This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32026R0001
Commission Delegated Regulation (EU) 2026/1 of 1 December 2025 amending Regulation (EU) 2021/2115 of the European Parliament and of the Council as regards Member States’ allocations for direct payments and the annual breakdown by Member State of the Union support for rural development
Regolamento delegato (UE) 2026/1 della Commissione, del 1o dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale
Regolamento delegato (UE) 2026/1 della Commissione, del 1o dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale
C/2025/8088
GU L, 2026/1, 6.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/1/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2026/1 |
6.2.2026 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2025
che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l’articolo 87, paragrafo 2, e l’articolo 89, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 103, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 103, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2021/2115, nei rispettivi piani strategici della PAC, la Danimarca, la Francia e i Paesi Bassi hanno deciso di riesaminare la percentuale delle loro dotazioni per i pagamenti diretti per l’anno civile 2026 trasferita alle dotazioni nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). |
|
(2) |
A norma dell’articolo 103, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 103, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/2115, nel suo piano strategico della PAC, la Slovacchia ha deciso di trasferire una percentuale della sua dotazione nell’ambito del FEASR per l’esercizio finanziario 2027 alla dotazione per i pagamenti diretti. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 88, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2021/2115, nei rispettivi piani strategici della PAC, la Cechia, la Francia e la Slovacchia hanno deciso di riesaminare la percentuale delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti utilizzata per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7, del medesimo regolamento per gli anni civili 2026 e 2027. Gli importi corrispondenti dovrebbero pertanto essere dedotti dalle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti. |
|
(4) |
Al fine di rispecchiare tali decisioni, è necessario adattare le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti di cui agli allegati V e IX del regolamento (UE) 2021/2115 e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale di cui all’allegato XI del medesimo regolamento. |
|
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V, IX e XI del regolamento (UE) 2021/2115. |
|
(6) |
Poiché le modifiche apportate dal presente regolamento incidono sull’applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 a partire dal 1o gennaio 2026, in particolare per quanto riguarda i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si dovrebbe applicare a decorrere dal 1o gennaio 2026, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati V, IX e XI del regolamento (UE) 2021/2115 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj.
ALLEGATO
Gli allegati V, IX e XI del regolamento (UE) 2021/2115 sono così modificati:
|
(1) |
nell’allegato V, le righe relative a Cechia, Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Slovacchia sono sostituite dalle seguenti:
|
|
(2) |
nell’allegato IX, le righe relative a Cechia, Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Slovacchia sono sostituite dalle seguenti:
|
|
(3) |
nell’allegato XI, le righe relative a Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Slovacchia e le righe «Totale UE-27» e «Totale» sono sostituite dalle seguenti:
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/1/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)