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Document 32025R1122
Commission Delegated Regulation (EU) 2025/1122 of 5 June 2025 amending Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council to take into account regulatory developments concerning amendments to UN Regulations Nos 25, 34, 79, 100, 117, 127 and 152, and the new UN Regulations Nos 167, 169 and 171 adopted by the World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe
Regolamento delegato (UE) 2025/1122 della Commissione, del 5 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto degli sviluppi normativi riguardanti le modifiche dei regolamenti UNECE n. 25, 34, 79, 100, 117, 127 e 152 e dei nuovi regolamenti UNECE n. 167, 169 e 171 adottati dal Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite
Regolamento delegato (UE) 2025/1122 della Commissione, del 5 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto degli sviluppi normativi riguardanti le modifiche dei regolamenti UNECE n. 25, 34, 79, 100, 117, 127 e 152 e dei nuovi regolamenti UNECE n. 167, 169 e 171 adottati dal Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite
C/2025/3502
GU L, 2025/1122, 12.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1122/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1122 |
12.8.2025 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1122 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2025
che modifica il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto degli sviluppi normativi riguardanti le modifiche dei regolamenti UNECE n. 25, 34, 79, 100, 117, 127 e 152 e dei nuovi regolamenti UNECE n. 167, 169 e 171 adottati dal Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (1), in particolare l’articolo 4, paragrafi 3 e 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/2144 riporta nell’elenco, tra gli altri, i regolamenti UNECE 34 (2), UNECE 79 (3), UNECE 100 (4) UNECE 117 (5), UNECE 127 (6) UNECE n. 152 (7). Tutti i suddetti regolamenti sono stati modificati in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite («WP.29 dell’UNECE»). È pertanto opportuno aggiornare l’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2144 per tenere conto di tali modifiche. |
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(2) |
La serie di modifiche 02 del regolamento UNECE n. 152 contiene disposizioni relative ai dispositivi avanzati di frenata d’emergenza finalizzati a evitare o attenuare la gravità degli urti con pedoni e biciclette. L’allegato I del regolamento (UE) 2019/2144 fa riferimento alla versione originale di tale regolamento UNECE, che contiene prescrizioni relative ai dispositivi avanzati di frenata d’emergenza finalizzati a evitare o attenuare le collisioni con le sole autovetture. Pertanto, al fine di fare riferimento non solo alle collisioni tra autovetture, ma anche a quelle che coinvolgono i pedoni e le biciclette, nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/2144 è opportuno fare riferimento alla serie di modifiche 02 del regolamento UNECE n. 152. |
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(3) |
La serie di modifiche 04 del regolamento UNECE n. 127 contiene disposizioni per la zona d’urto estesa della testa al fine di migliorare le prestazioni dei veicoli a motore in relazione alla sicurezza dei pedoni in caso di collisione. Poiché l’allegato I del regolamento (UE) 2019/2144 fa riferimento alla serie di modifiche 02 di tale regolamento UNECE, è necessario aggiornarlo affinché faccia riferimento alla serie di modifiche 04 del regolamento UNECE n. 127. |
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(4) |
Il WP.29 dell’UNECE ha inoltre adottato: 1) il regolamento UNECE n. 167 (8), 2) il regolamento UNECE n. 169 (9) e 3) il regolamento UNECE n. 171 (10). È pertanto opportuno inserire nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/2144 i riferimenti a tali regolamenti. |
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(5) |
La serie di modifiche 04 del regolamento UNECE n. 117 contiene disposizioni per l’omologazione degli pneumatici per quanto riguarda l’aderenza sul bagnato quando sono usurati. È opportuno concedere un periodo di tempo supplementare per continuare a consentire fino al 6 gennaio 2029 il montaggio sui veicoli in uso di pneumatici nuovi omologati come conformi alle serie di modifiche 02 e 03 del regolamento UNECE n. 117. |
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(6) |
In occasione della 192a sessione del WP.29 dell’UNECE, tenutasi nel marzo 2024, l’Unione e i suoi Stati membri hanno votato a favore del nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sistemi di assistenza al controllo del conducente. Affinché i veicoli a motore provvisti di tali sistemi siano conformi alle disposizioni di tale regolamento UNECE, è necessario includere il riferimento al regolamento UNECE n. 171 nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144, che dovrebbe applicarsi nei casi in cui il veicolo è provvisto di tali sistemi. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/2144, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2019/2144
Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/2144 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2144/oj.
(2) Regolamento ONU n. 34 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi di incendio [2025/1454] (GU L, 2025/1454, 29.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1454/oj).
(3) Regolamento ONU n. 79 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda lo sterzo [2025/3] (GU L, 2025/3, 10.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/3/oj).
(4) Regolamento ONU n. 100 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico [2024/1955] (GU L, 2024/1955, 26.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1955/oj).
(5) Regolamento ONU n. 117 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e l’aderenza sul bagnato e/o la resistenza al rotolamento [2025/1453] (GU L, 2025/1453, 7.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1453/oj).
(6) Regolamento ONU n. 127 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda le prestazioni in relazione alla sicurezza dei pedoni [2025/460] (GU L, 2025/460, 17.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/460/oj).
(7) Regolamento ONU n. 152 - Disposizioni uniformi sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i dispositivi avanzati di frenata d’emergenza (AEBS) per i veicoli di categoria M1 e N1 [2024/2497] (GU L, 2024/2497, 27.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2497/oj).
(8) Regolamento ONU n. 167 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la visione diretta [2024/1065] (GU L, 2024/1065, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1065/oj).
(9) Regolamento ONU n. 169 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei registratori di dati di evento (EDR) per i veicoli pesanti [2024/1218] (GU L, 2024/1218, 23.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1218/oj).
(10) Regolamento ONU n. 171 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sistemi di assistenza al controllo del conducente [2024/2689] (GU L, 2024/2689, 4.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2689/oj).
ALLEGATO
Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/2144 sono così modificati:
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1) |
l’allegato I è così modificato:
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2) |
l’allegato II è così modificato:
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(*1) In applicazione delle disposizioni transitorie della serie di modifiche 04 del regolamento UNECE n. 127, le omologazioni rilasciate in base alle disposizioni specifiche relative al limite della distanza di inviluppo di 2 100 sulla superficie del cofano continuano ad essere accettate fino al 1o settembre 2029. Le omologazioni rilasciate in base alle disposizioni specifiche relative al bordo fisico posteriore del cofano invece che alla linea di riferimento posteriore del cofano continuano ad essere accettate fino al 1o settembre 2031.»
(*2) In applicazione delle disposizioni transitorie della serie di modifiche 04 del regolamento UNECE n. 117, gli pneumatici nuovi omologati conformemente alle prescrizioni della serie di modifiche 02 o 03 di tale regolamento UNECE e fabbricati prima del 7 luglio 2026 possono continuare a essere montati sui veicoli in uso fino al 6 gennaio 2029.»
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426 della Commissione, del 5 agosto 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione del sistema di guida automatizzata di veicoli completamente automatizzati (GU L 221 del 26.8.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1426/oj)»;
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1122/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)