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Document 42011Y1220(01)

    Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e sul coordinamento delle posizioni dell'UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA

    GU C 372 del 20.12.2011, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 372/7


    Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e sul coordinamento delle posizioni dell'UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA

    2011/C 372/02

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

    RICORDANDO:

    (1)

    le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 4 dicembre 2000, sulla lotta contro il doping (1);

    (2)

    le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 18 novembre 2010, sul ruolo dell'UE nella lotta internazionale contro il doping (2).

    CONSTATANO QUANTO SEGUE:

    (1)

    L'Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero essere in condizione di esercitare le loro competenze e svolgere i rispettivi ruoli durante la preparazione, la negoziazione e l'adozione, tra l'altro, di norme, standard e orientamenti da parte dell'Agenzia mondiale antidoping (di seguito «AMA»).

    (2)

    È necessario prevedere modalità pratiche per la partecipazione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri ai lavori dell'AMA, nonché per il coordinamento delle loro posizioni prima delle riunioni dell'AMA.

    (3)

    Il coordinamento delle posizioni del continente europeo prima delle riunioni dell'AMA si realizza nell'ambito del Consiglio d'Europa, nel dovuto rispetto dell'eventuale legislazione UE applicabile.

    (4)

    V'è una forte esigenza di continuità nella rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA, che è sostenuta da un mandato politico e da un adeguato livello di competenze.

    CONVENGONO DI CONSEGUENZA QUANTO SEGUE:

    (1)

    I rappresentanti degli Stati membri dell'UE in seno al consiglio di fondazione dell'AMA sono di livello ministeriale e i seggi sono assegnati come segue:

    un seggio dovrebbe essere assegnato a uno degli Stati membri che formano il trio di presidenza in carica,

    un seggio dovrebbe essere assegnato a uno degli Stati membri che formano il trio di presidenza successivo,

    un seggio dovrebbe essere assegnato congiuntamente dagli Stati membri riuniti in sede di Consiglio ad una persona responsabile a livello ministeriale per lo sport, dotata di esperienza e conoscenze appropriate (di seguito «esperto a livello governativo»).

    (2)

    Se del caso, i rappresentanti degli Stati membri possono essere accompagnati da esperti dello Stato membro che esercita la presidenza e/o della Commissione.

    (3)

    Le disposizioni sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA, quali illustrate nell'allegato I, entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2013.

    (4)

    Si applicano gli orientamenti di condotta tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione sulla preparazione delle riunioni dell'AMA figuranti nell'allegato II.

    (5)

    Entro il 31 dicembre 2015 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riesaminano l'esperienza acquisita nell'applicazione della presente risoluzione e valutano se siano necessari adattamenti delle disposizioni stabilite dalla stessa.


    (1)  GU C 356 del 12.12.2000, pag. 1.

    (2)  GU C 324 dell’1.12.2010, pag. 18.


    ALLEGATO I

    Disposizioni sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA

    Gli Stati membri dell'UE convengono il seguente sistema di rappresentanza:

    RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE FORMANO IL TRIO DI PRESIDENZA IN CARICA E SUCCESSIVO

    Gli Stati membri che formano il trio di presidenza in carica scelgono, previa consultazione interna, uno di loro quale rappresentante degli Stati membri dell'UE nel consiglio di fondazione dell'AMA. Lo Stato membro prescelto designa, in base alle sue procedure interne, un rappresentante a tal fine. Il rappresentante è la persona responsabile a livello ministeriale per lo sport in quel determinato Stato membro. Lo Stato membro prescelto per fornire un rappresentante e il relativo nominativo sono notificati al segretariato generale del Consiglio dell'UE.

    Qualora il rappresentate cessi le sue funzioni a livello ministeriale, lo Stato membro designa un sostituto a livello ministeriale.

    Le norme summenzionate si applicano anche agli Stati membri che formano il trio di presidenza successivo.

    Il mandato dei suddetti rappresentanti ha una durata di 3 anni.

    Il rappresentante degli Stati membri che formano il trio di presidenza successivo continua a esercitare le sue funzioni anche una volta che quest'ultimo entra in carica, al fine di garantire la continuità e il mantenimento della durata triennale del mandato.

    ESPERTO A LIVELLO GOVERNATIVO DESIGNATO CONGIUNTAMENTE DAGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

    Le candidature a rappresentante con funzione di esperto sono presentate dagli Stati membri entro un mese prima della sessione del Consiglio dell'UE durante la quale avverrà la designazione. Le candidature non dovrebbero comprendere ministri degli Stati membri che formano il trio di presidenza in carica o successivo. Le candidature a rappresentante con funzione di esperto sono inviate al segretariato generale del Consiglio dell'UE.

    La prima designazione del membro del consiglio di fondazione dell'AMA, effettuata nelle modalità di cui sopra, avverrà al più tardi in occasione della sessione di novembre 2012 del Consiglio «Istruzione, gioventù, cultura e sport» dell'UE.

    Il mandato del rappresentante ha una durata di 3 anni.

    Qualora il rappresentante cessi le sue funzioni a livello ministeriale nel proprio Stato membro, viene avviata una nuova procedura di designazione. Il rappresentante in carica continua a esercitare le sue funzioni fino al completamento della nuova procedura di designazione.

    NORME TRANSITORIE

    Le norme esistenti in materia di rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA si applicano fino al 31 dicembre 2012.

    La durata del mandato del rappresentante nominato da Irlanda, Lituania e Grecia è abbreviata a 18 mesi con decorrenza dal 1o gennaio 2013.

    PROCEDURA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

    L'esperto a livello governativo e gli Stati membri scelti dal trio di presidenza in carica e successivo per designare rappresentanti in seno al consiglio di fondazione dell'AMA sono sottoposti all'approvazione, comunicata con sufficiente anticipo, da parte degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.

    I nominativi di tutti i membri del consiglio di fondazione dell'AMA che sono rappresentanti degli Stati membri dell'UE sono notificati all'AMA tramite il segretariato generale del Consiglio dell'UE.


    ALLEGATO II

    Orientamenti di condotta tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione sulla preparazione delle riunioni dell'AMA

    Considerando che alla luce dell'acquis dell'UE e del dovere di leale cooperazione, ove opportuno le posizioni dell'UE e dei suoi Stati membri sui temi trattati nelle riunioni dell'AMA sono coordinate, sotto la guida della presidenza, in modo efficace e con sufficiente anticipo rispetto alle riunioni dell'AMA,

    il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione convengono i seguenti orientamenti di condotta:

    NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI

    I presenti orientamenti di condotta si applicano alla preparazione di tutte le riunioni del consiglio di fondazione dell'AMA.

    I presenti orientamenti di condotta stabiliscono le disposizioni tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione per la preparazione di tali riunioni e anche delle riunioni del Consiglio d'Europa preliminari (Comitato europeo ad hoc per l'Agenzia mondiale antidoping).

    PROCESSO DI COORDINAMENTO

    Il processo di coordinamento dovrebbe iniziare con un'analisi dell'ordine del giorno della riunione dell'AMA svolta congiuntamente dalla presidenza di turno del Consiglio, assistita dal segretariato generale del Consiglio dell'UE, e dalla Commissione europea.

    La presidenza elabora un progetto completo di dichiarazione sulla posizione tenendo in considerazione le presenti disposizioni e la proposta della Commissione europea sulle materie che rientrano nelle competenze dell'UE.

    La dichiarazione sulla posizione è preparata dal Gruppo «Sport» e approvata, di norma, dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), salvo in casi urgenti.

    RELAZIONI CON IL CONSIGLIO D'EUROPA

    In occasione delle riunioni del Comitato europeo ad hoc per l'Agenzia mondiale antidoping (1) il rappresentante della presidenza presenta la dichiarazione sulla posizione relativa ai punti su cui è stata elaborata una posizione. La Commissione europea presenta la posizione dell'UE nei casi in cui quest'ultima è competente ed esiste una posizione concordata secondo le disposizioni pertinenti del trattato.

    L'UE e i suoi Stati membri dovrebbero cercare di inglobare tale posizione nella dichiarazione sulla posizione del continente europeo elaborata dal Comitato europeo ad hoc per l'Agenzia mondiale antidoping.

    COORDINAMENTO AD HOC

    Ogniqualvolta ve ne sia necessità si può procedere a un coordinamento ad hoc tra l'UE e i suoi Stati membri, di norma sotto la guida della presidenza. Ciò può avvenire a margine delle riunioni del Comitato europeo ad hoc per l'Agenzia mondiale antidoping o dell'AMA.

    INTERVENTO E VOTAZIONE

    I rappresentanti degli Stati membri dell'UE possono intervenire e votare su questioni in conformità delle posizioni convenute.

    RELAZIONI

    Il rappresentante degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA designato dal trio di presidenza in carica riferisce circa i risultati della riunione del consiglio di fondazione dell'AMA alla successiva sessione del Consiglio «Istruzione, gioventù, cultura e sport» dell'UE.

    Il rappresentante degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA designato dal trio di presidenza in carica dovrebbe presentare al gruppo «Sport» del Consiglio una relazione scritta sui risultati della riunione del consiglio di fondazione dell'AMA.


    (1)  Il Comitato europeo ad hoc per l'Agenzia mondiale antidoping, istituito nel luglio 2003, è responsabile del coordinamento delle posizioni di tutte le parti della convenzione culturale europea relativamente alle questioni attinenti all'AMA. Le riunioni ordinarie del Comitato europeo ad hoc per l'Agenzia mondiale antidoping sono convocate immediatamente prima o dopo le riunioni del gruppo di monitoraggio della convenzione contro il doping e, ove possibile, almeno una settimana prima delle riunioni ordinarie del consiglio di fondazione dell'AMA e del comitato esecutivo.


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