di sovvenzionare, alle condizioni indicate nella presente convenzione e nei suoi allegati, che il beneficiario dichiara di conoscere e accettare, l'azione denominata: [.........] ("l'azione"). 1.2 Il beneficiario accetta la sovvenzione e si impegna a realizzare l'azione sotto la propria responsabilità. La descrizione dettagliata dell'azione figura all'allegato I che costituisce parte integrante del presente contratto. 1.3 L'azione viene realizzata [principalmente] in [.........] [specificare la località]. Articolo 2: Durata del contratto 2.1 L'azione ha una durata di ............ [inserire il numero] mesi a decorrere dal .................................. [primo giorno [del mese] successivo all'ultima firma delle due parti o inserire data] ("data di inizio"). 2.2 La convenzione ha termine [inserire data] ("data di conclusione") 2.3 Il beneficiario deve conservare tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute a titolo del progetto per cinque anni per consentire eventuali ispezioni. Articolo 3 - Finanziamento dell'azione 3.1 I costi ammissibili reali che il beneficiario deve versare direttamente sono stimati a EUR. Il bilancio dell'azione è specificato all'allegato III, che costituisce parte integrante del presente contratto e comprende solo i costi ammissibili al finanziamento comunitario, come vengono definiti all'allegato II [I costi indiretti sono ammissibili sulla base di un forfait del 7 % [massimo] dell'importo totale dei costi diretti ammissibili] [18] [alle condizioni definite all'articolo 10.3 dell'allegato II] - [18] Clausola standard per le spese generali. - [Il costo totale dell'azione non comprende gli apporti in natura del beneficiario, che sono menzionati separatamente all'allegato III. - Tuttavia, se nel fissare la propria partecipazione all'azione la Commissione tiene conto di eventuali apporti in natura, il beneficiario si impegna a effettuare tali apporti alle condizioni stabilite dalla presente convenzione. Il mancato rispetto di tale impegno può comportare la risoluzione del contratto come specificato all'articolo 3 dell'Allegato II [19] [19] Paragrafo da inserire in caso di apporti in natura da parte del beneficiario. 3.2 La Commissione prende a proprio carico un importo massimo di [...] EUR, equivalente a [...] % dei costi reali ammissibili (cfr. art. 3.3). 3.3 Nel caso in cui i costi ammissibili reali alla fine dell'azione risultino inferiori al costo totale stimato menzionato al paragrafo 1, la partecipazione della Commissione si limiterà all'importo risultante dall'applicazione della percentuale di cui sopra ai costi ammissibili. Il beneficiario si impegna a rimborsare alla Commissione le somme già versate che eccedessero tale importo. 3.4 Il beneficiario riconosce che la sovvenzione non può in nessun caso dare adito a un profitto e che essa deve essere limitata all'importo necessario per mantenere in pareggio le entrate e le uscite dell'azione. 3.5 Il beneficiario riconosce che la sovvenzione non costituisce un credito nei confronti della Commissione e non può quindi essere in alcun modo attribuita a un altro organismo o ceduta a un terzo. Articolo 4 - Modalità di pagamento 4.1 [La Commissione corrisponde la sovvenzione al beneficiario mediante versamento: - di un anticipo di ............ EUR [..... % dell'importo menzionato all'articolo 3.2] entro 60 giorni dalla data di ricevimento e approvazione della presente convenzione firmata e previa presentazione di una fattura [e di una garanzia finanziaria di importo equivalente]; - [- di un importo di EUR [......] [..... % dell'importo menzionato all'articolo 3.2] nei 60 giorni che seguono il ricevimento e l'accettazione di una relazione intermedia[, del rendiconto finanziario intermedio dell'azione] e della domanda di pagamento;] - - il saldo nei 60 giorni che seguono il ricevimento e l'approvazione dei documenti di cui al punto 5 e di una domanda di pagamento finale. 4.2 I versamenti sono effettuati sul seguente conto bancario del beneficiario: - [inserire le coordinate bancarie del beneficiario] 4.3 La Commissione effettua i versamenti in euro. La conversione dei costi reali in euro avviene al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie C, il primo giorno lavorativo del mese durante il quale diviene effettiva la liquidazione. - Le perdite di cambio non sono coperte dalla presente convenzione e restano a carico del beneficiario. Articolo 5 - Relazioni e altri documenti Al termine dell'azione, il beneficiario trasmette alla Commissione entro tre mesi dalla data di cui all'articolo 2.2 della presente convenzione i seguenti documenti: - Una copia certificata del rendiconto finale con l'entrate e le spese effettivamente registrate nel corso del progetto, strutturato nello stesso modo della stima iniziale, con allegato un elenco completo di tutti i giustificativi utilizzati per redigere il rendiconto finale. I documenti devono essere certificati da un rappresentante autorizzato del beneficiario. - 3 copie (di cui almeno una su carta) della relazione finale relativa all'utilizzo della sovvenzione di cui sopra. Articolo 6 - Disposizioni amministrative generali Ogni eventuale comunicazione relativa alla presente convenzione va inviata per iscritto ai seguenti indirizzi: Per la Commissione Commissione europea Direzione generale [...] Alla cortese attenzione di [Indirizzo] Per il beneficiario [..] Articolo 7 - Disposizioni finali 7.1 Sono allegati alla presente convenzione, di cui costituiscono parte integrante, i seguenti documenti: - Allegato I: Descrizione dell'azione - Allegato II: Condizioni generali applicabili alle convenzioni di finanziamento delle Comunità europee - Allegato III: Stanziamento per l'attività 7.2 In caso di conflitto fra le disposizioni degli allegati e quelle della convenzione, si applicano queste ultime. L'allegato II prevale sugli altri allegati. Articolo 8 - Condizioni specifiche di applicazione all'operazione Fatto a [Bruxelles] in duplice copia, Per il beneficiario // Per la Commissione [nome della persona menzionata sul primo foglio] // [nome dell'ordinatore delegato o subdelegato] [firma] // [firma] [data] ALLEGATO II La revisione del programma d'azione per la promozione delle ONG europee operanti nel settore ambientale Osservazioni generali di: BirdLife International (Ufficio europeo) Climate Network Europe Ufficio europeo dell'ambiente European Federation for Transport and Environment (Federazione europea trasporti e ambiente) Friends of the Earth Europe (Associazione amici della terra, Sezione europea) International Friends of Nature (Associazione internazionale amici della natura) World Wide Fund for Nature (Fondo mondiale per la natura - Ufficio europeo) Bruxelles, ottobre 2000 Contributo alla politica e alla legislazione comunitarie in materia di ambiente Il Green-8, ossia il gruppo delle 8 organizzazioni ambientaliste (BirdLife, CNE, Ufficio europeo dell'ambiente, FoEE, Greenpeace, NFI, T&E, WWF) è stato associato ai lavori concernenti l'ulteriore sviluppo e l'applicazione della politica e della legislazione ambientale comunitaria. Tra le tematiche citiamo [20]: [20] L'elenco è indicativo e non può dirsi in alcun modo completo. Sarebbe molto più lungo se vi si includessero tutte le attività svolte da tutte le reti o gruppi ambientalisti. Tipo di attività - Sensibilizzazione dei responsabili decisionali a livello UE (Commissione, Parlamento europeo, Consiglio) - Sensibilizzazione presso le reti interne e i partner (ONG e organizzazioni della società civile) - Analisi e consulenza per le istituzioni UE - Rappresentanza presso le istituzioni UE - Coordinamento e sviluppo di posizioni politiche - Individuazione di questioni politiche importanti - Informazione alle reti interne sulle principali politiche UE e sul loro sviluppo. Settori di attività Commercio, economia e ambiente - Impatto della politica commerciale comunitaria e degli accordi commerciali regionali dell'UE sullo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo relativamente ad una gestione sostenibile delle risorse naturali - Definizione e promozione della valutazione di impatto strategico nell'attuazione della politica commerciale comunitaria - Partecipazione alla partnership euro-mediterranea e alla Zona mediterranea di libero scambio: forum civile (Stoccarda) e audizione al Parlamento - Partecipazione all'iniziativa della Commissione Gruppo di contatto con la DG Commercio - OMC: commercio e ambiente - Comunicazione sull'ambiente e l'occupazione - Strategia UE per l'occupazione Politica di sviluppo UE e relazioni esterne - Comunicazione su una nuova politica di sviluppo della CE, - Integrazione dell'ambiente nella cooperazione allo sviluppo della CE, relazioni Nord-Sud - Comunicazione sull'integrazione dell'ambiente nella politica di sviluppo della CE - Comunicazione sulla conservazione delle foreste tropicali nei paesi in via di sviluppo - Comunicazione sui cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo - Comunicazione sulla coerenza - Promozione della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo - Partecipazione al gruppo ONG intersettoriale per il coordinamento riguardante la comunicazione CE sulla partnership con le ONG - Partecipazione al gruppo di lavoro CE "Gestione degli aiuti", diretto dal Segretariato generale - Conferenza di RIO + 10: Iniziativa congiunta EPE, Movimento europeo, UNEP, ETUC, GLOBE, ICDA, ICLEI e WBCSD - Cooperazione con le reti ONG che si occupano di sviluppo per l'avvio di attività congiunte con il gruppo di lavoro del Consiglio "Sviluppo" - Coordinamento interno delle attività strategiche in rete riguardanti la politica di sviluppo dell'UE - Patto di sostenibilità nei Balcani (programma regionale di ricostruzione dell'ambiente) Politica mediterranea - Partnership euro-mediterranea - SMAP (Programma di azioni prioritarie a breve e medio termine per l'ambiente): Valutazione e proposte per rafforzarne le componenti ambientali - Integrazione della dimensione ambientale nella partnership euro-mediterranea - Impatto degli investimenti stranieri diretti nell'UE - Coordinamento dei lavori delle reti interne nel Mediterraneo - Controllo dello sviluppo della Zona mediterranea di libero scambio Acqua - Politica UE riguardante l'acqua dolce - Integrazione della dimensione ambientale nei finanziamenti UE a favore di progetti idrologici negli Stati membri e nei paesi PECO - Direttiva quadro sull'acqua: adozione e attuazione - Promozione di un sistema di tariffazione dell'acqua - Comunicazione sulla tariffazione dell'acqua (contributo alla conferenza CE e al dibattito UE, documento di discussione) - Proposta della Commissione riguardante un elenco di sostanze prioritarie e selezione delle sostanze pericolose prioritarie - Rifiuti minerari e loro gestione: impatto ambientale sulle acque dolci - Conservazione e uso oculato delle zone umide - Organizzazione di seminari sulla politica UE relativa all'acqua dolce e sull'attuazione della direttiva quadro sull'acqua - Coordinamento interno delle politiche europee sull'acqua dolce Habitat, biodiversità e biotecnologia - Promozione dell'attuazione della direttiva "Habitat" - Promozione dell'istituzione della rete ecologica "Natura 2000" - Osservatore presso il gruppo di lavoro scientifico Habitat - Segretariato del Forum europeo Habitat (ONG internazionali operanti nel settore della conservazione) - Applicazione della legislazione CE sulla conservazione della natura nei paesi PECO - Piano d'azione CE sulla biodiversità relativo alle risorse naturali - Ruolo dell'EEA e del Centro tematico europeo per la conservazione della natura - Responsabilità ambientale - Coordinamento interno delle attività politiche riguardanti gli habitat e le specie - Revisione della direttiva 90/220 sull'emissione deliberata di OGM nell'ambiente - Pubblicazione delle "zone importanti per gli uccelli" Agricoltura e uso del suolo - Riforma della PAC - Agenda 2000 - Compatibilità reciproca (regolamento 1259/1999 sull'istituzione di norme comuni) - Regolamento 1257/1999 sullo sviluppo rurale - Sviluppo rurale sostenibile integrato - Principi per uno sviluppo rurale sostenibile - Riforma della PAC nel 2006 - Agricoltura e commercio (OMC) - Potenziamento delle capacità nei PECO e nei paesi del Mediterraneo relativamente alla politica UE per il settore agricolo e lo sviluppo rurale - Maggiore importanza conferita allo sviluppo urbano e territoriale - Coordinamento interno delle attività politiche riguardanti l'agricoltura - Partecipazione ai comitati consultivi della DG "Agricoltura" Foreste - Discussioni sul sistema europeo di certificazione forestale - Disposizioni del regolamento UE sullo sviluppo rurale riguardanti le foreste - Revisione dei regolamenti comunitari sugli incendi forestali e l'inquinamento atmosferico - Impatto della politica di allargamento sulle foreste - Etichettatura ecologica (carta tissue e mobili) - Regolamento sugli appalti pubblici - Piano d'azione CE sulla biodiversità per l'attuazione della Convenzione sulla biodiversità e le foreste - Processo paneuropeo (processo di Helsinki) - zone forestali protette (Natura 2000) - Cambiamenti climatici e foreste (negoziati sui pozzi di assorbimento) - Controllo dell'attuazione della politica forestale dell'UE - Comitato consultivo UE sulle foreste e sul sughero - Comitato FBI (DG "Imprese") - Coordinamento delle ONG europee operanti nel settore forestale Pesca - Integrazione della politica ambientale nella politica comune della pesca - Revisione della politica comune della pesca (regime fiscale, contingenti, ecc.) - Piano d'azione sulla biodiversità nel settore pesca - Riforma delle sovvenzioni destinate alla pesca, ivi inclusi la tassa sul carburante e gli aiuti statali - Regolamento sui Fondi strutturali - Valutazione dei programmi operativi per l'attuazione dei Fondi strutturali riguardanti la pesca - Accesso alle informazioni sulle sovvenzioni: trasparenza - Riforma delle sovvenzioni di FAO, OCSE e OMC - Coordinamento interno delle azioni concernenti l'ambiente marino e la pesca Cambiamento climatico ed energia - Promozione della produzione combinata di calore e di elettricità (cogenerazione): la più efficiente ed ecologica tra tutte le tecnologie di produzione energetica convenzionali - Sostegno al Libro bianco della Commissione sull'elettricità rinnovabile - "Direttiva Monti " riguardante una tassazione minima dei prodotti energetici - Promozione di un accordo su una direttiva riguardante l'elettricità rinnovabile, allo scopo di raddoppiare, entro il 2010, la quota delle fonti energetiche rinnovabili - Definizione di una politica europea di riduzione del consumo di energia per il riscaldamento di abitazioni e uffici - Aumento dell'efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas serra in determinati settori nei paesi europei (non solo UE) successivamente al protocollo di Kyoto, congiuntamente all'Università di Utrecht e all'Istituto Fraunhofer - Promozione dell'uso di pile a combustibile nei trasporti e nella produzione fissa di calore ed elettricità - Promozione dell'uso di energia solare-termica come supplemento alle tecnologie fotovoltaiche decentrate - Partecipazione ad una partnership mondiale nel settore dei trasporti - presumibilmente per la produzione in serie di un autoveicolo con un consumo massimo di carburante non superiore a 3 litri per 100 km - Promozione di un marchio "energia pulita" basato su una certificazione da parte di terzi - Elettricità 'verde' e, successivamente, altri prodotti energetici ecologici - Promozione di una politica sul cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo - Comitato consultivo per l'energia della DG "Energia e trasporti" - Gruppi di lavoro del programma europeo sui cambiamenti climatici (partecipazione a tutti i gruppi e coordinamento della partecipazione delle ONG) - Libro verde su un programma UE riguardante lo scambio dei diritti di emissione - Direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità - Comunicazione per un piano d'azione UE sull'efficienza energetica - Linee guida sugli aiuti di Stato a favore della protezione dell'ambiente - Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'UE - Studio Dilemma (DG "Energia e trasporti") - Programmi SAVE ed ALTENER (DG "Energia e trasporti") (risposta ai tagli) - Contributo al gruppo ad hoc dell'UE sul cambiamento climatico - Documento sulla sicurezza delle centrali nucleari nei paesi candidati all'adesione Trasporti, traffico e turismo - Comunicazione della Commissione su ambiente e aviazione - Revisione della politica comune dei trasporti - Orientamenti TEN - Qualità dell'aria - ad esempio, programma Auto-Oil e direttive derivate - Definizione di una politica UE efficace contro l'inquinamento acustico - Consulenze - ad esempio, contributo di esperti al forum consultivo GNSS - Libro verde sul trasporto urbano sostenibile - Dalla strada alla rotaia, un progetto per incentivare il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla rotaia - progetto non promosso dalla Commissione, ma strettamente correlato all'obiettivo comunitario dichiarato di salvaguardare e migliorare le ferrovie - Politiche per un turismo sostenibile, turismo e occupazione Processi di sostenibilità, dialogo e strumenti - Documenti e presentazioni sulla valutazione del Quinto programma d'azione a favore dell'ambiente - Sesto programma d'azione per l'ambiente - Responsabilità ambientale europea e impatto delle politiche UE sulla capacità di carico mondiale - Priorità del programma quinquennale della Commissione - Strategia di integrazione - Strategia di sviluppo sostenibile - Trasparenza e partecipazione del pubblico - Convenzione di Aarhus - Accesso alla giustizia, Carta dei diritti fondamentali - Ambiente per l'Europa - Promozione dell'uso dei Fondi strutturali, dei Fondi di coesione e degli aiuti di preadesione per uno sviluppo sostenibile (legislazione UE e attuazione a livello nazionale) - Dialogo transatlantico sull'ambiente - CSD, Agenda 21 - Principio di precauzione - Collegamento con l'OCSE Aspetti istituzionali riguardanti l'Unione europea - Riforma delle istituzioni comunitarie - Integrazione della dimensione ambientale nel trattato, parte III: proposte per la Conferenza intergovernativa 2000 (trattato di Nizza) - Integrazione della dimensione ambientale nel bilancio UE - Politica di allargamento e ambiente - Agenda 2000 Commercio e industria - Valutazione ambientale strategica - Appalti pubblici - Libro bianco sulla responsabilità ambientale - Riduzione dell'impatto ambientale dell'industria - Partecipazione e contributo al Forum europeo sul riciclaggio - Politica di produzione ecologica - Sviluppo dell'etichettatura ecologica europea - Eliminazione graduale delle sostanze chimiche pericolose - Prevenzione e gestione oculata dei rifiuti - Norme tecniche, creazione di un ufficio di normalizzazione ambientale