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Document 32026R1216

Regolamento delegato (UE) 2026/1216 della Commissione, del 9 giugno 2026, che modifica il regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei moltiplicatori di durabilità per i gas inquinanti emessi dai veicoli pesanti delle categorie M3, N2 e N3

C/2026/3151

GU L, 2026/1216, 13.8.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/1216/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/1216/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/1216

13.8.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1216 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2026

che modifica il regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei moltiplicatori di durabilità per i gas inquinanti emessi dai veicoli pesanti delle categorie M3, N2 e N3

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sull’omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2024/1257 prevede che i veicoli debbano rispettare i limiti di emissione ivi stabiliti non solo nel corso della durata di vita principale, ma anche nella durata di vita supplementare, che si estende del 25 % oltre la durata di vita principale del veicolo. Per tale durata di vita supplementare, nell’allegato IV, tabella 2, del regolamento (UE) 2024/1257 sono stabiliti moltiplicatori di durabilità per tenere conto del deterioramento dei sistemi di riduzione delle emissioni oltre la durata di vita principale. Al fine di garantire la chiarezza giuridica per i costruttori di veicoli prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 per quanto riguarda i veicoli pesanti delle categorie M3, N2 e N3, è necessario stabilire moltiplicatori di durabilità per i gas inquinanti emessi dai veicoli pesanti delle categorie M3, N2 e N3 nell’allegato IV, tabella 2, del regolamento (UE) 2024/1257.

(2)

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1257, la Commissione ha elaborato e presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui sono valutate le prestazioni di durabilità dei veicoli pesanti per quanto riguarda le emissioni (2).

(3)

Da tale valutazione è emerso un moltiplicatore di durabilità tipico pari a 1,2 per i motori diesel conformi alla norma sulle emissioni Euro VI, fase D ed E, per quanto riguarda i) i veicoli delle categorie N2 e N3 di massa massima fino a 16 t e della categoria M3 di massa massima fino a 7,5 t, e ii) i veicoli della categoria N3 di massa massima superiore a 16 t e della categoria M3 di massa massima superiore a 7,5 t. Sulla base di tale valutazione tecnica e considerando che questi motori sono i motori meglio confrontabili con i motori Euro 7 da un punto di vista tecnologico, è opportuno fissare moltiplicatori di durabilità pari a 1,2 per i gas inquinanti in relazione ai veicoli pesanti Euro 7 delle categorie M3, N2 e N3, allineando tali valori alle prescrizioni relative ai veicoli delle categorie M1, N1 e M2.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV, tabella 2, del regolamento (UE) 2024/1257,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IV del regolamento (UE) 2024/1257 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L, 2024/1257, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj.

(2)  Commissione europea, direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI, Plakolmer, B., Hausberger, S. e Weller, K., «Durability of Euro 7 heavy-duty vehicle emissions – Technical report – LOT2», Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2025, https://data.europa.eu/doi/10.2873/7305552.


ALLEGATO

Nell’allegato IV del regolamento (UE) 2024/1257, la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2: moltiplicatori della durabilità applicabili per l’adeguamento dei limiti di emissione dallo scarico ai sensi dell’allegato 1 quando si sottopongono a prova veicoli, motori e dispositivi antinquinamento di ricambio nell’ambito della durata di vita supplementare

Moltiplicatori di durabilità

M1, N1 ed M2

N2, N3≤ 16 t ((*1)), M3≤ 7,5 t ((*1))

N3> 16 t ((*1)), M3> 7,5 t ((*1))

Moltiplicatore della durabilità per la durata di vita supplementare

1,2 per i gas inquinanti

1,2 per i gas inquinanti

1,2 per i gas inquinanti

((*1))  Massa massima.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/1216/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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